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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 135/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale delle Stato di Perugia, P.IVA_1
presso i cui uffici domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17.09.1958, residente a [...] e , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t. (c.f.: ), corrente in Roma, Via Domenico Barone, P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Maglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Caporali n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio in grado di appello;
-Appellati= pagina 1 di 15 e nei confronti di in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f./p.
iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Campanelli ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Orvieto, Piazza del Popolo n. 21 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi / esecuzione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 30.09.2024;
Per parte appellata ( : come da note di precisazione delle Controparte_4
conclusioni del 30.09.2024;
Per parte appellata ( ): come da note di precisazione delle Controparte_3
conclusioni del 25.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 04.08.2017, conveniva in CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, Controparte_5
e
[...] Controparte_6
, proponendo opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per l'impugnazione
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 0802017000770739000 - e relativo ruolo esattoriale -
notificati in data 26.07.2017 per la somma di €. 361.357,38, per “controllo tasse ed
imposte indirette anno 2017”.
A fondamento dell'opposizione esponeva: - che alla base della cartella CP_2
pagina 2 di 15 impugnata vi era il ruolo 2017/900125, reso esecutivo il 23.05.2017, emesso da
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia in virtù della sentenza 02/2017
della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria del 31.03.2017; -
che avverso la richiamata sentenza della Corte dei Conti n. 2/2017 (notificata il
26.04.2017) l'opponente aveva proposto appello il 20.06.2017 (iscritto a ruolo il
6.07.2017 e telematicamente in data 04.08.2017), rubricato al R.G. n. 52461/2017 della
Corte dei Conti sezioni giurisdizionali;
- che del proposto appello era stata data comunicazione all' l'11.07.2017 specificando che, ai sensi dell'art. Parte_1
190 della L. 214/2015 (regolante il procedimento di appello dinanzi alla Corte dei
Conti), la proposizione dell'appello sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata;
- che il 27.07.2017 (il giorno successivo alla notifica della cartella impugnata)
l'opponente aveva domandato in autotutela l'annullamento sia della cartella di pagamento, sia del relativo ruolo esattoriale, cui non era seguito alcun riscontro;
- che in ragione del proposto appello avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte dei Conti e della conseguente sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 190 L. 214/2015 era inesistente il diritto delle convenute di procedente esecutivamente.
Contestava, inoltre, vizi formali del titolo esecutivo e del precetto racchiusi in uno della cartella di pagamento.
Conformemente ai dedotti motivi di opposizione, previa sospensione dell'esecutività del titolo, chiedeva dichiararsi: a) la nullità e/o, l'annullamento e/o l'inefficacia degli atti impugnati;
b) l'improcedibilità della procedura esecutiva;
c) l'irregolarità formale della cartella e del ruolo in essa richiamato;
d) l'inesistenza del diritto di procedere in esecuzione forzata da parte dei convenuti;
e) la condanna della controparte alla restituzione delle somme che dovessero essere pagate in conseguenza del provvedimento impugnato e di quelli allo stesso eventualmente conseguenti, con vittoria pagina 3 di 15 delle spese di giudizio.
La causa era iscritta al n. R.g. 5137/2017 del Tribunale di Perugia.
Con comparsa depositata in data 04.01.2018 si costituiva in giudizio Parte_1
esponendo: - che la controversia aveva ad oggetto il ruolo formato dalla
[...]
di Perugia per il recupero coattivo delle somme di cui alla Controparte_5
sentenza n. 2/2017 della Corte dei Conti ricevuta in forma esecutiva il 21.04.2017 con la quale l'opponente era stata condannata al pagamento in favore dell' Parte_1
della somma complessiva di €.266.000,00, oltre interessi e rivalutazione in ragione della illecita percezione da parte dell'opponente di contributi pubblici per spese di ricerca scientifica, documentate con fatture per operazioni inesistenti;
- che, dunque, aveva proceduto con l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € .361,357,38, a cui aveva fatto seguito la notifica da parte di delle cartelle di Controparte_3
pagamento n. 0802017000710739/001 alla in data 26.07.2017 e n. CP_2
0802017000710739/000 a in data 06.11.2017; - che a seguito della Controparte_1
richiesta di annullamento in autotutela presentata da il 20.09.2017 aveva CP_2
disposto la sospensione amministrativa della cartella di pagamento n.
0802017000710739/001 dandone comunicazione il successivo 21.09.2017 all'Avv.
Maglio, procuratore di entrambe le parti.
In conformità delle deduzioni svolte, domandava dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La convenuta ancorché regolarmente citata, non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25.10.2017 il Tribunale sospendeva l'esecuzione della cartella di pagamento n. 0802017000710739001.
