Art. 10.
La lettera b) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dallo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".
La lettera b) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dallo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".