Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 19 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/07/2022, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 01244/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2022, proposto da
Idrovelox di EL RA & FI S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino n. 29;
nei confronti
Italservizi 2000 S.r.l, ZZ ZO ND & C. S.n.c, Colservice S.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea DA, Ottavio Grandinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio fra Cooperative Produzione e Lavoro - Conscoop, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Alberto Clarizio, Anna Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gravili S.r.l, Dt Costruzioni e Servizi S.r.l, Antaga Soc. Coop, La Pulita & Service Scrl, Axa S.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Società Opere Costruzioni Idrauliche - Soci S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi UI, Pietro UI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro UI in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0025454 del 21.04.2022, con cui AQP spa ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione, precedentemente disposta in favore dell'ATI Idrovelox srl – Ingallina srl con nota prot. n. 4877 del 26.01.2022, sul presupposto che la ricorrente non avrebbe comprovato, attraverso idonei certificati, il possesso del requisito di cui al par. 4.3, lett. C), punto c), del disciplinare ed ha avviato la procedura di verifica, ex art. 97 D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, nei confronti del RTI, secondo classificato, Italservizi 2000 srl – ZZ ZO ND & C. snc – Colservice srl;
della nota prot. n. 0018481 del 21.03.2022, con cui AQP spa ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della Idrovelox srl, concedendo il termine ex lege previsto per le osservazioni;
della richiesta di chiarimenti prot. n. 0013715 del 02.03.2022, inoltrata dal Responsabile dell'Area Approvvigionamento Servizi al RUP della Struttura Territoriale Operativa di Lecce;
della nota di chiarimenti prot. n. 0014243 del 03.03.2022, del RUP della Struttura Territoriale Operativa di Lecce al Responsabile dell'Area Approvvigionamento Servizi;
ove necessario, della nota prot. n. 14542 del 04.03.2022 di richiesta di chiarimenti;
del provvedimento di aggiudicazione del lotto 11 (Ambito 12) ove diverso e separato dalla nota prot. n. 0025454 del 21.04.2022;
di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, del disciplinare di gara, nei limiti dell'interesse esplicitato in narrativa;
nonché, in via subordinata e salvo gravame
del provvedimento prot. n. 0011096 del 21.02.2022, con cui AQP spa ha disposto l'aggiudicazione del lotto 5 (Ambito 5) in favore del RTI Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons.Coop. – Società Cooperativa – Gravili srl – DT Costruzioni e Servizi srl – Antaga Soc. Coop. – La Pulita & Service sc a rl – Axa srl, nei limiti dell'interesse di seguito esplicitato;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale relativo alla sequenza procedimentale seguita per l'aggiudicazione del lotto 5 (Ambito 5);
per la declaratoria di nullità dei contratti ove medio tempore stipulati, tanto con riferimento alla domanda spiegata in via principale quanto per quella proposta in via subordinata, con declaratoria del diritto della ricorrente al subentro ex art. 124 cpa;
ovvero, in via ulteriormente gradata, per il risarcimento del danno da parametrarsi a seconda dei lotti (lotto 11 ovvero lotto 5) cui legittimamente avrebbe aspirato la ricorrente ed il cui espletamento del servizio dovesse rimanere precluso, nei termini del mancato utile nella misura dichiarata in sede di partecipazione per lo specifico lotto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Acquedotto Pugliese S.p.A, Italservizi 2000 S.r.l, ZZ ZO ND & C. S.n.c, Colservice S.r.l, Consorzio fra Cooperative Produzione e Lavoro - Conscoop;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to G. Manelli per la parte ricorrente, avv.to L. UI per la Società Opere Costruzioni Idrauliche, avv.to A.V. Sanisi in sostituzione dell'avv.to M. Gentile per AQP, avv.to A. Del Giudice per Consorzio tra Cooperative Produzione e Lavoro, avv.to A. DA per Colservice srl;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la nota prot. n. 0025454 del 21.04.2022, con cui AQP spa ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore per il lotto 11.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione del par. 4.3., lett. C), del disciplinare di gara; violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 4.6 del disciplinare, con riferimento al Lotto 5.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con ulteriore declaratoria di nullità del contratto relativo al lotto 11 (Ambito 12) ovvero, subordinatamente, al lotto 5 (Ambito 5), ove medio tempore stipulati. In via gradata, ha chiesto il risarcimento dei danni da essa subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, AQP s.p.a ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, Italservizi 2000 s.r.l, Conscoop e Soci s.r.l. hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Soci s.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 10.5.2022 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 12.7.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 4.3 del Disciplinare di gara, per essere stata illegittimamente esclusa dall’Acquedotto Pugliese dalla gara, nonostante essa avesse provato il possesso della sommatoria dei requisiti di qualificazione richiesta in caso di aggiudicazione di più lotti.