Con successivo atto di citazione, notificato il 17.11.2017, (quale legale Controparte_1
pagina 4 di 15 rappresentante della e obbligato in solido) proponeva opposizione avverso la CP_2
cartella di pagamento n. 0802017000710739000 notificata il l6.11.2017 esponendo, a fondamento, le medesime ragioni e conclusioni di cui alla citazione in opposizione già
introdotta dalla CP_2
Il giudizio veniva iscritto al n. R.g. 7105/2017 del Tribunale di Perugia.
Con comparsa del 03.01.2018 si costituiva ribadendo le difese già Controparte_3
svolte nei confronti di rilevando che la materia del contendere era cessata CP_2
prima della notifica della opposizione avendo l'Amministrazione provveduto in autotutela in data 20.09.2017 alla sospensione della cartella dandone comunicazione al procuratore delle parti.
Assumeva che al momento della notifica della citazione nei confronti del CP_1
nessuna pretesa creditoria era stata avanzata da parte di , stante la Parte_1
sospensione del ruolo e la sua comunicazione al procuratore delle parti;
concludeva quindi per voler dichiarare inammissibile la domanda del per carenza di CP_1
interesse ex art. 100 c.p.c. nei confronti dell' , con vittoria di spese Parte_1
e, in subordine, per sentir dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La convenuta ancorché regolarmente citata, non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
Disposta la riunione dei giudizi (al R.g. n. 7105/2017) e depositate le memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusione,
senza ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 63/2023, pubblicata il 10.01.2023, in accoglimento delle proposte opposizioni, dichiarava l'inefficacia delle cartelle di pagamento impugnate e del ruolo in esse richiamato, condannando parte convenuta alla pagina 5 di 15 restituzione delle somme che gli attori dovessero aver pagato in conseguenza dei provvedimenti impugnati, oltre alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 63/2023 ha interposto appello, l'
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1. “Omessa ed erronea ed illogica motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art.
100 c.p.c. dell'art. 2043 c.p.c.”
La sentenza impugnata non è stata pronunciata nei confronti di tutte le parti del processo avendo il primo giudice omesso ogni pronuncia nei confronti della convenuta
[...]
. Controparte_3
Il Tribunale ha esaminato la vicenda come se l'unico soggetto convenuto fosse l' alla quale ha erroneamente attribuito la notifica delle cartelle Parte_1
impugnate.
Parte appellante asserisce non esserle imputabile alcuna colpa e/o inerzia avendo sospeso il ruolo esattoriale in attesa dell'esito dell'appello avverso la sentenza sin dal mese di settembre del 2017, in adesione all'istanza di autotutela proposta dalla società
opponente, non appena avuta conferma da parte della Corte dei Conti della pendenza dell'appello.
Afferma che la proposizione della lite non sarebbe stata necessaria se solo CP_2
avesse atteso i tempi procedimentali concessi all' per la disamina e la decisione Pt_1
sull'istanza di sospensione, ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere nei propri confronti, e disporre la compensazione delle spese di lite.
Ritiene, inoltre, che l'opposizione proposta dal sia stata inutile e pretestuosa, CP_1
avendo agito per sentir affermare l'inesigibilità del credito vantato dall' Parte_1
pagina 6 di 15 (pendente l'appello avanti al giudice contabile) quando già questa aveva Pt_1
formalmente riconosciuto ciò con provvedimento espressamente comunicato all'Avv.
Maglio, procuratore del predetto attore-opponente.
Per tale opposizione - ad avviso di parte appellante - il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza di interesse all'azione e condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite
Il giudice di prime cure – ad avviso di parte appellante – avrebbe infatti confuso e unificato le posizioni processuale dei due soggetti convenuti ( e Controparte_3 [...]
) condannando l' per fatti riferibili e posti in Controparte_3 Parte_1
essere dall' (notifica della cartella). Controparte_3
Sostiene, inoltre, che la decisione del primo giudice sia pure errata laddove ha dichiarato l'inefficacia del ruolo richiamato dalle cartelle esattoriali impugnate – a suo dire -
legittimamente emesso in forza della sentenza della Corte dei Conti esecutiva, ma poi sospeso dall'Amministrazione stessa per la pendenza dell'appello (che ha effetto sospensivo del titolo).
Il giudice di prime cure doveva in pratica limitarsi a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, senza dichiarare l'inefficacia del ruolo, essendo questo già di per sé inefficace state l'intervenuta sospensione amministrativa.
In ultimo lamenta l'appellante l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha condannato alla restituzione delle somme che gli attori Controparte_3
dovessero aver pagato in conseguenza dei provvedimenti impugnati, non avendo gli attori in primo grado provato di aver eseguito alcun pagamento.
Sostiene trattarsi di condanna sottoposta a condizione (non verificata) in contrasto con il principio dell'interesse alla domanda.
2) “Omessa motivazione sulle spese di lite”
pagina 7 di 15 La sentenza è pure errata nella parte in cui il giudice di prime cure -nel disporre la condanna alle spese nei confronti dell' non ha specificato né le Parte_1
tariffe applicate, né le fasi liquidate ed i parametri utilizzati per effettuare la liquidazione.
