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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 318-321/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Andrea Sticca Parte_1 del Foro di Roma appellante-appellata
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura alle liti in
[...] atti dal Prof. Avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma appellato-appellante
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro Parte_1 dipendente dell' e vincitrice nell'ambito di una selezione indetta in data 8 settembre 2021 per CP_1 progressione economica al secondo livello, lamentava l'illegittima decorrenza del nuovo inquadramento in tal modo conseguito dall'1 gennaio 2022 invece che dall'1 gennaio 2012; al riguardo, invocava le disposizioni della contrattazione collettiva, ed in particolare l'art.17 del
«CCNL EPNE area VI (dirigenti e professionisti) relativo al biennio economico 1996-1997, a norma delle quali l'Amministrazione datrice di lavoro era tenuta ad indire le selezioni con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dall' 1 gennaio
1997; chiedeva, pertanto, condannarsi l' al pagamento delle differenze retributive maturate al CP_1 detto titolo, oltre contributi, accessori di legge e spese di lite o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance, con riferimento alle differenze stipendiali e contributive riferibili al passaggio al secondo livello differenziato dei professionisti della selezione in argomento, da CP_1 liquidarsi anche in via equitativa.
Con sentenza del 2 aprile 2024 l'adito Tribunale condannava l' al pagamento delle sole CP_1 differenze retributive spettanti in relazione all'inquadramento nel «secondo livello differenziato» a decorrere dall'1 gennaio 2021, oltre accessori di legge e spese di lite nella misura della metà.
Con distinti ricorsi e hanno impugnato detta sentenza, la prima Parte_1 CP_1 deducendo l'errore del Tribunale nell'interpretare la normativa contrattuale di riferimento, il secondo nell'addebitare all'Istituto il ritardo di circa un anno nell'espletamento della selezione in oggetto.
In particolare, ha evidenziato che l'art. 85 del CCNL 2002/2005, dopo Parte_1 aver individuato i criteri per lo sviluppo orizzontale dell'Area Professionisti nei tre livelli previsti
(livello base, primo livello differenziato, secondo livello differenziato), disponeva la disapplicazione dell'art. 87 del CCNL 11/10/1996, ma non anche dell'art. 17 CCNL 1996-1997, come erroneamente affermato dal primo giudice, in quanto tale norma sarebbe stata eliminata solo in seguito all'approvazione dell'art. 14 CCNL funzioni centrali 2019/2021, inapplicabile alle procedure indette nel settembre 2021 per espressa previsione del bando;
che ammettere l'assenza di una disciplina specifica sulla decorrenza avrebbe comportato il contrasto col principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., confermato dal D. Lgs. n. 165/2001; che i vari CIE succedutisi nel tempo confermavano l'obbligo dell'Ente di effettuare le selezioni con cadenza annuale;
che all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti, medici e professionisti per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023, era stata riportata la disposizione secondo cui gli Enti dovevano attivare la procedura per il conferimento del livello differenziato di professionalità con cadenza annuale, a conferma dell'orientamento costantemente diretto allo svolgimento annuale delle selezioni. L'appellante ha, poi, insistito nella domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, suscettibile di liquidazione equitativa, causato dalla volontà defatigatoria dell' diretta a procrastinare il più possibile gli obblighi giuridici ed CP_1 economici provenienti dai contratti, come poteva evincersi dalle dichiarazioni a verbale dei sindacati partecipanti alle riunioni;
infine, ha censurato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'accertamento del presupposto giuridico sul quale era fondata la condanna dell' al CP_1 pagamento delle differenze retributive a decorrere dall'1 gennaio 2021.
L' con il proprio gravame ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui aveva addebitato ad esso il ritardo di un anno nella emissione del bando contenente la CP_1 disciplina delle procedure per la progressione economica, così interpretando l'art. 90 del CCNL Area Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018 in modo rigidamente formalistico, laddove la normativa contrattuale, nel dettare una tempistica finalizzata a delineare i termini di ingaggio, all'interno di un perimetro di regole di buona fede e correttezza, non configurava alcuna mora debendi da parte dell' ; in ogni caso, ha sottolineato come il confronto tra le Parti Sociali si CP_1 fosse prolungato sino al 2021 in onore ad un'esigenza di migliore tutela degli interessi delle parti, non certo per inerzia colposa.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, disposta la riunione dei procedimenti, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Occorre fare riferimento alla Contrattazione Collettiva succedutasi rispetto all'Area della
Dirigenza degli Enti Pubblici non economici e richiamata nella determina n. 244 dell'8 settembre
2021, ossia nel bando della selezione in oggetto; ivi, in primo luogo, viene indicato l'art. 85 del
CCNL Area VI per il quadriennio giuridico 2002-2005 che espressamente (cfr. sesto comma) sostituisce l'art. 87 CCNL 1994-97; siffatta sostituzione ha comportato, in base a quanto stabilito dal terzo comma, una rivisitazione dei requisiti richiesti per lo sviluppo professionale, mentre il quarto comma della disposizione stabilisce che Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell'art. 82.
Non pare seriamente sostenibile che, ferma la sostituzione dell'art. 87 CCNL 1994-97 ad opera dell'art. 85 CCNL 2002-2005, debba per ciò solo ignorarsi il disposto dell'art.13, quinto comma, del CCNL per il biennio economico 2004-2005, dal quale discende a chiare lettere la disapplicazione dell'art. 17 del CCNL per il biennio economico 1996-97 in ogni sua parte, inclusa quella inerente all'obbligo delle amministrazioni di indire le selezioni previste dall'art. 87, commi 3
e seguenti, del CCNL 1994-97 con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dall'1 gennaio 1997.
Se è vero, infatti, che il CCNL 2004-2005 non è espressamente menzionato in seno al bando,
è pur vero che tale lex specialis nemmeno contempla l'art. 17 del CCNL 1996-97, limitandosi a richiamare l'art. 90 del CCNL 9 marzo 2020 relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, quale unica fonte di regolamentazione della tempistica per l'avvio della procedura in argomento.
Vi è, poi, il dato oltremodo significativo che l'art. 85 CCNL 2002-2005, la cui applicabilità alla fattispecie è pacifica tra le parti, consacra, come innanzi evidenziato, un espresso rinvio alla concertazione per stabilire “…le procedure…di selezione”, con ciò intuitivamente rimettendo a futuri incontri ed accordi sindacali anche la disciplina inerente alla tempistica delle procedure stesse.
Si può, dunque, affermare che la disapplicazione espressa dell'art.17 CCNL 1996-97 ha determinato, rispetto alla cadenza periodica delle selezioni in argomento, un vuoto di disciplina contrattuale, il cui lungo protrarsi trova spiegazione anche nel blocco delle progressioni economiche medio tempore imposto dal D.L. n.78/2010, laddove, in linea con l'obiettivo del legislatore statale, soltanto al termine del periodo di durata del blocco, ed in occasione della sottoscrizione del CCNL
Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, è stata ripristinata la regola della cadenza annuale delle procedure per il conferimento del livello differenziato di professionalità.
D'altro canto, l'esigenza avvertita dalle Parti Sociali di reintrodurre la regola della cadenza annuale delle procedure in questione costituisce argomento interpretativo contrario a quello secondo cui sarebbe stato costantemente operante, nella successione dei Contratti Collettivi presi in esame, il principio di rigorosa scansione temporale delle procedure stesse.
Tanto chiarito, ragioni di priorità logica suggeriscono di vagliare gli ulteriori motivi di gravame articolati da all'esito dell'esame dell'appello proposto dall' Parte_1 CP_1 che appare fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Non sembra, infatti, improntato ad inerzia colpevole il contegno tenuto dall' a partire CP_1 dalla data (9 marzo 2020) di sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, il cui art. 90 recita:
1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli enti attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante l'utilizzo di criteri semplificati rispetto
a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 85, comma 6, lett. a) e b) del
CCNL dell'Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1/8/2006”.
L'Istituto appellante ha indetto la selezione per cui è causa entro un tempo che, rispetto alla complessità delle questioni da dirimere, onde pervenire all'elaborazione dei criteri additati dall'art.85 CCNL 2002-2005, non appare irragionevolmente lungo, né ingiustificatamente dilatato.
Oltretutto, non vi sono in atti minimi elementi sulla scorta dei quali affermare che il prolungamento delle trattative preordinate all'elaborazione di detti criteri sia ascrivibile ad una volontà dilatoria o comunque a scarso impegno dell' piuttosto che all'oggettiva difficoltà di CP_1 definire in tempi più brevi le molteplici questioni attinenti all'ampia ed articolata materia oggetto di confronto durante i vari incontri;
al contrario, può evincersi dalla documentazione acquisita agli atti che l' non ha assunto, rispetto ad ognuno dei temi oggetto di negoziazione, atteggiamenti CP_1 pretestuosamente oppositivi, così che non vi sono ragioni per affermare che il lasso temporale intercorso tra l'avvio della procedura e la sua conclusione avrebbe potuto restringersi grazie a migliore spirito collaborativo ovvero a maggiore sollecitudine della parte datoriale.
Il Collegio, oltretutto, non condivide la valutazione del Tribunale in ordine al carattere perentorio ed insuscettibile di proroga del termine semestrale stabilito dall'art.90 del CCNL
2016/2018 per l'emanazione del bando, ritenendo, al contrario, che i contenuti di altre disposizioni contrattuali (artt. 82 e 85 del CCNL Area VI, 2002-2005), indicanti la concertazione quale indefettibile passaggio all'interno dell'iter di definizione della disciplina delle procedure selettive, costituiscano espressione di una volontà delle Parti Sociali di valorizzare il momento delle trattative, finalizzate al raggiungimento di risultati il più possibile concordati, non già di sacrificarle per favorire iniziative e soluzioni unilaterali, purché tempestive, della parte datoriale.
Alla stregua dei suesposti argomenti, va esclusa la responsabilità da ritardo dell' e con CP_1 essa il diritto della lavoratrice di essere risarcita del danno da perdita di chance, così come va escluso il diritto di percepire a qualsivoglia titolo differenze retributive ancorate ad una decorrenza dell'inquadramento nel secondo livello differenziato da epoca anteriore a quella già riconosciutale, con ciò ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata da in sede di Parte_1 gravame.
Le spese del giudizio, in ragione della natura interpretativa della questione trattata e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, possono essere compensate
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello di accoglie l'appello Parte_1 dell' e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in CP_1 primo grado;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado;
3) dichiara che a carico di sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo Parte_1 unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 318-321/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Andrea Sticca Parte_1 del Foro di Roma appellante-appellata
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura alle liti in
[...] atti dal Prof. Avv. Dario Buzzelli del Foro di Roma appellato-appellante
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro Parte_1 dipendente dell' e vincitrice nell'ambito di una selezione indetta in data 8 settembre 2021 per CP_1 progressione economica al secondo livello, lamentava l'illegittima decorrenza del nuovo inquadramento in tal modo conseguito dall'1 gennaio 2022 invece che dall'1 gennaio 2012; al riguardo, invocava le disposizioni della contrattazione collettiva, ed in particolare l'art.17 del
«CCNL EPNE area VI (dirigenti e professionisti) relativo al biennio economico 1996-1997, a norma delle quali l'Amministrazione datrice di lavoro era tenuta ad indire le selezioni con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dall' 1 gennaio
1997; chiedeva, pertanto, condannarsi l' al pagamento delle differenze retributive maturate al CP_1 detto titolo, oltre contributi, accessori di legge e spese di lite o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance, con riferimento alle differenze stipendiali e contributive riferibili al passaggio al secondo livello differenziato dei professionisti della selezione in argomento, da CP_1 liquidarsi anche in via equitativa.
Con sentenza del 2 aprile 2024 l'adito Tribunale condannava l' al pagamento delle sole CP_1 differenze retributive spettanti in relazione all'inquadramento nel «secondo livello differenziato» a decorrere dall'1 gennaio 2021, oltre accessori di legge e spese di lite nella misura della metà.
Con distinti ricorsi e hanno impugnato detta sentenza, la prima Parte_1 CP_1 deducendo l'errore del Tribunale nell'interpretare la normativa contrattuale di riferimento, il secondo nell'addebitare all'Istituto il ritardo di circa un anno nell'espletamento della selezione in oggetto.
In particolare, ha evidenziato che l'art. 85 del CCNL 2002/2005, dopo Parte_1 aver individuato i criteri per lo sviluppo orizzontale dell'Area Professionisti nei tre livelli previsti
(livello base, primo livello differenziato, secondo livello differenziato), disponeva la disapplicazione dell'art. 87 del CCNL 11/10/1996, ma non anche dell'art. 17 CCNL 1996-1997, come erroneamente affermato dal primo giudice, in quanto tale norma sarebbe stata eliminata solo in seguito all'approvazione dell'art. 14 CCNL funzioni centrali 2019/2021, inapplicabile alle procedure indette nel settembre 2021 per espressa previsione del bando;
che ammettere l'assenza di una disciplina specifica sulla decorrenza avrebbe comportato il contrasto col principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., confermato dal D. Lgs. n. 165/2001; che i vari CIE succedutisi nel tempo confermavano l'obbligo dell'Ente di effettuare le selezioni con cadenza annuale;
che all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti, medici e professionisti per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023, era stata riportata la disposizione secondo cui gli Enti dovevano attivare la procedura per il conferimento del livello differenziato di professionalità con cadenza annuale, a conferma dell'orientamento costantemente diretto allo svolgimento annuale delle selezioni. L'appellante ha, poi, insistito nella domanda subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance, suscettibile di liquidazione equitativa, causato dalla volontà defatigatoria dell' diretta a procrastinare il più possibile gli obblighi giuridici ed CP_1 economici provenienti dai contratti, come poteva evincersi dalle dichiarazioni a verbale dei sindacati partecipanti alle riunioni;
infine, ha censurato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'accertamento del presupposto giuridico sul quale era fondata la condanna dell' al CP_1 pagamento delle differenze retributive a decorrere dall'1 gennaio 2021.
L' con il proprio gravame ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in CP_1 cui aveva addebitato ad esso il ritardo di un anno nella emissione del bando contenente la CP_1 disciplina delle procedure per la progressione economica, così interpretando l'art. 90 del CCNL Area Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018 in modo rigidamente formalistico, laddove la normativa contrattuale, nel dettare una tempistica finalizzata a delineare i termini di ingaggio, all'interno di un perimetro di regole di buona fede e correttezza, non configurava alcuna mora debendi da parte dell' ; in ogni caso, ha sottolineato come il confronto tra le Parti Sociali si CP_1 fosse prolungato sino al 2021 in onore ad un'esigenza di migliore tutela degli interessi delle parti, non certo per inerzia colposa.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, disposta la riunione dei procedimenti, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
Occorre fare riferimento alla Contrattazione Collettiva succedutasi rispetto all'Area della
Dirigenza degli Enti Pubblici non economici e richiamata nella determina n. 244 dell'8 settembre
2021, ossia nel bando della selezione in oggetto; ivi, in primo luogo, viene indicato l'art. 85 del
CCNL Area VI per il quadriennio giuridico 2002-2005 che espressamente (cfr. sesto comma) sostituisce l'art. 87 CCNL 1994-97; siffatta sostituzione ha comportato, in base a quanto stabilito dal terzo comma, una rivisitazione dei requisiti richiesti per lo sviluppo professionale, mentre il quarto comma della disposizione stabilisce che Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell'art. 82.
Non pare seriamente sostenibile che, ferma la sostituzione dell'art. 87 CCNL 1994-97 ad opera dell'art. 85 CCNL 2002-2005, debba per ciò solo ignorarsi il disposto dell'art.13, quinto comma, del CCNL per il biennio economico 2004-2005, dal quale discende a chiare lettere la disapplicazione dell'art. 17 del CCNL per il biennio economico 1996-97 in ogni sua parte, inclusa quella inerente all'obbligo delle amministrazioni di indire le selezioni previste dall'art. 87, commi 3
e seguenti, del CCNL 1994-97 con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dall'1 gennaio 1997.
Se è vero, infatti, che il CCNL 2004-2005 non è espressamente menzionato in seno al bando,
è pur vero che tale lex specialis nemmeno contempla l'art. 17 del CCNL 1996-97, limitandosi a richiamare l'art. 90 del CCNL 9 marzo 2020 relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, quale unica fonte di regolamentazione della tempistica per l'avvio della procedura in argomento.
Vi è, poi, il dato oltremodo significativo che l'art. 85 CCNL 2002-2005, la cui applicabilità alla fattispecie è pacifica tra le parti, consacra, come innanzi evidenziato, un espresso rinvio alla concertazione per stabilire “…le procedure…di selezione”, con ciò intuitivamente rimettendo a futuri incontri ed accordi sindacali anche la disciplina inerente alla tempistica delle procedure stesse.
Si può, dunque, affermare che la disapplicazione espressa dell'art.17 CCNL 1996-97 ha determinato, rispetto alla cadenza periodica delle selezioni in argomento, un vuoto di disciplina contrattuale, il cui lungo protrarsi trova spiegazione anche nel blocco delle progressioni economiche medio tempore imposto dal D.L. n.78/2010, laddove, in linea con l'obiettivo del legislatore statale, soltanto al termine del periodo di durata del blocco, ed in occasione della sottoscrizione del CCNL
Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, è stata ripristinata la regola della cadenza annuale delle procedure per il conferimento del livello differenziato di professionalità.
D'altro canto, l'esigenza avvertita dalle Parti Sociali di reintrodurre la regola della cadenza annuale delle procedure in questione costituisce argomento interpretativo contrario a quello secondo cui sarebbe stato costantemente operante, nella successione dei Contratti Collettivi presi in esame, il principio di rigorosa scansione temporale delle procedure stesse.
Tanto chiarito, ragioni di priorità logica suggeriscono di vagliare gli ulteriori motivi di gravame articolati da all'esito dell'esame dell'appello proposto dall' Parte_1 CP_1 che appare fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Non sembra, infatti, improntato ad inerzia colpevole il contegno tenuto dall' a partire CP_1 dalla data (9 marzo 2020) di sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, il cui art. 90 recita:
1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli enti attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2. La procedura di cui al comma 1 è attivata mediante l'utilizzo di criteri semplificati rispetto
a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 85, comma 6, lett. a) e b) del
CCNL dell'Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1/8/2006”.
L'Istituto appellante ha indetto la selezione per cui è causa entro un tempo che, rispetto alla complessità delle questioni da dirimere, onde pervenire all'elaborazione dei criteri additati dall'art.85 CCNL 2002-2005, non appare irragionevolmente lungo, né ingiustificatamente dilatato.
Oltretutto, non vi sono in atti minimi elementi sulla scorta dei quali affermare che il prolungamento delle trattative preordinate all'elaborazione di detti criteri sia ascrivibile ad una volontà dilatoria o comunque a scarso impegno dell' piuttosto che all'oggettiva difficoltà di CP_1 definire in tempi più brevi le molteplici questioni attinenti all'ampia ed articolata materia oggetto di confronto durante i vari incontri;
al contrario, può evincersi dalla documentazione acquisita agli atti che l' non ha assunto, rispetto ad ognuno dei temi oggetto di negoziazione, atteggiamenti CP_1 pretestuosamente oppositivi, così che non vi sono ragioni per affermare che il lasso temporale intercorso tra l'avvio della procedura e la sua conclusione avrebbe potuto restringersi grazie a migliore spirito collaborativo ovvero a maggiore sollecitudine della parte datoriale.
Il Collegio, oltretutto, non condivide la valutazione del Tribunale in ordine al carattere perentorio ed insuscettibile di proroga del termine semestrale stabilito dall'art.90 del CCNL
2016/2018 per l'emanazione del bando, ritenendo, al contrario, che i contenuti di altre disposizioni contrattuali (artt. 82 e 85 del CCNL Area VI, 2002-2005), indicanti la concertazione quale indefettibile passaggio all'interno dell'iter di definizione della disciplina delle procedure selettive, costituiscano espressione di una volontà delle Parti Sociali di valorizzare il momento delle trattative, finalizzate al raggiungimento di risultati il più possibile concordati, non già di sacrificarle per favorire iniziative e soluzioni unilaterali, purché tempestive, della parte datoriale.
Alla stregua dei suesposti argomenti, va esclusa la responsabilità da ritardo dell' e con CP_1 essa il diritto della lavoratrice di essere risarcita del danno da perdita di chance, così come va escluso il diritto di percepire a qualsivoglia titolo differenze retributive ancorate ad una decorrenza dell'inquadramento nel secondo livello differenziato da epoca anteriore a quella già riconosciutale, con ciò ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata da in sede di Parte_1 gravame.
Le spese del giudizio, in ragione della natura interpretativa della questione trattata e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, possono essere compensate
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello di accoglie l'appello Parte_1 dell' e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in CP_1 primo grado;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado;
3) dichiara che a carico di sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo Parte_1 unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente