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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6069/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa a seguito dell'udienza cartolare del 24.03.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6069/2023 R.G., avente ad oggetto:appello - le- sione personale, vertente tra
(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado
n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Puoti (Cod. Fisc.
) presso il cui è elettivamente domiciliata in Caserta alla C.F._1
Via Patturelli 89, giusta procura speciale alle liti allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ) e Parte_2 C.F._2 Controparte_1
(Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. An- C.F._3 tonio Pugliese (Cod. Fisc. ) presso il cui studio eleggono C.F._4 domicilio in Marcianise (CE) alla Via Kennedy 28, in virtù di procura in atti appellati nonché
(Cod. Fisc. ) residente in [...]CP_2 C.F._5
(CE) alla Via San Benedetto n. 2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante compagnia come da atto introduttivo di ap- Parte_1 pello e note relative all'udienza del 16.10.2025 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note di precisazione delle conclusioni e note relative all'udienza del 16.10.2025 trattata con modalità carto- lare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi all'Ufficio del giudice di pace Parte_2 di S. Maria C.V. il sig. e la CP_2 Parte_1 avanzando una richiesta di risarcimento per le lesioni che assumeva aver riportato
2
a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto in data 19.12.2017, alle ore 18,15 circa, in Marcianise (CE) lungo la via LI, tra i veicoli Renault Megane tg.
AW360PD, di proprietà appunto del , e il veicolo Fiat 600 tg. CP_2
BM330ER del . Controparte_3
L'appellato , attore in primo grado, ha dedotto Parte_2 genericamente di aver riportato lesioni fisiche in qualità di trasportato del veicolo
Renault Megane in quanto il predetto tamponava improvvisamente la parte posteriore del veicolo Fiat 600 fermo al segnale di Stop;
lesioni per cui il
[...] ha riferito di essersi recato presso il P.O. di Caserta ove i sanitari Pt_2 diagnosticavano “cervicalgia e algia spalla dx” con prognosi di appena due gg.
Nel giudizio così incardinato in prime cure ha spiegato, altresì, intervento volontario l'appellata la quale esponendo anch'essa di aver Controparte_1 riportato lesioni fisiche quale trasportata a bordo del veicolo Renault Megane, refertate sempre presso il P.O. di Caserta, ne ha chiesto il relativo ristoro.
Nel corso del giudizio di primo grado si è costituita, altresì, la
[...] la quale ha contestato in maniera puntuale e con evidenze Parte_1 documentali la narrativa degli attori/odierni appellati chiedendo il rigetto delle domande avverse azionate;
il convenuto responsabile civile, , è CP_2 rimasto invece contumace.
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata anche a mezzo CTU medico-legale, con sentenza n. 3800/23 del 10/12/22 – 08/07/23 il giudice di pace di Santa Maria
Capua Vetere, dott. , ha accolto integralmente le domande degli attori Per_1 con stringata motivazione e contestuale condanna dell'appellante compagnia al pagamento delle spese di lite.
La compagnia assicurativa- odierna appellante - ha, così, proposto gravame av- verso la predetta sentenza onde ottenerne la riforma integrale, deducendo in buo- na sostanza l'erroneità della valutazione effettuata dal giudice di pace in merito alla prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado oltreché delle risultanze documentali tempestivamente prodotte nonché il difetto di moti- vazione.
In particolare, l'appellante compagnia assicurativa ha censurato la sentenza im- pugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto le domande azionate innanzi al gdp di Santa Maria Capua Vetere dagli appellati ed Parte_2
sulla scorta di una sola dichiarazione testimoniale resa dal teste CP_1 Tes_1
che si è rivelata troppo generica e non puntuale ma, soprattutto, incon-
[...]
3
gruente e contraddittoria rispetto all'effettivo prodursi dell'eventus damni per come prospettato dagli appellanti, puntualmente smentito dal dispositivo satellita- re (cfr. report della UnipolTech allegato dall'appellata in prime cure) in uso al veicolo Renault Megane tg. AW360PD - asserito danneggiante - che, invece, non risulta aver registrato alcun evento c.detto crash.
Dunque, l'appellante compagnia ha dedotto che il giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo in ordine alle puntuali contestazioni mosse dalla stessa, finanche rispetto a quelle circostanze emerse per tabulas, per cui gli appellati non hanno efficacemente dimostrato né il verificarsi del sinistro, né la sua dinamica, né che tutte le lesioni per le quali hanno chiesto il risarcimento fossero conse- guenza diretta del sinistro de quo.