In conformità dei motivi dedotti parte appellante ha chiesto, quanto alla posizione della dichiarare cessata la materia del contendere e/o il sopravvenuto difetto di CP_2
interesse alla decisione, con compensazione delle spese del primo grado;
quanto alla posizione del dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda o, in CP_1
subordine, cessata la materia del contendere o, comunque, il difetto di interesse alla decisione della causa, con vittoria delle spese del primo grado e, in ogni caso, con vittoria di quelle del secondo grado di giudizio nei confronti di e CP_2 CP_1
.
[...]
Con comparsa del 01.09.2023 si è costituita assumendo Controparte_3
di aver eseguito la notifica delle cartelle impugnate su richiesta dell' Parte_1
, quale ente impositore, chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio
[...]
operato, di essere dichiarata esente da responsabilità e indenne dal pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 19.09.2023 si sono altresì costituiti e Controparte_1 CP_2
contestando l'ammissibilità e, nel merito, la fondatezza dell'appello, domandandone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase di trattazione, precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - all'udienza del 02.10.2024 il Consigliere Istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
La Corte, in primo luogo, rileva l'inammissibilità di tutte le domande, le produzioni, le pagina 8 di 15 deduzioni e le eccezioni proposte per la prima volta da Controparte_3
con la comparsa di costituzione in appello.
E' noto che la parte rimasta contumace in primo grado non può godere nel giudizio di appello di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in primo grado e deve conseguentemente accettare il processo nello stato in cui si trova,
con tutte le preclusioni (anche documentali) e decadenze già verificatesi.
Ne consegue che - avendo , per propria scelta deciso di Controparte_3
rimanere contumace nel giudizio di primo grado (“ritenendo i motivi di opposizione
riferibili all'esclusivo operato dell'ente impositore” - cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione in appello) - vanno dichiarate inammissibili, in quanto nuove, le domande dalla predetta appellata come dispiegate nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio e nelle relative conclusioni.
****
Passando all'esame dei motivi di appello, in primis lamenta che la Controparte_3
sentenza impugnata non sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti.
La Corte rileva che, effettivamente, manca nell'epigrafe della sentenza del Tribunale
l'indicazione della parte dichiarata contumace nel corso del giudizio ( Controparte_3
).
[...]
Ciò, tuttavia, non incide (ai sensi dell'art. 132 c.c.) sulla regolarità del contradditorio e non comporta alcuna nullità della sentenza (peraltro, non dedotta) risultando la parte regolarmente citata in giudizio, configurandosi, al più, un mero errore materiale che poteva essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass.
13/22918).
Parte appellante, con il primo motivo di gravame, si duole della mancata pronuncia del
Tribunale di cessazione della materia del contendere e di carenza di interesse ad agire pagina 9 di 15 rispetto alle proposte opposizioni.
In particolare, sostiene che la sospensione amministrativa del ruolo esattoriale disposta dall'Ente impositore anteriormente alla prima udienza (nel procedimento r.g. n. 5137-
2017) avesse comportato la cessazione della materia del contendere e che la successiva opposizione proposta dal (r.g. n. 7105/2017) in presenza del ruolo Controparte_1
sospeso – quindi già inefficace - doveva essere dichiarata inammissibile stante la carenza di interesse dell'opponente all'azione, rilevandone la sua totale inutilità e pretestuosità.
Sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure abbia errato laddove in sentenza ha dichiarato l'inefficacia del ruolo -già sospeso in via amministrativa e quindi di per sé
inefficace- nonché laddove, confondendo e unificando le posizioni processuali delle parti convenute, ha attribuito all' la notifica della cartella di Parte_1
pagamento al con ciò condannandola alle spese di lite per un fatto riferibile ed CP_1
eseguito dell'agente della riscossione.
In ultimo, contesta e impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui condanna l'appellante alla restituzione agli attori delle somme da questi eventualmente pagate in esecuzione degli atti impugnati, non avendo questi provato di avere effettuato alcun pagamento.
Le censure non colgono nel segno.
E' noto che la cessazione della materia del contendere (invocata dall'odierna parte appellante) si verifica quando nel corso del processo sopraggiunga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
Tale situazione non ricorre nell'ipotesi dell'esistenza di un provvedimento cautelare
(qual è, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'ente impositore) qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento pagina 10 di 15 espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio (Cass.02/4127).
Si tratta, infatti, di una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini le ragioni del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi;
al contrario, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando nelle rispettive conclusioni ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (Cass. 06/27460).