Il motivo è infondato.
2.1. Il Disciplinare di gara (art. 4.3 lett. C) distingue tra prestazioni principali (lett. a) e prestazioni secondarie (lett. c).
In particolare, ai sensi dell’art. 4.3, lett. C), sotto-lettera a), del Disciplinare, le prestazioni principali sono così definite: “ prestazioni di servizio principali relative al servizio di verifica ed ispezione, lavaggio, disostruzione, spurgo e pulizia in continuo (24 h su 24) delle opere fognarie, anche in pronto intervento, al servizio di pulizia ed ispezione di griglia manuale o automatica e dell'eventuale compattatore ed al servizio di espurgo, pulizia e lavaggio di opere fognarie, anche in pronto intervento ”.
A tale definizione fa seguito poi l’indicazione dell’ammontare minimo dell’importo dei servizi elencati.
2.2. Viceversa, ai sensi dell’art. 4.3, lett. C), sotto-lettera c), del Disciplinare, le prestazioni secondarie sono così definite: “ Servizio di sanificazione delle reti fognarie ”.
Anche per tali prestazioni, il Disciplinare individua l’ammontare minimo dei servizi. La misura di tale ammontare è inferiore a quella prevista per le prestazioni principali. La ratio di tale differenza è di intuitiva evidenza: essendo le prestazioni principali quali-quantitativamente maggiori di quelle secondarie (che riguardano il solo servizio di sanificazione delle reti fognarie), per esse si richiede un ammontare minimo dei servizi prestati maggiore di quello richiesto per le prestazioni secondarie, le quali riguardano un comparto di intervento tipologicamente limitato alla sola “ sanificazione delle reti fognarie ”.
3. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica l’inclusione, da parte della ricorrente, nell’ambito dei servizi secondari di sanificazione delle reti fognarie (lett. C), anche delle attività di “ … disinfestazione e derattizzazione delle opere fognarie … griglie automatiche e manuali ”, e quindi, servizi che non riguardano soltanto le reti fognarie, ma anche altri elementi specifici, quali le “ griglie automatiche e manuali ”, rientranti pertanto nell’ambito delle prestazioni principali (lett. A).
In tal modo, essa ha documentato il possesso di una capacità tecnico-organizzativa maggiore di quella effettivamente posseduta, in quanto derivante dall’indebita sommatoria del valore di servizi di natura diversa che, per il tenore del cennato art. 4.3. lett. C) Disciplinare di gara, devono rimanere distinti.
4. In particolare, non può essere accolto l’assunto di parte ricorrente, secondo cui la pulizia delle griglie rientrerebbe pur sempre – avuto riguardo alla necessità di assimilare alle attività oggetto di verifica anche quelle di tipo analogo, sulla base di un approccio sostanzialista riconosciuto in parte qua dalla citata giurisprudenza amministrativa – nell’ambito dell’attività di “sanificazione delle reti fognarie”.
Così non è.
4.1. Ai sensi dell’art. 29 lett. d) CSA depositato da Italservizi in data 20.6.2022 (relativo all’Ambito n. 13, diverso da quello in esame, ma assimilabile a quest’ultimo, avuto riguardo all’omogeneità del servizio), i servizi richiesti comprendono: “ ispezione giornaliera delle griglie manuali e automatiche annesse agli impianti di sollevamento e delle grate e/o paratoie di protezione asservite alle opere terminali dei collettori misti, degli scaricatori d’emergenza, degli emissari a valle degli impianti di depurazione con risoluzione delle eventuali anomalie e/o disservizi, che possono influenzare il regolare funzionamento delle opere di fognatura ”.
4.2. Dispone poi il successivo art. 33 (Griglie manuali e automatiche) che:
“ 1. La prestazione comprende: la pulizia, l’imbustamento del grigliato in idoneo contenitore, il relativo trasporto e conferimento – secondo le modalità da concordare con la Direzione dei Lavori e del Servizio - in idonea discarica autorizzata, compresi tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 152 del 14 aprile 2006 e alle leggi in materia, il lavaggio e disinfezione settimanale del locale di ubicazione della griglia, nonché, per le griglie automatiche, la pulizia delle parti mobili, la verifica visiva dell’allineamento del pettine e del corretto e regolare funzionamento della griglia e del compattatore eventualmente esistente. L’Appaltatore dovrà immediatamente comunicare al personale AQP eventuali anomalie di funzionamento.
2. L’Appaltatore dovrà presentare, ad inizio contratto e ad ogni modifica, un programma contente, per ogni stazione di grigliatura, modalità e tempi di allontanamento e smaltimento del grigliato con indicazione del sito di smaltimento e delle quantità medie che prevedibilmente si andranno ad allontanare ad ogni trasporto. Tale programma dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione del Servizio e dei Lavori.
3. Le tempistiche di trasporto e smaltimento del grigliato dovranno essere programmate, nel rispetto delle leggi e norme in materiali di rifiuti, in maniera tale da non causare disagi e disservizi di gestione quali maleodoranze, proliferazione di insetti, ratti, ecc.
4. In caso d’inconvenienti che provochino disservizi, qualunque ne sia la causa, dovrà essere garantita, anche con mezzi di emergenza, la continuità di funzionamento del sistema e l’eliminazione nel più breve tempo possibile dell’inconveniente.
5. Qualora le cause del disservizio fossero riconosciute imputabili all’Appaltatore, anche per mere carenze della manutenzione, fermo restando l’addebito di eventuali danni, questi sarà tenuto oltre che all’immediata eliminazione del disservizio completamente a sue spese, anche e comunque a garantire la continuità funzionale dell’opera ”.
4.2. All’evidenza, la pulizia delle griglie è attività molto più ampia di quella di “ sanificazione delle reti fognarie ”, comprendendo una nutrita gamma di prestazioni non assimilabile – né in via diretta, né per analogia – a quella della sanificazione.
Trattasi, pertanto, di prestazioni tipologicamente differenti, che non consentivano assimilazioni di sorta.
4.3. Per tali ragioni, la ricorrente non poteva provare il possesso dell’ammontare minimo dei servizi operando commistione tra quelli principali e quelli secondari.
L’averlo fatto rende pertanto legittima ( rectius : doverosa) l’esclusione disposta dalla stazione appaltante.
5. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
6. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente – per il caso di rigetto del primo motivo di gravame – rivendica il diritto a vedersi aggiudicato il Lotto n. 5.
La censura è inammissibile in questa sede.
AQP s.p.a. – che ha già provveduto all’aggiudicazione del Lotto n. 5 – non ha ancora provveduto alla verifica (la quale è successiva alla presente pronuncia giudiziale) in ordine al se, tenuto conto dell’aggiudicazione, da parte della ricorrente, di altri e differenti Ambiti territoriali, sia stato o meno utilizzato l’intero importo previsto dalla lex specialis .
Per tali ragioni, l’esame della censura in esame da parte dell’odierno giudicante, ove ammessa, si risolverebbe nella violazione del divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati, in spregio al principio di separazione dei poteri, di cui è corollario la previsione di cui all’art. 34 co. 2 c.p.a.
Per tali ragioni, tale capo di domanda va dichiarato inammissibile.
7. Conclusivamente, il ricorso va in parte rigettato (in relazione al primo motivo di gravame), e in parte dichiarato inammissibile (in relazione al secondo motivo di gravame).
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta, e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui al punto n. 7 della parte motivazionale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO