TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/09/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2126/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MAESTRI NICOLA e l'avv. BESSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. UGGERI FRANCESCA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo complessivo alle seguenti condizioni: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla prescritta annotazione dell'emananda sentenza;
b) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre, sig.ra i tempi di permanenza con il padre saranno Pt_1 liberamente determinati dalla minore in base ai propri desideri ed impegni, con disponibilità e spirito collaborativo da parte di entrambi i genitori e con impegno della madre ad agevolarne i rapporti;
c) assegnare la CP_ casa coniugale, con tutti gli arredi presenti, alla sig.ra proprietaria esclusiva, dandosi atto che il sig. Pt_1 si è già trasferito altrove e che asporterà, entro il 30.11 p.v., i propri effetti e beni personali (vestiario, oggetti di igiene, documenti, due biciclette, vini, libri); d) in considerazione delle condizioni economiche del padre,
pagina 1 di 3 attualmente in situazione di occupazione lavorativa ed abitativa precaria, le parti convengono che per il periodo di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale e quindi sino al mese di settembre 2026 compreso, il mantenimento ordinario della figlia e le spese straordinarie di cui al Protocollo saranno a carico esclusivo della madre. A partire dal mese di ottobre 2026 il padre corrisponderà il 50% delle spese di cui al
Protocollo nonché un assegno di mantenimento mensile che sarà pari ad euro 100,00 (cento/00) sino a che il CP_ reddito mensile netto del sig. sarà inferiore ad euro 1.500,00 e di euro 200,00 (duecento/00) oltre tale soglia.
Gli importi dovranno essere versati mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla figlia se divenuta nel frattempo maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese e saranno soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge;
e) a definizione di ogni rapporto patrimoniale e personale nascente dal CP_ matrimonio, a tacitazione di ogni pretesa ed a condizione che il sig. confermi, in sede di separazione e nella successiva sede divorzile, la rinuncia piena, definitiva e irrevocabile ad ogni pretesa presente o futura a titolo di CP_ assegno di mantenimento o divorzile la sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. la somma una Pt_1 tantum e forfettaria di € 28.500,00 con le seguenti modalità: € 7.000,00, da versarsi entro 30 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale nel procedimento di separazione già fissata per il giorno
16.09.2025 ed € 21.500,00 entro 7 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede divorzile ( o dal deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza) che verrà fissata dopo la pronuncia della sentenza di CP_ separazione. f) sempre a definizione globale, definitiva ed irrevocabile di ogni pretesa del sig. la signora CP_ si obbliga, inoltre, all'intestazione in favore del sig. entro il 30.11.2025 con spese di passaggio di Pt_1 proprietà a carico della stessa, dell'autovettura Audi A3 targata DN736MZ, alla quale viene concordemente attribuito un valore economico di € 6.500,00. g) I coniugi escludono sin da ora la corresponsione di qualsiasi reciproco assegno di mantenimento in sede di separazione e di assegno divorzile in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale;
h) con il corretto adempimento degli obblighi assunti dalla sig.ra nell'ambito del Pt_1 presente accordo di separazione e con l'incasso anche della somma che verrà corrisposta in sede di divorzio e di CP_ cui al punto e), il sig. dichiara di nulla avere a che pretendere nei confronti della stessa, a qualsiasi titolo ed anche in relazione ai beni presenti nella casa coniugale inclusi beni mobili, presunte comproprietà (ivi comprese le sterline d'oro), oggetti, valori e arredi giacenti presso l'ex casa coniugale, con esclusione unicamente degli CP_ effetti personali del sig. (vestiario, oggetti di igiene, documenti, due biciclette, vini, libri); la predetta somma di cui al punto e) include altresì i € 1.000,00 per i ripetitori wi-fi; i) la sig.ra si impegna a rimettere la Pt_1 CP_ querela presentata in data 11/08/2024 nei confronti del sig. entro 7 giorni dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale per la separazione ( fissata per il 16.09.2025) e a non costituirsi parte civile in eventuale procedimento penale, a non pretendere alcun risarcimento o rifusione spese, confermando che l'episodio oggetto della querela è stato un fatto isolato ed impegnandosi a porre in essere ogni atto necessario per l'archiviazione dell'eventuale procedimento penale, essendosi trattato di un litigio senza la connotazione di violenza, verificatosi nel contesto di una normale discussione coniugale;
j) con il corretto adempimento di quanto sopra concordato, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione tra loro pendente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente;
k) entrambi i coniugi si impegnano a confermare le presenti condizioni nella prosecuzione del pagina 2 di 3 giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio l) spese compensate, con la CP_ precisazione che il sig. è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 28.2.2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Gardone Riviera in data 8.10.2005, esponeva che la CP_1 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente si costituiva ritualmente, formulando le rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.9.2025, le parti raggiungevano un accordo complessivo precisando congiuntamente le trascritte conclusioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Con separata ordinanza si provvede alla remissione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte II, n. 9, serie A;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2126/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MAESTRI NICOLA e l'avv. BESSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. UGGERI FRANCESCA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo complessivo alle seguenti condizioni: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla prescritta annotazione dell'emananda sentenza;
b) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre, sig.ra i tempi di permanenza con il padre saranno Pt_1 liberamente determinati dalla minore in base ai propri desideri ed impegni, con disponibilità e spirito collaborativo da parte di entrambi i genitori e con impegno della madre ad agevolarne i rapporti;
c) assegnare la CP_ casa coniugale, con tutti gli arredi presenti, alla sig.ra proprietaria esclusiva, dandosi atto che il sig. Pt_1 si è già trasferito altrove e che asporterà, entro il 30.11 p.v., i propri effetti e beni personali (vestiario, oggetti di igiene, documenti, due biciclette, vini, libri); d) in considerazione delle condizioni economiche del padre,
pagina 1 di 3 attualmente in situazione di occupazione lavorativa ed abitativa precaria, le parti convengono che per il periodo di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale e quindi sino al mese di settembre 2026 compreso, il mantenimento ordinario della figlia e le spese straordinarie di cui al Protocollo saranno a carico esclusivo della madre. A partire dal mese di ottobre 2026 il padre corrisponderà il 50% delle spese di cui al
Protocollo nonché un assegno di mantenimento mensile che sarà pari ad euro 100,00 (cento/00) sino a che il CP_ reddito mensile netto del sig. sarà inferiore ad euro 1.500,00 e di euro 200,00 (duecento/00) oltre tale soglia.
Gli importi dovranno essere versati mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla figlia se divenuta nel frattempo maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese e saranno soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge;
e) a definizione di ogni rapporto patrimoniale e personale nascente dal CP_ matrimonio, a tacitazione di ogni pretesa ed a condizione che il sig. confermi, in sede di separazione e nella successiva sede divorzile, la rinuncia piena, definitiva e irrevocabile ad ogni pretesa presente o futura a titolo di CP_ assegno di mantenimento o divorzile la sig.ra si obbliga a corrispondere al sig. la somma una Pt_1 tantum e forfettaria di € 28.500,00 con le seguenti modalità: € 7.000,00, da versarsi entro 30 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale nel procedimento di separazione già fissata per il giorno
16.09.2025 ed € 21.500,00 entro 7 giorni dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede divorzile ( o dal deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza) che verrà fissata dopo la pronuncia della sentenza di CP_ separazione. f) sempre a definizione globale, definitiva ed irrevocabile di ogni pretesa del sig. la signora CP_ si obbliga, inoltre, all'intestazione in favore del sig. entro il 30.11.2025 con spese di passaggio di Pt_1 proprietà a carico della stessa, dell'autovettura Audi A3 targata DN736MZ, alla quale viene concordemente attribuito un valore economico di € 6.500,00. g) I coniugi escludono sin da ora la corresponsione di qualsiasi reciproco assegno di mantenimento in sede di separazione e di assegno divorzile in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale;
h) con il corretto adempimento degli obblighi assunti dalla sig.ra nell'ambito del Pt_1 presente accordo di separazione e con l'incasso anche della somma che verrà corrisposta in sede di divorzio e di CP_ cui al punto e), il sig. dichiara di nulla avere a che pretendere nei confronti della stessa, a qualsiasi titolo ed anche in relazione ai beni presenti nella casa coniugale inclusi beni mobili, presunte comproprietà (ivi comprese le sterline d'oro), oggetti, valori e arredi giacenti presso l'ex casa coniugale, con esclusione unicamente degli CP_ effetti personali del sig. (vestiario, oggetti di igiene, documenti, due biciclette, vini, libri); la predetta somma di cui al punto e) include altresì i € 1.000,00 per i ripetitori wi-fi; i) la sig.ra si impegna a rimettere la Pt_1 CP_ querela presentata in data 11/08/2024 nei confronti del sig. entro 7 giorni dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale per la separazione ( fissata per il 16.09.2025) e a non costituirsi parte civile in eventuale procedimento penale, a non pretendere alcun risarcimento o rifusione spese, confermando che l'episodio oggetto della querela è stato un fatto isolato ed impegnandosi a porre in essere ogni atto necessario per l'archiviazione dell'eventuale procedimento penale, essendosi trattato di un litigio senza la connotazione di violenza, verificatosi nel contesto di una normale discussione coniugale;
j) con il corretto adempimento di quanto sopra concordato, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione tra loro pendente e di nulla avere a che pretendere reciprocamente;
k) entrambi i coniugi si impegnano a confermare le presenti condizioni nella prosecuzione del pagina 2 di 3 giudizio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio l) spese compensate, con la CP_ precisazione che il sig. è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 28.2.2025, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Gardone Riviera in data 8.10.2005, esponeva che la CP_1 convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente si costituiva ritualmente, formulando le rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.9.2025, le parti raggiungevano un accordo complessivo precisando congiuntamente le trascritte conclusioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Con separata ordinanza si provvede alla remissione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2005, parte II, n. 9, serie A;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3