Orbene, nel caso in esame, l' ha unicamente sospeso l'esecuzione Parte_1
della cartella impugnata (cfr. “Provvedimento di Sospensione” … “Motivazione: Appello
di parte su sentenza della Corte dei Conti numero 2/2017 si sospende l'esecuzione della
cartella di pagamento 0802017000710739001” - cfr. doc. n. 4 in fascicolo di primo grado di parte appellante), ma non ha disposto l'annullamento/sgravio del ruolo esattoriale e/o della cartella impugnata (richiesto dagli opponenti), l'unico provvedimento, in ipotesi, idoneo a determinare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Né le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado hanno formulato conclusioni congiunte, insistendo ciascuna in quelle già indicate rispettivi atti introduttivi (cfr. verbale udienza del 21.01.2020)
Quanto all'opposizione proposta da , la Corte rileva che il Controparte_1
provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'appellante Parte_1
pagina 11 di 15 Entrate il 20.09.2017, relativo alla cartella n. 0802017000710739001, non ha determinato il venir meno dell'interesse del coobbligato in solido (opponente in primo grado/odierno appellato) all'impugnazione della cartella esattoriale n.
0802017000710739000 notificata dall'agente della riscossione al predetto il 6.11.2017.
Egli, quindi, del tutto legittimamente - in quanto destinatario di un atto impositivo lesivo della propria sfera giuridica/patrimoniale ed idoneo a divenire definitivo - lo ha impugnato sul presupposto dell'inesistenza di un titolo esecutivo efficace (stante la pendenza dell'appello avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte dei Conti e la conseguente sospensione ex lege dell'esecutività del titolo) tale da legittimarne la sua stessa emissione, domandandone la dichiarazione giudiziale di inefficacia e il suo conseguente annullamento.
D'altro canto, ritiene la Corte, la mancanza di dialogo tra l'Ente creditore ( Parte_1
) e l'Ente preposto alla riscossione ( non può
[...] Controparte_3
tradursi in conseguenze a scapito delle parti private che, nella fattispecie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e interesse, hanno impugnato le cartelle esattoriali rispettivamente notificate sul presupposto dell'inesistenza, in entrambi i casi, di un titolo esecutivo efficace (stante il proposto appello avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte
dei Conti) tale da legittimare l'emissione e la notifica dell'intimazione di pagamento e con esso la minacciata azione esecutiva.
Del tutto corretta appare, quindi, la decisione del primo giudice che, a fronte del proposto appello di e avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte dei CP_2 CP_1
Conti e della conseguente sospensione (ex lege) dell'esecutività del titolo, ai sensi dell'art. 190 L. 124/2015, in assenza di un provvedimento di annullamento/sgravio del ruolo esattoriale da parte dell'Ente creditore ( ), ha correttamente accolto Controparte_3
le opposizioni e dichiarato l'inefficacia del ruolo e delle relative cartelle di pagamento,
pagina 12 di 15 condannando l'ente impositore al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza.
Parimenti immune da censure appare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto la condanna dell' “alla restituzione di quanto in Pt_1 Parte_1
ipotesi pagato dagli opponenti in conseguenza dei provvedimenti impugnati e di quelli
agli stessi eventualmente conseguenti” (cfr. parte dispositiva della sentenza impugnata).
Trattasi evidentemente di condanna condizionata il cui interesse alla richiesta è ammesso in favore della parte solo contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che il diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma ritenuta non dovuta e di cui il solvens pretende di ottenere la restituzione.
Il motivo è, quindi, nel suo complesso infondato e viene respinto.
****
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure nel liquidare le spese di lite in sentenza non ha specificato le tariffe applicate e le fasi processuali liquidate.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto del contenuto dei valori minimi e massimi di cui ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (ora D.M.147/2022).
Nella fattispecie il giudice di prime cure ha operato la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente in misura congrua, tenuto conto del valore complessivo della lite (€. 361.357,38) della presenza di due giudizi riuniti e delle relative fasi (studio, due atti introduttivi, istruttoria/trattazione con relative memorie e fase decisionale con conclusionali e memorie di replica), il tutto entro i valori massimi e minimi del relativo scaglione di riferimento.
pagina 13 di 15 Il motivo è, dunque, infondato e viene rigettato.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) tra da un lato e gli appellati e dall'altro, e Parte_1 CP_2 Controparte_1
sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, mentre vengono compensate (ex art. 92, comma 2, cp.c.) tra parte appellante ( ) e Parte_1
parte appellata ( ) in ragione della particolarità della Controparte_3
questione e della assenza di reciproca richiesta di condanna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_1 [...]
contrariis reiectis, così provvede: Controparte_3
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 63/2023 emessa dal Tribunale di Perugia 10.01.2023);
- condanna al rimborso in favore di e Parte_1 CP_2 CP_1
, in solido fra loro, delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio
[...]
che liquida in complessivi €.10.060,00 oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_3
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 6 marzo 2025
pagina 14 di 15 IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 135/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale delle Stato di Perugia, P.IVA_1
presso i cui uffici domiciliata in Perugia, Via degli Offici n. 14;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
17.09.1958, residente a [...] e , in persona del legale CP_2
rappresentante p.t. (c.f.: ), corrente in Roma, Via Domenico Barone, P.IVA_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Maglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Caporali n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio in grado di appello;
-Appellati= pagina 1 di 15 e nei confronti di in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f./p.
iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Campanelli ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso il suo studio in Orvieto, Piazza del Popolo n. 21 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
=Appellata=
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi / esecuzione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 30.09.2024;
Per parte appellata ( : come da note di precisazione delle Controparte_4
conclusioni del 30.09.2024;
Per parte appellata ( ): come da note di precisazione delle Controparte_3
conclusioni del 25.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 04.08.2017, conveniva in CP_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, Controparte_5
e
[...] Controparte_6
, proponendo opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per l'impugnazione
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 0802017000770739000 - e relativo ruolo esattoriale -
notificati in data 26.07.2017 per la somma di €. 361.357,38, per “controllo tasse ed
imposte indirette anno 2017”.
A fondamento dell'opposizione esponeva: - che alla base della cartella CP_2
pagina 2 di 15 impugnata vi era il ruolo 2017/900125, reso esecutivo il 23.05.2017, emesso da
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia in virtù della sentenza 02/2017
della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria del 31.03.2017; -
che avverso la richiamata sentenza della Corte dei Conti n. 2/2017 (notificata il
26.04.2017) l'opponente aveva proposto appello il 20.06.2017 (iscritto a ruolo il
6.07.2017 e telematicamente in data 04.08.2017), rubricato al R.G. n. 52461/2017 della
Corte dei Conti sezioni giurisdizionali;
- che del proposto appello era stata data comunicazione all' l'11.07.2017 specificando che, ai sensi dell'art. Parte_1
190 della L. 214/2015 (regolante il procedimento di appello dinanzi alla Corte dei
Conti), la proposizione dell'appello sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata;
- che il 27.07.2017 (il giorno successivo alla notifica della cartella impugnata)
l'opponente aveva domandato in autotutela l'annullamento sia della cartella di pagamento, sia del relativo ruolo esattoriale, cui non era seguito alcun riscontro;
- che in ragione del proposto appello avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte dei Conti e della conseguente sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 190 L. 214/2015 era inesistente il diritto delle convenute di procedente esecutivamente.
Contestava, inoltre, vizi formali del titolo esecutivo e del precetto racchiusi in uno della cartella di pagamento.
Conformemente ai dedotti motivi di opposizione, previa sospensione dell'esecutività del titolo, chiedeva dichiararsi: a) la nullità e/o, l'annullamento e/o l'inefficacia degli atti impugnati;
b) l'improcedibilità della procedura esecutiva;
c) l'irregolarità formale della cartella e del ruolo in essa richiamato;
d) l'inesistenza del diritto di procedere in esecuzione forzata da parte dei convenuti;
e) la condanna della controparte alla restituzione delle somme che dovessero essere pagate in conseguenza del provvedimento impugnato e di quelli allo stesso eventualmente conseguenti, con vittoria pagina 3 di 15 delle spese di giudizio.
La causa era iscritta al n. R.g. 5137/2017 del Tribunale di Perugia.
Con comparsa depositata in data 04.01.2018 si costituiva in giudizio Parte_1
esponendo: - che la controversia aveva ad oggetto il ruolo formato dalla
[...]
di Perugia per il recupero coattivo delle somme di cui alla Controparte_5
sentenza n. 2/2017 della Corte dei Conti ricevuta in forma esecutiva il 21.04.2017 con la quale l'opponente era stata condannata al pagamento in favore dell' Parte_1
della somma complessiva di €.266.000,00, oltre interessi e rivalutazione in ragione della illecita percezione da parte dell'opponente di contributi pubblici per spese di ricerca scientifica, documentate con fatture per operazioni inesistenti;
- che, dunque, aveva proceduto con l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € .361,357,38, a cui aveva fatto seguito la notifica da parte di delle cartelle di Controparte_3
pagamento n. 0802017000710739/001 alla in data 26.07.2017 e n. CP_2
0802017000710739/000 a in data 06.11.2017; - che a seguito della Controparte_1
richiesta di annullamento in autotutela presentata da il 20.09.2017 aveva CP_2
disposto la sospensione amministrativa della cartella di pagamento n.
0802017000710739/001 dandone comunicazione il successivo 21.09.2017 all'Avv.
Maglio, procuratore di entrambe le parti.
In conformità delle deduzioni svolte, domandava dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La convenuta ancorché regolarmente citata, non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25.10.2017 il Tribunale sospendeva l'esecuzione della cartella di pagamento n. 0802017000710739001.
Con successivo atto di citazione, notificato il 17.11.2017, (quale legale Controparte_1
pagina 4 di 15 rappresentante della e obbligato in solido) proponeva opposizione avverso la CP_2
cartella di pagamento n. 0802017000710739000 notificata il l6.11.2017 esponendo, a fondamento, le medesime ragioni e conclusioni di cui alla citazione in opposizione già
introdotta dalla CP_2
Il giudizio veniva iscritto al n. R.g. 7105/2017 del Tribunale di Perugia.
Con comparsa del 03.01.2018 si costituiva ribadendo le difese già Controparte_3
svolte nei confronti di rilevando che la materia del contendere era cessata CP_2
prima della notifica della opposizione avendo l'Amministrazione provveduto in autotutela in data 20.09.2017 alla sospensione della cartella dandone comunicazione al procuratore delle parti.
Assumeva che al momento della notifica della citazione nei confronti del CP_1
nessuna pretesa creditoria era stata avanzata da parte di , stante la Parte_1
sospensione del ruolo e la sua comunicazione al procuratore delle parti;
concludeva quindi per voler dichiarare inammissibile la domanda del per carenza di CP_1
interesse ex art. 100 c.p.c. nei confronti dell' , con vittoria di spese Parte_1
e, in subordine, per sentir dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La convenuta ancorché regolarmente citata, non si Controparte_3
costituiva in giudizio.
Disposta la riunione dei giudizi (al R.g. n. 7105/2017) e depositate le memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusione,
senza ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 63/2023, pubblicata il 10.01.2023, in accoglimento delle proposte opposizioni, dichiarava l'inefficacia delle cartelle di pagamento impugnate e del ruolo in esse richiamato, condannando parte convenuta alla pagina 5 di 15 restituzione delle somme che gli attori dovessero aver pagato in conseguenza dei provvedimenti impugnati, oltre alla refusione delle spese di lite in favore degli opponenti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 63/2023 ha interposto appello, l'
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1. “Omessa ed erronea ed illogica motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art.
100 c.p.c. dell'art. 2043 c.p.c.”
La sentenza impugnata non è stata pronunciata nei confronti di tutte le parti del processo avendo il primo giudice omesso ogni pronuncia nei confronti della convenuta
[...]
. Controparte_3
Il Tribunale ha esaminato la vicenda come se l'unico soggetto convenuto fosse l' alla quale ha erroneamente attribuito la notifica delle cartelle Parte_1
impugnate.
Parte appellante asserisce non esserle imputabile alcuna colpa e/o inerzia avendo sospeso il ruolo esattoriale in attesa dell'esito dell'appello avverso la sentenza sin dal mese di settembre del 2017, in adesione all'istanza di autotutela proposta dalla società
opponente, non appena avuta conferma da parte della Corte dei Conti della pendenza dell'appello.
Afferma che la proposizione della lite non sarebbe stata necessaria se solo CP_2
avesse atteso i tempi procedimentali concessi all' per la disamina e la decisione Pt_1
sull'istanza di sospensione, ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere nei propri confronti, e disporre la compensazione delle spese di lite.
Ritiene, inoltre, che l'opposizione proposta dal sia stata inutile e pretestuosa, CP_1
avendo agito per sentir affermare l'inesigibilità del credito vantato dall' Parte_1
pagina 6 di 15 (pendente l'appello avanti al giudice contabile) quando già questa aveva Pt_1
formalmente riconosciuto ciò con provvedimento espressamente comunicato all'Avv.
Maglio, procuratore del predetto attore-opponente.
Per tale opposizione - ad avviso di parte appellante - il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la carenza di interesse all'azione e condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite
Il giudice di prime cure – ad avviso di parte appellante – avrebbe infatti confuso e unificato le posizioni processuale dei due soggetti convenuti ( e Controparte_3 [...]
) condannando l' per fatti riferibili e posti in Controparte_3 Parte_1
essere dall' (notifica della cartella). Controparte_3
Sostiene, inoltre, che la decisione del primo giudice sia pure errata laddove ha dichiarato l'inefficacia del ruolo richiamato dalle cartelle esattoriali impugnate – a suo dire -
legittimamente emesso in forza della sentenza della Corte dei Conti esecutiva, ma poi sospeso dall'Amministrazione stessa per la pendenza dell'appello (che ha effetto sospensivo del titolo).
Il giudice di prime cure doveva in pratica limitarsi a prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, senza dichiarare l'inefficacia del ruolo, essendo questo già di per sé inefficace state l'intervenuta sospensione amministrativa.
In ultimo lamenta l'appellante l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha condannato alla restituzione delle somme che gli attori Controparte_3
dovessero aver pagato in conseguenza dei provvedimenti impugnati, non avendo gli attori in primo grado provato di aver eseguito alcun pagamento.
Sostiene trattarsi di condanna sottoposta a condizione (non verificata) in contrasto con il principio dell'interesse alla domanda.
2) “Omessa motivazione sulle spese di lite”
pagina 7 di 15 La sentenza è pure errata nella parte in cui il giudice di prime cure -nel disporre la condanna alle spese nei confronti dell' non ha specificato né le Parte_1
tariffe applicate, né le fasi liquidate ed i parametri utilizzati per effettuare la liquidazione.
