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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1443/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
22.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enza Curcio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “all'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto emesso dal
Controparte_2
Area
[...] [...]
Vittime del Dovere, Voglia: - accertare e dichiarare il diritto del sig. CP_3 Pt_1 ad ottenere il riconoscimento dello status di MA del Dovere ai sensi dei commi
[...]
262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, per i motivi tutti indicati in atti, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione dell'Interno a riconoscere al Sig. lo status di MA del Dovere ai sensi dell'art. 1 l. 266/05, ai fini della Parte_1 concessione dei benefici assistenziali di legge;
- al contempo ed in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire la speciale Pt_1 elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del sig. della somma di euro € Controparte_1 Pt_1
46.000,00 (23 punti x 2.000 euro), oltre a rivalutazione ISTAT per effetto dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302., ovvero a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. nell'elenco Pt_1 ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della Controparte_1 concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 243/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 l.
266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, ex legge 407/1998; - conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore Sig. dei benefici Controparte_1 Pt_1 assistenziali medesimi, e segnatamente:
1. Collocamento mirato, per la MA o, in via sostitutiva, per il coniuge o i figli (Legge 407/98, art. 1; Legge 68/99, art. 18; D.P.R.
243/2006, art. 4);
2. Borse di studio istituite presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la MA o per i figli (Legge 407/98 art.4);
3. Diritto all'assistenza psicologica (Legge 206/04 art. 6 comma 2; d.p.r. 243/06 ex art. 4 comma 1 lett. C); 4.
Esenzione dal pagamento del ticket per ogni spesa sanitaria ( Legge 320/90, art. 15;
Legge 206/2004, art. 9; D.P.R. 243/2006, art. 4);
5. Diritto all'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n. 3; 6. Esenzione IRPEF pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 all'art. 1 comma 211). Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Pag. 2 di 10 Per la parte resistente : “Voglia l'adito Tribunale: - sempre in via Controparte_1 preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e le correlate pretese ex adverso vantati rispetto agli eventi occorsi, rigettando, per l'effetto, il ricorso cui si resiste;
- in ogni caso, rigettare il ricorso poiché infondato anche nel merito, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- nella non temuta ipotesi di accoglimento, tener conto dell'intervenuta prescrizione dei ratei non corrisposti e inerenti al periodo antecedente il quinquennio precedente la proposizione del ricorso e/o eventuali, precedenti atti interruttivi. Con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.11.2023, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere nonché dei conseguenti benefici.
2. In particolare, il riferiva di prestare servizio nella Polizia di Stato (all'epoca Pt_1 del fatto presso la Questura di Grosseto). In data 01.06.1991 si trovava insieme ad altri colleghi presso un locale da ballo a Monte Argentario (GR), quando, costretto a intervenire in aiuto di un altro poliziotto che era stato aggredito fisicamente da un avventore, veniva colpito da un altro giovane con numerosi pugni al viso e al torace, subendo lesioni al naso e al torace. Le lesioni riportate (“frattura scomposta delle ossa nasali”, “contusione mascellare sx”, “contusione emitorace sx” e “frattura composta V costa sx”) erano riconosciute come dipendenti da una causa di servizio e generavano un'invalidità permanente del (“”deviazione Pt_1 del setto nasale con soprosso” e “insufficienza respiratoria nasale”).
3. Il ricorrente, pertanto, formulava le sue domande, asserendo che l'evento lesivo patito rientrasse nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, legge 266/05, trattandosi di invalidità permanente originata da un'attività di servizio o, comunque, dall'espletamento delle funzioni di istituto allo scopo di contrastare la
Pag. 3 di 10 commissione di reati.
4. Infine, puntualizzava che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere veniva rigettata dal in ragione della maturazione Controparte_4 della prescrizione del diritto richiesto. Si osservava, invece, che l'accertamento del diritto in questione non era soggetto a prescrizione, trattandosi di un diritto a una prestazione di natura assistenziale e previdenziale, così come affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 17440/2022. La prescrizione può essere applicata solamente ai ratei antecedenti ai 10 anni dalla domanda amministrativa.
