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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 2849/2023, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Carioti, come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Serrano, giusta mandato Controparte_1
in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale del 24 Febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo della presente causa, conveniva in Parte_1
giudizio per far “…accettare e dichiarare la dazione, da parte del SI. Controparte_1
, della somma di € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di mutuo finalizzato Parte_1
ad un arricchimento personale della SI.ra e pertanto estraneo al ménage Controparte_1
familiare e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma corrisposta
dal SI. , oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo. – In via Parte_1
1 subordinata: accertare e dichiarare la dazione, da parte del SI. , della Parte_1
somma di € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di donazione indiretta in favore della SI.ra
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma Controparte_1
corrisposta dal SI. , oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo, Parte_1
alla luce della sopravvenienza dei figli di quest'ultimo. – In via gradatamente subordinata:
della e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale,
si chiede di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., della SI.ra
, in danno del SI. , nella misura di € 30.000,00 (trentamila/00) Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, di voler condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente
percepito, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo”. Deduceva l'attore che contraeva con l matrimonio in Massafra in data 04.03.1993 e che sceglievano il regime CP_1
patrimoniale della separazione dei beni. Nel 2010 la convenuta acquistava l'appartamento sito in Massafra alla Via Convertino snc ed il locale garage ubicato nella medesima via.
Nell'occasione il corrispondeva a titolo di caparra confirmatoria alla parte Parte_1
venditrice la somma di € 30.000,00 tramite la dazione di numero sei assegni circolari non trasferibili dell'importo di € 5.000,00 cadauno, emessi dal Banco di Napoli. Nell'anno 2014 le parti addivenivano alla decisione di procedere alla separazione giudiziale ed incardinavano il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Taranto, definito con sentenza n. 263/2017, con la quale veniva omologato l'accordo raggiunto dalle parti. Ritenendo, esso attore, che la cifra di € 30.000,00 era stata versata, al momento della stipula del contratto di compravendita sopra detto, a titolo di prestito personale, azionava il presente giudizio per ottenerne la restituzione.
Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta, la quale contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, e deduceva che il denaro versato dall'attore configurava una donazione indiretta e come tale era irripetibile;
formulava domanda riconvenzionale tesa alla condanna del al pagamento della metà delle rate del mutuo, con decorrenza dal giorno della Parte_1
2 separazione dei coniugi sino alla proposizione della detta domanda, oltre al pagamento dei ratei dovuti a titolo di mantenimento delle figlie e non corrisposti.
La causa istruita attraverso l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testi, veniva rinviata all'udienza del 24 Febbraio 2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare fondata sotto un duplice profilo.
Dagli atti di causa è emerso che le parti del giudizio si erano sposate nel 1993 e che avevano adottato, come regime patrimoniale della famiglia, la separazione dei beni. In data 06 Maggio
2010 la convenuta acquistava alcuni immobili nel comune di Massafra e al momento del rogito veniva versata alla parte venditrice la somma di € 30.000,00, corrisposta dal con Parte_1
l'emissione di n. 6 assegni non trasferibili di € 5.000,00, tratti sul Banco di Napoli S.p.A., e di cui l'attore domandava la restituzione con il presente giudizio, ritenendo che riguardavano un prestito erogato in favore della ex moglie.
Ai fini del titolo in base al quale tali somme sono state versate dal , si osserva che i Parte_1
contributi tra coniugi sono generalmente visti come parte del normale spirito di solidarietà
familiare, per cui chi ha versato somme per la vita comune non ha diritto al rimborso delle stesse nel momento in cui la relazione giunge al termine. Detta regola presenta delle eccezioni nella ipotesi in cui le somme versate rappresentano contributi economici rilevanti, in tali ipotesi può rientrare il caso del prestito erogato in favore dell'ex coniuge (qui in separazione dei beni)
di cui l'elargitore potrà chiederne la restituzione. Al fine della determinazione o meno della rilevanza dei contributi economici effettuati da un coniuge in favore dell'altro, bisogna tenere conto dei limiti di proporzionalità e adeguatezza, oltre il quale la somma dovrà essere restituita.
Nel caso in disamina la cifra versata dall'attore non può costituire donazione di modico valore,
ai sensi dell'art. 783 c.c., trattandosi di una somma elevata erogata dal per Parte_1
l'acquisto di immobili di cui la convenuta ha usufruito in via esclusiva da subito e che sono sempre restati e restano tutt'ora nella sua piena disponibilità, quale unica proprietaria, ed a
3 maggior ragione dal momento della separazione, con esclusione di ogni e qualsiasi possibilità
di godimento da parte dell'attore. Di conseguenza si può desumere ed affermare che il ha prestato (ex art.1813 c.c.) alla convenuta la somma di € 30.000,00 per Parte_1
consentirle di acquistare - ed intestare a sè sola in via esclusiva - gli immobili siti in Massafra
alla via Convertini snc e di cui ha chiesto, con la instaurazione del presente giudizio,
legittimamente la restituzione. Irrilevanti, al fine del decidere, sono apparse le testimonianze assunte nel corso del giudizio. Il teste , conduttore dell'appartamento oggetto Testimone_1
della compravendita, ha dichiarato che nel periodo che andava dalla stipula del contratto di locazione (06.05.2010) sino al 2014, effettuava il pagamento del rateo locatizio al . Parte_1
Dalle suddette dichiarazioni non può desumersi, così come sostenuto dalla convenuta, né risulta assolutamente provato, che tali somme siano state usate in modo esclusivo dall'attore e ciò è
comprovato dalle affermazioni rese dal teste figlia delle parti in causa, che Testimone_2
ha dichiarato che nel suddetto arco temporale il rateo locatizio veniva corrisposto dal conduttore, il quale si recava presso lo studio di esso attore o presso l'abitazione familiare (ove viveva anche la proprietaria e che, ogni qualvolta effettuava il pagamento veniva CP_1
rilasciata apposita quietanza.
Ad ogni buon conto, anche ad accedere alla tesi della convenuta e ritenere, quindi, che nella specie i pagamenti eseguiti dall'attore rappresentassero una donazione indiretta, questi avrebbe ugualmente diritto alla restituzione di quanto versato, essendo nati due figli successivamente a tale donazione, in applicazione del disposto dell'art.803 c.c., in base al quale le donazioni sono soggette a revocazione in seguito alla nascita di figli. Circostanza questa dedotta e dimostrata dal e rimasta incontestata (art. 115 c.p.c.) e priva di alcuna eccezione dalla parte Parte_1
convenuta.
La ha poi formulato domanda riconvenzionale tesa alla condanna dell'attore al CP_1
pagamento del 50% delle rate di mutuo con decorrenza dalla sentenza di separazione personale
4 dei coniugi sino alla costituzione in giudizio, oltre al pagamento delle somme come determinate nella sentenza di separazione e divorzio che l'attore avrebbe dovuto versare a titolo di mantenimento delle figlie.
Dagli atti risulta che la mutuava in favore di entrambe le parti in causa la Parte_2
somma di € 150.000,00, che versava in parte direttamente ai venditori dell'immobile compravenduto dalla mentre un restante assegno veniva versato sul conto cointestato CP_1
ai mutuatari. La convenuta ha domandato, con azione di regresso, la condanna dell'attore alla restituzione della metà delle rate di mutuo da essa corrisposte, con decorrenza dalla presentazione della domanda di separazione personale dei coniugi sino alla richiesta di pagamento formulata con il presente giudizio. Detta domanda non appare accoglibile. La
ha nel corso di questi anni provveduto e tutt'ora provvede al pagamento dei ratei di CP_1
mutuo che, per quanto dichiarato dalla teste vengono accreditati dal Testimone_2
momento della separazione, su un conto intestato alla sola convenuta (incontestato, art. 115
c.p.c.). Tale circostanza, unitamente al fatto che l per tutti questi anni non ha mai CP_1
inoltrato alcuna richiesta all'ex marito, affinchè lo stesso contribuisse al pagamento delle rate di mutuo, aprendo addirittura essa un conto separato, fa ritenere con margine di certezza la manifestata e chiara intenzione della stessa di accollarsi per intero il mutuo. A corroborare detta tesi rileva, altresì, che gli immobili oggetto di compravendita sono stati acquistati in regime patrimoniale di separazione dei beni, dalla sola convenuta, che ne ha detenuto e tutt'ora detiene la esclusiva disponibilità e ne trae l'esclusivo godimento, poiché sottratti totalmente al
, il quale non risulta abbia mai usufruito dei suddetti beni dal momento della Parte_1
separazione. Per cui, a prescindere dalla mera cointestazione del mutuo (nei confronti della banca), nei rapporti interni tra essi, la manifestata volontà di accollo del pagamento dei ratei operata dalla giustifica il rigetto della sua domanda. CP_1
Meritevole di accoglimento appare, invece, la richiesta della di condanna dell'attore CP_1
5 al pagamento delle somme relative al mantenimento delle figlie, così come risultante dalle sentenze di separazione e divorzio, ed alle spese straordinarie per come attestato documentalmente. Il risulta a tale titolo debitore nei confronti della convenuta Parte_1
della complessiva somma di € 27.157,63 (€400,00 x 23 mensilità da Dic. 2014 a Nov. 2016 +
€ 350,00 x 47 mensilità da Dic. 2016 a Nov. 2020) per mancato versamento degli assegni di mantenimento per le figlie, comprensiva anche delle spese straordinarie documentate dovute al
50% pari a complessivi € 1.507,63.
Tale somma spetta alla convenuta, non potendosi dar luogo a compensazione tra il credito vantato dall'attore ed accertato allo stesso dovuto e quello spettante alla convenuta per come sopra determinato, così come da quest'ultima chiesto, avendo uno dei crediti natura alimentare,
in osservanza del divieto di compensazione con altri crediti, ex art.447 c.c..
Dagli esiti del giudizio consegue l'accoglimento integrale della domanda attrice e quello parziale delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e vengono separatamente liquidate come da dispositivo tenuto conto delle risultanze del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1
diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a rifondere in Controparte_1
favore di la somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo.
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto, condanna a rifondere in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
di € 27.157,63, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
6 3) Condanna a rifondere, in favore dello Stato, stante l'ammissione del Controparte_1
al gratuito patrocinio, le spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compenso, Parte_1
oltre accessori, nonché quanto dovuto per spese ed esborsi, così come per legge.
4) Condanna a rifondere in favore della convenuta il 50% delle spese Parte_1
legali, stante l'accoglimento parziale delle proprie domande riconvenzionali, che liquida in complessive € 2.000,00 (somma già ridotta del 50%), oltre al 15% di spese generali IVA e
CNAP se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto in data 24.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott.ssa Claudia
Giannotte, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 2849/2023, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Carioti, come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Serrano, giusta mandato Controparte_1
in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da verbale del 24 Febbraio 2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo della presente causa, conveniva in Parte_1
giudizio per far “…accettare e dichiarare la dazione, da parte del SI. Controparte_1
, della somma di € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di mutuo finalizzato Parte_1
ad un arricchimento personale della SI.ra e pertanto estraneo al ménage Controparte_1
familiare e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma corrisposta
dal SI. , oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo. – In via Parte_1
1 subordinata: accertare e dichiarare la dazione, da parte del SI. , della Parte_1
somma di € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di donazione indiretta in favore della SI.ra
e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma Controparte_1
corrisposta dal SI. , oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo, Parte_1
alla luce della sopravvenienza dei figli di quest'ultimo. – In via gradatamente subordinata:
della e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale,
si chiede di accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., della SI.ra
, in danno del SI. , nella misura di € 30.000,00 (trentamila/00) Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, di voler condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente
percepito, oltre interessi dalla domanda e sino al soddisfo”. Deduceva l'attore che contraeva con l matrimonio in Massafra in data 04.03.1993 e che sceglievano il regime CP_1
patrimoniale della separazione dei beni. Nel 2010 la convenuta acquistava l'appartamento sito in Massafra alla Via Convertino snc ed il locale garage ubicato nella medesima via.
Nell'occasione il corrispondeva a titolo di caparra confirmatoria alla parte Parte_1
venditrice la somma di € 30.000,00 tramite la dazione di numero sei assegni circolari non trasferibili dell'importo di € 5.000,00 cadauno, emessi dal Banco di Napoli. Nell'anno 2014 le parti addivenivano alla decisione di procedere alla separazione giudiziale ed incardinavano il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Taranto, definito con sentenza n. 263/2017, con la quale veniva omologato l'accordo raggiunto dalle parti. Ritenendo, esso attore, che la cifra di € 30.000,00 era stata versata, al momento della stipula del contratto di compravendita sopra detto, a titolo di prestito personale, azionava il presente giudizio per ottenerne la restituzione.
Si costituiva con comparsa di risposta la convenuta, la quale contestava la domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, e deduceva che il denaro versato dall'attore configurava una donazione indiretta e come tale era irripetibile;
formulava domanda riconvenzionale tesa alla condanna del al pagamento della metà delle rate del mutuo, con decorrenza dal giorno della Parte_1
2 separazione dei coniugi sino alla proposizione della detta domanda, oltre al pagamento dei ratei dovuti a titolo di mantenimento delle figlie e non corrisposti.
La causa istruita attraverso l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testi, veniva rinviata all'udienza del 24 Febbraio 2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare fondata sotto un duplice profilo.
Dagli atti di causa è emerso che le parti del giudizio si erano sposate nel 1993 e che avevano adottato, come regime patrimoniale della famiglia, la separazione dei beni. In data 06 Maggio
2010 la convenuta acquistava alcuni immobili nel comune di Massafra e al momento del rogito veniva versata alla parte venditrice la somma di € 30.000,00, corrisposta dal con Parte_1
l'emissione di n. 6 assegni non trasferibili di € 5.000,00, tratti sul Banco di Napoli S.p.A., e di cui l'attore domandava la restituzione con il presente giudizio, ritenendo che riguardavano un prestito erogato in favore della ex moglie.
Ai fini del titolo in base al quale tali somme sono state versate dal , si osserva che i Parte_1
contributi tra coniugi sono generalmente visti come parte del normale spirito di solidarietà
familiare, per cui chi ha versato somme per la vita comune non ha diritto al rimborso delle stesse nel momento in cui la relazione giunge al termine. Detta regola presenta delle eccezioni nella ipotesi in cui le somme versate rappresentano contributi economici rilevanti, in tali ipotesi può rientrare il caso del prestito erogato in favore dell'ex coniuge (qui in separazione dei beni)
di cui l'elargitore potrà chiederne la restituzione. Al fine della determinazione o meno della rilevanza dei contributi economici effettuati da un coniuge in favore dell'altro, bisogna tenere conto dei limiti di proporzionalità e adeguatezza, oltre il quale la somma dovrà essere restituita.
Nel caso in disamina la cifra versata dall'attore non può costituire donazione di modico valore,
ai sensi dell'art. 783 c.c., trattandosi di una somma elevata erogata dal per Parte_1
l'acquisto di immobili di cui la convenuta ha usufruito in via esclusiva da subito e che sono sempre restati e restano tutt'ora nella sua piena disponibilità, quale unica proprietaria, ed a
3 maggior ragione dal momento della separazione, con esclusione di ogni e qualsiasi possibilità
di godimento da parte dell'attore. Di conseguenza si può desumere ed affermare che il ha prestato (ex art.1813 c.c.) alla convenuta la somma di € 30.000,00 per Parte_1
consentirle di acquistare - ed intestare a sè sola in via esclusiva - gli immobili siti in Massafra
alla via Convertini snc e di cui ha chiesto, con la instaurazione del presente giudizio,
legittimamente la restituzione. Irrilevanti, al fine del decidere, sono apparse le testimonianze assunte nel corso del giudizio. Il teste , conduttore dell'appartamento oggetto Testimone_1
della compravendita, ha dichiarato che nel periodo che andava dalla stipula del contratto di locazione (06.05.2010) sino al 2014, effettuava il pagamento del rateo locatizio al . Parte_1
Dalle suddette dichiarazioni non può desumersi, così come sostenuto dalla convenuta, né risulta assolutamente provato, che tali somme siano state usate in modo esclusivo dall'attore e ciò è
comprovato dalle affermazioni rese dal teste figlia delle parti in causa, che Testimone_2
ha dichiarato che nel suddetto arco temporale il rateo locatizio veniva corrisposto dal conduttore, il quale si recava presso lo studio di esso attore o presso l'abitazione familiare (ove viveva anche la proprietaria e che, ogni qualvolta effettuava il pagamento veniva CP_1
rilasciata apposita quietanza.
Ad ogni buon conto, anche ad accedere alla tesi della convenuta e ritenere, quindi, che nella specie i pagamenti eseguiti dall'attore rappresentassero una donazione indiretta, questi avrebbe ugualmente diritto alla restituzione di quanto versato, essendo nati due figli successivamente a tale donazione, in applicazione del disposto dell'art.803 c.c., in base al quale le donazioni sono soggette a revocazione in seguito alla nascita di figli. Circostanza questa dedotta e dimostrata dal e rimasta incontestata (art. 115 c.p.c.) e priva di alcuna eccezione dalla parte Parte_1
convenuta.
La ha poi formulato domanda riconvenzionale tesa alla condanna dell'attore al CP_1
pagamento del 50% delle rate di mutuo con decorrenza dalla sentenza di separazione personale
4 dei coniugi sino alla costituzione in giudizio, oltre al pagamento delle somme come determinate nella sentenza di separazione e divorzio che l'attore avrebbe dovuto versare a titolo di mantenimento delle figlie.
Dagli atti risulta che la mutuava in favore di entrambe le parti in causa la Parte_2
somma di € 150.000,00, che versava in parte direttamente ai venditori dell'immobile compravenduto dalla mentre un restante assegno veniva versato sul conto cointestato CP_1
ai mutuatari. La convenuta ha domandato, con azione di regresso, la condanna dell'attore alla restituzione della metà delle rate di mutuo da essa corrisposte, con decorrenza dalla presentazione della domanda di separazione personale dei coniugi sino alla richiesta di pagamento formulata con il presente giudizio. Detta domanda non appare accoglibile. La
ha nel corso di questi anni provveduto e tutt'ora provvede al pagamento dei ratei di CP_1
mutuo che, per quanto dichiarato dalla teste vengono accreditati dal Testimone_2
momento della separazione, su un conto intestato alla sola convenuta (incontestato, art. 115
c.p.c.). Tale circostanza, unitamente al fatto che l per tutti questi anni non ha mai CP_1
inoltrato alcuna richiesta all'ex marito, affinchè lo stesso contribuisse al pagamento delle rate di mutuo, aprendo addirittura essa un conto separato, fa ritenere con margine di certezza la manifestata e chiara intenzione della stessa di accollarsi per intero il mutuo. A corroborare detta tesi rileva, altresì, che gli immobili oggetto di compravendita sono stati acquistati in regime patrimoniale di separazione dei beni, dalla sola convenuta, che ne ha detenuto e tutt'ora detiene la esclusiva disponibilità e ne trae l'esclusivo godimento, poiché sottratti totalmente al
, il quale non risulta abbia mai usufruito dei suddetti beni dal momento della Parte_1
separazione. Per cui, a prescindere dalla mera cointestazione del mutuo (nei confronti della banca), nei rapporti interni tra essi, la manifestata volontà di accollo del pagamento dei ratei operata dalla giustifica il rigetto della sua domanda. CP_1
Meritevole di accoglimento appare, invece, la richiesta della di condanna dell'attore CP_1
5 al pagamento delle somme relative al mantenimento delle figlie, così come risultante dalle sentenze di separazione e divorzio, ed alle spese straordinarie per come attestato documentalmente. Il risulta a tale titolo debitore nei confronti della convenuta Parte_1
della complessiva somma di € 27.157,63 (€400,00 x 23 mensilità da Dic. 2014 a Nov. 2016 +
€ 350,00 x 47 mensilità da Dic. 2016 a Nov. 2020) per mancato versamento degli assegni di mantenimento per le figlie, comprensiva anche delle spese straordinarie documentate dovute al
50% pari a complessivi € 1.507,63.
Tale somma spetta alla convenuta, non potendosi dar luogo a compensazione tra il credito vantato dall'attore ed accertato allo stesso dovuto e quello spettante alla convenuta per come sopra determinato, così come da quest'ultima chiesto, avendo uno dei crediti natura alimentare,
in osservanza del divieto di compensazione con altri crediti, ex art.447 c.c..
Dagli esiti del giudizio consegue l'accoglimento integrale della domanda attrice e quello parziale delle domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e vengono separatamente liquidate come da dispositivo tenuto conto delle risultanze del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1
diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a rifondere in Controparte_1
favore di la somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
al soddisfo.
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e, per l'effetto, condanna a rifondere in favore di la somma Parte_1 Controparte_1
di € 27.157,63, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
6 3) Condanna a rifondere, in favore dello Stato, stante l'ammissione del Controparte_1
al gratuito patrocinio, le spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compenso, Parte_1
oltre accessori, nonché quanto dovuto per spese ed esborsi, così come per legge.
4) Condanna a rifondere in favore della convenuta il 50% delle spese Parte_1
legali, stante l'accoglimento parziale delle proprie domande riconvenzionali, che liquida in complessive € 2.000,00 (somma già ridotta del 50%), oltre al 15% di spese generali IVA e
CNAP se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto in data 24.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Giannotte
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