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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3635/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3635/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 5/3/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Tuzio, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in MO CO (Mt) alla Via Napoli, n. 1;
- ATTORE -
E
, (C.F. ), in nome del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Pianoforte, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maschito alla Via Dante n. 2;
- CONVENUTO -
NONCHE'
P.IVA ) in nome del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Celeste Frascaro in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi alla P.zza Toga D'Oro G. D'Addezio, n. 6;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Oggetto: Responsabilità contrattuale, mandato;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 5/3/2025 i difensori delle parti costituite hanno
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concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentire Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere la domanda e per l'effetto cosi provvedere 1) accertare la grave responsabilità contrattuale del di per il Controparte_1 CP_1 mancato adempimento della propria prestazione professionale consistente nel tempestivo inoltro telematico della domanda di cui in premessa;
2) Accertare l'entità del dei danni patiti dall'attore pari ad € 17.907,90 equivalenti al totale dei premi che allo stesso sarebbero spettati nel quinquennio ( cosi come in premessa calcolati) in caso di corretto adempimento da parte del convenuto;
3) accertare il rapporto di causalità tra i danni patiti dal sig. e la condotta del convenuto, e per l'effetto condannare il Parte_1 di al risarcimento in favore del della Controparte_1 CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 17.907,90 quale danno complessivo arrecato allo stesso, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare o determinarsi anche in via equitativa in corso di causa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A tal fine deduceva:
- di essere proprietario di alcuni terreni nel Comune di Roccanova, coltivati a vite, olivo, melo e foraggio;
Contr
- di essersi rivolto nel 2011 al (Centro di Assistenza Agricola) per aderire al bando regionale relativo alla Misura 214 Az. 2 del “PSR 2007-2013” (Programma di Sviluppo
Rurale), finalizzata al sostegno in agricoltura (Reg. CE 1698/2005) che prevedeva, per un periodo di cinque anni, un contributo economico calcolato in base agli ettari posseduti e coltivati secondo i criteri dell'agricoltura biologica;
- che, ai sensi dell'art. 9 del bando, l'importo totale del contributo, erogabile in cinque anni, sarebbe stato di € 17.907,90.
- che l'art. 10 del bando fissava come termine ultimo per la presentazione della domanda il 10 giugno 2011, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul portale SIAN gestita dall'Organismo Pagatore;
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- di essersi recato, in data 08/06/2011, presso la sede di Potenza del CAA, al fine di predisporre la domanda secondo le modalità previste dal portale e che, al termine della procedura, veniva generata la domanda n. 14710122392. Contr
- che, tuttavia, il ometteva l'invio tempestivo della domanda entro il termine stabilito dal bando regionale e, pertanto EA (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura), con nota n. 2014-0004209 del 7 aprile 2014, respingeva la richiesta, per “presentazione fuori termine”.
- che l'esito negativo della domanda provocava un pregiudizio economico pari all'importo dei premi che sarebbero spettati in caso di presentazione regolare.
Alla luce di tali considerazioni, chiedeva il risarcimento integrale del danno pari a € Contr 17.907,90, quale diretta conseguenza della condotta omissiva del di CP_1
Il CAA di regolarmente costituitosi in giudizio, replicava alla domanda CP_1 avversaria eccependo l'infondatezza della stessa.
In particolare, deduceva:
- In via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, osservando che, sebbene nell'atto di citazione la controparte avesse fatto riferimento a tale adempimento, non veniva allegata alcuna prova concreta a dimostrazione dell'effettivo svolgimento della procedura.
- La nullità della domanda per indeterminatezza dell'editio actionis, in quanto la ricostruzione fattuale dell'attrice risultava vaga e contraddittoria, mancante degli elementi essenziali per identificare con precisione i presupposti giuridici della pretesa.
- Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda risarcitoria stante l'inosservanza, da parte dell'attore, dei requisiti contrattuali del che richiedevano, per i terreni non Pt_2 di proprietà, un contratto registrato con durata residua di almeno 5 anni alla data di presentazione, requisito non soddisfatto dal Inoltre, egli aveva ceduto i terreni Parte_1 nel quinquennio successivo alla domanda, violando un ulteriore condizione prescritta dalla normativa applicabile. Infine, evidenziava che la domanda, depositata l'8 giugno
2011, era stata presentata con 23 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del 16 maggio, comportando una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo e una decurtazione complessiva del 23% sul contributo da ricevere.