In conformità dei motivi dedotti parte appellante ha chiesto, quanto alla posizione della dichiarare cessata la materia del contendere e/o il sopravvenuto difetto di CP_2
interesse alla decisione, con compensazione delle spese del primo grado;
quanto alla posizione del dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda o, in CP_1
subordine, cessata la materia del contendere o, comunque, il difetto di interesse alla decisione della causa, con vittoria delle spese del primo grado e, in ogni caso, con vittoria di quelle del secondo grado di giudizio nei confronti di e CP_2 CP_1
.
[...]
Con comparsa del 01.09.2023 si è costituita assumendo Controparte_3
di aver eseguito la notifica delle cartelle impugnate su richiesta dell' Parte_1
, quale ente impositore, chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio
[...]
operato, di essere dichiarata esente da responsabilità e indenne dal pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 19.09.2023 si sono altresì costituiti e Controparte_1 CP_2
contestando l'ammissibilità e, nel merito, la fondatezza dell'appello, domandandone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase di trattazione, precisate le conclusioni e assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - all'udienza del 02.10.2024 il Consigliere Istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
La Corte, in primo luogo, rileva l'inammissibilità di tutte le domande, le produzioni, le pagina 8 di 15 deduzioni e le eccezioni proposte per la prima volta da Controparte_3
con la comparsa di costituzione in appello.
E' noto che la parte rimasta contumace in primo grado non può godere nel giudizio di appello di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in primo grado e deve conseguentemente accettare il processo nello stato in cui si trova,
con tutte le preclusioni (anche documentali) e decadenze già verificatesi.
Ne consegue che - avendo , per propria scelta deciso di Controparte_3
rimanere contumace nel giudizio di primo grado (“ritenendo i motivi di opposizione
riferibili all'esclusivo operato dell'ente impositore” - cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione in appello) - vanno dichiarate inammissibili, in quanto nuove, le domande dalla predetta appellata come dispiegate nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio e nelle relative conclusioni.
****
Passando all'esame dei motivi di appello, in primis lamenta che la Controparte_3
sentenza impugnata non sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti.
La Corte rileva che, effettivamente, manca nell'epigrafe della sentenza del Tribunale
l'indicazione della parte dichiarata contumace nel corso del giudizio ( Controparte_3
).
[...]
Ciò, tuttavia, non incide (ai sensi dell'art. 132 c.c.) sulla regolarità del contradditorio e non comporta alcuna nullità della sentenza (peraltro, non dedotta) risultando la parte regolarmente citata in giudizio, configurandosi, al più, un mero errore materiale che poteva essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. (Cass.
13/22918).
Parte appellante, con il primo motivo di gravame, si duole della mancata pronuncia del
Tribunale di cessazione della materia del contendere e di carenza di interesse ad agire pagina 9 di 15 rispetto alle proposte opposizioni.
In particolare, sostiene che la sospensione amministrativa del ruolo esattoriale disposta dall'Ente impositore anteriormente alla prima udienza (nel procedimento r.g. n. 5137-
2017) avesse comportato la cessazione della materia del contendere e che la successiva opposizione proposta dal (r.g. n. 7105/2017) in presenza del ruolo Controparte_1
sospeso – quindi già inefficace - doveva essere dichiarata inammissibile stante la carenza di interesse dell'opponente all'azione, rilevandone la sua totale inutilità e pretestuosità.
Sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure abbia errato laddove in sentenza ha dichiarato l'inefficacia del ruolo -già sospeso in via amministrativa e quindi di per sé
inefficace- nonché laddove, confondendo e unificando le posizioni processuali delle parti convenute, ha attribuito all' la notifica della cartella di Parte_1
pagamento al con ciò condannandola alle spese di lite per un fatto riferibile ed CP_1
eseguito dell'agente della riscossione.
In ultimo, contesta e impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui condanna l'appellante alla restituzione agli attori delle somme da questi eventualmente pagate in esecuzione degli atti impugnati, non avendo questi provato di avere effettuato alcun pagamento.
Le censure non colgono nel segno.
E' noto che la cessazione della materia del contendere (invocata dall'odierna parte appellante) si verifica quando nel corso del processo sopraggiunga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
Tale situazione non ricorre nell'ipotesi dell'esistenza di un provvedimento cautelare
(qual è, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'ente impositore) qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento pagina 10 di 15 espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio (Cass.02/4127).
Si tratta, infatti, di una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini le ragioni del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi;
al contrario, deve escludersi che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato e provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa stessa o la controparte dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e quando nelle rispettive conclusioni ciascuno abbia insistito sulle originarie domande (Cass. 06/27460).
