Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 15/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Ugo Cingano Presidente Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel. Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 15/2024 RG LAVORO promossa da:
, (CF. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avvocati Flavio Dalbosco ) e Rosa Michela C.F._2
Rizzi ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dell'avv. Rosa M. Rizzi a 38039 Sèn Jan di Fassa in Str. de Pilat n. 8, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Presidente del C.d.a. e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Moncher (c.f. ) del Foro di Verona, con domicilio eletto C.F._4
pagina 1 di 24
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: per tutti i motivi come esposti e specificati in narrativa la riforma della sentenza n. 143/2023 (da pag. 5 “le ragioni della decisione” sino a pagina 50 compresa) del Tribunale di Trento, Sezione lavoro, Giudice Dott. Giorgio Flaim, pronunciata in udienza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione il 24.10.2023, nella causa di lavoro N. R.G. 269/2022, comunicata in pari data a mezzo posta elettronica pec alle parti, non notificata, e per l'effetto la declaratoria di accoglimento dell'appello con la conseguente declaratoria di accoglimento di tutte le domande formulate da in primo Parte_1 grado come di seguito: 1) in via pregiudiziale e preliminare:
- accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o annullabile e/o comunque inefficace ogni e qualsiasi sospensione ed in particolare la comunicazione di sospensione dall'attività lavorativa comunicato con raccomandata del 23.11.2021 (Determina del Direttore nr. 199 dd. 22.11.2021) e reiterata con raccomandata del 29.12.2021 (Determina n. 236/2021) e raccomandata del dd. 28.04.2022 (Determina n. 052/2022) oltreché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente perimpossibilità di sottoporsi alla vaccinazione per le ragioni illustrate dai punti 1) a 3);
- accertare e dichiarare nullo, illegittimo e comunque annullabile lo stato di emergenza e con la immediata disapplicazione dei DD.LL. emanati, in particolare il D.L. 44/2021 e succ. mod. per le ragioni di cui al punto 4) 2) In via principale:
- accertare e dichiarare nulla, illegittima e/o annullabile e/o comunque inefficace ogni e qualsiasi sospensione ed in particolare la comunicazione di sospensione dall'attività lavorativa comunicato con raccomandata del 23.11.2021 (Determina del Direttore nr. 199 dd. 22.11.2021) e reiterata con raccomandata del 29.12.2021 (Determina n. 236/2021) e raccomandata del dd. 28.04.2022
pagina 2 di 24 (Determina n. 052/2022) oltreché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente per le motivazioni sopra illustrate
-e per l'effetto CONDANNARE la convenuta Controparte_1 all'immediato reintegro della dipendente nel lavoro, nella posizione previdenziale ed assistenziale sospesa revocando con effetto retroattivo l'efficacia della sospensione/sospensioni medesime;
-e per l'effetto CONDANNARE la al pagamento della Controparte_1 retribuzione, comprensivi di ogni ulteriore compenso e/o emolumento di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente per il periodo dell'illegittima sospensione oltre al risarcimento dei danni patiti per la modifica delle condizioni in peius dello stile di vita e per i danni morali subiti per la mortificazione della sospensione dall'attività lavorativa da quantificarsi in via equitativa.
3) In via subordinata: nella denegata ed impossibile ipotesi che l'Ill.ma Corte di Appello adita dovesse ritenere legittimo l'operato del la resistente, accertare ed Controparte_2 accogliere la richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare in favore della lavoratrice ricorrente per tutto il periodo della sospensione dal lavoro.
4) in ogni caso, previa rimessione alla Corte Costituzionale, sollevare la manifesta illegittimità costituzionale delle normative emergenziali emanate perché in contrasto con i principi costituzionali richiamati di cui ai punti 4), 5) e 6) del presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri accessori come per legge per entrambi i gradi del giudizio.
DI PARTE APPELLATA:
Per i motivi sopraesposti, rigettare il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1 poiché infondato in fatto e in diritto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.
* FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
è impiegata come OSS presso l'APSP “Casa di Riposo Parte_1
Giovanelli”, una RSA che ospita persone anziane, non autosufficienti e bisognose di assistenza, anche sanitaria. è dipendente dell Pt_1 CP_2
pagina 3 di 24 dall'anno 2000 con la qualifica di “Ausiliaria” addetta alla lavanderia, con applicazione del CCPL Comparto autonomie locali, inquadrata in Cat.
[...]
a seguito dell'introduzione del d.l. 11/2021, il quale Controparte_3 aveva previso l'obbligo di vaccinazione contro il virus Sars Cov 2 di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, prenotava l'inoculazione del vaccino per il giorno 24.9.2021. Tuttavia, il giorno prefissato non si vaccinava in quanto non si riteneva adeguatamente informata sui possibili effetti avversi e le controindicazioni del vaccino, sui quali il medico vaccinatore preposto non sapeva dare ulteriori chiarimenti, oltre a quelli forniti dall'APSS nella documentazione di “consenso informato”. Così, il 27.9.2021, la lavoratrice informava la Direzione della RSA della sua impossibilità a vaccinarsi. Con una seconda lettera d.d. 8.10.2021, comunicava alla datrice la sua impossibilità a prestare il consenso al vaccino anti-covid in difetto della informativa richiesta prevista ex lege.
Il 12.10.2021, la lavoratrice fruiva di un periodo di congedo ordinario e, a seguito di una caduta, subita in casa, entrava in malattia rimanendovi sino al 21.11.2021. Il 19.11.2021, comunicava all' la fine della sua malattia, ma CP_2 ribadiva di non avere potuto effettuare la vaccinazione per le ragioni già esposte. In pari data, le rispondeva l che evidenziava la necessità di possesso del CP_2
Green pass per potere svolgere l'attività lavorativa. Replicava la lavoratrice ammettendo il fatto che ne era sprovvista.
Di conseguenza, la direttrice della provvedeva Controparte_1 emanando determina d.d. 23.11.2021 con la quale dichiarava la lavoratrice
“assente ingiustificata”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Il 14.12.2021, veniva recapitato alla lavoratrice invito alla dimostrazione dell'adempimento entro 5 giorni. Tuttavia, poiché Parte_1 non dimostrava l'adempimento della vaccinazione nel termine di legge,
[...] né prenotava l'inoculazione del vaccino entro i successivi 20 giorni, la Direttrice assumeva determina d.d. 29.12.2021 tramite la quale convertiva la sua assenza in
“sospensione per inadempimento dell'obbligo”, sino al termine massimo previsto del 15.6.2022. Tale termine veniva posticipato ex lege fino al 31.12.2022 e, dunque, l' si adeguava alla normativa con determina d.d. CP_2
28.4.2022.
pagina 4 di 24 In seguito, la lavoratrice continuava a rimanere assente dal servizio ininterrottamente e senza avere mai comunicato a l'adempimento del CP_2 proprio obbligo vaccinale, né richiedere di rientrare al lavoro in seguito a tampone o guarigione dalla malattia.
In data 14.6.2022, la lavoratrice ricorreva, ex art. 414 c.p.c., al Tribunale di Trento sez. Lav. convenendo in giudizio l' per l'annullamento delle CP_4 determine assunte dalla Direttrice, che avevano disposto la sua sospensione dall'attività lavorativa1. Chiedeva, quindi, la riammissione al lavoro e la condanna del datore al pagamento della retribuzione e di quanto dovuto nel periodo di illegittima sospensione, oltre al risarcimento del danno, conseguente alla modifica delle condizioni in peius dello stile di vita, e dei danni morali subiti per la mortificazione derivatale dalla sospensione dall'attività lavorativa. In via subordinata, chiedeva al Tribunale di accertare ed accogliere la richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare in favore della lavoratrice ricorrente per tutto il periodo della sospensione dal lavoro. In ogni caso, chiedeva al Giudice di rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione dell'illegittimità costituzionale delle normative emergenziali emanate, atteso il contrasto con i principi richiamati.
Si costituiva con comparsa di costituzione dd. 19.09.2022 la APSP Casa di Riposo Giovannelli, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto da parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato.
Il Giudice del Lavoro, avendo ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava l'udienza di discussione del giudizio in attesa della sentenza della Corte costituzionale relativa alla legittimità dell'obbligo vaccinale introdotto con la legislazione cd. Covid. All'esito di essa, fissava infine per la discussione e la lettura del dispositivo l'udienza del 24.10.2023. A tale udienza i procuratori delle parti insistevano come nei rispettivi atti ed il giudice del lavoro emetteva la sentenza n. 15/2024 RG Lav.
pagina 5 di 24 Avverso la sentenza, ha proposto i motivi d'appello di Parte_1 seguito riportati, con ricorso depositato il 23.04.2024, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe.
Si è costituita l'APSP “Casa di Riposo Giovanelli”, chiedendo il rigetto dei motivi d'appello in quanto infondati.
All'udienza del 14.11.2024 sono comparsi i procuratori delle parti, riportandosi a quanto esposto nei propri atti difensivi.
La Corte ha quindi deciso la causa, dando lettura del separato dispositivo di sentenza, di seguito trascritto.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la Corte, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20- si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass.3126/21.
*
Parte appellante lamenta l'erroneità nella valutazione delle prove e delle risultanze processuali;
la violazione dell'art. 113, 115 e 116 c.p.c. e formula richiesta di riforma della sentenza, per un'articolata serie di argomentazioni che vanno disattese per le ragioni di seguito esposte.
• Con il primo motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui (punti indicati ai numeri I e II della sentenza da pag. 6 terzo rigo a pag. 10 rigo 9 compreso) il Giudice ha ritenuto irrilevante, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 14/23, il fatto che ella non avesse ricevuto dal medico vaccinatore risposte alle sue richieste di pagina 6 di 24 spiegazioni medico-scientifiche in ordine al vaccino e che, a seguito di questa mancanza, non avesse potuto vaccinarsi. Per l'appellante questo fatto inciderebbe sulla scelta della Direttrice di sospenderla dal lavoro che, a seguito della verifica dei fatti, non avrebbe dovuto procedere con il provvedimento di sospensione. Erroneamente, il Giudice era partito dall'assunto che non volesse vaccinarsi, mentre il Parte_1 medico inoculatore non avrebbe effettivamente assolto ai propri doveri informativi professionali di cui all'art.
1.2.2. della L. 219/2017, che impongono il cd. consenso informato, al fine di potere mettere il soggetto vaccinando nelle condizioni di potere scegliere se vaccinarsi o meno, in maniera informata.
La censura è infondata in quanto l'obbligo vaccinale non esclude la necessità della positiva o negativa manifestazione del consenso come ben esplicitato nella sentenza della Corte Costituzionale citata anche dal primo Giudice:
“…16.1. - Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 219 del 2017, "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge". Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene - premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi per-vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata L. n. 219 del 2017.
pagina 7 di 24 L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Quanto alla condotta di parte datoriale, esigibile era solo la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del dipendente non esente o giustificato per altra causa.
A questo proposito, merita ricordare che l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021 prevede che la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita soltanto nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. Questa disciplina2 è stata confermata anche dal DL n. 24/2022.
Le certificazioni potevano essere rilasciate direttamente da: medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle ed Enti dei Servizi Sanitari CP_1
Regionali; Pediatri che abbiano Controparte_5 Controparte_6 aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali3.
Il legislatore ha attribuito al medico di medicina generale un compito di “filtro” Parte circa le richieste di esonero, ferma tuttavia la responsabilità della di verificare l'idoneità della certificazione rilasciata dal medico. Come pertanto affermato anche dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 dicembre 2021,
pagina 8 di 24 Parte spetta alla la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all'obbligo vaccinale, in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato.
Per quanto riguarda le controindicazioni – che ostano alla vaccinazione, in quanto il rischio di reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione- la valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare;
la presenza di una controindicazione riferita ad uno specifico vaccino non esclude infatti la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La circolare del Ministero della Salute di agosto 2021 elenca una serie di controindicazioni riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia, avvertendo che la relativa tabella non è esaustiva.
In assenza, nel caso in esame, di documentazione attestante la ricorrenza di un motivo di esonero o di esenzione, null'altro poteva richiedersi al Dirigente della Struttura se non la verifica dell'attestazione dell'adempimento all'obbligo o la certificazione attestante l'esenzione: altre allegazioni, al di fuori di quelle previste dalla normativa, non potevano quindi essere prese in considerazione.
*
Con il secondo motivo d'appello, lamenta che la sentenza Parte_1
(punti indicati al numero III da pag. 10 rigo 11 a pag. 17 rigo 17 compreso) non ha risposto alle censure di formulate in ricorso (Violazione e/o falsa applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 15 e art. 21); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della CEDU;
violazione del trattato UE per omessa disapplicazione da parte dell'autorità amministrativa procedente della normativa nazionale (D.L 44/2021 e s.m.) per quanto contrastante con quella di fonte comunitaria) mentre la normativa nazionale, la quale ha imposto l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da AR (di cui all'art. 1 co. 2 L. 1.2.2006, n. 43) per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, introduce una manifesta discriminazione tra lavoratori vaccinati e lavoratori non vaccinati, vietando ai secondi di lavorare, in contrasto con il principio di libertà di lavoro e impresa.
pagina 9 di 24 La censura è priva di fondamento. Questo Collegio condivide il richiamo già operato dal primo Giudice alla sentenza della Corte costituzionale n. 14/2023, la quale, in estrema sintesi, ha affrontato la questione sotto l'aspetto dello scopo, della misura prescelta per il suo raggiungimento, del bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato. La Consulta affermava che la disciplina era adeguata. Più precisamente, lo scopo era legittimo, in quanto “consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio 'il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività'”; adeguata era la misura prescelta per il suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio;
adeguato, infine, il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato, in quanto “la scelta
– che non rivesta natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare con conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus”.
“Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012)” 4.
pagina 10 di 24 Inoltre, con la coeva sentenza n. 15/20235, la Corte si è espressa anche in ordine alla ragionevolezza della previsione, specificamente per i lavoratori impiegati in principio di solidarietà, che consiste nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un minimo rischio sotto forma di vaccinazione. 5Cfr. Corte Cost. n. 15/2023: “10.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali. Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli
Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente. In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al 31 marzo 2022, e solo con il d.l. n.
24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi
pagina 11 di 24 strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici, con l'affermazione di un principio di prevenzione e protezione, mutuabile anche con riferimento ad altri operatori di settori che erogano servizi alla collettività. Secondo la Corte “le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie […] ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione Per_1 idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017)”.
* Con il terzo motivo d'appello, censura i punti indicati al numero IV della sentenza da pag. 17 rigo 18 a pagina 18 ultimo rigo della sentenza, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione di regolamento comunitario (reg. eu 953/2021); violazione e/o falsa applicazione del trattato UE per omessa disapplicazione da parte dell'autorità amministrativa procedente (comandante) della normativa nazionale (D.L. 44/2021 e s.m.) per quanto contrastante con il regolamento EU 953/2021.
sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da AR (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)”.
pagina 12 di 24 Secondo l'appellante, il green pass sarebbe illegale, perché non rispetta il consenso libero e informato della persona interessata e, soprattutto il Regolamento CE 953/2021, il quale vieta la discriminazione delle persone non vaccinate, e che è norma prevalente rispetto a quelle nazionali. Del resto, anche l'art. 9 del d.l. 52/2021 prevede l'applicabilità di norme italiane solo se compatibili con suddetto Regolamento.
