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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati:
dott. NI ET Presidente dott. IC CC Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 711/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 84 20123 RTe_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BONALUME PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA FELICE CAVALLOTTI 13 MILANO presso lo studio dell'avv. PORCU
SIMONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 18 avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
Per RTe_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 106/24 e pubblicata il 12 gennaio 2024 nel giudizio RG 5584/20 tra – nuova denominazione di RTe_1 [...]
– e e RTe_2 Controparte_1 notificata al difensore di il 30 gennaio 2024, limitatamente ai capi con i quali il RTe_1
RTe Tribunale di Pavia ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono Controparte_1 oggetto del presente appello:
• € 301.918,23 per sorte capitale, di cui alle 258 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc.
1:
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 10.320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 258 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. CP_1
2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei pagina 2 di 18 predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della citazione, CP_1 sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 352.235,52 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5 e riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. C – D – E ed ivi riprodotti sub doc. 3 parte 1, parte 2, parte 3, di cui: RT
− € 104.364,94 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note Debito (ALL. C ora doc. 3 parte 1) RT
− € 29.681,94 emesse da che aveva acquistato gli interessi da IZ (ALL. D ora doc. 3 parte 2)
− € 218.188,64 emesse da € 118.867,85) e (€ 99.320,79), che RTe_3 Pt_4
RT le hanno cedute a (ALL. E PARTE 3 ora doc. 3 parte 3)
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 70.680 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito
pagina 3 di 18 • € 15.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle RT costituenti il capitale azionato e a quelle sottostanti le Note Debito, fatture emesse da e riportate nell'elenco riprodotto in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. f ora doc. 4 RT IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di RTe_1 nei confronti di , condannare
[...] Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
RTe_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di RTe_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la diversa Controparte_1 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dando atto che l'appellata si oppone a qualsivoglia istanza o domanda nuova avversaria, CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt.
342;
- NEL MERITO: stante l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di appello promossi da avverso la sentenza n. 106/2024, pubblicata dal Tribunale di Pavia in data RTe_1
12.01.2024 all'esito del giudizio RGN 5584/2020, per l'effetto rigettare in toto l'appello promosso
[...]
, confermando così integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice a quo. Di RTe_1 conseguenza mandare totalmente assolta l' da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellante CP_2
e, pertanto, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole discendente dalla fattispecie per cui è causa.
pagina 4 di 18 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per Legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
RT 1.1. ( ) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la RTe_2 locale o “ ), domandando, come riassunto dal primo Controparte_1 CP_2 CP_2 giudice (pag. 5 della sentenza), la condanna dell' Controparte_3 al pagamento di una serie di somme – asseritamente portate da fatture e/o note di debito e dovute, in estrema sintesi, per (i) sorte capitale (€ 670.119,86), (ii) interessi moratori (€ 95.709,14), (iii) interessi anatocistici e (iv) penali ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002 (€ 14.600,00) su dette somme, (v) ulteriori interessi moratori maturati su crediti diversi da quelli esposti per sorte capitale (€
352.235,52), (vi) interessi anatocistici e (vii) penali ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002 (€ 70.680,00 e
15.040,00) sui crediti diversi – delle quali sarebbe creditrice quale cessionaria di crediti vantati da terze società fornitrici di prodotti farmaceutici e/o medicali e/o di diagnostica e di prestazioni di servizi relativi a prodotti e/o apparecchiature medicali nei confronti dell'ente convenuto, proponendo, in subordine, domanda di arricchimento senza causa”.
1.2. “ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, per essere i crediti azionati CP_2 inesistenti e/o indimostrati e/o estinti e/o oggetto di cessioni rifiutate, difettando oltretutto la produzione dei documenti contabili azionati, nonché la prova della relativa trasmissione all'amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni pretesamente rese dalle società cedenti.”.
RT
1.3. Il Tribunale di Pavia, all'esito del giudizio nel corso del quale ha più volte ridotto la propria pretesa creditoria1 ed è stata espletata CTU, ha solo in minima parte accolto le conclusioni finali 1 € 670.119,86 per sorte capitale in atto di citazione, ridotti ad € 410.003,64 con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ulteriormente ridotti ad € 317.665,45 con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ancora ridotti ad € 301.918,23 in sede di precisazione delle conclusioni. pagina 5 di 18 dell'attrice, condannando al pagamento di € 1.023,68 per sorte capitale, € 244,70 per CP_2 interessi moratori e € 40,65 per interessi anatocistici, compensando interamente fra le parti le spese di RT lite e ponendo le spese di CTU interamente a carico di
In sintesi, il primo giudice ha deciso secondo il seguente iter motivazionale:
- innanzitutto, ha rilevato che potevano essere considerate le sole cessioni di credito comprovate con il deposito della relativa documentazione, ed ha ritenuto che, fra queste, potessero essere considerate solo quelle per le quali non avesse manifestato opposizione: difatti, ha osservato, “l'art. 106 del D. CP_2
Lgs n. 50/2016 prevede espressamente la facoltà per la P.A., ivi comprese le aziende sanitarie, di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da inviare sia al cedente sia al cessionario: in tali ipotesi, una volta formulato il rifiuto alla cessione del credito, quest'ultima non potrà essere efficace RT né opponibile all'ente pretesamente debitore. Da notare che – diversamente da quanto sostiene
(5) – la norma non fa riferimento al fatto che il contratto debba essere ancora in corso, affinché il rifiuto possa ritenersi efficace, e che in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere tale requisito implicito, gravava sulla cessionaria l'onere di dimostrare che i contratti di somministrazione a cui i crediti si riferiscono erano esauriti, una volta dedotto e provato il rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione (6): tale prova, in questo giudizio, non risulta neppure offerta, leggendosi anzi in alcuni degli atti prodotti che la cessione ha ad oggetto il credito portato da “tutte le fatture che verranno emesse nei 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto” (7)”; RT
- in secondo luogo, rispetto ai crediti comprovatamente ceduti a e non opposti dalla ha CP_2 rilevato che potessero essere considerati i soli crediti, risultanti da fatture prodotte, che non fossero stati contestati da o, in caso contrario, la cui contestazione fosse superabile in base agli elementi CP_2 disponibili e/o acquisiti dal CTU nel corso delle operazioni peritali: difatti, ha osservato che, a dispetto RT della copiosa produzione documentale effettuata da una parte consistente delle somme azionate in causa non risultava supportata da fatture e/o note di debito correttamente formate e inviate al debitore,
e gli asseriti crediti erano semplicemente “annotati in lunghi elenchi descrittivi”;
- tenuto conto degli individuati criteri, avuto riguardo al fatto che, in risposta alle osservazioni critiche dei CCTTPP, il CTU aveva depositato una nota di chiarimenti, con due diverse ipotesi alternative alle conclusioni inizialmente rassegnate, risultavano accoglibili le conclusioni formulate nella prima ipotesi,
pagina 6 di 18 RT dovendosi così pervenire alla condanna di cui al dispositivo, anche considerando che non aveva mosso alcuna seria contestazione avverso quelle stesse conclusioni;
- non risultava alcun ingiusto arricchimento di e perciò era infondata la domanda ex art. 2041 CP_2
RT c.c. di
- avuto riguardo alla minima percentuale di accoglimento delle domande attoree, che in ogni caso escludeva il fondamento della avversaria domanda ex art. 96 c.p.c., le spese dovevano trovare fra le parti compensazione.
II. L'appello.
RT
2.1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato ai motivi di seguito rubricati:
1) MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RITENUTO BFF PRIVA DELLA LEGITTIMAZIONE AL PAGAMENTO DEI
CREDITI SUL PRESUPPOSTO DEL RIFIUTO DELLE CESSIONI DEI CREDITI DA PARTE
DELLA AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 13 D. LGS. N. 50/16 – GIA' ART. 117 D.
LGS. N. 163/06.
RT si duole del fatto che il Tribunale abbia dato rilievo al rifiuto opposto da rispetto a CP_2 determinate cessioni, istruendo la causa su questa base, quando a suo dire: la disciplina applicabile sarebbe quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti al debitore ceduto,
è sufficiente la notifica, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto;
l'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/16 -già art. 117 D. Lgs. n. 163/06- trova esclusiva applicazione ai contratti di appalto, progettazione e concorso in progettazione, ma i contratti dai quali hanno tratto origine i crediti per cui è causa non rientrerebbero nell'alveo di tali tipologie;
inoltre, non avrebbe dimostrato che le cessioni siano state rifiutate mediante comunicazioni inviate sia CP_2
RT alle società cedenti che a entro il termine di 45 giorni dalla notifica delle cessioni, come richiesto dalla norma;
peraltro, ancora, la norma in questione trova applicazione solo alle cessioni intervenute in rapporti in corso di esecuzione, e la non avrebbe dimostrato nemmeno la sussistenza di tale CP_2 presupposto;
la ratio della norma invocata è comunque quella di consentire all'amministrazione di controllare che al soggetto obbligato a svolgere la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione non vengano a mancare i mezzi finanziari e dunque sarebbe stato onere di ASST eccepire che le cessioni avessero avuto queste conseguenze, mentre doveva osservarsi che gli atti di pagina 7 di 18 rifiuto prodotti erano totalmente privi di motivazione, in violazione di un preciso onere incombente sulla debitrice ceduta che intendesse avvalersi della facoltà riconosciutale dalla norma.
2) MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RITENUTO NON DOVUTI I CREDITI A FRONTE DELLE CONTESTAZIONI
DELL'AZIENDA E DEI RILIEVI DEL CTU.
RT Con questo motivo censura la sentenza per aver escluso la fondatezza della pretesa creditoria in ragione delle contestazioni della controparte e dei rilievi del CTU, così a suo dire trascurando l'articolata produzione documentale di cui essa attrice si era fatta carico. Riferendo i propri assunti a una non meglio precisata , rileva che “l'eventuale pagamento non avrebbe avuto efficacia CP_4
RT liberatoria per la nei confronti di , “la non ha pagato le fatture ai CP_4 CP_4 fornitori”, “la non ha provato di averle pagate”, “la non ha prodotto la CP_4 CP_4 documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente”. La appellante rileva l'insufficienza della produzione dei mandati di pagamento a provare l'estinzione dell'obbligazione, non essendovi emergenza dell'accredito successivo delle somme;
rileva l'inesistenza di note di credito emesse a storno delle fatture ancora insolute;
sostiene l'inconcludenza delle contestazioni attinenti la mancata o errata indicazione nelle fatture del “CIG”; sostiene, quanto alle fatture che ha CP_2 negato di avere ricevuto, che alla mancata contestazione dell'avvenuta erogazione delle forniture, per il cui pagamento sono state emesse le fatture, conseguirebbe la logica deduzione che i fornitori abbiano inviato immediatamente le fatture stesse, che dunque l'amministrazione non potrebbe seriamente disconoscere di aver ricevuto;
insiste nella spettanza degli interessi di mora e anatocistici secondo le difese già spiegate in primo grado.
3) MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' – CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA
PRONUNCIA
Il motivo è nuovamente riferito alla pretesa del pagamento di interessi di mora e anatocistici, oltre alla penale di € 40,00 per ciascuna delle 238 fatture emesse per sorte capitale, su cui il Tribunale non si è espressamente pronunciato.
4) MOTIVO DI APPELLO: IN SUBORDINE: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA OVE SI
RITENESSE CHE IL TRIBUNALE AVESSE INTESO PRONUNCIARSI, RIGETTANDOLA.
pagina 8 di 18 Il motivo, per il caso in cui la Corte intenda le superiori domande rigettate dal Tribunale, censura tale rigetto, sempre riproponendo le argomentazioni del primo grado in ordine alla debenza di interessi moratori, anche anatocistici, e penali.
5) MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RIGETTATO LA DOMANDA NONOSTANTE LE ALLEGAZIONI E LA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA BFF E L'ASSENZA DI ALCUNA CONTESTAZIONE DA
PARTE DELL'AZIENDA.
Quanto ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito, oltre relativi interessi anatocistici e importi ex art. 6 d. lgs. n. 231/02, la appellante censura la statuizione di rigetto, fondata sull'assunto per cui non sarebbero stati provati gli elementi posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora. Rappresenta di avere prodotto le proprie note di debito, contenenti ogni indicazione RT utile al suddetto calcolo: per € 104.364,94 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note Debito (ALL. C ora RT doc. 3 parte 1), per € 29.681,94 emesse da che aveva acquistato gli interessi da IZ (ALL. D ora doc. 3 parte 2), per € 218.188,64 emesse da (€ 118.867,85) e RTe_3 Pt_4
RT (€ 99.320,79), che le hanno cedute a (ALL. E PARTE 3 ora doc. 3 parte 3).
6) MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' – CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA
PRONUNCIA
Il motivo denuncia omessa pronuncia relativamente alla pretesa creditoria di cui alle due fatture emesse RT da in relazione a penali, ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per l'omesso rispetto del termine di pagamento di fatture IZ, per l'importo complessivo di € 15.040.
7) MOTIVO DI APPELLO: IN SUBORDINE: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA OVE SI
RITENESSE CHE IL TRIBUNALE AVESSE INTESO PRONUNCIARSI, RIGETTANDOLA.
Per il caso di ritenuto implicito rigetto da parte del primo giudice, l'appellante lo censura rilevando che essa aveva emesso la fattura PF90021468 del 30.12.19 di € 12.120, per l'omesso rispetto del termine di pagamento delle fatture indicate, e la fattura PF90021469 del 30.12.19 di € 2.920, per l'omesso rispetto RT del termine di pagamento delle fatture indicate. IZ aveva ceduto a le fatture, non aveva CP_2
RT rispettato il termine di pagamento e ciò aveva determinato il diritto di di ottenere il pagamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dell'importo di € 40 pagina 9 di 18 in relazione a ciascuna fattura il cui termine di pagamento non era stato rispettato;
il dettaglio allegato a ciascuna delle 2 fatture conteneva tutti gli elementi idonei ai fini dell'individuazione della scadenza del termine di pagamento delle fatture da parte dell' e, dunque, del relativo ritardo nel pagamento. Al CP_2 riguardo controparte nulla aveva contestato: di qui l'erroneità del rigetto.
2.2. Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_2 ex art. 342 c.p.c. per aspecificità delle censure. Nel merito, la appellata ha confutato tutti i motivi avversari, domandando la conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 05.11.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
Le osservazioni della Corte
4. Preliminarmente è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata.
I motivi di gravame risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta Dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
4.1. Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
4.2. Il primo motivo censura la statuizione di applicabilità alla fattispecie dell'art. 106 del D. Lgs n.
50/2016, che prevede la facoltà per la P.A., ivi comprese le aziende sanitarie, di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da inviare sia al cedente, sia al cessionario. Sostiene infatti la appellante che la disciplina applicabile sia quella di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
La Corte osserva che sulla suddetta disciplina, generale, della cessione dei crediti di impresa, prevale quella speciale introdotta dal D.lgs. 50/2016 per tutti i casi in cui il credito nasca dall'esecuzione di un contratto di appalto siglato dall'impresa con una Pubblica Amministrazione. In particolare, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono opponibili alla pagina 10 di 18 stazione appaltante soltanto se da questa non rifiutate, con comunicazione inviata tanto al cedente, quanto al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione medesima.
Ebbene, la circostanza che le fatture oggetto di cessione abbiano riguardato, nel caso di specie,
l'esecuzione di appalti di somministrazione, di farmaci e/o prodotti medicali, già desumibile dall'evidente continuità e protrazione nel tempo delle forniture cui le fatture sono riferite, è stata solo RT genericamente contestata da la quale peraltro ha per prima prodotto atti di aggiudicazione (sub docc. 18A e 21B), né ha contestato che proprio in questo contesto si inquadrassero le forniture, origine dei crediti ceduti, a fronte dell'eccezione di di irregolarità di molte delle fatture per CP_2 mancata indicazione del CIG (ovvero del Codice Identificativo Gara), obbligatorio, ai sensi dalla Legge
n. 136/2010, quando il contratto è legato a procedure di gara, affidamenti o concessioni.
Detto ciò, che le cessioni non abbiano avuto a oggetto rapporti in corso è stato genericamente sostenuto RT da senza alcun riferimento specifico all'uno o all'altro dei fornitori cedenti e alle varie fatture.
Elementi contrari alla fondatezza dell'assunto si traggono dal tenore delle cessioni stesse, ove si fa un espresso riferimento alla garanzia di “esistenza del rapporto contrattuale” o vengono ceduti crediti futuri per ordini ancora da formalizzare, piuttosto che, come rilevato dal Tribunale, crediti portati da
“tutte le fatture che verranno emesse nei 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto”, ovvero ancora, come già in primo grado evidenziato da senza incontrare alcuna specifica smentita, dal CP_2 fatto che le fatture cedute siano di emissione successiva alla cessione.
Quanto, infine, al profilo di censura che afferisce alla prova della comunicazione del rifiuto, premesso che è del tutto priva di fondamento normativo la pretesa che questo contenga una specifica motivazione, osserva la Corte che la appellata ha prodotto, sub doc. 27, tutte le comunicazioni di rifiuto, ciascuna contenente precisa indicazione dell'atto di cessione notificato di riferimento, indirizzate tanto ai cedenti quanto alla cessionaria, e, per ciascuna comunicazione, la pec di inoltro dall'indirizzo In tutti i casi, l'inoltro risulta rientrare nei previsti 45 giorni Email_1 dalla data di notifica della cessione. Tale puntuale produzione non è stata fatta oggetto di successiva RT contestazione analitica da parte di per cui correttamente il Tribunale ha preso atto del rifiuto opposto da ad alcune delle cessioni. Anche sotto questo profilo, dunque, il motivo di CP_2 gravame risulta infondato.
4.3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello, poiché strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 11 di 18 Innanzitutto, deve rilevarsi che la contestazione in ordine al mancato accredito delle somme, per cui ha documentalmente provato l'emissione dei mandati di pagamento, è stata sollevata CP_2 tardivamente, ovvero per la prima volta con la comparsa conclusionale2, mentre avrebbe dovuto essere sollevata con la prima difesa utile successiva alla produzione dei mandati (ovvero, con la memoria ex RT art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., in cui si è invece limitata ad affermare genericamente e in modo RT lapidario “quanto dedotto e prodotto da controparte non è idoneo a confutare il diritto di al pagamento dei crediti”). Appare evidente che, se la contestazione fosse stata tempestivamente sollevata, sarebbe stata posta in grado di organizzare un'eventuale offerta probatoria CP_2 integrativa, occasione che invece le è stata irrimediabilmente sottratta. Peraltro, andrebbe ancor prima osservato che la contestazione, siccome riferita indistintamente a tutti i casi in cui l'emissione del mandato di pagamento è stata dimostrata, non è apprezzabile poiché ancora una volta del tutto generica, sì da apparire francamente strumentale.
Passando ad esaminare le contestazioni mosse da in primo grado, alle fatture incorporanti CP_2 crediti ceduti e rimaste insolute, si osserva quanto segue.
Relativamente al codice CIG, cui già si è accennato, l'azienda sanitaria, nel costituirsi in giudizio, ne ha rilevato la mancanza in alcune fatture o note di credito, partitamente individuate, a ciò correlando il RT mancato pagamento. Nelle successive difese ha replicato sostenendo “l'assenza di una previsione in forza della quale l'omesso inserimento del CIG costituisca un elemento impeditivo al pagamento”
(cfr. memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), ribadendo in appello che “l'eventuale erroneità della compilazione non costituisce una ragione ostativa al pagamento della fattura, stante anche
l'assenza di previsioni in tal senso (tanto che controparte non ha neppure allegato la previsione” e aggiungendo che non avrebbe “neppure indicato quale sarebbe stato il CIG corretto” CP_2
(pag. 19 dell'atto di appello).
La Corte osserva innanzitutto che, per previsione introdotta dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, all'art. 25 comma 3, la PA non può pagare fatture prive di codice CIG (o CUP, ove previsto)3, elemento che assolve alla funzione di identificare
RT CP_ 2 Ove si è risolta ad eccepire: L' [infatti] non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente. Come noto, la sola emissione del mandato di pagamento non significa (né, dunque, ne fornisce la prova) che la fattura sia stata effettivamente pagata e accreditata. 3 Art. 25, comma 3, Dlgs. cit.: Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2. Il comma 2 della norma stabilisce i requisiti di compilazione delle fatture elettroniche, al fine della tracciabilità dei pagamenti. pagina 12 di 18 univocamente la gara a fini di tracciabilità dei flussi finanziari e che peraltro, come da risposta già fornita dell'Agenzia delle Entrate ad interpello (n. 436 del 28.10.2019), è integrabile anche successivamente all'emissione della fattura, apparendo dunque chiaro che, tanto la cessione di fatture prive dei requisiti di legge per il pagamento, quanto la mancata successiva integrazione, debbano RT restare confinate al rapporto tra e le proprie cedenti che quelle fatture hanno emesso.
Quanto, infine, all'argomento per cui l' non potrebbe non aver ricevuto le fatture, poiché i CP_2 fornitori, per consolidata prassi, le inviano immediatamente dopo l'esecuzione della prestazione, che la stessa non ha contestato di avere ricevuto, trattasi di argomento inconsistente: a fronte della CP_2
RT specifica contestazione della debitrice, incombeva su l'onere di provare l'invio e la ricezione delle fatture, anche al fine della decorrenza degli interessi moratori ove pagate nel corso del giudizio.
Detto ciò, reputa la Corte che il Tribunale di Pavia non abbia affatto trascurato l'ampia documentazione RT prodotta da avendone diversamente demandato l'esame in dettaglio al CTU nominato. Tale esame
è stato correttamente circoscritto alle fatture, prodotte in causa, ricollegabili a cessioni a propria volta RT prodotte da e non rifiutate da dunque, a tutte le cessioni documentate in causa e CP_2 diverse da quelle riepilogate da nel proprio doc. 27, tenuto conto delle contestazioni sollevate e CP_2 dell'eventuale riscontro in atti di elementi atti a superarle. RT Il tutto avendo riguardo al fatto che, come accennato in premessa (pag. 5, in nota), aveva ridotto, dall'instaurazione del giudizio, l'ammontare del credito preteso, limitando in modo corrispondente la lista delle fatture, di cui ai docc. 20A e 20B allegati alla memoria istruttoria.
In particolare, il Tribunale ha demandato l'incarico al consulente sul seguente, articolato, quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita la documentazione utile e/o necessaria per rispondere ai quesiti sottoposti nel contraddittorio delle parti, proceda il CTU, tenuto conto delle sole cessioni prodotte per le quali non abbia manifestato opposizione (doc. 27 conv.): CP_2
1) a verificare, con riferimento ai crediti indicati nei docc. 20A e 20B att. per sorte capitale, se siano state prodotte le relative fatture e se esse corrispondano a quelle oggetto degli atti di cessione a favore RT di , avendo cura di precisare:
- quali, tra i crediti in questione, risultino contestati (cfr., in partic., costituz. conv., pp. 9 - 49), e per quali ragioni (ad. es., mancata esecuzione della prestazione, irregolarità nell'emissione della fattura, mancata ricezione da parte di , etc.) CP_2
- se, negli atti disponibili, sussistano elementi per superare la predetta contestazione e quali essi siano
(ad es., DDT firmato da , etc.); CP_2
pagina 13 di 18 - se, rispetto ai crediti non contestati perché pagati, siano stati prodotti i corrispondenti mandati – distinte di pagamento da parte di;
CP_2
Cont 2) a quantificare il credito residuo per sorte capitale, a favore di , tenendo conto (i) dei crediti contestati, se si tratti di contestazioni superabili in base agli atti disponibili, e (ii) dei crediti non contestati/pagati, per i quali non risultino prodotti i corrispondenti mandati – distinte di pagamento;
3) a quantificare gli interessi moratori maturati sul credito residuo sub 2), in base ai criteri ex art. 4
d.lgs. 231/2002 e s.m.i., tenendo conto della natura dell'ente pubblico asseritamente debitore (ASST), se rilevante in base alla disciplina ratione temporis vigente;
4) a quantificare gli interessi anatocistici maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi sub 3);
5) a verificare, con riferimento ai crediti indicati nei docc. 4A, 4B, 5A, 5B, 5C att. (riprodotti nei docc.
13, 14, 15 att.) per interessi moratori, se siano state prodotte le fatture relative ai crediti da cui sarebbero sorti e se essi corrispondano a quelle oggetto degli atti di cessione non opposti a favore di RT;
Cont 6) a quantificare il credito residuo per interessi moratori sub 5), a favore di , in base ai richiamati criteri ex art. 4 d.lgs. 231/2002 e s.m.i., tenendo conto di quelli maturati in relazione a crediti ceduti le cui fatture siano state prodotte, avendo cura di precisare la data di decorrenza, i giorni di ritardato pagamento e il loro relativo ammontare;
7) a quantificare gli interessi anatocistici maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi sub 6).
Restituisca i risultati dell'indagine svolta mediante apposite tabelle riepilogative, possibilmente distinguendo, per ciascuna voce di credito, gli approfondimenti richiesti.”.
Il CTU dott.ssa ha depositato l'elaborato in data 10.02.2023, concludendo per la sussistenza di un Per_1
RT credito di per sorte capitale in euro 89.909,35. RT Con nota del 07.03.2023, la difesa di si è limitata ad “impugnare, per quanto di ragione”
l'elaborato del CTU, richiamando genericamente le osservazioni del proprio CTP, cui il consulente dell'ufficio aveva replicato.
Per converso, la difesa di con nota del 08.03.2023, ha lamentato una “errata CP_2 quantificazione del credito quota capitale”, in ragione del fatto che, in difformità al quesito4, il CTU aveva conteggiato in favore di nell'ambito di cessioni cui l' non aveva opposto rifiuto CP_6 CP_2
e pur a fronte dell'assenza di mandati di pagamento- somme portate da fatture non prodotte dalla pagina 14 di 18 RT medesima In subordine la difesa della odierna appellata, rilevando che, pur a fronte di fatture non prodotte dalla controparte, erano stati da prodotti i mandati di pagamento, ha domandato il CP_2 ricalcolo della sorte capitale con deduzione degli importi di cui alle fatture (non prodotte, ma comunque) pagate.
A fronte di questa osservazione il Tribunale ha demandato un'integrazione della consulenza, e la dott.ssa ha provveduto distinguendo due ipotesi di calcolo: nell'ipotesi 1 -espunte tutte le somme Per_1
Contr pretese da sulla base di fatture non prodotte- il CTU ha ridotto la quota capitale ad € 1.023,68
(corrispondente a un'unica fattura emessa dal fornitore PFIZER ITALIA SRL, n. 9780106420 del
29.08.2018) con relativi conteggi ridotti per interessi di mora e anatocistici, determinando gli importi per cui è intervenuta la condanna qui impugnata;
nell'ipotesi 2, deducendo dalla somma delle fatture, anche non prodotte, di cui agli elenchi sub 20A e 20B, le somme per cui ha prodotto i mandati di CP_2
RT pagamento, ha ricalcolato la quota capitale a credito di euro 63.065,40, provvedendo a ricalcolare di conseguenza anche interessi di mora e interessi anatocistici.
Condivisibilmente, l'ipotesi 2 non è stata neppure considerata dal Tribunale, atteso che, se è vero che la contestazione del debitore di avere pagato la fattura supera la mancata produzione in giudizio della stessa, resta il fatto che, in ragione del pagamento effettuato, il credito è stato estinto: pertanto, le fatture considerate dal CTU nella ipotesi 2, di cui all'integrazione dell'elaborato originario, sono pur RT sempre fatture che non ha prodotto, a riprova del proprio credito da cessione, e che CP_2 nemmeno ha implicitamente ammesso di aver mai ricevuto, dai cedenti, affermandone il pagamento.
Detto ciò, va ribadito che, ancora dopo la CTU, e precisamente con la comparsa conclusionale, dinanzi RT al Tribunale di Pavia ha nuovamente ridotto la quota capitale asseritamente dovuta, limitando le fatture su cui insistere a quelle di cui agli allegati A e B alla medesima comparsa conclusionale.
Delle suddette fatture, avuto riguardo all'esame analitico già compiuto dal CTU in seno all'elaborato originario da pag. 23 a pag. 83, espunte tutte quelle non prodotte od oggetto di una contestazione di RT che non risultasse superata da attraverso gli elementi dedotti in giudizio, è residuata dovuta, CP_2 siccome prima accennato, la sola fattura IZ per € 1023,68, sulla quale il CTU nell'integrazione aveva calcolato gli interessi di mora e anatocistici ulteriormente dovuti. RT In tale ridotta misura è stata pertanto accolta la domanda di Il primo giudice è giunto a tale statuizione seguendo un percorso lineare, accogliendo in modo condivisibile le conclusioni della CTU, così come modificate a seguito delle osservazioni di parte, e coerentemente con l'esame, invero RTe esaustivo e nemmeno seriamente contestato da della documentazione versata in atti.
pagina 15 di 18 Quanto alla penale di € 40,00, ex art. 6, comma 2, Dlgs 231/02 e ss.mm.ii., per ogni fattura costituente la sorte capitale richiesta dall'instaurazione del giudizio, la Corte osserva che, per tutte le fatture RT scadute prima delle relative cessioni, avrebbe dovuto (prima di tutto allegare, il che già è mancato,
e poi) provare la cessione altresì dello specifico credito da penale, insorto in capo al cedente, mentre tale prova non è stata rinvenuta in atti dal Tribunale, né é corretto il rilievo di omessa pronuncia, atteso RT che, sotto tutti i profili non accolti, la domanda di è stata rigettata, come si evince dal dispositivo della sentenza (“ogni diversa istanza o eccezione disattesa e assorbita”).
In conclusione, i motivi di appello si rivelano complessivamente inidonei a indurre a una riforma della sentenza impugnata.
4.4. Il quinto motivo di appello censura il rigetto della domanda con riferimento alle note di debito, relative ad interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli RT costituenti la sorte capitale richiesta in giudizio, emesse dalla stessa o, secondo l'allegazione, ad essa cedute da 1 e da . RTe_3 Pt_4
La Corte rileva che, al riguardo, si presenta l'identica circostanza della mancata produzione delle fatture (accertata anche dal CTU;
cfr. pag. 89 dell'elaborato), il cui ritardato pagamento avrebbe comportato il maturare degli interessi moratori poi ceduti e di cui alle note di debito. Tali fatture sono meramente indicate in lunghi elenchi descrittivi, allegati alle note di debito. È appena il caso di osservare che le note di debito (per quanto asseritamente riepilogative del nominativo della società emittente la fattura, dell'importo, delle date di emissione e scadenza, delle date di inizio e fine calcolo degli interessi di mora, del tasso degli interessi di mora), costituiscono pur sempre atti di parte, inidonei a provare il credito se, come nel caso di specie, non accompagnati da idonea documentazione di RT riscontro circa l'esistenza dei titoli sottostanti. Si pensi solo al tasso degli interessi di mora, di cui ha esposto il proprio calcolo in assenza della produzione dei documenti contenenti la relativa pattuizione. Né è corretto addurre la “mancata contestazione” da parte di che sin dalla CP_2 costituzione in giudizio ha instato per il rigetto di “tutte le domande formulate da parte di
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto”, rilevandosi peraltro che il principio di RTe_2 non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati e che nel caso di specie, prima ancora che la prova, in ordine alla particolare voce di credito è stata proprio l'allegazione a risultare carente, siccome di fatto limitata al richiamo alla documentazione prodotta, neppure sufficiente a fini di prova.
Anche la statuizione di rigetto di questa domanda deve dunque trovare conferma.
pagina 16 di 18 4.5. Il sesto ed il settimo motivo di appello, sempre per la connessione che li caratterizza, devono essere trattati congiuntamente. Anch'essi sono infondati. Va ribadito che non si configura il vizio di RT omessa pronuncia, atteso che il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda di sotto tutti i profili non accolti, mentre al difetto di una puntuale motivazione può e deve supplire la Corte. RT Ebbene, ha domandato il pagamento di due proprie fatture, PF90021468 del 30.12.19 per €
12.120,00 e PF90021469 del 30.12.19 per € 2.920,00, emesse a carico di per il pagamento CP_2 di penali, ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dovute asseritamente all'omesso rispetto del termine di pagamento di fatture IZ. Queste ultime fatture non sono state prodotte ed è stato unicamente versato in atti un elenco riepilogativo di unilaterale RT confezionamento (doc. 16). Nemmeno, invero, sono state prodotte le due fatture emesse da meramente a propria volta riepilogate nei docc. 11 e All. F. Si richiamano pertanto le considerazioni già esposte in ordine al precedente motivo, ribadendosi che, al fine di provare gli elementi costitutivi RT della pretesa, avrebbe dovuto prima compiutamente allegare, e poi documentalmente provare, non solo la cessione, ma l'esistenza delle fatture asseritamente insolute o pagate da con ritardo, per CP_2 cui fosse maturato in capo alla cedente il diritto di esigere la penale.
5. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (scaglione da €
520.001 ad € 1.000.000), applicati i parametri medi e avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da avverso la RTe_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 106/24, pubblicata il 12.01.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di
[...]
, liquidate in € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti.
pagina 17 di 18 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC CC NI ET
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “1) a verificare, con riferimento ai crediti indicati nei docc. 20A e 20B att. per sorte capitale, se siano state prodotte le relative fatture e se esse corrispondano a quelle oggetto degli atti di cessione a favore di ” CP_7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Composta dai seguenti magistrati:
dott. NI ET Presidente dott. IC CC Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 711/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 84 20123 RTe_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. BONALUME PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA FELICE CAVALLOTTI 13 MILANO presso lo studio dell'avv. PORCU
SIMONE, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 18 avente ad oggetto: Cessione dei crediti sulle seguenti conclusioni.
Per RTe_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 106/24 e pubblicata il 12 gennaio 2024 nel giudizio RG 5584/20 tra – nuova denominazione di RTe_1 [...]
– e e RTe_2 Controparte_1 notificata al difensore di il 30 gennaio 2024, limitatamente ai capi con i quali il RTe_1
RTe Tribunale di Pavia ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono Controparte_1 oggetto del presente appello:
• € 301.918,23 per sorte capitale, di cui alle 258 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc.
1:
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 10.320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 258 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. CP_1
2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei pagina 2 di 18 predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della citazione, CP_1 sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 352.235,52 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5 e riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. C – D – E ed ivi riprodotti sub doc. 3 parte 1, parte 2, parte 3, di cui: RT
− € 104.364,94 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note Debito (ALL. C ora doc. 3 parte 1) RT
− € 29.681,94 emesse da che aveva acquistato gli interessi da IZ (ALL. D ora doc. 3 parte 2)
− € 218.188,64 emesse da € 118.867,85) e (€ 99.320,79), che RTe_3 Pt_4
RT le hanno cedute a (ALL. E PARTE 3 ora doc. 3 parte 3)
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 70.680 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito
pagina 3 di 18 • € 15.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle RT costituenti il capitale azionato e a quelle sottostanti le Note Debito, fatture emesse da e riportate nell'elenco riprodotto in sede di precisazione delle conclusioni sub ALL. f ora doc. 4 RT IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di RTe_1 nei confronti di , condannare
[...] Controparte_1
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
RTe_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di RTe_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la diversa Controparte_1 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dando atto che l'appellata si oppone a qualsivoglia istanza o domanda nuova avversaria, CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt.
342;
- NEL MERITO: stante l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di appello promossi da avverso la sentenza n. 106/2024, pubblicata dal Tribunale di Pavia in data RTe_1
12.01.2024 all'esito del giudizio RGN 5584/2020, per l'effetto rigettare in toto l'appello promosso
[...]
, confermando così integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice a quo. Di RTe_1 conseguenza mandare totalmente assolta l' da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellante CP_2
e, pertanto, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole discendente dalla fattispecie per cui è causa.
pagina 4 di 18 Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per Legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
RT 1.1. ( ) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la RTe_2 locale o “ ), domandando, come riassunto dal primo Controparte_1 CP_2 CP_2 giudice (pag. 5 della sentenza), la condanna dell' Controparte_3 al pagamento di una serie di somme – asseritamente portate da fatture e/o note di debito e dovute, in estrema sintesi, per (i) sorte capitale (€ 670.119,86), (ii) interessi moratori (€ 95.709,14), (iii) interessi anatocistici e (iv) penali ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002 (€ 14.600,00) su dette somme, (v) ulteriori interessi moratori maturati su crediti diversi da quelli esposti per sorte capitale (€
352.235,52), (vi) interessi anatocistici e (vii) penali ex art. 6, comma 2, d. lgs. 231/2002 (€ 70.680,00 e
15.040,00) sui crediti diversi – delle quali sarebbe creditrice quale cessionaria di crediti vantati da terze società fornitrici di prodotti farmaceutici e/o medicali e/o di diagnostica e di prestazioni di servizi relativi a prodotti e/o apparecchiature medicali nei confronti dell'ente convenuto, proponendo, in subordine, domanda di arricchimento senza causa”.
1.2. “ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, per essere i crediti azionati CP_2 inesistenti e/o indimostrati e/o estinti e/o oggetto di cessioni rifiutate, difettando oltretutto la produzione dei documenti contabili azionati, nonché la prova della relativa trasmissione all'amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni pretesamente rese dalle società cedenti.”.
RT
1.3. Il Tribunale di Pavia, all'esito del giudizio nel corso del quale ha più volte ridotto la propria pretesa creditoria1 ed è stata espletata CTU, ha solo in minima parte accolto le conclusioni finali 1 € 670.119,86 per sorte capitale in atto di citazione, ridotti ad € 410.003,64 con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ulteriormente ridotti ad € 317.665,45 con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ancora ridotti ad € 301.918,23 in sede di precisazione delle conclusioni. pagina 5 di 18 dell'attrice, condannando al pagamento di € 1.023,68 per sorte capitale, € 244,70 per CP_2 interessi moratori e € 40,65 per interessi anatocistici, compensando interamente fra le parti le spese di RT lite e ponendo le spese di CTU interamente a carico di
In sintesi, il primo giudice ha deciso secondo il seguente iter motivazionale:
- innanzitutto, ha rilevato che potevano essere considerate le sole cessioni di credito comprovate con il deposito della relativa documentazione, ed ha ritenuto che, fra queste, potessero essere considerate solo quelle per le quali non avesse manifestato opposizione: difatti, ha osservato, “l'art. 106 del D. CP_2
Lgs n. 50/2016 prevede espressamente la facoltà per la P.A., ivi comprese le aziende sanitarie, di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da inviare sia al cedente sia al cessionario: in tali ipotesi, una volta formulato il rifiuto alla cessione del credito, quest'ultima non potrà essere efficace RT né opponibile all'ente pretesamente debitore. Da notare che – diversamente da quanto sostiene
(5) – la norma non fa riferimento al fatto che il contratto debba essere ancora in corso, affinché il rifiuto possa ritenersi efficace, e che in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere tale requisito implicito, gravava sulla cessionaria l'onere di dimostrare che i contratti di somministrazione a cui i crediti si riferiscono erano esauriti, una volta dedotto e provato il rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione (6): tale prova, in questo giudizio, non risulta neppure offerta, leggendosi anzi in alcuni degli atti prodotti che la cessione ha ad oggetto il credito portato da “tutte le fatture che verranno emesse nei 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto” (7)”; RT
- in secondo luogo, rispetto ai crediti comprovatamente ceduti a e non opposti dalla ha CP_2 rilevato che potessero essere considerati i soli crediti, risultanti da fatture prodotte, che non fossero stati contestati da o, in caso contrario, la cui contestazione fosse superabile in base agli elementi CP_2 disponibili e/o acquisiti dal CTU nel corso delle operazioni peritali: difatti, ha osservato che, a dispetto RT della copiosa produzione documentale effettuata da una parte consistente delle somme azionate in causa non risultava supportata da fatture e/o note di debito correttamente formate e inviate al debitore,
e gli asseriti crediti erano semplicemente “annotati in lunghi elenchi descrittivi”;
- tenuto conto degli individuati criteri, avuto riguardo al fatto che, in risposta alle osservazioni critiche dei CCTTPP, il CTU aveva depositato una nota di chiarimenti, con due diverse ipotesi alternative alle conclusioni inizialmente rassegnate, risultavano accoglibili le conclusioni formulate nella prima ipotesi,
pagina 6 di 18 RT dovendosi così pervenire alla condanna di cui al dispositivo, anche considerando che non aveva mosso alcuna seria contestazione avverso quelle stesse conclusioni;
- non risultava alcun ingiusto arricchimento di e perciò era infondata la domanda ex art. 2041 CP_2
RT c.c. di
- avuto riguardo alla minima percentuale di accoglimento delle domande attoree, che in ogni caso escludeva il fondamento della avversaria domanda ex art. 96 c.p.c., le spese dovevano trovare fra le parti compensazione.
II. L'appello.
RT
2.1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato ai motivi di seguito rubricati:
1) MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RITENUTO BFF PRIVA DELLA LEGITTIMAZIONE AL PAGAMENTO DEI
CREDITI SUL PRESUPPOSTO DEL RIFIUTO DELLE CESSIONI DEI CREDITI DA PARTE
DELLA AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 13 D. LGS. N. 50/16 – GIA' ART. 117 D.
LGS. N. 163/06.
RT si duole del fatto che il Tribunale abbia dato rilievo al rifiuto opposto da rispetto a CP_2 determinate cessioni, istruendo la causa su questa base, quando a suo dire: la disciplina applicabile sarebbe quella prevista dalla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni dei crediti al debitore ceduto,
è sufficiente la notifica, rimanendo totalmente irrilevanti l'omessa accettazione delle cessioni o il loro rifiuto;
l'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/16 -già art. 117 D. Lgs. n. 163/06- trova esclusiva applicazione ai contratti di appalto, progettazione e concorso in progettazione, ma i contratti dai quali hanno tratto origine i crediti per cui è causa non rientrerebbero nell'alveo di tali tipologie;
inoltre, non avrebbe dimostrato che le cessioni siano state rifiutate mediante comunicazioni inviate sia CP_2
RT alle società cedenti che a entro il termine di 45 giorni dalla notifica delle cessioni, come richiesto dalla norma;
peraltro, ancora, la norma in questione trova applicazione solo alle cessioni intervenute in rapporti in corso di esecuzione, e la non avrebbe dimostrato nemmeno la sussistenza di tale CP_2 presupposto;
la ratio della norma invocata è comunque quella di consentire all'amministrazione di controllare che al soggetto obbligato a svolgere la prestazione nei confronti della pubblica amministrazione non vengano a mancare i mezzi finanziari e dunque sarebbe stato onere di ASST eccepire che le cessioni avessero avuto queste conseguenze, mentre doveva osservarsi che gli atti di pagina 7 di 18 rifiuto prodotti erano totalmente privi di motivazione, in violazione di un preciso onere incombente sulla debitrice ceduta che intendesse avvalersi della facoltà riconosciutale dalla norma.
2) MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RITENUTO NON DOVUTI I CREDITI A FRONTE DELLE CONTESTAZIONI
DELL'AZIENDA E DEI RILIEVI DEL CTU.
RT Con questo motivo censura la sentenza per aver escluso la fondatezza della pretesa creditoria in ragione delle contestazioni della controparte e dei rilievi del CTU, così a suo dire trascurando l'articolata produzione documentale di cui essa attrice si era fatta carico. Riferendo i propri assunti a una non meglio precisata , rileva che “l'eventuale pagamento non avrebbe avuto efficacia CP_4
RT liberatoria per la nei confronti di , “la non ha pagato le fatture ai CP_4 CP_4 fornitori”, “la non ha provato di averle pagate”, “la non ha prodotto la CP_4 CP_4 documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente”. La appellante rileva l'insufficienza della produzione dei mandati di pagamento a provare l'estinzione dell'obbligazione, non essendovi emergenza dell'accredito successivo delle somme;
rileva l'inesistenza di note di credito emesse a storno delle fatture ancora insolute;
sostiene l'inconcludenza delle contestazioni attinenti la mancata o errata indicazione nelle fatture del “CIG”; sostiene, quanto alle fatture che ha CP_2 negato di avere ricevuto, che alla mancata contestazione dell'avvenuta erogazione delle forniture, per il cui pagamento sono state emesse le fatture, conseguirebbe la logica deduzione che i fornitori abbiano inviato immediatamente le fatture stesse, che dunque l'amministrazione non potrebbe seriamente disconoscere di aver ricevuto;
insiste nella spettanza degli interessi di mora e anatocistici secondo le difese già spiegate in primo grado.
3) MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' – CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA
PRONUNCIA
Il motivo è nuovamente riferito alla pretesa del pagamento di interessi di mora e anatocistici, oltre alla penale di € 40,00 per ciascuna delle 238 fatture emesse per sorte capitale, su cui il Tribunale non si è espressamente pronunciato.
4) MOTIVO DI APPELLO: IN SUBORDINE: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA OVE SI
RITENESSE CHE IL TRIBUNALE AVESSE INTESO PRONUNCIARSI, RIGETTANDOLA.
pagina 8 di 18 Il motivo, per il caso in cui la Corte intenda le superiori domande rigettate dal Tribunale, censura tale rigetto, sempre riproponendo le argomentazioni del primo grado in ordine alla debenza di interessi moratori, anche anatocistici, e penali.
5) MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RIGETTATO LA DOMANDA NONOSTANTE LE ALLEGAZIONI E LA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA BFF E L'ASSENZA DI ALCUNA CONTESTAZIONE DA
PARTE DELL'AZIENDA.
Quanto ai crediti a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle note di debito, oltre relativi interessi anatocistici e importi ex art. 6 d. lgs. n. 231/02, la appellante censura la statuizione di rigetto, fondata sull'assunto per cui non sarebbero stati provati gli elementi posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora. Rappresenta di avere prodotto le proprie note di debito, contenenti ogni indicazione RT utile al suddetto calcolo: per € 104.364,94 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle Note Debito (ALL. C ora RT doc. 3 parte 1), per € 29.681,94 emesse da che aveva acquistato gli interessi da IZ (ALL. D ora doc. 3 parte 2), per € 218.188,64 emesse da (€ 118.867,85) e RTe_3 Pt_4
RT (€ 99.320,79), che le hanno cedute a (ALL. E PARTE 3 ora doc. 3 parte 3).
6) MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' – CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA
PRONUNCIA
Il motivo denuncia omessa pronuncia relativamente alla pretesa creditoria di cui alle due fatture emesse RT da in relazione a penali, ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per l'omesso rispetto del termine di pagamento di fatture IZ, per l'importo complessivo di € 15.040.
7) MOTIVO DI APPELLO: IN SUBORDINE: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA OVE SI
RITENESSE CHE IL TRIBUNALE AVESSE INTESO PRONUNCIARSI, RIGETTANDOLA.
Per il caso di ritenuto implicito rigetto da parte del primo giudice, l'appellante lo censura rilevando che essa aveva emesso la fattura PF90021468 del 30.12.19 di € 12.120, per l'omesso rispetto del termine di pagamento delle fatture indicate, e la fattura PF90021469 del 30.12.19 di € 2.920, per l'omesso rispetto RT del termine di pagamento delle fatture indicate. IZ aveva ceduto a le fatture, non aveva CP_2
RT rispettato il termine di pagamento e ciò aveva determinato il diritto di di ottenere il pagamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dell'importo di € 40 pagina 9 di 18 in relazione a ciascuna fattura il cui termine di pagamento non era stato rispettato;
il dettaglio allegato a ciascuna delle 2 fatture conteneva tutti gli elementi idonei ai fini dell'individuazione della scadenza del termine di pagamento delle fatture da parte dell' e, dunque, del relativo ritardo nel pagamento. Al CP_2 riguardo controparte nulla aveva contestato: di qui l'erroneità del rigetto.
2.2. Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_2 ex art. 342 c.p.c. per aspecificità delle censure. Nel merito, la appellata ha confutato tutti i motivi avversari, domandando la conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 05.11.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
Le osservazioni della Corte
4. Preliminarmente è da dire che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata.
I motivi di gravame risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta Dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
4.1. Nel merito, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
4.2. Il primo motivo censura la statuizione di applicabilità alla fattispecie dell'art. 106 del D. Lgs n.
50/2016, che prevede la facoltà per la P.A., ivi comprese le aziende sanitarie, di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da inviare sia al cedente, sia al cessionario. Sostiene infatti la appellante che la disciplina applicabile sia quella di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
La Corte osserva che sulla suddetta disciplina, generale, della cessione dei crediti di impresa, prevale quella speciale introdotta dal D.lgs. 50/2016 per tutti i casi in cui il credito nasca dall'esecuzione di un contratto di appalto siglato dall'impresa con una Pubblica Amministrazione. In particolare, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono opponibili alla pagina 10 di 18 stazione appaltante soltanto se da questa non rifiutate, con comunicazione inviata tanto al cedente, quanto al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione medesima.
Ebbene, la circostanza che le fatture oggetto di cessione abbiano riguardato, nel caso di specie,
l'esecuzione di appalti di somministrazione, di farmaci e/o prodotti medicali, già desumibile dall'evidente continuità e protrazione nel tempo delle forniture cui le fatture sono riferite, è stata solo RT genericamente contestata da la quale peraltro ha per prima prodotto atti di aggiudicazione (sub docc. 18A e 21B), né ha contestato che proprio in questo contesto si inquadrassero le forniture, origine dei crediti ceduti, a fronte dell'eccezione di di irregolarità di molte delle fatture per CP_2 mancata indicazione del CIG (ovvero del Codice Identificativo Gara), obbligatorio, ai sensi dalla Legge
n. 136/2010, quando il contratto è legato a procedure di gara, affidamenti o concessioni.
Detto ciò, che le cessioni non abbiano avuto a oggetto rapporti in corso è stato genericamente sostenuto RT da senza alcun riferimento specifico all'uno o all'altro dei fornitori cedenti e alle varie fatture.
Elementi contrari alla fondatezza dell'assunto si traggono dal tenore delle cessioni stesse, ove si fa un espresso riferimento alla garanzia di “esistenza del rapporto contrattuale” o vengono ceduti crediti futuri per ordini ancora da formalizzare, piuttosto che, come rilevato dal Tribunale, crediti portati da
“tutte le fatture che verranno emesse nei 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto”, ovvero ancora, come già in primo grado evidenziato da senza incontrare alcuna specifica smentita, dal CP_2 fatto che le fatture cedute siano di emissione successiva alla cessione.
Quanto, infine, al profilo di censura che afferisce alla prova della comunicazione del rifiuto, premesso che è del tutto priva di fondamento normativo la pretesa che questo contenga una specifica motivazione, osserva la Corte che la appellata ha prodotto, sub doc. 27, tutte le comunicazioni di rifiuto, ciascuna contenente precisa indicazione dell'atto di cessione notificato di riferimento, indirizzate tanto ai cedenti quanto alla cessionaria, e, per ciascuna comunicazione, la pec di inoltro dall'indirizzo In tutti i casi, l'inoltro risulta rientrare nei previsti 45 giorni Email_1 dalla data di notifica della cessione. Tale puntuale produzione non è stata fatta oggetto di successiva RT contestazione analitica da parte di per cui correttamente il Tribunale ha preso atto del rifiuto opposto da ad alcune delle cessioni. Anche sotto questo profilo, dunque, il motivo di CP_2 gravame risulta infondato.
4.3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello, poiché strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 11 di 18 Innanzitutto, deve rilevarsi che la contestazione in ordine al mancato accredito delle somme, per cui ha documentalmente provato l'emissione dei mandati di pagamento, è stata sollevata CP_2 tardivamente, ovvero per la prima volta con la comparsa conclusionale2, mentre avrebbe dovuto essere sollevata con la prima difesa utile successiva alla produzione dei mandati (ovvero, con la memoria ex RT art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., in cui si è invece limitata ad affermare genericamente e in modo RT lapidario “quanto dedotto e prodotto da controparte non è idoneo a confutare il diritto di al pagamento dei crediti”). Appare evidente che, se la contestazione fosse stata tempestivamente sollevata, sarebbe stata posta in grado di organizzare un'eventuale offerta probatoria CP_2 integrativa, occasione che invece le è stata irrimediabilmente sottratta. Peraltro, andrebbe ancor prima osservato che la contestazione, siccome riferita indistintamente a tutti i casi in cui l'emissione del mandato di pagamento è stata dimostrata, non è apprezzabile poiché ancora una volta del tutto generica, sì da apparire francamente strumentale.
Passando ad esaminare le contestazioni mosse da in primo grado, alle fatture incorporanti CP_2 crediti ceduti e rimaste insolute, si osserva quanto segue.
Relativamente al codice CIG, cui già si è accennato, l'azienda sanitaria, nel costituirsi in giudizio, ne ha rilevato la mancanza in alcune fatture o note di credito, partitamente individuate, a ciò correlando il RT mancato pagamento. Nelle successive difese ha replicato sostenendo “l'assenza di una previsione in forza della quale l'omesso inserimento del CIG costituisca un elemento impeditivo al pagamento”
(cfr. memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), ribadendo in appello che “l'eventuale erroneità della compilazione non costituisce una ragione ostativa al pagamento della fattura, stante anche
l'assenza di previsioni in tal senso (tanto che controparte non ha neppure allegato la previsione” e aggiungendo che non avrebbe “neppure indicato quale sarebbe stato il CIG corretto” CP_2
(pag. 19 dell'atto di appello).
La Corte osserva innanzitutto che, per previsione introdotta dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, all'art. 25 comma 3, la PA non può pagare fatture prive di codice CIG (o CUP, ove previsto)3, elemento che assolve alla funzione di identificare
RT CP_ 2 Ove si è risolta ad eccepire: L' [infatti] non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente. Come noto, la sola emissione del mandato di pagamento non significa (né, dunque, ne fornisce la prova) che la fattura sia stata effettivamente pagata e accreditata. 3 Art. 25, comma 3, Dlgs. cit.: Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2. Il comma 2 della norma stabilisce i requisiti di compilazione delle fatture elettroniche, al fine della tracciabilità dei pagamenti. pagina 12 di 18 univocamente la gara a fini di tracciabilità dei flussi finanziari e che peraltro, come da risposta già fornita dell'Agenzia delle Entrate ad interpello (n. 436 del 28.10.2019), è integrabile anche successivamente all'emissione della fattura, apparendo dunque chiaro che, tanto la cessione di fatture prive dei requisiti di legge per il pagamento, quanto la mancata successiva integrazione, debbano RT restare confinate al rapporto tra e le proprie cedenti che quelle fatture hanno emesso.
Quanto, infine, all'argomento per cui l' non potrebbe non aver ricevuto le fatture, poiché i CP_2 fornitori, per consolidata prassi, le inviano immediatamente dopo l'esecuzione della prestazione, che la stessa non ha contestato di avere ricevuto, trattasi di argomento inconsistente: a fronte della CP_2
RT specifica contestazione della debitrice, incombeva su l'onere di provare l'invio e la ricezione delle fatture, anche al fine della decorrenza degli interessi moratori ove pagate nel corso del giudizio.
Detto ciò, reputa la Corte che il Tribunale di Pavia non abbia affatto trascurato l'ampia documentazione RT prodotta da avendone diversamente demandato l'esame in dettaglio al CTU nominato. Tale esame
è stato correttamente circoscritto alle fatture, prodotte in causa, ricollegabili a cessioni a propria volta RT prodotte da e non rifiutate da dunque, a tutte le cessioni documentate in causa e CP_2 diverse da quelle riepilogate da nel proprio doc. 27, tenuto conto delle contestazioni sollevate e CP_2 dell'eventuale riscontro in atti di elementi atti a superarle. RT Il tutto avendo riguardo al fatto che, come accennato in premessa (pag. 5, in nota), aveva ridotto, dall'instaurazione del giudizio, l'ammontare del credito preteso, limitando in modo corrispondente la lista delle fatture, di cui ai docc. 20A e 20B allegati alla memoria istruttoria.
In particolare, il Tribunale ha demandato l'incarico al consulente sul seguente, articolato, quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita la documentazione utile e/o necessaria per rispondere ai quesiti sottoposti nel contraddittorio delle parti, proceda il CTU, tenuto conto delle sole cessioni prodotte per le quali non abbia manifestato opposizione (doc. 27 conv.): CP_2
1) a verificare, con riferimento ai crediti indicati nei docc. 20A e 20B att. per sorte capitale, se siano state prodotte le relative fatture e se esse corrispondano a quelle oggetto degli atti di cessione a favore RT di , avendo cura di precisare:
- quali, tra i crediti in questione, risultino contestati (cfr., in partic., costituz. conv., pp. 9 - 49), e per quali ragioni (ad. es., mancata esecuzione della prestazione, irregolarità nell'emissione della fattura, mancata ricezione da parte di , etc.) CP_2
- se, negli atti disponibili, sussistano elementi per superare la predetta contestazione e quali essi siano
(ad es., DDT firmato da , etc.); CP_2
pagina 13 di 18 - se, rispetto ai crediti non contestati perché pagati, siano stati prodotti i corrispondenti mandati – distinte di pagamento da parte di;
CP_2
Cont 2) a quantificare il credito residuo per sorte capitale, a favore di , tenendo conto (i) dei crediti contestati, se si tratti di contestazioni superabili in base agli atti disponibili, e (ii) dei crediti non contestati/pagati, per i quali non risultino prodotti i corrispondenti mandati – distinte di pagamento;
3) a quantificare gli interessi moratori maturati sul credito residuo sub 2), in base ai criteri ex art. 4
d.lgs. 231/2002 e s.m.i., tenendo conto della natura dell'ente pubblico asseritamente debitore (ASST), se rilevante in base alla disciplina ratione temporis vigente;
4) a quantificare gli interessi anatocistici maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi sub 3);
5) a verificare, con riferimento ai crediti indicati nei docc. 4A, 4B, 5A, 5B, 5C att. (riprodotti nei docc.
13, 14, 15 att.) per interessi moratori, se siano state prodotte le fatture relative ai crediti da cui sarebbero sorti e se essi corrispondano a quelle oggetto degli atti di cessione non opposti a favore di RT;
Cont 6) a quantificare il credito residuo per interessi moratori sub 5), a favore di , in base ai richiamati criteri ex art. 4 d.lgs. 231/2002 e s.m.i., tenendo conto di quelli maturati in relazione a crediti ceduti le cui fatture siano state prodotte, avendo cura di precisare la data di decorrenza, i giorni di ritardato pagamento e il loro relativo ammontare;
7) a quantificare gli interessi anatocistici maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi sub 6).
Restituisca i risultati dell'indagine svolta mediante apposite tabelle riepilogative, possibilmente distinguendo, per ciascuna voce di credito, gli approfondimenti richiesti.”.
Il CTU dott.ssa ha depositato l'elaborato in data 10.02.2023, concludendo per la sussistenza di un Per_1
RT credito di per sorte capitale in euro 89.909,35. RT Con nota del 07.03.2023, la difesa di si è limitata ad “impugnare, per quanto di ragione”
l'elaborato del CTU, richiamando genericamente le osservazioni del proprio CTP, cui il consulente dell'ufficio aveva replicato.
Per converso, la difesa di con nota del 08.03.2023, ha lamentato una “errata CP_2 quantificazione del credito quota capitale”, in ragione del fatto che, in difformità al quesito4, il CTU aveva conteggiato in favore di nell'ambito di cessioni cui l' non aveva opposto rifiuto CP_6 CP_2
e pur a fronte dell'assenza di mandati di pagamento- somme portate da fatture non prodotte dalla pagina 14 di 18 RT medesima In subordine la difesa della odierna appellata, rilevando che, pur a fronte di fatture non prodotte dalla controparte, erano stati da prodotti i mandati di pagamento, ha domandato il CP_2 ricalcolo della sorte capitale con deduzione degli importi di cui alle fatture (non prodotte, ma comunque) pagate.
A fronte di questa osservazione il Tribunale ha demandato un'integrazione della consulenza, e la dott.ssa ha provveduto distinguendo due ipotesi di calcolo: nell'ipotesi 1 -espunte tutte le somme Per_1
Contr pretese da sulla base di fatture non prodotte- il CTU ha ridotto la quota capitale ad € 1.023,68
(corrispondente a un'unica fattura emessa dal fornitore PFIZER ITALIA SRL, n. 9780106420 del
29.08.2018) con relativi conteggi ridotti per interessi di mora e anatocistici, determinando gli importi per cui è intervenuta la condanna qui impugnata;
nell'ipotesi 2, deducendo dalla somma delle fatture, anche non prodotte, di cui agli elenchi sub 20A e 20B, le somme per cui ha prodotto i mandati di CP_2
RT pagamento, ha ricalcolato la quota capitale a credito di euro 63.065,40, provvedendo a ricalcolare di conseguenza anche interessi di mora e interessi anatocistici.
Condivisibilmente, l'ipotesi 2 non è stata neppure considerata dal Tribunale, atteso che, se è vero che la contestazione del debitore di avere pagato la fattura supera la mancata produzione in giudizio della stessa, resta il fatto che, in ragione del pagamento effettuato, il credito è stato estinto: pertanto, le fatture considerate dal CTU nella ipotesi 2, di cui all'integrazione dell'elaborato originario, sono pur RT sempre fatture che non ha prodotto, a riprova del proprio credito da cessione, e che CP_2 nemmeno ha implicitamente ammesso di aver mai ricevuto, dai cedenti, affermandone il pagamento.
Detto ciò, va ribadito che, ancora dopo la CTU, e precisamente con la comparsa conclusionale, dinanzi RT al Tribunale di Pavia ha nuovamente ridotto la quota capitale asseritamente dovuta, limitando le fatture su cui insistere a quelle di cui agli allegati A e B alla medesima comparsa conclusionale.
Delle suddette fatture, avuto riguardo all'esame analitico già compiuto dal CTU in seno all'elaborato originario da pag. 23 a pag. 83, espunte tutte quelle non prodotte od oggetto di una contestazione di RT che non risultasse superata da attraverso gli elementi dedotti in giudizio, è residuata dovuta, CP_2 siccome prima accennato, la sola fattura IZ per € 1023,68, sulla quale il CTU nell'integrazione aveva calcolato gli interessi di mora e anatocistici ulteriormente dovuti. RT In tale ridotta misura è stata pertanto accolta la domanda di Il primo giudice è giunto a tale statuizione seguendo un percorso lineare, accogliendo in modo condivisibile le conclusioni della CTU, così come modificate a seguito delle osservazioni di parte, e coerentemente con l'esame, invero RTe esaustivo e nemmeno seriamente contestato da della documentazione versata in atti.
pagina 15 di 18 Quanto alla penale di € 40,00, ex art. 6, comma 2, Dlgs 231/02 e ss.mm.ii., per ogni fattura costituente la sorte capitale richiesta dall'instaurazione del giudizio, la Corte osserva che, per tutte le fatture RT scadute prima delle relative cessioni, avrebbe dovuto (prima di tutto allegare, il che già è mancato,
e poi) provare la cessione altresì dello specifico credito da penale, insorto in capo al cedente, mentre tale prova non è stata rinvenuta in atti dal Tribunale, né é corretto il rilievo di omessa pronuncia, atteso RT che, sotto tutti i profili non accolti, la domanda di è stata rigettata, come si evince dal dispositivo della sentenza (“ogni diversa istanza o eccezione disattesa e assorbita”).
In conclusione, i motivi di appello si rivelano complessivamente inidonei a indurre a una riforma della sentenza impugnata.
4.4. Il quinto motivo di appello censura il rigetto della domanda con riferimento alle note di debito, relative ad interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli RT costituenti la sorte capitale richiesta in giudizio, emesse dalla stessa o, secondo l'allegazione, ad essa cedute da 1 e da . RTe_3 Pt_4
La Corte rileva che, al riguardo, si presenta l'identica circostanza della mancata produzione delle fatture (accertata anche dal CTU;
cfr. pag. 89 dell'elaborato), il cui ritardato pagamento avrebbe comportato il maturare degli interessi moratori poi ceduti e di cui alle note di debito. Tali fatture sono meramente indicate in lunghi elenchi descrittivi, allegati alle note di debito. È appena il caso di osservare che le note di debito (per quanto asseritamente riepilogative del nominativo della società emittente la fattura, dell'importo, delle date di emissione e scadenza, delle date di inizio e fine calcolo degli interessi di mora, del tasso degli interessi di mora), costituiscono pur sempre atti di parte, inidonei a provare il credito se, come nel caso di specie, non accompagnati da idonea documentazione di RT riscontro circa l'esistenza dei titoli sottostanti. Si pensi solo al tasso degli interessi di mora, di cui ha esposto il proprio calcolo in assenza della produzione dei documenti contenenti la relativa pattuizione. Né è corretto addurre la “mancata contestazione” da parte di che sin dalla CP_2 costituzione in giudizio ha instato per il rigetto di “tutte le domande formulate da parte di
[...] in quanto infondate in fatto e in diritto”, rilevandosi peraltro che il principio di RTe_2 non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati e che nel caso di specie, prima ancora che la prova, in ordine alla particolare voce di credito è stata proprio l'allegazione a risultare carente, siccome di fatto limitata al richiamo alla documentazione prodotta, neppure sufficiente a fini di prova.
Anche la statuizione di rigetto di questa domanda deve dunque trovare conferma.
pagina 16 di 18 4.5. Il sesto ed il settimo motivo di appello, sempre per la connessione che li caratterizza, devono essere trattati congiuntamente. Anch'essi sono infondati. Va ribadito che non si configura il vizio di RT omessa pronuncia, atteso che il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda di sotto tutti i profili non accolti, mentre al difetto di una puntuale motivazione può e deve supplire la Corte. RT Ebbene, ha domandato il pagamento di due proprie fatture, PF90021468 del 30.12.19 per €
12.120,00 e PF90021469 del 30.12.19 per € 2.920,00, emesse a carico di per il pagamento CP_2 di penali, ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dovute asseritamente all'omesso rispetto del termine di pagamento di fatture IZ. Queste ultime fatture non sono state prodotte ed è stato unicamente versato in atti un elenco riepilogativo di unilaterale RT confezionamento (doc. 16). Nemmeno, invero, sono state prodotte le due fatture emesse da meramente a propria volta riepilogate nei docc. 11 e All. F. Si richiamano pertanto le considerazioni già esposte in ordine al precedente motivo, ribadendosi che, al fine di provare gli elementi costitutivi RT della pretesa, avrebbe dovuto prima compiutamente allegare, e poi documentalmente provare, non solo la cessione, ma l'esistenza delle fatture asseritamente insolute o pagate da con ritardo, per CP_2 cui fosse maturato in capo alla cedente il diritto di esigere la penale.
5. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (scaglione da €
520.001 ad € 1.000.000), applicati i parametri medi e avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da avverso la RTe_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 106/24, pubblicata il 12.01.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di
[...]
, liquidate in € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti.
pagina 17 di 18 3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IC CC NI ET
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “1) a verificare, con riferimento ai crediti indicati nei docc. 20A e 20B att. per sorte capitale, se siano state prodotte le relative fatture e se esse corrispondano a quelle oggetto degli atti di cessione a favore di ” CP_7