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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3258/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella, alla Via Cannolaro, n. 24, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO LARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Corso CP_1
Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato presso “Arca della Salvezza Società Cooperativa Sociale” con sede in
Roccella Jonica alla c/da Ferraro snc, in qualità di bracciante agricolo, svolgendo attività di semina e raccolta di prodotti ortofrutticoli stagionali;
dedotto che, in data
19.12.2022, stava camminando dalla zona di rimessaggio attrezzature situata nella zona collinare dell'azienda, quando percorrendo una gradinata in discesa, all'ultimo gradino cadeva in avanti e, nel tentativo di proteggere il viso dallo schianto a terra, si parava con mani e braccia;
allegato che presso il Pronto Soccorso di Locri gli veniva diagnosticata una “lussazione chiusa del gomito e frattura del capitello radiale”; allegato che in data 23.12.2022 veniva operato presso l Controparte_2
con intervento di “protesi capitello e di riduzione della frattura coronoide
[...]
con filo fiber wire sutura del lcm”; allegato che, a seguito di denuncia da parte del datore di lavoro, l apriva la pratica n. 515454396; dedotto che, con CP_1
provvedimento del 20.4.2023, l' gli comunicava l'accertamento della seguente CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica: “GOMITO DX- ESITI FRATTURA
COMMINUTA CAPITELLO RADIO E CORONOIDE DX CON LUSSAZIONE
OPERATO; DEFICIT ARTICOLARE IN FE ED IN PS AVAMBRACCIO;
ARTROPROTESI DI CAPITELLO RADIALE;
CICATRICI CHIRURGICHE” con grado accertato e complessivo pari al 17%”; lamentato l'istituto, con provvedimento del 22.8.2023, rigettava l'opposizione avanzata dallo stesso ricorrente in data
4.7.2023 in cui veniva invocato il riconoscimento di una percentuale maggiore di danno, pari al 30% in luogo del 17% riconosciuto;
concludeva chiedendo “Che
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: In via principale: - ACCERTARE e DICHIARARE che a seguito dell'infortunio lavorativo del 19/12/2022, già riconosciuto dall' , il ricorrente CP_1
ha riportato postumi da invalidità permanente con un grado pari al 30% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora,
l'ammissione e, pertanto, che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; - CONDANNARE, per l'effetto, l' in CP_1 persona del Presidente p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita di legge ex art.
13 D.lgs. n. 38/2000, ovvero la liquidazione in capitale (per l'importo che giudizialmente verrà determinato, anche a mezzo di CTU contabile, ove ritenuto necessario) con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi
o - salvo gravame – da quella stabilita dalla CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, ex lege, dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo.”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 10.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto.
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che, congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa, hanno determinato una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura del 20%% (venti%) dall'1.4.2023.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha osservato che “In considerazione dei documenti medici e strumentali allegati al fascicolo, della compromissione anatomo-funzionale del gomito dx in seguito dell'incidente riportato durante l'attività lavorativa, si ritiene che il periziando abbia riportato menomazioni dell'integrità psicofisica riconducibili, a cui, con riferimento ai principali Pt_2
utilizzati per la valutazione del danno biologico (Guida orientata per la valutazione del danno biologico, M. et al. – terza edizione rinnovata;
Linee guida per CP_3 la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA -
01.03.2016) e in base a quanto previsto dalle tabelle di legge vigenti (D.M. del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio del 2000), è attribuibile una valutazione del danno biologico permanente del 20 %. Si fa riferimento al codice 231
(anchilosi del gomito in posizione sfavorevole) della tabella D.M. del Lavoro e della
Previdenza Sociale il gomito dominante (dx) che prevede un massimo di 24 %. Nel caso in questione il gomito ha minimi movimenti di flesso estensione, non è completamente anchilosato ma è impossibilitato ai movimenti di pronosupinzione. Le escursioni nella flesso estensioni sono ridotte, flette avambraccio su braccio al max di 90 gradi. La massima estensione è di 120 gradi circa. Pertanto viene attribuito un valore di 19 % per la patologia funzionale del gomito (arto dx dominante). Si considerano gli esiti cicatriziali codice 36 (fino a 5 punti %) con un valore dell' 1%”.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
A seguito delle risultanze dell'esperita consulenza tecnica, d'altronde, nessuna delle parti ha svolto alcuna contestazione.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, pertanto,
l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze dovute CP_1
tra l'importo della rendita spettante in relazione ad una menomazione del 20% e quello di fatto liquidato.
Sui relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n. 412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, vengono poste a carico dell'istituto convenuto per la metà, considerato l'accoglimento parziale della domanda. La residua metà si compensa integralmente tra le parti. Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
20% dal 1.4.2023;
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle conseguenti differenze dovute tra l'importo della rendita spettante in relazione ad una menomazione del 20% e quello di fatto liquidato, oltre accessori per come in parte motiva;
c) compensa le spese di lite per la metà e, per la restante parte, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.348,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3258/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla sola parte resistente in sostituzione dell'udienza del
10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella, alla Via Cannolaro, n. 24, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO LARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Corso CP_1
Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato presso “Arca della Salvezza Società Cooperativa Sociale” con sede in
Roccella Jonica alla c/da Ferraro snc, in qualità di bracciante agricolo, svolgendo attività di semina e raccolta di prodotti ortofrutticoli stagionali;
dedotto che, in data
19.12.2022, stava camminando dalla zona di rimessaggio attrezzature situata nella zona collinare dell'azienda, quando percorrendo una gradinata in discesa, all'ultimo gradino cadeva in avanti e, nel tentativo di proteggere il viso dallo schianto a terra, si parava con mani e braccia;
allegato che presso il Pronto Soccorso di Locri gli veniva diagnosticata una “lussazione chiusa del gomito e frattura del capitello radiale”; allegato che in data 23.12.2022 veniva operato presso l Controparte_2
con intervento di “protesi capitello e di riduzione della frattura coronoide
[...]
con filo fiber wire sutura del lcm”; allegato che, a seguito di denuncia da parte del datore di lavoro, l apriva la pratica n. 515454396; dedotto che, con CP_1
provvedimento del 20.4.2023, l' gli comunicava l'accertamento della seguente CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica: “GOMITO DX- ESITI FRATTURA
COMMINUTA CAPITELLO RADIO E CORONOIDE DX CON LUSSAZIONE
OPERATO; DEFICIT ARTICOLARE IN FE ED IN PS AVAMBRACCIO;
ARTROPROTESI DI CAPITELLO RADIALE;
CICATRICI CHIRURGICHE” con grado accertato e complessivo pari al 17%”; lamentato l'istituto, con provvedimento del 22.8.2023, rigettava l'opposizione avanzata dallo stesso ricorrente in data
4.7.2023 in cui veniva invocato il riconoscimento di una percentuale maggiore di danno, pari al 30% in luogo del 17% riconosciuto;
concludeva chiedendo “Che
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia: In via principale: - ACCERTARE e DICHIARARE che a seguito dell'infortunio lavorativo del 19/12/2022, già riconosciuto dall' , il ricorrente CP_1
ha riportato postumi da invalidità permanente con un grado pari al 30% almeno o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede, sin da ora,
l'ammissione e, pertanto, che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; - CONDANNARE, per l'effetto, l' in CP_1 persona del Presidente p.t., a corrispondere al ricorrente la rendita di legge ex art.
13 D.lgs. n. 38/2000, ovvero la liquidazione in capitale (per l'importo che giudizialmente verrà determinato, anche a mezzo di CTU contabile, ove ritenuto necessario) con riferimento al grado di invalidità permanente complessivamente accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi
o - salvo gravame – da quella stabilita dalla CTU, con rivalutazione monetaria e/o interessi legali, ex lege, dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo.”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Istruito il giudizio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ad esito dell'udienza di discussione del 10.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Incontestato tra le parti è il fatto storico relativo all'infortunio; oggetto di contestazione, invece, è l'indennizzo riconosciuto.
Ebbene, a seguito dell'esperita consulenza tecnica è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti che, congruenti con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa, hanno determinato una riduzione della sua integrità psico-fisica valutabile nella misura del 20%% (venti%) dall'1.4.2023.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha osservato che “In considerazione dei documenti medici e strumentali allegati al fascicolo, della compromissione anatomo-funzionale del gomito dx in seguito dell'incidente riportato durante l'attività lavorativa, si ritiene che il periziando abbia riportato menomazioni dell'integrità psicofisica riconducibili, a cui, con riferimento ai principali Pt_2
utilizzati per la valutazione del danno biologico (Guida orientata per la valutazione del danno biologico, M. et al. – terza edizione rinnovata;
Linee guida per CP_3 la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA -
01.03.2016) e in base a quanto previsto dalle tabelle di legge vigenti (D.M. del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 Luglio del 2000), è attribuibile una valutazione del danno biologico permanente del 20 %. Si fa riferimento al codice 231
(anchilosi del gomito in posizione sfavorevole) della tabella D.M. del Lavoro e della
Previdenza Sociale il gomito dominante (dx) che prevede un massimo di 24 %. Nel caso in questione il gomito ha minimi movimenti di flesso estensione, non è completamente anchilosato ma è impossibilitato ai movimenti di pronosupinzione. Le escursioni nella flesso estensioni sono ridotte, flette avambraccio su braccio al max di 90 gradi. La massima estensione è di 120 gradi circa. Pertanto viene attribuito un valore di 19 % per la patologia funzionale del gomito (arto dx dominante). Si considerano gli esiti cicatriziali codice 36 (fino a 5 punti %) con un valore dell' 1%”.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
A seguito delle risultanze dell'esperita consulenza tecnica, d'altronde, nessuna delle parti ha svolto alcuna contestazione.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta, pertanto,
l' deve essere condannato al pagamento delle conseguenti differenze dovute CP_1
tra l'importo della rendita spettante in relazione ad una menomazione del 20% e quello di fatto liquidato.
Sui relativi importi ai sensi dell'art.16 comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n. 412, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, vengono poste a carico dell'istituto convenuto per la metà, considerato l'accoglimento parziale della domanda. La residua metà si compensa integralmente tra le parti. Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
20% dal 1.4.2023;
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle conseguenti differenze dovute tra l'importo della rendita spettante in relazione ad una menomazione del 20% e quello di fatto liquidato, oltre accessori per come in parte motiva;
c) compensa le spese di lite per la metà e, per la restante parte, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €
1.348,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi