Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4866 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA GHERBELLA N.294/A 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. TIEZZI FILIPPO MARIA, rappresentato e difeso dall'avv.
TIEZZI FILIPPO MARIA RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA EMILIA CENTRO 18/2 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. FORNI EUGENIO, rappresentato e difeso dall'avv. FORNI
EUGENIO RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 5.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
premesso che il Tribunale di Modena con sentenza in data Parte_1
25.11.2021, sull'accordo delle parti, aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con , statuendo a carico del Controparte_1
ricorrente un assegno divorzile pari ad €. 300 mensili, chiedeva, in parziale modificazione delle condizioni di divorzio, revocarsi detto assegno,
deducendo un peggioramento delle proprie condizioni economiche e un miglioramento di quelle della moglie.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Giusta il disposto dell'art. 473 bis 29 c.p.c., il giudice può, su istanza di parte, disporre la revisione dei provvedimenti in materia di divorzio qualora sopravvengano giustificati motivi;
inoltre, è principio consolidato, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi nel caso concreto, che in tema di assegno di mantenimento, i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi (art. 156 c.c., 710 e 711 c.p.c.) o divorzio (cfr. giurisprudenza formatasi nel vigore dell' art. 9, 1° c., L. 1/12/70, n. 898) non sono ravvisabili
2 nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività
produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche (Cass. I, 9/12/93, n. 12125; I, 7/12/99, n.
13666; I, 1/8/03, n. 11720).
Ebbene, nel caso di specie non è riscontrabile la sopravvenienza di giustificati motivi che legittimano i coniugi a chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, non essendovi idonea prova di un peggioramento della situazione economica del ricorrente rispetto a quella in cui versava all'epoca del divorzio;
ed invero, da un lato dalla documentazione fiscale prodotta (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni inerenti l'azienda agricola di sua proprietà) non si evincono particolari mutamenti della precedente situazione reddituale (peraltro nemmeno puntualmente descritta nei particolari), dall'altro in udienza egli si è limitato genericamente a dedurre che “le spese sono aumentate per la guerra in Ucraina” e che su di lui grava l'obbligo di provvedere al mantenimento dei due figli maggiorenni conviventi, circostanza, questa, già sussistente al momento degli accordi di divorzio (cfr. verbale di udienza del 5.03.2025).
Nessuna prova sussiste, del resto, sul dedotto arricchimento della moglie la quale ha, invece, dimostrato che le proprie entrate quale dipendente sono rimaste invariate a far data dalla pronunzia di divorzio (cfr. dichiarazioni dei
3 redditi di cui ai docc. 3,4 e 5 e buste paga di giugno 2021 e agosto ed ottobre
2024, cfr. doc. 6) e che, semmai, le sue condizioni economiche complessive sono peggiorate, avendo ella contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione in cui vive, con uscite di circa 400 euro mensili (cfr. mutuo fondiario del 25.02.2022 prodotto dalla convenuta sub doc. 8).
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Visto l'art.473 bis 29 c.p.c.;
il Tribunale di Modena, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto,
contrariis reiectis, rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
a le spese di lite, che liquida in €. 3800,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 13.03.2025.
Il Giudice relatore
4 Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
5