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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00762/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2025, proposto da
LA TO, in proprio e in qualità di titolare della Ditta Individuale Autofficina LA di TO LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via E. degli Scrovegni n.29;
contro
Comunità Montana Valli del Verbano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mascetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Vittore n.40;
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza-Brianza Lodi, Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia - Dipartimento di Varese, Comune di Castelveccana, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 31/2025.
Visto l'art. 62 c.p.a;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Valli del Verbano e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR Lombardia, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Farina, Balzarini in delega di Mascetti e Travi Aldo;
- preso atto della novella legislativa di cui all’art. 13 co. 1-bis d.l. n. 202/24, convertito con modificazioni nella l. n. 15/25;
- ritenuto che tale sopravvenienza normativa giustifichi la sospensione dell’atto impugnato, limitatamente alla cancellazione della ditta appellante dal Registro delle Imprese, con contestuale rimessione della causa al TAR Lombardia, per la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello (ric. n. 1009/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei termini di cui in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar Lombardia, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO