Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1953, n. 998
Articolo 1
Versione
3 febbraio 1954
Art. 2.
La maggiore spesa annua di complessive L. 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000 sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 246 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 3 febbraio 1954