Quanto al presunto contrasto dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, previsto dal Regolamento UE 953/20216, la Corte ribadisce, preliminarmente, che il regolamento (UE) n.
2021/953 concerne una materia diversa da quella attinente l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione AR (imposto agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza).
Il Regolamento UE 2021/953 si occupa, infatti, dei limiti e delle condizioni per la circolazione delle persone tra gli Stati, non prendendo posizione su tutte le altre materie di diritto interno che restano nella discrezionalità degli Stati membri7 e il considerando 36 del Regolamento 2021/953 mira semplicemente a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di Covid 19, mediante la creazione di un quadro omogeneo per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati Covid digitali dell'UE.
Ne deriva che esso non può costituire un parametro idoneo a verificare la compatibilità eurounitaria della disciplina ex artt. 4, 4bis e 4ter D.L. 44/2021 in ordine all'obbligo vaccinale de quo.
* Con il quarto motivo d'appello, l'appellante censura i punti indicati al numero V della sentenza da pag. 19 primo rigo a pagina 19 rigo 10.
pagina 13 di 24 Espone la violazione della procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 4 ter DL 44/2021, secondo il rinvio di cui all'art 4, comma 10 DL cit.. La Corte condivide la motivazione del GDL, attesa l'assenza di interesse a fondamento della lamentata inosservanza, posto che la lavoratrice stessa, con le comunicazioni del 27.09.2021 e 08.10.2021 ha esplicitamente ammesso di non essersi sottoposta a vaccinazione, non adempiendo con ciò al prescritto obbligo senza esserne esentata o altrimenti giustificata, circostanza che, quindi, non imponeva alcun ulteriore accertamento da parte della Direzione dell'Ente.
*
Con il quinto motivo d'appello, l'appellante censura i punti indicati al numero VI della sentenza da pag. 19 rigo 11 a pagina 25 rigo 9 compreso.
Secondo l'appellante l'art. 4 D.L. 44/2021 richiede l'adempimento, per chi esercita professione sanitaria, della vaccinazione per la “prevenzione dell'infezione da AR”. Il vaccino, invece, non è in grado di prevenire l'infezione ma la malattia: l'obbligo di somministrazione di un vaccino diverso da quello prescritto per legge, quindi, sarebbe illegittimo e, di conseguenza, la sospensione inflitta alla lavoratrice deve essere revocata, riformando la sentenza impugnata.
L'appellante ritiene la prestazione vaccinale impossibile ai sensi dell'art. 1256 c.c., non imputabile al soggetto obbligato, poiché solo il legislatore può adeguare la normativa che impone l'obbligo al giusto vaccino.
Sull'efficacia del vaccino contro l'infezione, aggiunge, inoltre, che “si sono riscontrate sempre più persone vaccinate con ciclo completo che contraggono il virus, dimostrando quindi sia che tale vaccinazione non ha la forza di prevenire l'infezione, sia che le persone vaccinate possono essere portatori e trasmittenti del contagio, non garantendo quindi neanche la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008: ciò viene ben evidenziato anche nel menzionato Rapporto n. 4/2021 dell'Istituto Superiore di Sanità”.
Il motivo è infondato e a tale proposito è sufficiente richiamare quanto argomentato nelle sentenze, già citate, della Corte Costituzionale nn. 14 e 15/2023, secondo le quali i vaccini anti SARS-Cov-2 sono una misura per contenere la diffusione dell'infezione e la protezione è particolarmente efficace allo scopo di ridurre la circolazione del virus e la malattia grave o letale.
pagina 14 di 24 Anche se correlato ad una autorizzata “immissione in commercio condizionata” di vaccini, per i quali la sperimentazione non era ancora completata, attesa la situazione emergenziale, si tratta di un obbligo che non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza né con il criterio di proporzionalità, in ragione del
“bilanciamento, operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta anche in ragione della sua strutturale temporaneità” (così in C. Costituzionale, sent. 185 del 5/10/2023).
La motivazione della sentenza di primo grado è quindi esaustiva e viene condivisa da questa Corte, che la richiama integralmente, sia per quanto riguarda la lettura e interpretazione dei dati delle rilevazioni statistiche relative all'efficacia della copertura vaccinale, atteso il conforto delle affermazioni contenute nel Report dell'ISS del 13.07.2022; sia per quanto riguarda l'esistenza di un limitato numero di decessi “tecnicamente correlabili alla somministrazione di vaccini” e l'insussistenza della violazione del principio di precauzione e di libertà di autodeterminazione, per le ragioni illustrate nei passaggi della sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 2023, trascritti nella sentenza impugnata e qui richiamati.
*
Con il sesto motivo d'appello, censura i punti indicati al Parte_1 numero VII della sentenza da pag. 25 rigo 10 a pagina 31 rigo 15. Eccepisce l'incostituzionalità del D.L. 44/2021 (conv. nella legge 76/2021) per violazione dell'art. 32 della Costituzione, laddove l'art. 4 L. cit. istituisce l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. L'appellante ripropone la questione relativa alla non rispondenza dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, secondo cui l'obbligo vaccinale non deve incidere sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili.
Con riferimento alla reiterata proposizione della medesima questione già rigettata dal GDL con un'esaustiva motivazione, questa Corte non può che far pagina 15 di 24 ulteriore richiamo a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15/2023, nelle parti di seguito evidenziate:
“11.3.- Non può certamente ritenersi che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici dell'infezione da AR con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea ad evidenziare la irragionevolezza o la non proporzionalità della soluzione prescelta dal legislatore.
Invero, la soluzione alternativa proposta dal rimettente è stata utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di persone non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria. Tuttavia, non può non considerarsi, innanzitutto, che, nel caso degli operatori sanitari, tale soluzione sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale…”.
Inoltre, la Corte, osserva che anche la vaccinazione anti Covid-19, laddove obbligatoria, rientra a pieno titolo nell'art. 1 della L. 25.02.1992, n. 210, in base al quale “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”, nel rispetto dei principi costituzionali in materia richiamati nella citata sentenza del Cons. di Stato n. 7045/2021 e nella sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018 : “il singolo, sottoponendosi al trattamento obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno fondamento nell'art. 2 Cost. L'intervento pubblico non è unidirezionale, ma bidirezionale e reciproco: si esprime non solo nel senso della solidarietà della collettività verso il singolo, ma anche in quello del singolo verso la collettività;
è per questa stessa ragione che, quando il singolo subisce un pregiudizio a causa di un trattamento previsto nell'interesse della collettività, quest'ultima si fa carico dell'onere indennitario”.
Principio ricordato dalla medesima Corte con la sentenza n.118/2020: “Giova peraltro ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora,
pagina 16 di 24 n. 268 del 2017), che la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.”
*
Con il settimo motivo, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero VIII della sentenza da pag. 25 rigo 10 a pagina 31 rigo 15, esponendo la violazione e/o falsa applicazione di plurimi articoli della legge n. 241/1990: art. 2 (obbligo di concludere con provvedimento espresso un procedimento a seguito di istanza); art. 3 (omessa motivazione del provvedimento); art.
3.4 per omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere;
art. 6. (compiti del responsabile del procedimento) sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere istruttorio procedimentale;
art. 10-bis (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza); art. 18-bis (presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni).
Le censure di violazione procedimentale non sono pertinenti perché si riferiscono al compimento da parte della direttrice dell'Ente di un atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro subordinato, tipico del diritto privato e assoggettato ai rimedi previsti in ragione della natura dell'atto
*
Con l'ottavo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero IX della sentenza da pag. 32 rigo 10 a pagina 33 ultimo rigo, lamentando l'illegittimità dell'art. 4-bis 1 D.L. 44/2021 in quanto emanato su uno stato emergenziale inesistente, poiché la proroga di cui al D.L. n. 105/2021 fino al 31.12.2021, avveniva sul presupposto di un atto richiamato nelle premesse (deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22.7.2021) che non è stato realmente pubblicato.
Il motivo è inammissibile atteso che è la mera riproposizione della medesima doglianza già rigettata dal GDL perché “deduzione di significato oscuro”, per le pagina 17 di 24 ragioni esposte alle lettere a) e b) da rigo 1 a rigo 8 di pag. 33 della sentenza impugnata, che nemmeno l'atto d'appello chiarisce.
L'appellante non esplicita per quale ragione la presunta inesistenza di un pregresso atto del Consiglio dei Ministri (delibera) determinerebbe l'illegittimità di un successivo atto avente forza di legge né di quale illegittimità si tratterebbe.
Quindi, in primo luogo, l'appellante omette di considerare il rapporto esistente tra fonti di rango e forza diverse, ossia tra norma la legge e delibera del
Consiglio dei Ministri;
in secondo luogo, l'allegata illegittimità dell'art. 4 bis DL 44/2021 non implica tout court le conseguenze indicate in atto d'appello (“…che tutte le normative emesse in stato emergenziale e per detto scopo sono inefficaci/ inesistenti”).
*
Con il nono motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero X e XI della sentenza da pag. 34 primo rigo a pagina 34 ultimo rigo 8 compreso, lamentando l'omessa considerazione dell'impossibilità di sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio: per mancanza delle informazioni ai fini dell'esercizio del “consenso informato” e mancanza di prescrizione medica (RRL); per mancanza delle informazioni minime fondamentali previste ai sensi del regolamento (ce) n. 507/2006;
I due profili delle censure vengono trattati unitariamente e vanno rigettati sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte e che qui si ripropongono in nota8.
*
pagina 18 di 24 Con il decimo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero XII della sentenza da pag. 34 rigo 9 a pagina 34 rigo 13 compreso, lamentando l'impossibilità oggettiva di adempimento all'obbligo vaccinale per inidoneità dei farmaci proposti alla prevenzione da . Per_1
L'appellante ritiene che il punto sia solo parzialmente identico. Infatti, ritiene che alla lavoratrice non sia stato consentito di adempiere all'obbligo di vaccinazione stante l'inidoneità dei farmaci a soddisfare i requisiti di legge, poiché non solo non svolgerebbero una funzione protettiva dall'infezione ma, inoltre, sarebbero farmaci ancora non completamente sperimentati, in quanto ancora soggetti a studi clinici per stabilirne la sicurezza, efficacia e durata della protezione.
La doglianza è infondata e inutilmente ripetitiva delle precedenti: la Corte richiama quanto già esposto nel paragrafo relativo all'esame del quinto motivo d'appello9.
*
Con l'undicesimo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero XIII della sentenza da pag. 34 rigo 14 a pagina 35 ultimo rigo eccependo la nullità e/o invalidità radicale della proroga (o “dichiarazione”) dello “stato di emergenza”. Si tratta di questione assorbita nella decisione di cui al paragrafo dedicato all'ottavo motivo d'appello10.
*
Con il dodicesimo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero XIV della sentenza da pag. 36 rigo 1 a pagina 48 rigo 14 compreso, lamentando la violazione degli articoli 1, 4, 34, 35, 36 e 38 della Carta costituzionale e la mancata erogazione di un assegno alimentare ai lavoratori sospesi. La doglianza è infondata e quanto alle censure di illegittimità, anche questa Corte condivide il richiamo ai paragrafi della sentenza della Corte Costituzionale 9 Il motivo è infondato e a tale proposito è sufficiente ricordare quanto argomentato nelle sentenze, già citate, della Corte Costituzionale nn. 14 e 15/2023, secondo le quali i vaccini anti SARS-Cov-2 sono una misura per contenere la diffusione dell'infezione e la protezione è particolarmente efficace allo scopo di ridurre la circolazione del virus e la malattia grave o letale.
pagina 19 di 24 n.15/2023 e ai principi colà espressi riportati della sentenza del primo Giudice alle pagg. 38-43.
Con riferimento alla mancata concessione di una misura economica alimentare, per l'illustrazione delle ragioni del rigetto valgano le più autorevoli parole della Corte Costituzionale, della già citata sent. n. 15/2023, che si riportano:
“14. Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da AR.
Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria.
14.1.– Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni.
14.2.– Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio,
pagina 20 di 24 previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957
o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta
pagina 21 di 24 dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo
pagina 22 di 24 svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
Sulla scorta di quanto precede, le censure e la pretesa reiterate con il presente motivo d'appello vanno rigettate.
*
Con il tredicesimo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nei punti indicati al numero XV della sentenza da pag. 48 rigo 15 a pagina 49 ultimo rigo la violazione degli articoli 2,3,4,10 e 32 della Carta Costituzionale, della violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'O. N. U. (10 dicembre 1948), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Convenzione di Oviedo.
Si tratta della medesima riproposizione, con un altro ordine, dei medesimi temi, ampiamente già esaminati e rigettati in primo grado e affrontati in questo con la motivazione dei primi otto motivi d'appello.
*
Per le ragioni esposte, l'appello proposto va quindi integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite come da dispositivo, nella somma liquidata in dispositivo con applicazione delle vigenti tabelle ministeriali, nonchè la dichiarazione che viene resa ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 113/2002.
PQM
pagina 23 di 24 Rigetta l'appello proposto contro la sentenza n. 143/2023 dd. 24.10.2023 del Tribunale di Trento GdL, condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.900,00 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 co.
2. dm. 55/2014, oltre IVA e CNPA;
dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012. Trento, 14.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Determina n. 199/2021 d.d. 23.11.2021, avente ad oggetto “Assenza ingiustificata ai sensi dell'art. 1 del D.L. 127/2021”; Determina n. 236/2021 dd. 29.12.2021 avente ad oggetto “Sospensione del dipendente matricola n. 186 ai sensi degli artt.
4-bis e 4-ter del DL 44/2021, come modificato dal DL 172/2021”; Determina n. 052/2022 dd. 28.04.2022 avente ad oggetto “Proroga efficacia sospensione del dipendente matricola n. 186 ai sensi degli artt.
4-bis e 4-ter del DL 44/2021, come modificato dal DL 172/2021 e successive modificazioni DL 24/2022”1. 2 Con circolare del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l'adozione e il rilascio dei
“certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19” nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea Covid-19. Con successiva circolare del 25 settembre 2021, il ha prorogato la validità del rilascio delle certificazioni di esenzione alla CP_7 vaccinazione anti-COVID 19 dapprima fino al 30 novembre 2021 e successivamente fino al 31 dicembre 2021. 3 I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato: non possono contenere la motivazione clinica della esenzione. Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisone per future verifiche e monitoraggio. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse. 4 cfr. anche C EDU, sentenze emesse dalla Grande Camera (in ric. n. 47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14, n.
19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1) proprio in tema di vaccinazioni obbligatorie (nella specie introdotte a protezione dei minori), ha ritenuto che l'imposizione di un obbligo vaccinale possa rappresentare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata qualora vi sia comunque una base legale, uno scopo legittimo e le vaccinazioni siano necessarie in una società democratica per garantire il 6 REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 8 “Anche se correlato ad una autorizzata “immissione in commercio condizionata” di vaccini, per i quali la sperimentazione non era ancora completata, attesa la situazione emergenziale, si tratta di un obbligo che non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza né con il criterio di proporzionalità, in ragione del
“bilanciamento, operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta anche in ragione della sua strutturale temporaneità” (così in C.
Costituzionale, sent. 185 del 5/10/2023). 10 Vedi anche quanto affermato nelle sentenze Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023.