5. Il ricorrente, oltre a chiedere tutti i benefici di legge conseguenti al riconoscimento dello status in oggetto, quantificava in 46 mila euro la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 302/1990, tenuto conto della percentuale complessiva di invalidità (23%).
6. In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che sosteneva l'infondatezza delle domande presentate e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
7. In particolare, veniva eccepita la maturazione del termine di prescrizione decennale sia in riferimento al riconoscimento dello status richiesto sia in riferimento ai diritti e ai benefici conseguenti.
8. Nel merito della domanda, il resistente sosteneva l'impossibilità di CP_1 ricondurre il caso di specie all'ipotesi normativa di cui al comma 563 dell'articolo sopra menzionato, in quanto il ricorrente è intervenuto quando era libero dal servizio (in ausilio di un collega) e al di fuori di ipotesi di reato.
9. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 22.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 10 11. La presente causa concerne i seguenti aspetti: a) se il diritto al riconoscimento di vittima del dovere sia soggetto a prescrizione;
b) se l'evento infortunistico occorso al ricorrente in data 23.04.2004 sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005.
12. Sul primo punto, a fronte della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. non può che condividersi l'approdo giurisprudenziale della Suprema Corte citato dalla parte ricorrente. La Corte di
Cassazione, infatti, con la sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022, ha affermato che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, pur precisando che i benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, risultano soggetti a prescrizione. La Corte ha ricordato che la nozione tradizionale di status è stata sottoposta a revisione critica in quanto forma di distinzione tra le persone, riposante su leggi e convenzioni sociali, per cui - scrive la Corte nell'arresto citato - “deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazioni ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
Pag. 5 di 10 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
“D'altra parte – prosegue ancora la Corte - riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico
(nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui
Pag. 6 di 10 siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n.
266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”. Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/1986, la Cassazione ha concluso che non può esservi dubbio sul fatto che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. La disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può quindi legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio “va individuata nell'apprestare peculiari e ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021)”.
13. Ne consegue che non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4 D.P.R. n.
243/2006.
Pag. 7 di 10 14. Pertanto, si deve ritenere che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non sia soggetto a prescrizione.
15. Passando al secondo punto, ovvero al merito della vicenda, non può che essere condiviso quanto sostenuto dalla parte resistente, ritenendo non fondata la domanda attorea.
16. La legge n. 266 del 2005 all'art. 1, commi da 563 a 565, così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d. in operazioni di soccorso;
e. in attività di tutela della pubblica incolumità;
f. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Pag. 8 di 10 Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti…”.
17. Il richiamato regolamento è stato poi emanato con D.P.R. del 07.07.2006 n 243.
All'art. 1 del predetto regolamento si stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”; per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono: “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
18. Esaminando il caso di specie, l'evento che è posto a fondamento della domanda di parte ricorrente non è riconducibile alle ipotesi previste dal legislatore.
19. La ricostruzione storica di quanto accaduto il giorno 01.06.1991 è contenuta nell'annotazione di p.g. allegata al ricorso (doc. 1). Dalla lettura del suddetto atto si evince che: 1) il ricorrente quel giorno si trovava in un locale pubblico di Porto
OL (discoteca King's di Cala Galera) in compagnia di altri 7 colleghi, tutti liberi dal servizio;
2) nel corso della serata l' aveva una Parte_2 discussione con un avventore e i due uscivano dal locale;
3) a quel punto il Sov. mostrava all'individuo il tesserino di riconoscimento e chiedeva i CP_5
Part documenti per poterlo identificare;
4) l'individuo si rifiutava e spintonava il
Maggio facendogli cadere per terra gli occhiali;
5) il si avvicinava per Pt_1 raccogliere gli occhiali da terra e in quel frangente veniva colpito da un altro giovane, che, con diversi pugni al volto e al ventre, gli cagionava le lesioni poi certificate dai medici.
