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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12183/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12183/2025
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per l'avv. GILBERTI ELENA Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente personalmente Parte_1
L'avv. Gilberti insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12183 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Elena Gilberti
e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che le circostanze segnalate dal legale depongono univocamente nel senso della totale impossidenza del soggetto in favore del quale ha prestato la propria attività di difensore d'ufficio; rilevato in particolare che, in situazioni quale quella in esame, imporre al legale il tentativo di recupero giudiziale del proprio credito comporterebbe, in definitiva, un inutile aggravio di spese a carico dello Stato, tenuto al relativo rimborso;
ritenuto, inoltre, che il compenso spettante al legale può essere riconosciuto nella misura richiesta, di poco inferiore ai valori medi di legge;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura complessiva di € 1.200,00=, oltre
15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis T.U. spese di giustizia;
ritenuto che
nulla va disposto per le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento (che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica) e della mancata costituzione dell'amministrazione resistente;
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_2
procedimento R.G. 496/2025 SIGE di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.200,00=, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.
Nulla per le spese.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12183/2025
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per l'avv. GILBERTI ELENA Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
È altresì presente personalmente Parte_1
L'avv. Gilberti insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12183 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Elena Gilberti
e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che le circostanze segnalate dal legale depongono univocamente nel senso della totale impossidenza del soggetto in favore del quale ha prestato la propria attività di difensore d'ufficio; rilevato in particolare che, in situazioni quale quella in esame, imporre al legale il tentativo di recupero giudiziale del proprio credito comporterebbe, in definitiva, un inutile aggravio di spese a carico dello Stato, tenuto al relativo rimborso;
ritenuto, inoltre, che il compenso spettante al legale può essere riconosciuto nella misura richiesta, di poco inferiore ai valori medi di legge;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura complessiva di € 1.200,00=, oltre
15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis T.U. spese di giustizia;
ritenuto che
nulla va disposto per le spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento (che non richiede la necessaria rappresentanza tecnica) e della mancata costituzione dell'amministrazione resistente;
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Parte_2
procedimento R.G. 496/2025 SIGE di questo tribunale, il complessivo importo di € 1.200,00=, oltre
15% per spese generali e accessori di legge.
Nulla per le spese.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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