- che l'attività del Centro di Assistenza Agricola (CAA) si era svolta correttamente Contr nell'ambito delle sue competenze. Infatti, si recava presso la sede del di Parte_1
l'8 giugno 2011 per presentare la domanda di aiuto e come da prassi, una volta CP_1 redatto il documento, lo stesso veniva riconsegnato con l'indicazione di trasmetterlo
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esclusivamente tramite raccomandata A/R all'ente competente (EA), unitamente a tutta la documentazione cartacea richiesta;
- che, con deliberazione della Giunta n. 752 del 24.05.2011, la Regione Basilicata deliberava di differire il termine di presentazione presso EA della domanda di aiuto/pagamento al 30/07/2011;
- Con la determinazione dirigenziale n. 08 dell'08.10.2012, l'EA approvava gli elenchi provvisori delle domande pervenute, e dall'analisi degli elenchi risultava che la domanda presentata dal sig. per l'anno 2011, era regolarmente Parte_1 pervenuta agli uffici regionali, dai quali era stata assegnata la posizione n. 417. Inoltre, la stessa risultava tra le domande ammissibili, avendo ricevuto il numero di graduatoria 294;
- L'art. 10 del bando stabiliva che, per gli anni successivi al primo, era necessaria la presentazione di una nuova domanda di pagamento dopo la pubblicazione di un apposito Contr avviso. Tuttavia, già alla fine del 2011, interrompeva ogni rapporto con il Parte_1 di che pertanto cessava ogni attività di assistenza in suo favore;
CP_1
- A partire dal 2012, infatti, la gestione del fascicolo aziendale e delle domande di aiuto veniva affidata a un altro centro di assistenza (legato a Coldiretti) come risulta dalla domanda di pagamento n. 24710748757 (nota EA n. 2014-0004209 del 07/04/2014).
Di conseguenza, il CAA di non aveva alcuna responsabilità nelle fasi successive CP_1 alla prima domanda, avendo già correttamente adempiuto al proprio incarico iniziale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese e condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della società CP_2
(Divisione La ), ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in riferimento alla polizza CP_4 assicurativa n. 151126779 sottoscritta per la copertura dei rischi professionali, in caso di accoglimento della domanda principale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia di assicurazioni la CP_2 quale eccepiva, in relazione alla domanda principale, che l'importo risarcibile andava commisurato al danno effettivamente provato;
in relazione alla domanda di manleva, precisava come la propria obbligazione andasse limitata alla metà dell'importo riconosciuto in quanto la polizza in questione (n. 1/52733/65/151126779) era gestita in coassicurazione con Reale Mutua Assicurazioni, con una ripartizione paritaria al 50% tra le due compagnie, con esclusione di ogni forma di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 c.c.
Espletata l'attività istruttoria, l'interrogatorio formale di richiesto dalla Parte_1 parte convenuta e la prova per testi, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di
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ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, veniva trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attore, in sostanza, proprietario di fondi agricoli adibiti a vite, olivo, frutteto e foraggio, in agro di Roccanova, aveva instaurato il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito per il mancato accoglimento da parte di della propria CP_5 domanda volta ad ottenere i contributi comunitari, per l'anno 2011, previsti dalla misura
214 AZ 2 “Sostegno dell'agricoltura biologica”, PSR 2007-2013 di cui al Reg. Ce
1698/2005, cagionato –nella prospettazione attorea – dalla tardiva presentazione della domanda ad opera del CAA – Confagricoltura di al quale era stato conferito CP_1 apposito mandato. Contr In primo luogo, non risulta adeguatamente provato che il mandato conferito al comprendesse anche l'invio della domanda (appositamente generata dal Centro tramite il sistema SIAN) all'EA, come prescritto dall'art. 10 del bando regionale
(deliberazione n. 521 della Giunta della Regione Basilicata del 12.04.2011).
Il predetto articolo, nel disciplinare le modalità e i termini di presentazione delle domande, stabiliva che «I beneficiari che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il “fascicolo unico aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta prima della compilazione della domanda, presso i Centri di
Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con ai quali dovranno essere conferiti CP_5 espliciti mandati.
La compilazione e la presentazione delle domande, deve essere effettuata, per il tramite del CAA, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo
Pagatore e disponibile sul portale SIAN, all'indirizzo www.sian.it.
Sarà, quindi, necessario predisporre la domanda secondo le modalità del portale, stamparla, firmarla e presentare la documentazione cartacea, compresi gli allegati di cui all'art. 12 del bando, presso EA - Via della Chimica 103, 85100 - . CP_1
La trasmissione cartacea dovrà essere assicurata entro e non oltre 15 giorni dalla data di chiusura del bando. esclusivamente mediante raccomandata A/R (fa fede il timbro postale).
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento (domanda contestuale), presentata ai sensi del Reg.(CE) n. 65/2011. La medesima domanda vincola
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il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti. Per
l'annualità 2011, il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio
(rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2011.
Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento
a seguito della pubblicazione di apposito avviso.
È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2011, della domanda di premio, ai sensi dell'art. 23. par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009. In particolare, è consentito un ritardo di 25 giorni solari. Pertanto, sono ricevibili le domande di premio, rilasciate dal portale SIAN, fino al 10 giugno 2011. La presentazione tardiva della domanda di premio comporta una riduzione dell'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale avrebbe avuto diritto il beneficiario se avesse presentato la domanda entro il 16 maggio 2011».
Orbene, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, è emerso che il Parte_1 si recava presso il di sede di Sant'Arcangelo, in data Controparte_1 CP_1
08.06.2011 (quindi dopo la scadenza del primo termine del 16.05.2011 previsto dal bando) ed il centro provvedeva alla generazione della domanda per il tramite dell'apposito portale telematico, facendola sottoscrivere al richiedente nella medesima data.
Non è invece provato che il CAA adito avesse anche l'incarico di procedere all'invio della domanda, già generata telematicamente, e della relativa documentazione, che, come chiarito, doveva avvenire – diversamente da quanto prospettato dall'attore – esclusivamente, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R.
Non è chiaro, in effetti, chi abbia proceduto all'invio della domanda all'EA, atteso che la stessa risulta indicata in entrambi gli elenchi delle domande ammissibili, sia in quello dell'EA che in quello della Regione Basilicata (cfr. documento n.4 di parte convenuta che riporta la determina dirigenziale dell'ente n. 8 dell'08.10.2012 ed i relativi allegati in cui la domanda del risulta compresa nell'allegato B, tra le domande Parte_1 ammissibili, al n. 294; nonché i documenti n. 3 e 5.2 da cui risulta la determinazione dirigenziale della regione Basilicata n. 77AQ.2013/D.00591 del 12.08.2013, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva degli ammissibili per l'annualità 2011, tra cui risulta compresa la domanda del al n. 377 dell'allegato B). Parte_1
L'attore, inoltre, ha genericamente dedotto la tardività della presentazione della domanda dopo il 10.06.2011 senza, tuttavia, chiarire la data di invio effettivo della domanda e della relativa documentazione.
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In proposito, parte convenuta ha prodotto la deliberazione n. 752 del 24.05.2011 della
Giunta Regionale con cui il termine per la presentazione presso EA di tutta la documentazione cartacea della domanda di aiuto/pagamento veniva ulteriormente differito al 30.07.2011.
Pertanto, non è chiaro chi abbia, in concreto, presentato la domanda né in quale data.
Quindi, non avendo l'attore provato (ed, invero, nemmeno specificamente allegato) di aver conferito mandato al CAA convenuto di procedere, oltre alla generazione della domanda tramite il portale, anche all'invio, a mezzo posta, della stessa e della relativa documentazione, la domanda non può che essere rigettata, dovendo il richiedente quantomeno conoscere – con l'utilizzo della normale diligenza – le prescrizioni dettate dal bando regionale per la presentazione e l'invio delle domande.
Del resto, dal provvedimento di rigetto dell'EA – affatto impugnato né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale – è possibile desumere solamente che il controllo tecnico-amministrativo ha avuto esito negativo per il seguente motivo
“domanda presentata fuori termine (oltre i 25 giorni)” e l'attore non ha prodotto alcuna documentazione del procedimento amministrativo, sicuramente accessibile, attraverso cui chiarire, in questa sede, chi avesse effettivamente presentato la domanda e in quale data (onde ricavarne la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall'ente e la responsabilità del soggetto incaricato).
Peraltro, la domanda risulta sfornita anche della prova del nesso causale, il cui onere, come noto, grava sempre sull'attore che agisce per il risarcimento del danno (anche in ipotesi di responsabilità contrattuale), tra la condotta asseritamente inadempiente del centro convenuto ed il danno.
Come già chiarito, EA motiva il provvedimento di rigetto esclusivamente per il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della domanda, ma non è possibile inferire da tanto che il richiedente avrebbe avuto sicuro accesso alla misura ove la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti.
L'attore, infatti, non ha provato – né debitamente allegato – che in caso di tempestiva presentazione della domanda avrebbe sicuramente avuto diritto all'erogazione dell'aiuto, giacché in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, dunque, la domanda non può che essere respinta.
L'accertamento di un comportamento comunque rimproverabile del centro di assistenza, consistito nel non aver dettagliatamente chiarito al richiedente, anche eventualmente mediante l'utilizzo di appositi moduli per iscritto – le modalità per l'invio della domanda
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a seguito della sottoscrizione (circostanza ammessa dalla dipendente escussa, TE
, che ha dichiarato “preciso di non aver comunicato al Sig. di effettuare
[...] Parte_1
l'invio cartaceo della domanda”) giustifica, a parere della scrivente, la compensazione delle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., anche nei confronti della compagnia di assicurazioni, vista l'evidente ragionevolezza della chiamata in causa in relazione alla natura della controversia.
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda spiegata nei confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. Dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Potenza, il 15/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3635/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 5/3/2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Tuzio, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in MO CO (Mt) alla Via Napoli, n. 1;
- ATTORE -
E
, (C.F. ), in nome del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Pianoforte, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maschito alla Via Dante n. 2;
- CONVENUTO -
NONCHE'
P.IVA ) in nome del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Celeste Frascaro in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi alla P.zza Toga D'Oro G. D'Addezio, n. 6;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Oggetto: Responsabilità contrattuale, mandato;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 5/3/2025 i difensori delle parti costituite hanno
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concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentire Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere la domanda e per l'effetto cosi provvedere 1) accertare la grave responsabilità contrattuale del di per il Controparte_1 CP_1 mancato adempimento della propria prestazione professionale consistente nel tempestivo inoltro telematico della domanda di cui in premessa;
2) Accertare l'entità del dei danni patiti dall'attore pari ad € 17.907,90 equivalenti al totale dei premi che allo stesso sarebbero spettati nel quinquennio ( cosi come in premessa calcolati) in caso di corretto adempimento da parte del convenuto;
3) accertare il rapporto di causalità tra i danni patiti dal sig. e la condotta del convenuto, e per l'effetto condannare il Parte_1 di al risarcimento in favore del della Controparte_1 CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 17.907,90 quale danno complessivo arrecato allo stesso, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare o determinarsi anche in via equitativa in corso di causa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A tal fine deduceva:
- di essere proprietario di alcuni terreni nel Comune di Roccanova, coltivati a vite, olivo, melo e foraggio;
Contr
- di essersi rivolto nel 2011 al (Centro di Assistenza Agricola) per aderire al bando regionale relativo alla Misura 214 Az. 2 del “PSR 2007-2013” (Programma di Sviluppo
Rurale), finalizzata al sostegno in agricoltura (Reg. CE 1698/2005) che prevedeva, per un periodo di cinque anni, un contributo economico calcolato in base agli ettari posseduti e coltivati secondo i criteri dell'agricoltura biologica;
- che, ai sensi dell'art. 9 del bando, l'importo totale del contributo, erogabile in cinque anni, sarebbe stato di € 17.907,90.
- che l'art. 10 del bando fissava come termine ultimo per la presentazione della domanda il 10 giugno 2011, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul portale SIAN gestita dall'Organismo Pagatore;
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- di essersi recato, in data 08/06/2011, presso la sede di Potenza del CAA, al fine di predisporre la domanda secondo le modalità previste dal portale e che, al termine della procedura, veniva generata la domanda n. 14710122392. Contr
- che, tuttavia, il ometteva l'invio tempestivo della domanda entro il termine stabilito dal bando regionale e, pertanto EA (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura), con nota n. 2014-0004209 del 7 aprile 2014, respingeva la richiesta, per “presentazione fuori termine”.
- che l'esito negativo della domanda provocava un pregiudizio economico pari all'importo dei premi che sarebbero spettati in caso di presentazione regolare.
Alla luce di tali considerazioni, chiedeva il risarcimento integrale del danno pari a € Contr 17.907,90, quale diretta conseguenza della condotta omissiva del di CP_1
Il CAA di regolarmente costituitosi in giudizio, replicava alla domanda CP_1 avversaria eccependo l'infondatezza della stessa.
In particolare, deduceva:
- In via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, osservando che, sebbene nell'atto di citazione la controparte avesse fatto riferimento a tale adempimento, non veniva allegata alcuna prova concreta a dimostrazione dell'effettivo svolgimento della procedura.
- La nullità della domanda per indeterminatezza dell'editio actionis, in quanto la ricostruzione fattuale dell'attrice risultava vaga e contraddittoria, mancante degli elementi essenziali per identificare con precisione i presupposti giuridici della pretesa.
- Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda risarcitoria stante l'inosservanza, da parte dell'attore, dei requisiti contrattuali del che richiedevano, per i terreni non Pt_2 di proprietà, un contratto registrato con durata residua di almeno 5 anni alla data di presentazione, requisito non soddisfatto dal Inoltre, egli aveva ceduto i terreni Parte_1 nel quinquennio successivo alla domanda, violando un ulteriore condizione prescritta dalla normativa applicabile. Infine, evidenziava che la domanda, depositata l'8 giugno
2011, era stata presentata con 23 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del 16 maggio, comportando una penale dell'1% per ogni giorno di ritardo e una decurtazione complessiva del 23% sul contributo da ricevere.
- che l'attività del Centro di Assistenza Agricola (CAA) si era svolta correttamente Contr nell'ambito delle sue competenze. Infatti, si recava presso la sede del di Parte_1
l'8 giugno 2011 per presentare la domanda di aiuto e come da prassi, una volta CP_1 redatto il documento, lo stesso veniva riconsegnato con l'indicazione di trasmetterlo
3635/2017 r.g.a.c. Pag. 3
esclusivamente tramite raccomandata A/R all'ente competente (EA), unitamente a tutta la documentazione cartacea richiesta;
- che, con deliberazione della Giunta n. 752 del 24.05.2011, la Regione Basilicata deliberava di differire il termine di presentazione presso EA della domanda di aiuto/pagamento al 30/07/2011;
- Con la determinazione dirigenziale n. 08 dell'08.10.2012, l'EA approvava gli elenchi provvisori delle domande pervenute, e dall'analisi degli elenchi risultava che la domanda presentata dal sig. per l'anno 2011, era regolarmente Parte_1 pervenuta agli uffici regionali, dai quali era stata assegnata la posizione n. 417. Inoltre, la stessa risultava tra le domande ammissibili, avendo ricevuto il numero di graduatoria 294;
- L'art. 10 del bando stabiliva che, per gli anni successivi al primo, era necessaria la presentazione di una nuova domanda di pagamento dopo la pubblicazione di un apposito Contr avviso. Tuttavia, già alla fine del 2011, interrompeva ogni rapporto con il Parte_1 di che pertanto cessava ogni attività di assistenza in suo favore;
CP_1
- A partire dal 2012, infatti, la gestione del fascicolo aziendale e delle domande di aiuto veniva affidata a un altro centro di assistenza (legato a Coldiretti) come risulta dalla domanda di pagamento n. 24710748757 (nota EA n. 2014-0004209 del 07/04/2014).
Di conseguenza, il CAA di non aveva alcuna responsabilità nelle fasi successive CP_1 alla prima domanda, avendo già correttamente adempiuto al proprio incarico iniziale.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese e condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa della società CP_2
(Divisione La ), ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in riferimento alla polizza CP_4 assicurativa n. 151126779 sottoscritta per la copertura dei rischi professionali, in caso di accoglimento della domanda principale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia di assicurazioni la CP_2 quale eccepiva, in relazione alla domanda principale, che l'importo risarcibile andava commisurato al danno effettivamente provato;
in relazione alla domanda di manleva, precisava come la propria obbligazione andasse limitata alla metà dell'importo riconosciuto in quanto la polizza in questione (n. 1/52733/65/151126779) era gestita in coassicurazione con Reale Mutua Assicurazioni, con una ripartizione paritaria al 50% tra le due compagnie, con esclusione di ogni forma di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 c.c.
Espletata l'attività istruttoria, l'interrogatorio formale di richiesto dalla Parte_1 parte convenuta e la prova per testi, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di
3635/2017 r.g.a.c. Pag. 4
ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, veniva trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attore, in sostanza, proprietario di fondi agricoli adibiti a vite, olivo, frutteto e foraggio, in agro di Roccanova, aveva instaurato il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito per il mancato accoglimento da parte di della propria CP_5 domanda volta ad ottenere i contributi comunitari, per l'anno 2011, previsti dalla misura
214 AZ 2 “Sostegno dell'agricoltura biologica”, PSR 2007-2013 di cui al Reg. Ce
1698/2005, cagionato –nella prospettazione attorea – dalla tardiva presentazione della domanda ad opera del CAA – Confagricoltura di al quale era stato conferito CP_1 apposito mandato. Contr In primo luogo, non risulta adeguatamente provato che il mandato conferito al comprendesse anche l'invio della domanda (appositamente generata dal Centro tramite il sistema SIAN) all'EA, come prescritto dall'art. 10 del bando regionale
(deliberazione n. 521 della Giunta della Regione Basilicata del 12.04.2011).
Il predetto articolo, nel disciplinare le modalità e i termini di presentazione delle domande, stabiliva che «I beneficiari che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il “fascicolo unico aziendale” di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta prima della compilazione della domanda, presso i Centri di
Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con ai quali dovranno essere conferiti CP_5 espliciti mandati.
La compilazione e la presentazione delle domande, deve essere effettuata, per il tramite del CAA, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo
Pagatore e disponibile sul portale SIAN, all'indirizzo www.sian.it.
Sarà, quindi, necessario predisporre la domanda secondo le modalità del portale, stamparla, firmarla e presentare la documentazione cartacea, compresi gli allegati di cui all'art. 12 del bando, presso EA - Via della Chimica 103, 85100 - . CP_1
La trasmissione cartacea dovrà essere assicurata entro e non oltre 15 giorni dalla data di chiusura del bando. esclusivamente mediante raccomandata A/R (fa fede il timbro postale).
Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento (domanda contestuale), presentata ai sensi del Reg.(CE) n. 65/2011. La medesima domanda vincola
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il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti. Per
l'annualità 2011, il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio
(rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2011.
Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento
a seguito della pubblicazione di apposito avviso.
È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2011, della domanda di premio, ai sensi dell'art. 23. par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009. In particolare, è consentito un ritardo di 25 giorni solari. Pertanto, sono ricevibili le domande di premio, rilasciate dal portale SIAN, fino al 10 giugno 2011. La presentazione tardiva della domanda di premio comporta una riduzione dell'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale avrebbe avuto diritto il beneficiario se avesse presentato la domanda entro il 16 maggio 2011».
Orbene, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, è emerso che il Parte_1 si recava presso il di sede di Sant'Arcangelo, in data Controparte_1 CP_1
08.06.2011 (quindi dopo la scadenza del primo termine del 16.05.2011 previsto dal bando) ed il centro provvedeva alla generazione della domanda per il tramite dell'apposito portale telematico, facendola sottoscrivere al richiedente nella medesima data.
Non è invece provato che il CAA adito avesse anche l'incarico di procedere all'invio della domanda, già generata telematicamente, e della relativa documentazione, che, come chiarito, doveva avvenire – diversamente da quanto prospettato dall'attore – esclusivamente, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R.
Non è chiaro, in effetti, chi abbia proceduto all'invio della domanda all'EA, atteso che la stessa risulta indicata in entrambi gli elenchi delle domande ammissibili, sia in quello dell'EA che in quello della Regione Basilicata (cfr. documento n.4 di parte convenuta che riporta la determina dirigenziale dell'ente n. 8 dell'08.10.2012 ed i relativi allegati in cui la domanda del risulta compresa nell'allegato B, tra le domande Parte_1 ammissibili, al n. 294; nonché i documenti n. 3 e 5.2 da cui risulta la determinazione dirigenziale della regione Basilicata n. 77AQ.2013/D.00591 del 12.08.2013, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva degli ammissibili per l'annualità 2011, tra cui risulta compresa la domanda del al n. 377 dell'allegato B). Parte_1
L'attore, inoltre, ha genericamente dedotto la tardività della presentazione della domanda dopo il 10.06.2011 senza, tuttavia, chiarire la data di invio effettivo della domanda e della relativa documentazione.
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In proposito, parte convenuta ha prodotto la deliberazione n. 752 del 24.05.2011 della
Giunta Regionale con cui il termine per la presentazione presso EA di tutta la documentazione cartacea della domanda di aiuto/pagamento veniva ulteriormente differito al 30.07.2011.
Pertanto, non è chiaro chi abbia, in concreto, presentato la domanda né in quale data.
Quindi, non avendo l'attore provato (ed, invero, nemmeno specificamente allegato) di aver conferito mandato al CAA convenuto di procedere, oltre alla generazione della domanda tramite il portale, anche all'invio, a mezzo posta, della stessa e della relativa documentazione, la domanda non può che essere rigettata, dovendo il richiedente quantomeno conoscere – con l'utilizzo della normale diligenza – le prescrizioni dettate dal bando regionale per la presentazione e l'invio delle domande.
Del resto, dal provvedimento di rigetto dell'EA – affatto impugnato né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale – è possibile desumere solamente che il controllo tecnico-amministrativo ha avuto esito negativo per il seguente motivo
“domanda presentata fuori termine (oltre i 25 giorni)” e l'attore non ha prodotto alcuna documentazione del procedimento amministrativo, sicuramente accessibile, attraverso cui chiarire, in questa sede, chi avesse effettivamente presentato la domanda e in quale data (onde ricavarne la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall'ente e la responsabilità del soggetto incaricato).
Peraltro, la domanda risulta sfornita anche della prova del nesso causale, il cui onere, come noto, grava sempre sull'attore che agisce per il risarcimento del danno (anche in ipotesi di responsabilità contrattuale), tra la condotta asseritamente inadempiente del centro convenuto ed il danno.
Come già chiarito, EA motiva il provvedimento di rigetto esclusivamente per il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della domanda, ma non è possibile inferire da tanto che il richiedente avrebbe avuto sicuro accesso alla misura ove la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti.
L'attore, infatti, non ha provato – né debitamente allegato – che in caso di tempestiva presentazione della domanda avrebbe sicuramente avuto diritto all'erogazione dell'aiuto, giacché in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, dunque, la domanda non può che essere respinta.
L'accertamento di un comportamento comunque rimproverabile del centro di assistenza, consistito nel non aver dettagliatamente chiarito al richiedente, anche eventualmente mediante l'utilizzo di appositi moduli per iscritto – le modalità per l'invio della domanda
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a seguito della sottoscrizione (circostanza ammessa dalla dipendente escussa, TE
, che ha dichiarato “preciso di non aver comunicato al Sig. di effettuare
[...] Parte_1
l'invio cartaceo della domanda”) giustifica, a parere della scrivente, la compensazione delle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., anche nei confronti della compagnia di assicurazioni, vista l'evidente ragionevolezza della chiamata in causa in relazione alla natura della controversia.
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda spiegata nei confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. Dichiara compensate le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Potenza, il 15/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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