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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Esposito del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Crema in Via Frecavalli n. 23
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 09.01.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La dimora coniugale ubicata nel comune di Zelo Buon IC (LO) in via Bruno Buozzi n. 3, di proprietà di entrambi i coniugi, per quote pro-indiviso al 50% ciascuno, unitamente ai mobili, arredi, accessori e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla Parte_1
con i figli , e , fino Persona_1 Persona_2 Persona_3
a quando quest'ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
2) Non appena i figli saranno economicamente autosufficienti per poter reperire una nuova
1 sistemazione abitativa, la predetta casa coniugale verrà messa in vendita ed il ricavato verrà suddiviso a metà tra i IGg. e , comproprietari al 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno;
3) Le spese relative alle utenze ( gas, luce, acqua e TARI ) afferenti alla casa coniugale in Zelo Buon
IC (LO) via Bruno Buozzi n. 3, saranno suddivise a metà tra i IGg. e Parte_2 [...]
, come pure le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, al Parte_1
fine di tenerlo in buono stato di conservazione;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 (dieci) Parte_2 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Persona_1
e , l'importo di € 500,00.= ciascuno e così Persona_2 Persona_3 complessivamente € 1.500,00.= (euro millecinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT/FOI. L'importo verrà versato sul conto corrente bancario intestato a Parte_1
al seguente IBAN: [...], presso BMP, Agenzia 1, via Serbelloni
[...]
n. 43 Gorgonzola (MI), e ciò fino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica per poter uscire di casa e trovare altra sistemazione abitativa;
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, maggiorenni non economicamente indipendenti, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e secondo le linee guida approvate in data
14.11.2017 da C.A. di Milano, Tribunale di Milano, C.O.A. di Milano e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, di cui i ricorrenti hanno preso visione e ricevuto copia (doc. 8);
6) I coniugi dichiarano di aver regolato i pregressi rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente essendo gli stessi autonomi ed indipendenti;
7) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale, dandosi inoltre reciprocamente atto della loro autonomia, autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 co.3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29.10.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
DIRITTO
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in LA (LO) in data
04.09.1993 e con sentenza n. 238/2024 del 20.02.2024, pubblicata il 13.03.2024 e passata in giudicato il 12.04.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 04.09.1993 in LA (LO) trascritto negli atti dello Stato Civile del Parte_2
Comune di LA, al Numero 16, Parte II, Serie A, Anno 1993;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Esposito del Foro di Cremona ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Crema in Via Frecavalli n. 23
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 09.01.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La dimora coniugale ubicata nel comune di Zelo Buon IC (LO) in via Bruno Buozzi n. 3, di proprietà di entrambi i coniugi, per quote pro-indiviso al 50% ciascuno, unitamente ai mobili, arredi, accessori e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla Parte_1
con i figli , e , fino Persona_1 Persona_2 Persona_3
a quando quest'ultimi non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
2) Non appena i figli saranno economicamente autosufficienti per poter reperire una nuova
1 sistemazione abitativa, la predetta casa coniugale verrà messa in vendita ed il ricavato verrà suddiviso a metà tra i IGg. e , comproprietari al 50% Parte_2 Parte_1
ciascuno;
3) Le spese relative alle utenze ( gas, luce, acqua e TARI ) afferenti alla casa coniugale in Zelo Buon
IC (LO) via Bruno Buozzi n. 3, saranno suddivise a metà tra i IGg. e Parte_2 [...]
, come pure le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, al Parte_1
fine di tenerlo in buono stato di conservazione;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 (dieci) Parte_2 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli , Persona_1
e , l'importo di € 500,00.= ciascuno e così Persona_2 Persona_3 complessivamente € 1.500,00.= (euro millecinquecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT/FOI. L'importo verrà versato sul conto corrente bancario intestato a Parte_1
al seguente IBAN: [...], presso BMP, Agenzia 1, via Serbelloni
[...]
n. 43 Gorgonzola (MI), e ciò fino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica per poter uscire di casa e trovare altra sistemazione abitativa;
5) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, maggiorenni non economicamente indipendenti, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e secondo le linee guida approvate in data
14.11.2017 da C.A. di Milano, Tribunale di Milano, C.O.A. di Milano e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, di cui i ricorrenti hanno preso visione e ricevuto copia (doc. 8);
6) I coniugi dichiarano di aver regolato i pregressi rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente essendo gli stessi autonomi ed indipendenti;
7) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio;
8) I coniugi rinunciano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi pretesa di carattere patrimoniale, dandosi inoltre reciprocamente atto della loro autonomia, autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 co.3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 29.10.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e
71 c.p.c.
DIRITTO
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in LA (LO) in data
04.09.1993 e con sentenza n. 238/2024 del 20.02.2024, pubblicata il 13.03.2024 e passata in giudicato il 12.04.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 04.09.1993 in LA (LO) trascritto negli atti dello Stato Civile del Parte_2
Comune di LA, al Numero 16, Parte II, Serie A, Anno 1993;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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