Decreto cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 agosto 2024
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/06/2025, n. 12262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12262 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07823/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7823 del 2024, proposto da GI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 31418 del 16.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18.7.2024 e depositato in pari data, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 31418 del 16.07.2024, con il quale l’Amministrazione resistente ha rigettato la domanda di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania presentata dall’istante in riferimento al percorso di abilitazione per la classe di concorso A018 Filosofia e scienze umane, procedendo al riconoscimento solo per la classe A065 Teoria della comunicazione.
1.1 Il gravato provvedimento, adottato all’esito della sentenza di questo Tribunale n. 1518/2023 con cui si accertava l’illegittimità del silenzio sulla istanza del ricorrente, è stato così motivato: “ ai fini dell’insegnamento nella Classe di concorso A18 - Filosofia e Scienze Umane, la normativa italiana prevede il conseguimento dell’abilitazione in entrambe le discipline: Filosofia e Scienze Umane, che comprende le discipline Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Dall’esame della documentazione prodotta, non risulta conseguita né l'abilitazione in Filosofia né l'abilitazione in Scienze umane. Inoltre, dall’esame della documentazione prodotta, risulta conseguito il diritto di insegnare in Romania nell’ambito della Sociologia nell’istruzione obbligatoria pre-universitaria. Pertanto, tale certificazione risulta di ambito non coerente rispetto alle discipline richieste. Si informa, pertanto, coerentemente con quanto sopra indicato, che è stato espresso parere negativo ai fini dell’insegnamento nelle classi di concorso già menzionate, mentre quest’Ufficio provvederà a inviarLe il decreto di riconoscimento per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la seguente classe di concorso: A065 – TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE ” (doc. 1).
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritti con cui il ricorrente deduce:
- violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia, in quanto si evidenzia soprattutto la mancata attività istruttoria dell’Amministrazione nella valutazione e comparazione del percorso di formazione del ricorrente, dovere applicabile anche alla richiesta di riconoscimento di più classi di concorso;
- violazione dell’art. 16 e 17 del D.lgs 206/2007, lamentando una mancanza di interlocuzione da parte della P.A., la quale solo a distanza di quasi un anno rispetto alla istanza di riconoscimento ha richiesto delle integrazioni documentali alla parte ricorrente;
- violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 2007per non aver disposto, in presenza di ritenute divergenze fra i due percorsi, per rendere equivalenti gli stessi, l’adozione di misure compensative;
- violazione dei principi di buona fede di cui all’art. 4 par. 3 Tue, contestandosi la violazione del principio di buona fede previsto dal TUE nel riconoscimento dei titoli;
- alla disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania sulle medesime classi di concorso, e violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium , violazione art. 3 Cost e violazione art. 16 comma 5 d.lgs. 20672007 su titoli analoghi.
1.3. In data 25 luglio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile, depositando successivamente memoria con cui insisteva per il rigetto del ricorso.
1.4. Con ordinanza n. 4161/2024 il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza n. 366/2024 con cui questo Tribunale aveva accolto l’istanza sospensiva del ricorrente, sulla base della seguente motivazione: “ allo stato, possono favorevolmente delibarsi le deduzioni difensive esposte dal Ministero dell’istruzione e del merito nell’atto di appello, posto che dalla lettura del diniego impugnato parrebbe allo stato emergere, e salvo l’ulteriore approfondimento rimesso alla decisione definitiva della causa, che il diniego impugnato è stato anzi fatto oggetto di ampia motivazione in relazione al fatto che “Nello specifico, si fa presente che ai fini dell’insegnamento nella Classe di concorso A18 - Filosofia e Scienze Umane, la normativa italiana prevede il conseguimento dell’abilitazione in entrambe le discipline: Filosofia e Scienze Umane, che comprende le discipline Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia. Dall’esame della documentazione prodotta, non risulta conseguita né l'abilitazione in Filosofia né l'abilitazione in Scienze umane. Inoltre, dall’esame della documentazione prodotta, risulta conseguito il diritto di insegnare in Romania nell’ambito della Sociologia nell’istruzione obbligatoria pre-universitaria. Pertanto, tale certificazione risulta di ambito non coerente rispetto alle discipline richieste”. Ritenuto, infatti, che il principio di diritto enunciato da questa Sezione con la sentenza n. 6089/2024 riguarda l’astratta possibilità del riconoscimento per più classi di concorso sulla base di un’unica formazione, ma non già l’immediata attribuzione del bene della vita, ovverossia il riconoscimento in favore dell’istante per tutte le classi invocate, in assenza di specifiche deduzioni di parte e previo l’esercizio del potere amministrativo che disponga, eventualmente, anche le misure compensative del caso ” (Cons. St., VII, ordinanza n. 4161/2024).
1.5. In vista dell’udienza pubblica, il Ministero ha depositato una relazione con cui insisteva per il rigetto del ricorso, ribadendo la conformità ai principi espressi dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022.
2. All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. Il Collegio – confermando nel merito le richiamate valutazioni espresse in sede cautelare dal Consiglio di Stato – rileva che la motivazione riportata nel provvedimento di diniego dà atto delle ragioni per le quali il Ministero non ha ritenuto di riconoscere il titolo abilitativo ottenuto all’estero per la classe di concorso richiesta, nella specie A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE nelle scuole secondarie di II grado.