Si sono costituiti in giudizio, così, gli appellati ed Parte_2 CP_1
i quali hanno contestato tutta la narrativa così come proposta in gravame
[...] chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
L'appellato , invece, non si è costituito in giudizio nonostante la CP_2 regolarità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure
4
mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condi- visibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state erro- neamente valutate dal giudice di pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto provata la dinamica di sinistro per come dedotta dagli appellati in primo grado.
Ciò si dice in quanto, alla luce di quanto emerso in relazione all'unico teste indi- cato dagli attori ed escusso nel corso del giudizio di primo grado, tale Per_2
, le domande proposte dal ed in
[...] Parte_2 Controparte_1 prime cure non possono dirsi fondate.
Difatti, negli scritti difensivi prodotti per il primo grado, il procuratore costituito nell'interesse della compagnia assicurativa ha sempre posto in rilievo l'assoluta genericità della deposizione del si ripete unico teste escusso in Testimone_2 primo grado - il quale avrebbe fornito una descrizione troppo sintetica e lacunosa della dinamica del presunto sinistro
Il teste in questione, infatti, ha riportato una ricostruzione troppo generica, non puntuale e sicuramente non idonea – da sola – a sorreggere una pronuncia di ac- coglimento integrale, oltretutto alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dall'appellante compagnia, convenuta in primo grado, e supportate documental- mente dal report Unipoltech.
Difatti, il ha riferito quanto segue “(…) era intorno alla metà del Testimone_1 mese di dicembre del 2017, di pomeriggio verso le ore 18/18,30 mi trovavo in
Marcianise a percorrere a piedi la via IA detta anche via LI
…quando ho assistito all'incidente avvenuto tra due autovetture una Fiat 600 di colore rosso con una Renault Megane di colore scuro entrambe condotte da uo- mini …la Renault Megane percorreva la via IA detta Via LI in dire- zione via Peschiera, quando giunta nei pressi dell'intersezione con la via Clanio andava a tamponare la Fiat 600 antistante che era ferma allo stop di via Luca- nia detta LI per concedere la precedenza ai veicoli in transito su via Cla- nio. (…) Mi avvicinavo subito dopo l'urto a vedere cosa fosse successo e a pre- stare soccorso e ricordo che gli occupanti della Renault Megane oltre al condu- cente vi erano come trasportati un ragazzo davanti e una ragazza seduta dietro i quali lamentavano dolori fisici lungo il corpo in particolare collo e spalle. (…)
Sul posto non intervennero autorità né ambulanze in mia presenza. Ricordo che il conducente della Renault Megane si assumeva la responsabilità dell'accaduto
e si scusava dell'incidente. Preciso che mi trovavo a percorrere a piedi la via
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IA detta LI ed ero giunto all'incrocio con la via Clanio e via Pe- schiera, ero dietro ai due veicoli”.
Ebbene, il teste riporta una dinamica troppo generica e sintetica senza chiarire in maniera puntuale i punti d'urto tra i veicoli ma, soprattutto, su quale parte e/o la- to del corpo riportassero lesioni fisiche gli appellati presunti danneggiati. Il teste, peraltro, non chiarisce nemmeno a chi lasciò i propri dati in qualità di persona presente all'evento di danno.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione ac- quisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice non appare assolutamente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento integrale, viste oltretutto le specifiche contestazioni sollevate tempestivamente della compagnia appellante la quale ha sempre contestato la verificazione del sinistro per come dedotta dagli appellati allegando all'uopo report restituito dal dispositivo satelli- tare UnipolTech in uso al veicolo Renault Megane tg. AW360PD, di proprietà del , che non ha rilevato alcun evento crash del tipo narrato in citazione. CP_2
Né, del resto, può essere trascurato che la testimonianza assunta non sembra esse- re in coerenza con le evidenze restituite dalla documentazione sanitaria in quanto nel certificato di Pronto Soccorso del P.O. di Caserta risultano refertati “cervical- gia e algia spalla dx” sulla persona del e “cervicalgia e Parte_2 algia spalla sx” sulla . Controparte_1
Né può essere tralasciata anche la circostanza, assolutamente anomala, per cui il nominativo dell'appellata ricorra in plurime posizioni di sinistro Controparte_1 come è dato evincere dalle visure della Banca dati IVASS tempestivamente alle- gate dalla compagnia ass.va in primo grado e prodotte, tempestivamente e dili- gentemente, anche nel presente giudizio di appello.
Tutti questi elementi sono indici di inattendibilità degli assunti posti a base della domanda proposta dagli attori in primo grado in quanto la ricostruzione dei fatti risulta assolutamente incerta e non suffragata dal quadro probatorio che è caratte- rizzato, invece, da incongruenze e contraddizioni significative che non consento- no di ritenere provato che le lesioni lamentate dagli attori/appellati siano in rap- porto di causalità con il sinistro da tamponamento denunciato.
In punto di prova, va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda,
e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come nar- rato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sus-
6
siste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto co- stitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, l'assoluta genericità dell'unica deposizione testimoniale resa in primo grado, l'assenza di intervento di vigili/carabinieri o di ambulanza nono- stante gli appellati lamentassero lesioni fisiche, la circostanza anomala per cui i presunti danneggiati si recassero inspiegabilmente presso il P.O. di Caserta, no- nostante il presunto evento di danno fosse avvenuto a pochissimi chilometri di distanza del , consentono di ritenere non ade- Controparte_4 guatamente provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulterio- re profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 3800/23 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cure da ed;
Parte_2 Controparte_1
- condanna gli appellati al pagamento, in favore della Controparte_5 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 2.090,00, oltre IVA
[...]
e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore della Controparte_5
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00 per
[...] onorari ed in € 382,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna ed alla restituzione, in fa- Parte_2 Controparte_1 vore della compagnia di assicurazione, di tutti gli importi percepiti in virtù di quanto disposto dalla sentenza di primo grado qui riformata;
- pone le spese occorse per la CTU in capo agli appellati Pt_2 Parte_3
[..
ed ; Controparte_1
- condanna ed a restituire alla compa- Parte_2 Controparte_1
7
gnia di assicurazione le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica disposta le primo grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa a seguito dell'udienza cartolare del 24.03.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 16.10.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6069/2023 R.G., avente ad oggetto:appello - le- sione personale, vertente tra
(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado
n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Puoti (Cod. Fisc.
) presso il cui è elettivamente domiciliata in Caserta alla C.F._1
Via Patturelli 89, giusta procura speciale alle liti allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ) e Parte_2 C.F._2 Controparte_1
(Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. An- C.F._3 tonio Pugliese (Cod. Fisc. ) presso il cui studio eleggono C.F._4 domicilio in Marcianise (CE) alla Via Kennedy 28, in virtù di procura in atti appellati nonché
(Cod. Fisc. ) residente in [...]CP_2 C.F._5
(CE) alla Via San Benedetto n. 2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante compagnia come da atto introduttivo di ap- Parte_1 pello e note relative all'udienza del 16.10.2025 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note di precisazione delle conclusioni e note relative all'udienza del 16.10.2025 trattata con modalità carto- lare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Giova premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi all'Ufficio del giudice di pace Parte_2 di S. Maria C.V. il sig. e la CP_2 Parte_1 avanzando una richiesta di risarcimento per le lesioni che assumeva aver riportato
2
a seguito di un sinistro asseritamente avvenuto in data 19.12.2017, alle ore 18,15 circa, in Marcianise (CE) lungo la via LI, tra i veicoli Renault Megane tg.
AW360PD, di proprietà appunto del , e il veicolo Fiat 600 tg. CP_2
BM330ER del . Controparte_3
L'appellato , attore in primo grado, ha dedotto Parte_2 genericamente di aver riportato lesioni fisiche in qualità di trasportato del veicolo
Renault Megane in quanto il predetto tamponava improvvisamente la parte posteriore del veicolo Fiat 600 fermo al segnale di Stop;
lesioni per cui il
[...] ha riferito di essersi recato presso il P.O. di Caserta ove i sanitari Pt_2 diagnosticavano “cervicalgia e algia spalla dx” con prognosi di appena due gg.
Nel giudizio così incardinato in prime cure ha spiegato, altresì, intervento volontario l'appellata la quale esponendo anch'essa di aver Controparte_1 riportato lesioni fisiche quale trasportata a bordo del veicolo Renault Megane, refertate sempre presso il P.O. di Caserta, ne ha chiesto il relativo ristoro.
Nel corso del giudizio di primo grado si è costituita, altresì, la
[...] la quale ha contestato in maniera puntuale e con evidenze Parte_1 documentali la narrativa degli attori/odierni appellati chiedendo il rigetto delle domande avverse azionate;
il convenuto responsabile civile, , è CP_2 rimasto invece contumace.
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata anche a mezzo CTU medico-legale, con sentenza n. 3800/23 del 10/12/22 – 08/07/23 il giudice di pace di Santa Maria
Capua Vetere, dott. , ha accolto integralmente le domande degli attori Per_1 con stringata motivazione e contestuale condanna dell'appellante compagnia al pagamento delle spese di lite.
La compagnia assicurativa- odierna appellante - ha, così, proposto gravame av- verso la predetta sentenza onde ottenerne la riforma integrale, deducendo in buo- na sostanza l'erroneità della valutazione effettuata dal giudice di pace in merito alla prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio di primo grado oltreché delle risultanze documentali tempestivamente prodotte nonché il difetto di moti- vazione.
In particolare, l'appellante compagnia assicurativa ha censurato la sentenza im- pugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto le domande azionate innanzi al gdp di Santa Maria Capua Vetere dagli appellati ed Parte_2
sulla scorta di una sola dichiarazione testimoniale resa dal teste CP_1 Tes_1
che si è rivelata troppo generica e non puntuale ma, soprattutto, incon-
[...]
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gruente e contraddittoria rispetto all'effettivo prodursi dell'eventus damni per come prospettato dagli appellanti, puntualmente smentito dal dispositivo satellita- re (cfr. report della UnipolTech allegato dall'appellata in prime cure) in uso al veicolo Renault Megane tg. AW360PD - asserito danneggiante - che, invece, non risulta aver registrato alcun evento c.detto crash.
Dunque, l'appellante compagnia ha dedotto che il giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo in ordine alle puntuali contestazioni mosse dalla stessa, finanche rispetto a quelle circostanze emerse per tabulas, per cui gli appellati non hanno efficacemente dimostrato né il verificarsi del sinistro, né la sua dinamica, né che tutte le lesioni per le quali hanno chiesto il risarcimento fossero conse- guenza diretta del sinistro de quo.
Si sono costituiti in giudizio, così, gli appellati ed Parte_2 CP_1
i quali hanno contestato tutta la narrativa così come proposta in gravame
[...] chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
L'appellato , invece, non si è costituito in giudizio nonostante la CP_2 regolarità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa vigente richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo d'appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure
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mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condi- visibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state erro- neamente valutate dal giudice di pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto provata la dinamica di sinistro per come dedotta dagli appellati in primo grado.
Ciò si dice in quanto, alla luce di quanto emerso in relazione all'unico teste indi- cato dagli attori ed escusso nel corso del giudizio di primo grado, tale Per_2
, le domande proposte dal ed in
[...] Parte_2 Controparte_1 prime cure non possono dirsi fondate.
Difatti, negli scritti difensivi prodotti per il primo grado, il procuratore costituito nell'interesse della compagnia assicurativa ha sempre posto in rilievo l'assoluta genericità della deposizione del si ripete unico teste escusso in Testimone_2 primo grado - il quale avrebbe fornito una descrizione troppo sintetica e lacunosa della dinamica del presunto sinistro
Il teste in questione, infatti, ha riportato una ricostruzione troppo generica, non puntuale e sicuramente non idonea – da sola – a sorreggere una pronuncia di ac- coglimento integrale, oltretutto alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dall'appellante compagnia, convenuta in primo grado, e supportate documental- mente dal report Unipoltech.
Difatti, il ha riferito quanto segue “(…) era intorno alla metà del Testimone_1 mese di dicembre del 2017, di pomeriggio verso le ore 18/18,30 mi trovavo in
Marcianise a percorrere a piedi la via IA detta anche via LI
…quando ho assistito all'incidente avvenuto tra due autovetture una Fiat 600 di colore rosso con una Renault Megane di colore scuro entrambe condotte da uo- mini …la Renault Megane percorreva la via IA detta Via LI in dire- zione via Peschiera, quando giunta nei pressi dell'intersezione con la via Clanio andava a tamponare la Fiat 600 antistante che era ferma allo stop di via Luca- nia detta LI per concedere la precedenza ai veicoli in transito su via Cla- nio. (…) Mi avvicinavo subito dopo l'urto a vedere cosa fosse successo e a pre- stare soccorso e ricordo che gli occupanti della Renault Megane oltre al condu- cente vi erano come trasportati un ragazzo davanti e una ragazza seduta dietro i quali lamentavano dolori fisici lungo il corpo in particolare collo e spalle. (…)
Sul posto non intervennero autorità né ambulanze in mia presenza. Ricordo che il conducente della Renault Megane si assumeva la responsabilità dell'accaduto
e si scusava dell'incidente. Preciso che mi trovavo a percorrere a piedi la via
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IA detta LI ed ero giunto all'incrocio con la via Clanio e via Pe- schiera, ero dietro ai due veicoli”.
Ebbene, il teste riporta una dinamica troppo generica e sintetica senza chiarire in maniera puntuale i punti d'urto tra i veicoli ma, soprattutto, su quale parte e/o la- to del corpo riportassero lesioni fisiche gli appellati presunti danneggiati. Il teste, peraltro, non chiarisce nemmeno a chi lasciò i propri dati in qualità di persona presente all'evento di danno.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione ac- quisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice non appare assolutamente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento integrale, viste oltretutto le specifiche contestazioni sollevate tempestivamente della compagnia appellante la quale ha sempre contestato la verificazione del sinistro per come dedotta dagli appellati allegando all'uopo report restituito dal dispositivo satelli- tare UnipolTech in uso al veicolo Renault Megane tg. AW360PD, di proprietà del , che non ha rilevato alcun evento crash del tipo narrato in citazione. CP_2
Né, del resto, può essere trascurato che la testimonianza assunta non sembra esse- re in coerenza con le evidenze restituite dalla documentazione sanitaria in quanto nel certificato di Pronto Soccorso del P.O. di Caserta risultano refertati “cervical- gia e algia spalla dx” sulla persona del e “cervicalgia e Parte_2 algia spalla sx” sulla . Controparte_1
Né può essere tralasciata anche la circostanza, assolutamente anomala, per cui il nominativo dell'appellata ricorra in plurime posizioni di sinistro Controparte_1 come è dato evincere dalle visure della Banca dati IVASS tempestivamente alle- gate dalla compagnia ass.va in primo grado e prodotte, tempestivamente e dili- gentemente, anche nel presente giudizio di appello.
Tutti questi elementi sono indici di inattendibilità degli assunti posti a base della domanda proposta dagli attori in primo grado in quanto la ricostruzione dei fatti risulta assolutamente incerta e non suffragata dal quadro probatorio che è caratte- rizzato, invece, da incongruenze e contraddizioni significative che non consento- no di ritenere provato che le lesioni lamentate dagli attori/appellati siano in rap- porto di causalità con il sinistro da tamponamento denunciato.
In punto di prova, va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda,
e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come nar- rato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sus-
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siste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto co- stitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, l'assoluta genericità dell'unica deposizione testimoniale resa in primo grado, l'assenza di intervento di vigili/carabinieri o di ambulanza nono- stante gli appellati lamentassero lesioni fisiche, la circostanza anomala per cui i presunti danneggiati si recassero inspiegabilmente presso il P.O. di Caserta, no- nostante il presunto evento di danno fosse avvenuto a pochissimi chilometri di distanza del , consentono di ritenere non ade- Controparte_4 guatamente provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulterio- re profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 3800/23 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cure da ed;
Parte_2 Controparte_1
- condanna gli appellati al pagamento, in favore della Controparte_5 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 2.090,00, oltre IVA
[...]
e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore della Controparte_5
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00 per
[...] onorari ed in € 382,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna ed alla restituzione, in fa- Parte_2 Controparte_1 vore della compagnia di assicurazione, di tutti gli importi percepiti in virtù di quanto disposto dalla sentenza di primo grado qui riformata;
- pone le spese occorse per la CTU in capo agli appellati Pt_2 Parte_3
[..
ed ; Controparte_1
- condanna ed a restituire alla compa- Parte_2 Controparte_1
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gnia di assicurazione le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica disposta le primo grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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