Articolo 57 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 56Articolo 58
Versione
9 settembre 2010
Art. 57. (Estinzione) 1. L'opposizione si estingue:
a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice; b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4; c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice. 2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.
Note all'art. 57:
- Per il testo degli articoli 181 e 171 del decreto legislativo n. 30 del 2005 , si veda rispettivamente, nelle note agli articoli 56 e 16.
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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