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4 marzo 2006
4 marzo 2006
Art. 1. (Definizione). 1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 , e del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, reca: «Definizione delle figure professionali di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1 , 2 , 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 ( art. 6, comma 1, legge n. 251/2000 ).».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, reca: «Definizione delle figure professionali di cui all' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1 , 2 , 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 ( art. 6, comma 1, legge n. 251/2000 ).».
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- 1. Corso assistente alla poltrona paga il datore di lavorohttps://www.dequo.it/articoli/ · 9.236015
[…] Il percorso formativo di Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico è stato approvato con delibera regionale n. 6481 del 14/06/2007 in attuazione dell'art. 1 comma 2 legge 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetricia, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”. […]
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Giurisprudenza • +500
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