20. Dalla ricostruzione della vicenda che si può evincere dal suddetto atto non è possibile ricondurre l'evento lesivo a nessuna delle ipotesi di cui ai commi 653 e
654 dell'art. 1 legge 266/05. Il ricorrente ha subito lesioni in modo del tutto
Pag. 9 di 10 occasionale e accidentale nel corso di una serata in discoteca, quando un collega ha deciso di identificare uno degli avventori. Non si è trattato di un servizio comandato, non si è trattato di una missione particolare, non si è trattato di una attività originata e connessa alle funzioni svolte. Non è configurabile, quindi, in riferimento al comma 653 una “attività di servizio” o “l'espletamento delle funzioni di istituto”. Non è configurabile né un'attività di “contrasto ad ogni tipo di criminalità” né “lo svolgimento di servizi di ordine pubblico”. Tantomeno sono prospettabili le ulteriori ipotesi del comma 653 suddetto. Del tutto inconferente poi, è l'ipotesi prevista dal comma 654, considerato nel caso in esame, per quanto sopra osservato, non sono prospettabili “particolari condizioni ambientali od operative”.
21. Si ritiene, pertanto, che l'ipotesi in oggetto non rientri in alcuna delle tipologie indicate dal legislatore ai fini del riconoscimento dello status di cui si parla.
22. Correttamente, quindi, l'invalidità riportata dal è stata riconosciuta come Pt_1 dipendente da causa di servizio. Ma non tutte le cause di servizio si possono tradurre in ipotesi di vittima del dovere.
23. Non sussistono, quindi, nel caso in esame le condizioni per il riconoscimento dello status richiesto.
24. Le spese di lite, in ragione del recente arresto del giudice di legittimità e alla luce della complessità delle questioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 25.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1443/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
22.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enza Curcio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento dello status di vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “all'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previa disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto emesso dal
Controparte_2
Area
[...] [...]
Vittime del Dovere, Voglia: - accertare e dichiarare il diritto del sig. CP_3 Pt_1 ad ottenere il riconoscimento dello status di MA del Dovere ai sensi dei commi
[...]
262 e ss dell'art. 1 della Legge 266/2005, per i motivi tutti indicati in atti, e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione dell'Interno a riconoscere al Sig. lo status di MA del Dovere ai sensi dell'art. 1 l. 266/05, ai fini della Parte_1 concessione dei benefici assistenziali di legge;
- al contempo ed in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire la speciale Pt_1 elargizione ex art 5 comma 1 e 5 della legge 206/2004, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore del sig. della somma di euro € Controparte_1 Pt_1
46.000,00 (23 punti x 2.000 euro), oltre a rivalutazione ISTAT per effetto dell'art. 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302., ovvero a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
- dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. nell'elenco Pt_1 ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , ai fini della Controparte_1 concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 243/2006, ex art. 1 comma 563 e 564 l.
266/05, ex art. 1904 D.Lgs 66/2010, ex legge 407/1998; - conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore Sig. dei benefici Controparte_1 Pt_1 assistenziali medesimi, e segnatamente:
1. Collocamento mirato, per la MA o, in via sostitutiva, per il coniuge o i figli (Legge 407/98, art. 1; Legge 68/99, art. 18; D.P.R.
243/2006, art. 4);
2. Borse di studio istituite presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la MA o per i figli (Legge 407/98 art.4);
3. Diritto all'assistenza psicologica (Legge 206/04 art. 6 comma 2; d.p.r. 243/06 ex art. 4 comma 1 lett. C); 4.
Esenzione dal pagamento del ticket per ogni spesa sanitaria ( Legge 320/90, art. 15;
Legge 206/2004, art. 9; D.P.R. 243/2006, art. 4);
5. Diritto all'esenzione dell'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 4 comma 1 lettera c) n. 3; 6. Esenzione IRPEF pensioni privilegiate dirette, indirette e di reversibilità (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 all'art. 1 comma 211). Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Pag. 2 di 10 Per la parte resistente : “Voglia l'adito Tribunale: - sempre in via Controparte_1 preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e le correlate pretese ex adverso vantati rispetto agli eventi occorsi, rigettando, per l'effetto, il ricorso cui si resiste;
- in ogni caso, rigettare il ricorso poiché infondato anche nel merito, escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- nella non temuta ipotesi di accoglimento, tener conto dell'intervenuta prescrizione dei ratei non corrisposti e inerenti al periodo antecedente il quinquennio precedente la proposizione del ricorso e/o eventuali, precedenti atti interruttivi. Con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06.11.2023, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere nonché dei conseguenti benefici.
2. In particolare, il riferiva di prestare servizio nella Polizia di Stato (all'epoca Pt_1 del fatto presso la Questura di Grosseto). In data 01.06.1991 si trovava insieme ad altri colleghi presso un locale da ballo a Monte Argentario (GR), quando, costretto a intervenire in aiuto di un altro poliziotto che era stato aggredito fisicamente da un avventore, veniva colpito da un altro giovane con numerosi pugni al viso e al torace, subendo lesioni al naso e al torace. Le lesioni riportate (“frattura scomposta delle ossa nasali”, “contusione mascellare sx”, “contusione emitorace sx” e “frattura composta V costa sx”) erano riconosciute come dipendenti da una causa di servizio e generavano un'invalidità permanente del (“”deviazione Pt_1 del setto nasale con soprosso” e “insufficienza respiratoria nasale”).
3. Il ricorrente, pertanto, formulava le sue domande, asserendo che l'evento lesivo patito rientrasse nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, legge 266/05, trattandosi di invalidità permanente originata da un'attività di servizio o, comunque, dall'espletamento delle funzioni di istituto allo scopo di contrastare la
Pag. 3 di 10 commissione di reati.
4. Infine, puntualizzava che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere veniva rigettata dal in ragione della maturazione Controparte_4 della prescrizione del diritto richiesto. Si osservava, invece, che l'accertamento del diritto in questione non era soggetto a prescrizione, trattandosi di un diritto a una prestazione di natura assistenziale e previdenziale, così come affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 17440/2022. La prescrizione può essere applicata solamente ai ratei antecedenti ai 10 anni dalla domanda amministrativa.
5. Il ricorrente, oltre a chiedere tutti i benefici di legge conseguenti al riconoscimento dello status in oggetto, quantificava in 46 mila euro la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 302/1990, tenuto conto della percentuale complessiva di invalidità (23%).
6. In data 18.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che sosteneva l'infondatezza delle domande presentate e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
7. In particolare, veniva eccepita la maturazione del termine di prescrizione decennale sia in riferimento al riconoscimento dello status richiesto sia in riferimento ai diritti e ai benefici conseguenti.
8. Nel merito della domanda, il resistente sosteneva l'impossibilità di CP_1 ricondurre il caso di specie all'ipotesi normativa di cui al comma 563 dell'articolo sopra menzionato, in quanto il ricorrente è intervenuto quando era libero dal servizio (in ausilio di un collega) e al di fuori di ipotesi di reato.
9. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 22.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 10 11. La presente causa concerne i seguenti aspetti: a) se il diritto al riconoscimento di vittima del dovere sia soggetto a prescrizione;
b) se l'evento infortunistico occorso al ricorrente in data 23.04.2004 sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005.
12. Sul primo punto, a fronte della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. non può che condividersi l'approdo giurisprudenziale della Suprema Corte citato dalla parte ricorrente. La Corte di
Cassazione, infatti, con la sentenza n. 17440 del 30 maggio 2022, ha affermato che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, pur precisando che i benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, risultano soggetti a prescrizione. La Corte ha ricordato che la nozione tradizionale di status è stata sottoposta a revisione critica in quanto forma di distinzione tra le persone, riposante su leggi e convenzioni sociali, per cui - scrive la Corte nell'arresto citato - “deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazioni ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del
Pag. 5 di 10 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
“D'altra parte – prosegue ancora la Corte - riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico
(nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui
Pag. 6 di 10 siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n.
266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.)”. Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/1986, la Cassazione ha concluso che non può esservi dubbio sul fatto che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. La disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può quindi legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio “va individuata nell'apprestare peculiari e ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021)”.
13. Ne consegue che non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4 D.P.R. n.
243/2006.
Pag. 7 di 10 14. Pertanto, si deve ritenere che il riconoscimento dello status di vittima del dovere non sia soggetto a prescrizione.
15. Passando al secondo punto, ovvero al merito della vicenda, non può che essere condiviso quanto sostenuto dalla parte resistente, ritenendo non fondata la domanda attorea.
16. La legge n. 266 del 2005 all'art. 1, commi da 563 a 565, così dispone: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d. in operazioni di soccorso;
e. in attività di tutela della pubblica incolumità;
f. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Pag. 8 di 10 Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti…”.
17. Il richiamato regolamento è stato poi emanato con D.P.R. del 07.07.2006 n 243.
All'art. 1 del predetto regolamento si stabilisce che si intendono per “missioni di qualunque natura”: “le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente”; per “particolari condizioni ambientali od operative” si intendono: “l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
18. Esaminando il caso di specie, l'evento che è posto a fondamento della domanda di parte ricorrente non è riconducibile alle ipotesi previste dal legislatore.
19. La ricostruzione storica di quanto accaduto il giorno 01.06.1991 è contenuta nell'annotazione di p.g. allegata al ricorso (doc. 1). Dalla lettura del suddetto atto si evince che: 1) il ricorrente quel giorno si trovava in un locale pubblico di Porto
OL (discoteca King's di Cala Galera) in compagnia di altri 7 colleghi, tutti liberi dal servizio;
2) nel corso della serata l' aveva una Parte_2 discussione con un avventore e i due uscivano dal locale;
3) a quel punto il Sov. mostrava all'individuo il tesserino di riconoscimento e chiedeva i CP_5
Part documenti per poterlo identificare;
4) l'individuo si rifiutava e spintonava il
Maggio facendogli cadere per terra gli occhiali;
5) il si avvicinava per Pt_1 raccogliere gli occhiali da terra e in quel frangente veniva colpito da un altro giovane, che, con diversi pugni al volto e al ventre, gli cagionava le lesioni poi certificate dai medici.
20. Dalla ricostruzione della vicenda che si può evincere dal suddetto atto non è possibile ricondurre l'evento lesivo a nessuna delle ipotesi di cui ai commi 653 e
654 dell'art. 1 legge 266/05. Il ricorrente ha subito lesioni in modo del tutto
Pag. 9 di 10 occasionale e accidentale nel corso di una serata in discoteca, quando un collega ha deciso di identificare uno degli avventori. Non si è trattato di un servizio comandato, non si è trattato di una missione particolare, non si è trattato di una attività originata e connessa alle funzioni svolte. Non è configurabile, quindi, in riferimento al comma 653 una “attività di servizio” o “l'espletamento delle funzioni di istituto”. Non è configurabile né un'attività di “contrasto ad ogni tipo di criminalità” né “lo svolgimento di servizi di ordine pubblico”. Tantomeno sono prospettabili le ulteriori ipotesi del comma 653 suddetto. Del tutto inconferente poi, è l'ipotesi prevista dal comma 654, considerato nel caso in esame, per quanto sopra osservato, non sono prospettabili “particolari condizioni ambientali od operative”.
21. Si ritiene, pertanto, che l'ipotesi in oggetto non rientri in alcuna delle tipologie indicate dal legislatore ai fini del riconoscimento dello status di cui si parla.
22. Correttamente, quindi, l'invalidità riportata dal è stata riconosciuta come Pt_1 dipendente da causa di servizio. Ma non tutte le cause di servizio si possono tradurre in ipotesi di vittima del dovere.
23. Non sussistono, quindi, nel caso in esame le condizioni per il riconoscimento dello status richiesto.
24. Le spese di lite, in ragione del recente arresto del giudice di legittimità e alla luce della complessità delle questioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 25.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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