Sentenza breve 17 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/09/2021, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01110/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
decreto del Prefetto di -OMISSIS-del 28/06/21, notificato a mani il 2\7\21, con il quale il Prefetto ha revocato la misura di accoglienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Con il ricorso in epigrafe, assistito da istanza cautelare, è stato impugnato il provvedimento, decreto del Prefetto di -OMISSIS-del 28/06/21, con il quale è stata disposta la revoca della misura di accoglienza di cui beneficiava il ricorrente in qualità di richiedente protezione internazionale.
La revoca sarebbe stata determinata dall’avvenuta reiezione dell’istanza di sospensione della decisione di inammissibilità della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione competente, così come decisa dal -OMISSIS-.
Lamenta parte ricorrente che l’amministrazione, omessa illegittimamente la comunicazione ex art. 7 L. 241/90 per asserite ragioni di celerità del provvedimento, si è determinata nei termini così espressi erroneamente, ritenendo che il ricorrente non avesse ottenuto la sospensione del provvedimento emesso dalla Commissione.
In realtà, circostanza che avrebbe potuto essere evidenziata attraverso il corretto apporto procedimentale, il ricorrente aveva ottenuto la domanda di sospensione, in seno al procedimento in Cassazione proposto avverso la decisione del -OMISSIS-.
Peraltro, in ordine a detta circostanza, la stessa struttura di accoglienza aveva comunicato a mezzo mail alla Prefettura l’avvenuto accoglimento dell’istanza di sospensione degli effetti della sentenza di rigetto emessa dal -OMISSIS-, allegando il relativo decreto, così concludendo per una rivalutazione della situazione dello straniero.
Nonostante i tentativi effettuati dal procuratore del ricorrente di interloquire direttamente con la Prefettura al fine dell’annullamento in autotutela del provvedimento così assunto, l’amministrazione non adottava alcun nuovo provvedimento, da cui la proposizione del ricorso in oggetto con il quale, per i motivi in esso dedotti, è stato chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio.
Successivamente alla notifica del ricorso la Prefettura di -OMISSIS-provvedeva, con provvedimento del 9 luglio 2021, notificato all’interessato in data 12.7.2021, a revocare in autotutela il decreto impugnato.
Conseguentemente con memoria depositata in data 16.7.2021 il procuratore del ricorrente comunicava che il ricorso poteva considerarsi improcedibile.
L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Con note di udienza depositate in data 2 settembre 2021, il procuratore del ricorrente dichiarava che la causa poteva essere trattenuta in decisione allo stato degli atti.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata, come da verbale.
Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, avendo la Prefettura adottato in autotutela il provvedimento di revoca del decreto impugnato.
Considerati i tempi con i quali l’amministrazione ha provveduto in autotutela, le spese di lite possono essere compensate.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, come disposto dalla Commissione a ciò deputata con decisione del 3 agosto 2021, visto l’art. 82, D.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, D.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
rilevato che, in relazione alla natura della lite, al limitato impegno professionale richiesto a seguito della definizione della controversia già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare e alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, si ritiene di fare riferimento ai parametri applicabili alle controversie di valore indeterminabile in riduzione rispetto alle somme indicate nella nota spese allegata all’istanza di liquidazione;
Rilevata la semplicità della controversia e ritenuto pertanto congrua la determinazione in complessivi euro 1.500,00 per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avv. Massimo Rizzato, la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.