Orbene, nel caso in esame, l' ha unicamente sospeso l'esecuzione Parte_1
della cartella impugnata (cfr. “Provvedimento di Sospensione” … “Motivazione: Appello
di parte su sentenza della Corte dei Conti numero 2/2017 si sospende l'esecuzione della
cartella di pagamento 0802017000710739001” - cfr. doc. n. 4 in fascicolo di primo grado di parte appellante), ma non ha disposto l'annullamento/sgravio del ruolo esattoriale e/o della cartella impugnata (richiesto dagli opponenti), l'unico provvedimento, in ipotesi, idoneo a determinare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Né le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado hanno formulato conclusioni congiunte, insistendo ciascuna in quelle già indicate rispettivi atti introduttivi (cfr. verbale udienza del 21.01.2020)
Quanto all'opposizione proposta da , la Corte rileva che il Controparte_1
provvedimento di sospensione amministrativa disposto dall'appellante Parte_1
pagina 11 di 15 Entrate il 20.09.2017, relativo alla cartella n. 0802017000710739001, non ha determinato il venir meno dell'interesse del coobbligato in solido (opponente in primo grado/odierno appellato) all'impugnazione della cartella esattoriale n.
0802017000710739000 notificata dall'agente della riscossione al predetto il 6.11.2017.
Egli, quindi, del tutto legittimamente - in quanto destinatario di un atto impositivo lesivo della propria sfera giuridica/patrimoniale ed idoneo a divenire definitivo - lo ha impugnato sul presupposto dell'inesistenza di un titolo esecutivo efficace (stante la pendenza dell'appello avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte dei Conti e la conseguente sospensione ex lege dell'esecutività del titolo) tale da legittimarne la sua stessa emissione, domandandone la dichiarazione giudiziale di inefficacia e il suo conseguente annullamento.
D'altro canto, ritiene la Corte, la mancanza di dialogo tra l'Ente creditore ( Parte_1
) e l'Ente preposto alla riscossione ( non può
[...] Controparte_3
tradursi in conseguenze a scapito delle parti private che, nella fattispecie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e interesse, hanno impugnato le cartelle esattoriali rispettivamente notificate sul presupposto dell'inesistenza, in entrambi i casi, di un titolo esecutivo efficace (stante il proposto appello avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte
dei Conti) tale da legittimare l'emissione e la notifica dell'intimazione di pagamento e con esso la minacciata azione esecutiva.
Del tutto corretta appare, quindi, la decisione del primo giudice che, a fronte del proposto appello di e avverso la sentenza n. 2/2017 della Corte dei CP_2 CP_1
Conti e della conseguente sospensione (ex lege) dell'esecutività del titolo, ai sensi dell'art. 190 L. 124/2015, in assenza di un provvedimento di annullamento/sgravio del ruolo esattoriale da parte dell'Ente creditore ( ), ha correttamente accolto Controparte_3
le opposizioni e dichiarato l'inefficacia del ruolo e delle relative cartelle di pagamento,
pagina 12 di 15 condannando l'ente impositore al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza.
Parimenti immune da censure appare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha disposto la condanna dell' “alla restituzione di quanto in Pt_1 Parte_1
ipotesi pagato dagli opponenti in conseguenza dei provvedimenti impugnati e di quelli
agli stessi eventualmente conseguenti” (cfr. parte dispositiva della sentenza impugnata).
Trattasi evidentemente di condanna condizionata il cui interesse alla richiesta è ammesso in favore della parte solo contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che il diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma ritenuta non dovuta e di cui il solvens pretende di ottenere la restituzione.
Il motivo è, quindi, nel suo complesso infondato e viene respinto.
****
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure nel liquidare le spese di lite in sentenza non ha specificato le tariffe applicate e le fasi processuali liquidate.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto del contenuto dei valori minimi e massimi di cui ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (ora D.M.147/2022).
Nella fattispecie il giudice di prime cure ha operato la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente in misura congrua, tenuto conto del valore complessivo della lite (€. 361.357,38) della presenza di due giudizi riuniti e delle relative fasi (studio, due atti introduttivi, istruttoria/trattazione con relative memorie e fase decisionale con conclusionali e memorie di replica), il tutto entro i valori massimi e minimi del relativo scaglione di riferimento.
pagina 13 di 15 Il motivo è, dunque, infondato e viene rigettato.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) tra da un lato e gli appellati e dall'altro, e Parte_1 CP_2 Controparte_1
sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, mentre vengono compensate (ex art. 92, comma 2, cp.c.) tra parte appellante ( ) e Parte_1
parte appellata ( ) in ragione della particolarità della Controparte_3
questione e della assenza di reciproca richiesta di condanna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_1 [...]
contrariis reiectis, così provvede: Controparte_3
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 63/2023 emessa dal Tribunale di Perugia 10.01.2023);
- condanna al rimborso in favore di e Parte_1 CP_2 CP_1
, in solido fra loro, delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio
[...]
che liquida in complessivi €.10.060,00 oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_3
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 6 marzo 2025
pagina 14 di 15 IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 15 di 15