Nello specifico, la motivazione illustra le seguenti ragioni ostative:
- “ ai fini dell’insegnamento nella Classe di concorso A18 -Filosofia e Scienze Umane, la normativa italiana prevede il conseguimento dell’abilitazione in entrambe le discipline: Filosofia e Scienze Umane, che comprende le discipline Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia ”;
- “ Dall’esame della documentazione prodotta, non risulta conseguita né l'abilitazione in Filosofia né l'abilitazione in Scienze umane ”;
- “ Inoltre, dall’esame della documentazione prodotta, risulta conseguito il diritto di insegnare in Romania nell’ambito della Sociologia nell’istruzione obbligatoria pre-universitaria. Pertanto, tale certificazione risulta di ambito non coerente rispetto alle discipline richieste ”.
Ciascuna delle suddette ragioni evidenziano che, sulla base di una ponderazione circa i titoli e l’esperienza professionale del ricorrente, in comparazione con l’analogo percorso abilitante italiano, l’Amministrazione ha espresso un parere negativo al riconoscimento.
Non è, perciò, fondatamente contestabile il difetto d’istruttoria dedotto dalla ricorrente; anzi, dagli atti di causa risulta – in linea con l’orientamento della giurisprudenza – che il Ministero ha proceduto alla verifica in concreto delle competenze professionali acquisite dalla richiedente in Romania (cfr. Cons. Stato, VII, n. 1361/2023).
Neppure fondato è il rilievo di parte ricorrente circa l’asserita discriminazione sulla nazionalità su cui si baserebbe il gravato diniego, atteso che la relativa motivazione si fonda sull’analisi del percorso e non omette la comparazione sulla base di una supposta impossibilità di riconoscimento derivante dal principio di non discriminazione rispetto ai cittadini italiani.
Il provvedimento esprime piuttosto una valutazione tecnica, con conseguente legittimità dell’iter logico e motivazionale ivi riportato, nonché dell’esattezza dei presupposti di fatto e dell’applicazione delle regole tecniche applicabili al caso di specie, fermo restando che – a fronte di regole tecniche a risultato non univoco – non può l’Amministrazione vedersi sostituita nelle proprie scelte rispetto ad un giudizio che non può che definirsi accettabile secondo lo stato dell’arte e della tecnica (cfr. Cons. Stato, V, n. 3807/2011; VI, n. 2384/2009; TAR Lazio, III-bis, n. 2674/2025).
L’Amministrazione ha, dunque, svolto un esame del percorso formativo dell’istante – in applicazione delle coordinate fissate dall’Adunanza Plenaria – concludendo tuttavia in senso negativo, in considerazione di differenti ragioni, da ritenersi logiche e coerenti con la disciplina vigente, nonché idonee a giustificare il diniego, riguardando in sostanza il mancato rispetto dei suddetti criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano" (cfr., da ultimo, TAR Lazio, III-bis, n. 21150/2024).
Deve, infatti, rilevarsi che parte ricorrente non sia titolare di una abilitazione specifica nella classe di concorso richiesta.
Come precisato da innumerevoli precedenti della Sezione, da cui non si ritiene di discostarsi, “ il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all’estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale ” (per tutte, cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, n. 12473/2022, confermata in appello da Cons. St., VII, n. 2661/2024).
L’esame analitico e circostanziato degli esami singolarmente sostenuti dall’istante deve infatti trovare un limite nella distinzione di carattere sostanziale e quindi nella ontologica differenza tra il titolo abilitante e la classe di concorso per la quale è richiesta una data abilitazione. Ne discende che nel caso in cui l’Amministrazione – anche basandosi su massime di esperienza e conoscenze tecniche - verifichi la sostanziale difformità tra le classi di concorso, deve considerarsi compatibile con i principi enunciati dalla richiamata Adunanza Plenaria, la mancanza di un’analitica comparazione tra gli esami sostenuti dalla ricorrente in Romania e quelli che sarebbe necessario svolgere in Italia per ottenere il riconoscimento di un dato titolo abilitativo (cfr., Cons. St., VII, n. 5534 del 21 giugno 2024).
3.2. Nel caso di specie, l’Amministrazione non si è peraltro fermata ad un rilievo di non corrispondenza: la stessa ha invece puntualizzato che la ricorrente ha ottenuto, in Romania, il diritto all’insegnamento nel campo della “sociologia”, valutandolo non idoneo ai fini dell’insegnamento nella classe richiesta ( A18 - Filosofia e Scienze Umane ), la quale comprende anche discipline di ciascuna delle seguenti aree: pedagogica, filosofica e psicologica (oltre che sociologica).
Tali abilitazioni (Filosofia e Scienze Umane) non risultano conseguite. Né il ricorrente dimostra il possesso di titoli nelle ulteriori discipline caratterizzanti la classe in discorso, secondo l’ordinamento italiano – in particolare filosofia e antropologia – che non appaiono compresi nel percorso di studi.
La ritenuta non coerenza degli ambiti in questione, desunta dal percorso accademico e dai titoli conseguiti rispetto alle classi di concorso per cui è chiesto il riconoscimento, giustifica altresì la mancata previsione di misure compensative, che dovrebbero di fatto tradursi nella istituzione di un nuovo e parallelo percorso abilitativo in Italia, ulteriore e differente rispetto a quelli previsti dall’ordinamento interno, da svolgersi nel rispetto dei tempi e delle procedure abilitative ivi stabiliti (TAR Lazio, III-bis, n. 2886/2025).
Rimane ferma la circostanza che, attesa la coerenza delle discipline e dei percorsi di studio svolti, il ricorrente ha potuto conseguire il riconoscimento dell’altra classe di concorso richiesta, afferente nello specifico a A065 – Teoria e tecnica della comunicazione , circostanza che conferma lo svolgimento da parte dell’amministrazione di un’analisi nel merito dei percorsi formativi.
4. – Le considerazioni che precedono impongono pertanto il rigetto del ricorso.
5. – In considerazione delle peculiarità della questione di lite e del non consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimenti dei titoli abilitativi conseguiti all’estero, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO