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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale R.G. n. 259/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcellina Dall'Asta, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Castelletti e Valentina Parte_2
Migliardi, elettivamente domiciliato presso quest'ultima;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come di seguito trascritte:
1. La GL minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'immobile di proprietà della nonna materna, sito in Parma, Strada San Donato 15/1, con esercizio separato della responsabilità in ordine alla ordinaria amministrazione, nel periodo di competenza, in capo a ciascun genitore. I sig.ri e si impegnano a Parte_1 Pt_2 condividere, altresì, tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano , Per_1 come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e comunque rilevanti per la crescita ed educazione della GL, in base alle sue aspirazioni ed inclinazioni.
5 2. I genitori nei periodi di spettanza si faranno integralmente carico delle esigenze di
, partecipando attivamente alla sua quotidianità, soddisfacendo le necessità Per_1 della stessa in termini sia affettivi, di accudimento ed attenzioni che materiali.
3. Il padre potrà stare con la minore , tre fine settimana al mese, Parte_2 Per_1 a partire dal sabato mattina, e comunque indicativamente intorno alle 10, o al termine della scuola, sino alla domenica sera con riaccompagno a casa della madre dopo cena. Si specifica che, laddove dovesse avere per i tre fine settimana indicati e di Per_1 spettanza del padre, impegni su Parma, relativi allo sport, a corsi vari, e sociali, il padre si dovrà organizzare per stare con lei, ed accompagnarla nelle sue attività. I genitori prenderanno, pertanto, direttamente accordi sull'individuazione dei fine settimana, in particolare, sin da ora si indica che la sig.ra fornisce la Parte_1 propria disponibilità ad accompagnare per un fine settimana la minore a Cremona, in modo che il padre la possa prelevare direttamente da lì, per recarsi nella propria casa di Garda.
4. Le vacanze natalizie saranno alternate, dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la previsione che all'interno della settimana di spettanza dei genitori, le feste quali, Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano,
Capodanno ed Epifania, siano alternate tra gli stessi e scambiate negli anni, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari della GL . Detti Per_1 periodi saranno da concordarsi preventivamente tra i sig.ri e Parte_1 Pt_2 entro il 31 di ottobre di ogni anno, in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
5. Le vacanze Pasquali saranno da alternarsi negli anni, e da suddividersi dal termine della scuola sino alla giornata della Santa Pasqua con l'uno, e dal Lunedì dell'Angelo sino al termine della settimana con l'altro genitore. Detti periodi andranno concordati tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze, ed in caso di disaccordo tra gli stessi, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
6. Il padre e la madre potranno trascorrere, altresì, due/tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con la GL , da concordarsi tra i genitori entro Per_1 il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sulla determinazione anche di questi periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
7. Tutte le altre festività sparse nell'anno, ivi compreso il compleanno di , saranno Per_1 di spettanza dei genitori secondo il calendario prestabilito.
8. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente le eventuali località, con relativo indirizzo di villeggiatura, prescelto per vacanze lontano dall'abituale domicilio, ed anche se di breve durata.
9. Entrambi i genitori favoriranno al massimo la possibilità per la GL minore di Per_1 frequentare i nonni materni ed i parenti paterni, nonché si impegneranno a collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze della stessa, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo.
10. I sig.ri e forniscono reciprocamente il proprio assenso, affinché Parte_1 Pt_2 entrambi possano usufruire dell'ausilio dei nonni materni, o di persone di fiducia, ove strettamente necessario, per l'assistenza nella gestione di , nei periodi di Per_1 relativa spettanza e/o malattia, e per accompagnarla ad esempio a scuola o a corsi sportivi.
11. In ragione dell'esiguo reddito percepito dalla sig.ra le parti hanno Parte_1 raggiunto il seguente accordo in relazione al contributo al mantenimento di : Per_1 A) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul c/c Pt_2 Parte_1 personale alla medesima intestato, la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la GL , (abiti, generi alimentari, farmaci da Per_1 banco, materiale scolastico, escluso libri di testo), rivalutabili ISTAT a partire dall'anno successivo al termine del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc
5 B) L'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 Pt_2 sin da ora, fornisce la propria disponibilità e collaborazione per espletare tutte le incombenze amministrative del caso, per modificare l'intestazione del predetto assegno, attualmente percepito solo dallo stesso. C) I genitori contribuiranno nella misura dell'80% il padre ed il 20% la madre alle spese straordinarie per la minore , secondo il protocollo in uso preso il Tribunale di Per_1 Parma, che or qui si riporta integralmente:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la finzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00:
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare.
5 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, Pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi-accordi.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
12. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 senza aver ottenuto il consenso
5 preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato, ed avvenire con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla richiesta.
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la GL , si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e Per_1 paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della GL e di terzi;
14. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la GL minore, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo, potendo, pertanto recarsi Per_1 all'estero in compagnia di uno dei genitori.
15. Le presenti condizioni cominciano a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate Parte_1 Pt_2 condizioni che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.
17. Le spese legali per il presente intervento sono integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Ritiene il Collegio che la domanda congiunta meriti accoglimento dovendosi rilevare che le nuove condizioni concordate siano rispondenti all'interesse della GL minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento avuto Persona_1 riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 quinquies c.c., 473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., modifica le condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Parma n. 678/2024 in conformità alle conclusioni indicate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 8.5.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
5
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale R.G. n. 259/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcellina Dall'Asta, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Castelletti e Valentina Parte_2
Migliardi, elettivamente domiciliato presso quest'ultima;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come di seguito trascritte:
1. La GL minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'immobile di proprietà della nonna materna, sito in Parma, Strada San Donato 15/1, con esercizio separato della responsabilità in ordine alla ordinaria amministrazione, nel periodo di competenza, in capo a ciascun genitore. I sig.ri e si impegnano a Parte_1 Pt_2 condividere, altresì, tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano , Per_1 come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e comunque rilevanti per la crescita ed educazione della GL, in base alle sue aspirazioni ed inclinazioni.
5 2. I genitori nei periodi di spettanza si faranno integralmente carico delle esigenze di
, partecipando attivamente alla sua quotidianità, soddisfacendo le necessità Per_1 della stessa in termini sia affettivi, di accudimento ed attenzioni che materiali.
3. Il padre potrà stare con la minore , tre fine settimana al mese, Parte_2 Per_1 a partire dal sabato mattina, e comunque indicativamente intorno alle 10, o al termine della scuola, sino alla domenica sera con riaccompagno a casa della madre dopo cena. Si specifica che, laddove dovesse avere per i tre fine settimana indicati e di Per_1 spettanza del padre, impegni su Parma, relativi allo sport, a corsi vari, e sociali, il padre si dovrà organizzare per stare con lei, ed accompagnarla nelle sue attività. I genitori prenderanno, pertanto, direttamente accordi sull'individuazione dei fine settimana, in particolare, sin da ora si indica che la sig.ra fornisce la Parte_1 propria disponibilità ad accompagnare per un fine settimana la minore a Cremona, in modo che il padre la possa prelevare direttamente da lì, per recarsi nella propria casa di Garda.
4. Le vacanze natalizie saranno alternate, dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la previsione che all'interno della settimana di spettanza dei genitori, le feste quali, Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano,
Capodanno ed Epifania, siano alternate tra gli stessi e scambiate negli anni, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari della GL . Detti Per_1 periodi saranno da concordarsi preventivamente tra i sig.ri e Parte_1 Pt_2 entro il 31 di ottobre di ogni anno, in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
5. Le vacanze Pasquali saranno da alternarsi negli anni, e da suddividersi dal termine della scuola sino alla giornata della Santa Pasqua con l'uno, e dal Lunedì dell'Angelo sino al termine della settimana con l'altro genitore. Detti periodi andranno concordati tra i genitori almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze, ed in caso di disaccordo tra gli stessi, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
6. Il padre e la madre potranno trascorrere, altresì, due/tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con la GL , da concordarsi tra i genitori entro Per_1 il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sulla determinazione anche di questi periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
7. Tutte le altre festività sparse nell'anno, ivi compreso il compleanno di , saranno Per_1 di spettanza dei genitori secondo il calendario prestabilito.
8. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente le eventuali località, con relativo indirizzo di villeggiatura, prescelto per vacanze lontano dall'abituale domicilio, ed anche se di breve durata.
9. Entrambi i genitori favoriranno al massimo la possibilità per la GL minore di Per_1 frequentare i nonni materni ed i parenti paterni, nonché si impegneranno a collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze della stessa, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo.
10. I sig.ri e forniscono reciprocamente il proprio assenso, affinché Parte_1 Pt_2 entrambi possano usufruire dell'ausilio dei nonni materni, o di persone di fiducia, ove strettamente necessario, per l'assistenza nella gestione di , nei periodi di Per_1 relativa spettanza e/o malattia, e per accompagnarla ad esempio a scuola o a corsi sportivi.
11. In ragione dell'esiguo reddito percepito dalla sig.ra le parti hanno Parte_1 raggiunto il seguente accordo in relazione al contributo al mantenimento di : Per_1 A) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul c/c Pt_2 Parte_1 personale alla medesima intestato, la somma di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la GL , (abiti, generi alimentari, farmaci da Per_1 banco, materiale scolastico, escluso libri di testo), rivalutabili ISTAT a partire dall'anno successivo al termine del deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc
5 B) L'assegno Unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 Pt_2 sin da ora, fornisce la propria disponibilità e collaborazione per espletare tutte le incombenze amministrative del caso, per modificare l'intestazione del predetto assegno, attualmente percepito solo dallo stesso. C) I genitori contribuiranno nella misura dell'80% il padre ed il 20% la madre alle spese straordinarie per la minore , secondo il protocollo in uso preso il Tribunale di Per_1 Parma, che or qui si riporta integralmente:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la finzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00:
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare.
5 SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, Pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi-accordi.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
12. Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 senza aver ottenuto il consenso
5 preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato, ed avvenire con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla richiesta.
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la GL , si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e Per_1 paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della GL e di terzi;
14. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la GL minore, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo, potendo, pertanto recarsi Per_1 all'estero in compagnia di uno dei genitori.
15. Le presenti condizioni cominciano a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate Parte_1 Pt_2 condizioni che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.
17. Le spese legali per il presente intervento sono integralmente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Ritiene il Collegio che la domanda congiunta meriti accoglimento dovendosi rilevare che le nuove condizioni concordate siano rispondenti all'interesse della GL minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento avuto Persona_1 riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario e ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore.
P.Q.M.
visti gli artt. 337 quinquies c.c., 473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., modifica le condizioni previste nella sentenza del Tribunale di Parma n. 678/2024 in conformità alle conclusioni indicate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 8.5.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
5