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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio, a seguito della sentenza n. 5664/2021 emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione in data 2.3.2021, iscritto al n. 2480/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
, con sede nella Repubblica d'Irlanda, 1st Floor Cape House, Westend Parte_1
Office Park, Snugborough Road, Blanchardstown, Dublin 15, in persona del procuratore speciale in virtù della procura speciale autenticata del Parte_2
25.1.2007 rilasciata dall'amministratore delegato rappresentata e difesa CP_1 dagli avv.ti Giuseppe Sacchi Lodispoto (c.f. ), Vittorio Avellana C.F._1
(c.f. ), Luca Raffaello Perfetti (c.f. ), Alberto C.F._2 C.F._3
Villa (c.f. ), (c.f. ; C.F._4 Parte_3 C.F._5
Appellante in riassunzione
1 E
(C.F. - Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (c.f.
; C.F._6
Appellata in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio depositato il 23.3.2010 la ha esposto quanto segue: Pt_1
(i) “la Società ricorrente, con atto di 'cessione di crediti' per Notaio Dott. Persona_1 di Roma rep n. 503, racc. n. 406 del 23 aprile 2007, registrato all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Roma il 24 aprile 2007 al n. 10181, ha acquistato pro soluto dalla
[...]
diventandone esclusiva titolare, i crediti vantati nei confronti del Parte_4
Commissario di Governo dall'azienda Controparte_4 strumentale AN EN S.p.A. che quest'ultima aveva precedentemente ceduto al predetto Istituto bancario”;
(ii) “in data 3 maggio 2007, tale atto è stato notificato, a mezzo posta, dall'Ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, ex art. 1264 c.c., al suindicato debitore ceduto, di guisa che la cessione ha effetto nei suoi confronti (doc. 1)” (il documento n. 1 è
l'Atto di Cessione ); Parte_5
(iii) “lo stesso Commissario di Governo, con note del 22 dicembre 2003 prot. n. 30482/CD
e del 23 maggio 2002 prot. n. 12035/CD […] (all. 'C' all'atto Rep. n. 503, Racc. n. 406) aveva accettato la pregressa cessione e confermato dettagliatamente i crediti indicati nelle singole fatture, di cui aveva promesso il pagamento, mai effettuato, mediante bonifico sul conto corrente bancario della cessionaria”;
(iv) “i crediti de quibus, rappresentati dalle fatture emesse dalla AN EN
S.p.A. nei confronti del Commissario di Governo, già allegate all'atto di cessione sub 'B' e riportate nei registri I.V.A. vendite, ammontano ad € 10.579.855,16 […] oltre agli interessi, maturati al 31.3.2009, pari ad € 6.700.430,59”;
2 (v) “inoltre, con altro atto di 'cessione crediti' per Notaio Dott. di Roma Persona_1 rep. n. 505, racc. n. 408 del 23 aprile 2007, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Roma il 24 aprile 2007 al n. 10173, la ricorrente ha acquistato pro soluto dalla
AN EN S.p.A., diventandone esclusiva titolare, i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del Commissario di Governo nella Controparte_4
, originati dalle seguenti Ordinanze commissariali, ivi allegate sub Controparte_4
'A':
- n. 387 del 29 novembre 2002;
- n. 111 dell'11 marzo 2002;
- n. 155 del 29 aprile 2002;
- n. 168 del 13 maggio 2002;
- n. 117 dell'11 aprile 2003;
- n. 237 del 5 settembre 2003;
- n. 310 del 18 novembre 2003;
- n. 27 del 2 aprile 2003 e dalla comunicazione del 28 gennaio 2004, n. 128”;
(vi) “in data 3 maggio 2007, tale atto è stato notificato, a mezzo posta, dall'Ufficiale
Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, ex art. 1264 c.c., al suindicato debitore ceduto, di guisa che la cessione ha effetto nei suoi confronti (doc. 2)” (il documento n. 2 è
l'Atto di Cessione ); Controparte_5
(vii) “peraltro, la Società cedente, con nota del 9 maggio 2005, n. 720 (doc. 3), aveva rappresentato al Commissario di Governo che avrebbe ceduto pro soluto tali crediti ed i relativi interessi, riconosciuti con la sopra citata Ordinanza commissariale n. 387/2002”
(il documento n. 3 è la “nota della AN EN S.p.A., in data 9.5.2005, prot. n.
720, indirizzata al Commissario di Governo”);
(viii) “i crediti de quibus, rappresentati dalle fatture emesse dalla AN EN
S.p.A. nei confronti del Commissario di Governo, già allegate all'atto di cessione sub 'B' e riportate nei registri I.V.A. vendite, ammontano ad € 6.261.481,29 […], oltre agli interessi, maturati al 31.3.2009, pari ad € 2.510.890,45”;
3 (ix) “nella specie, la pretesa patrimoniale de qua risulta comprovata, ai sensi degli artt.
2214 e 2709 c.c., dalle allegate fatture e riportate nei libri registri I.V.A. vendita, regolarmente tenuti ai sensi di legge, di cui viene prodotta copia conforme, certificata dal
Notaio Dott. di Acerra (NA) (doc. 4) le quali, con le citate note Persona_2 commissariali, sono state accettate, dall'Amministrazione debitrice senza riserve, avendone addirittura promesso il pagamento” (il documento n. 4 è la “copia conforme per
Notaio Dott. di Acerra (NA) degli estratti dei registri I.V.A. - vendite”); Persona_2
(x) “la ricorrente, per effetto delle predette cessioni, vanta, perciò, nei confronti dell'Amministrazione commissariale crediti per un ammontare complessivo di €
26.052.657,49 […] comprensivo di interessi”.
Sulla base di tali allegazioni la ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere al Pt_1
Commissario di Governo di pagare la somma complessiva di € 26.052.657,49.
Con decreto del 18.5.2010 il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Commissario di Governo di pagare, in favore della ricorrente, la somma di € 26.052.657,49, oltre gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 7.7.2010 l'ingiunto ha proposto opposizione al decreto, eccependo:
1. la litispendenza ovvero la pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio rispetto a quello pendente tra le medesime parti davanti al TAR, nonché il difetto di giurisdizione del g.o.;
2. la propria carenza di legittimazione passiva;
3. la nullità dei Riconoscimenti di Debito, per asserita “violazione dei disposto di cui al comma 5, art. 23, della l. 289/2002 che reca l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di preventivamente trasmettere tali atti ricognitivi all'Organo di Controllo Contabile ed alla
Procura della Corte dei Conti”;
4. l'infondatezza della pretesa creditoria della , perché le prestazioni svolte dalla Pt_1
AN EN non risultavano supportate dall'indispensabile contratto in forma scritta e la mancanza di prova dei crediti vantati;
5. l'inapplicabilità degli interessi ex D. Lg.vo 231/2002.
4 Per tali ragioni l'opponente ha chiesto l'accoglimento della propria domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
La si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande del Commissario di Pt_1
Governo e la conferma del decreto opposto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 14752/2013 pubblicata il
30.12.2013, ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo. A sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che:
• per il periodo antecedente al 26.3.2003, data in cui era stata stipulata la Convenzione fra il Commissario e la AN EN, tra le parti non era stato stipulato alcun contratto in forma scritta;
• con riferimento al periodo successivo alla stipula della Convenzione, la parte opposta non aveva provato che le attività per le quali era stato richiesto il pagamento rientrassero nelle materie di cui allo statuto della AN, né risultava che fossero stati posti in essere gli atti monocratici per il regolare affidamento di ulteriori compiti da parte del
Commissario di Governo, nelle forme normativamente previste per l'affidamento in house.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di appello notificato il 12.2.2014 la ha impugnato la sentenza, rilevando Pt_1 che:
• “il rapporto credito-debito tra l'Amministrazione ed il privato è idoneo a scaturire, oltre che da fonte contrattuale anche da provvedimento amministrativo”;
• “la ricognizione del debito operata dall'Amministrazione in sede di approvazione delle fatture e di incondizionata accettazione della cessione di credito di rimborso, siccome incontroversa, documentata ed esplicitamente accertata nella sentenza impugnata aveva determinato, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'effetto di esonerare la Società creditrice dalla prova del titolo generativo dell'obbligazione dedotta in giudizio”.
Il Commissario di Governo si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. In caso di accoglimento dell'appello, ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza cha ha ritenuto provato il credito in sede monitoria, sulla base dell'atto di ricognizione di debito emesso dal Commissariato, nonché avverso quello che, in
5 relazione agli atti di riconoscimento di debito, ha escluso la necessità del controllo preventivo della Corte dei Conti.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 3524/2015, pubblicata il 26.8.2015, ha rigettato l'appello principale proposto dalla , dichiarando assorbito quello incidentale Pt_1
Cont proposto dalla , rilevando d'ufficio:
- la nullità dell'atto di cessione dei crediti tra la AN EN ed il CP_7
, per violazione dell'obbligo di forma (atto pubblico notarile) imposto dagli artt. 69 e
[...]
70 del. R.D. 2440 del 1923, con conseguente inefficacia del successivo atto di cessione tra il e la;
Controparte_7 Pt_1
- la nullità dell'atto di cessione tra la AN EN e la per Parte_1 mancata selezione del cessionario mediante procedura di evidenza pubblica o comunque tramite procedura competitiva.
Il giudizio di legittimità
Con ricorso dell'8.11.2015 la ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti Pt_1 alla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di sei motivi.
Con controricorso datato 19.12.2015 il Commissario di Governo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso dell'esponente, senza proporre ricorso incidentale, né riproporre questioni assorbite.
Con la sentenza n. 5664/2021, pubblicata il 2.3.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo, ritenendo:
- fondato il terzo motivo con cui la ha denunciato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, e art. 1421 c.c., per avere la Corte dichiarato la nullità della cessione "AN"/" " stipulata mediante CP_7 scambio di corrispondenza e, dunque, per difetto di forma ad substantiam e, in via consequenziale, della successiva cessione " "/" "; secondo la Cassazione, la CP_7 Pt_1 forma imposta dalle suddette disposizioni non costituisce un presupposto di validità ma di mera opponibilità o inefficacia del negozio dispositivo del credito verso la pubblica amministrazione, con la conseguenza che la Corte territoriale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità;
6 - fondato il quinto motivo con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 20, comma 2, e Allegato 2 A), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 27,
e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 3, comma 1, per avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità dell'atto di cessione "AN"/" " per violazione di norma imperativa che Pt_1 imponeva l'evidenza pubblica o una procedura competitiva per la selezione del cessionario, facendo erronea applicazione della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del
2006) riguardante i cd. contratti passivi, non applicabile, invece, ai contratti attivi in cui, come nella cessione di credito, non avviene un esborso ma un'entrata per la pubblica amministrazione.
All'esito della decisione, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso non esaminati in conseguenza dell'accoglimento del terzo e quinto motivo e precisando che “sono estranee all'ambito oggettivo del presente giudizio le questioni concernenti la validità del rapporto sostanziale, inerente la prestazione di servizi in favore Cont della " ", e la sussistenza dei crediti cui si riferiscono le contestate cessioni”.
Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione notificato il 18.5.2021, la ha riassunto il giudizio ai sensi Pt_1 dell'art. 392 c.p.c., richiamando i motivi di gravame già proposti innanzi alla Corte
d'Appello e chiedendo la condanna del Commissario di Governo al pagamento dei crediti per cui è causa, quantificati nel complessivo importo di € 47.078.900,78.
Con comparsa depositata il 19.9.2021, il Commissario di Governo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda della . Pt_1
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'oggetto del presente giudizio
Con la sentenza 5664/2021 la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che ha rigettato l'impugnazione della rilevando d'ufficio la nullità dei contratti di Pt_1
7 cessione dei crediti in favore dell'appellante. Nel riformare la sentenza la Cassazione ha precisato che la Corte d'Appello ha errato nel rilevare e dichiarare d'ufficio la nullità della cessione dalla AN al e della successiva cessione da quest'ultimo alla CP_7
, trattandosi non già di ipotesi di nullità del contratto, ma di inefficacia che non Pt_1 poteva essere rilevata d'ufficio. Con riferimento all'altra cessione, quella intervenuta tra la
AN e la , la Suprema Corte ha affermato la validità del contratto, non Pt_1 rientrando il negozio tra quelli per i quali la legge richiede che la selezione del contraente avvenga tramite procedimento di evidenza pubblica.
Dunque, per effetto della decisione in esame, deve ritenersi definitivamente accertato tra le parti che la sia divenuta titolare dei crediti oggetto della domanda monitoria. Pt_1
Ciò detto, va precisato che con la medesima sentenza la Cassazione ha espressamente precisato che dall'ambito della sua valutazione sono rimaste estranee “le questioni concernenti la validità del rapporto sostanziale, inerente alla prestazione di servizi in Cont favore della , e la sussistenza dei crediti cui si riferiscono le contestate cessioni”.
Per effetto di tale precisazione, questa Corte è quindi chiamata a valutare in primo luogo la validità del rapporto sostanziale alla base dei crediti azionati dalla e, Pt_1 successivamente, la sussistenza e l'ammontare dei crediti.
II. La validità del rapporto sostanziale alla base dei crediti
La ha agito per chiedere il pagamento dei crediti acquistati con i due contratti di Pt_1 cessione sopra indicati ed in particolare:
• dei crediti oggetto dell'atto di cessione tra la AN e il e della CP_7 successiva cessione tra il e la , pari a complessivi € 10.579.855,16; CP_7 Pt_1
• dei crediti oggetto dell'atto di cessione tra la AN e la , pari a Pt_1 complessivi € 6.261.481,29.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la Presidenza del Consiglio ha espressamente contestato la fondatezza della domanda per l'assenza di un valido contratto stipulato tra le parti in forma scritta. Per tale ragione il giudice di primo grado ha affrontato tale questione, accogliendo l'opposizione per la ritenuta mancanza del contratto scritto in relazione ai crediti derivanti da entrambe le cessioni.
8 La medesima questione va affrontata anche in questa sede, in quanto non risolta dalla sentenza della Cassazione e perché riproposta dalle parti in sede di riassunzione.
A. La validità del rapporto alla base dell'atto di cessione tra la AN e il
[...]
e della successiva cessione dal alla . CP_7 CP_7 Pt_1
Le cessioni in esame hanno ad oggetto crediti per complessivi € 10.579.855,16, oltre interessi, riferiti a 12 fatture emesse dalla AN tra il 15.5.2002 e il 22.12.2003.
L'appellante sostiene che la valida fonte negoziale dei crediti sarebbe rappresentata:
- dall'Ordinanza n. 152/2001 del Commissario di Governo (che aveva previsto che una serie di aziende pubbliche, fra cui la AN EN, avrebbero dovuto mettere a disposizione della Struttura Commissariale mezzi ed attrezzature per l'emergenza rifiuti, allo scopo di rimuovere i rifiuti dalle strade dei Comuni dove maggiore era l'emergenza e dagli stoccaggi provvisori, bonificare i siti e prestare supporto tecnico agli impianti di trattamento);
- nonché dalle successive ordinanze indicate nell'atto di riassunzione (le nn. 387/2002;
111/2002; 155/2002; 168/2002; 117/2003; 237/2003 310/2003; 27/2003) che avrebbero riconosciuto i crediti della AN derivanti dall'esecuzione delle prestazioni richieste nell'ordinanza 152/2001.
Secondo l'appellante, le predette Ordinanze costituirebbero titolo idoneo a determinare l'insorgere dei crediti ceduti dalla AN EN.
Ciò in quanto:
- ai sensi dell'art. 1173 c.c. anche l'atto amministrativo sarebbe idoneo a produrre obbligazioni;
- le Ordinanze commissariali d'emergenza (ovverosia la tipologia di atti dal quale è scaturito il rapporto tra l'Amministrazione e AN EN) sarebbero tipicamente e ordinariamente atti fonte di rapporti obbligatori, emanate sul presupposto dell'accertamento e della dichiarazione di uno stato di emergenza, ai sensi all'art. 133, comma 1, lett. p) e lett. c), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
La tesi dell'appellante non è condivisibile, ritenendo questo Collegio che le Ordinanze commissariali non possano sostituire il contratto scritto, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado.
9 Ed infatti, nessuna norma né provvedimento amministrativo in materia di emergenza rifiuti contiene l'esplicita deroga agli artt. 16 e 17 RD 2440/1923 che prescrivono la forma scritta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che anche per i rapporti instaurati tra la p.a. ed i terzi sulla base di presupposti emergenziali (come quelli in esame) è sempre indispensabile la formalizzazione per iscritto.
Nel caso in esame le parti, anche dopo l'affidamento in via d'emergenza alla AN dei compiti di raccolta dei rifiuti, avrebbero dovuto formalizzare il rapporto in forma scritta, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di deroga previste dall'art. 17 RD 2440/1923.
Secondo l'appellante, l'ordinanza n. 152 del 2001 del Commissario costituirebbe un valido titolo negoziale perché le aziende destinatarie dell'ordine erano vincolate allo svolgimento del servizio e l'amministrazione si era impegnata alla corresponsione del rimborso dei relativi costi sostenuti;
dunque, l'ordinanza in questione sarebbe espressione di un potere straordinario spettante al Commissario, fondato sull'art. 5 L. 225/1992, secondo il quale per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Ebbene, proprio dalla disposizione richiamata dall'appellante si evince che i poteri straordinari attribuiti al Commissario governativo dovevano comunque rispettare “i principi generali dell'ordinamento giuridico” tra i quali certamente rientra l'obbligo di forma scritta per i contratti della p.a. previsto dagli artt. 16 e 17 RD 2440/1923. Tale obbligo, infatti, è dettato a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione che costituiscono obiettivi primari del buon governo della cosa pubblica. Per derogare al principio dell'obbligo di forma scritta sarebbe stata necessaria, pertanto, un'esplicita disposizione normativa che nel caso di specie è mancata.
Per tali motivi l'ordinanza n. 152 del 2001 del Commissario di Governo non può considerarsi un valido titolo alla base del rapporto tra il Commissario stesso e le aziende indicate nella predetta ordinanza. Viceversa, deve ritenersi che il Commissario, pur dopo aver affidato in via d'urgenza l'incarico con la predetta ordinanza allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza, avrebbe comunque dovuto stipulare con la
AN (anche successivamente al conferimento dell'incarico) un contratto in forma scritta al fine di rispettare il principio generale dettato dal RD 2440/1923 che non era stato espressamente autorizzato a derogare.
10 Per le medesime ragioni, anche tutte le successive ordinanze del Commissario di Governo, richiamate dalla e con le quali si riconoscevano alla AN EN rimborsi Pt_1 di vario importo per le attività rese in esecuzione dell'ordinanza n. 152/2001, non possono sostituire il necessario contratto scritto. È evidente, infatti, che se l'ordinanza di conferimento dell'incarico di raccolta rifiuti doveva essere supportata da un valido titolo negoziale, allo stesso modo anche le successive ordinanze (conseguenti alla prima) dovevano essere basate su un analogo contratto scritto.
In virtù delle considerazioni precedenti questa Corte ritiene corretta l'affermazione del
Tribunale secondo il quale il rapporto alla base delle cessioni in esame è nullo per mancanza della necessaria forma scritta.
B. La validità rapporto alla base dell'atto di cessione tra la AN e la . Pt_1
La cessione in esame ha ad oggetto crediti per complessivi € 6.261.481,29, oltre interessi, riferiti a 42 fatture emesse dalla AN tra il 31.12.2003 e il 31.3.2007.
Per quanto già detto con riferimento all'altra cessione, anche in tal caso le ordinanze commissariali non possono ritenersi sostitutive nel necessario accordo in forma scritta.
L'appellante sostiene che per la cessione in esame il valido titolo negoziale sarebbe costituito dalla Convenzione “in house” sottoscritta il 26.3.2003 tra il Commissario e la
AN EN.
La Corte ritiene che tale atto, senza dubbio redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti, possa costituire una fonte valida del rapporto negoziale. Sul punto questa
Corte condivide, pertanto, la valutazione fatta dal Tribunale sia pur per ragioni diverse da quelle espresse dal primo Giudice.
Leggendo il contenuto della Convenzione in esame, infatti, si evince che essa costituisce un mero atto programmatico di carattere generale avente la funzione di individuare nella
AN EN il soggetto al quale il Commissario avrebbe in futuro affidato, secondo la modalità “in house”, tutte le attività inerenti la gestione dei rifiuti. Trattasi, pertanto, di un accordo normativo al quale sarebbero dovuti seguire i contratti di affidamento dei singoli servizi. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che l'art. 2 della Convenzione:
11 • non indica la durata precisa dell'accordo, limitandosi a prevedere che “la convenzione avrà durata per tutto il periodo dello stato d'emergenza dichiarato”;
• non indica i compiti specifici affidati alla AN, affermando che quest'ultima
“eseguirà le attività [...] affidatele dal Commissario”;
• precisa che gli ulteriori incarichi sarebbero stati formalizzati dal Commissario con atti
“da redigere ad hoc e nelle forme di legge”;
• non indica chiaramente in che modo sarebbe stato remunerato il servizio.
Pertanto, la Convenzione è priva di un elemento essenziale del contratto, ossia dell'oggetto, non essendo indicato il contenuto specifico della prestazione cui era tenuta la
AN, la sua durata ed il prezzo pattuito.
Dall'insieme di questi elementi si desume che la Convenzione non può essere considerata come un contratto scritto idoneo ad instaurare un valido rapporto negoziale tra la p.a. e la società affidataria del servizio. Viceversa, per le ragioni già illustrate al punto precedente, alla stipula della Convenzione generale sarebbero dovuti seguire singoli atti di affidamento degli incarichi da parte del Commissario, preceduti o quantomeno seguiti dalla stipula di contratti in forma scritta.
III. Conclusioni
Per le ragioni indicate ai punti precedenti questa Corte ritiene che i rapporti instaurati tra il
Commissario governativo e la AN EN siano nulli per la mancanza di validi contratti stipulati in forma scritta. Ne consegue che la , quale cessionaria dei pretesi Pt_1 crediti della AN EN, non ha diritto di ottenere il pagamento delle somme oggetto del ricorso monitorio. Per tali ragioni va confermata la sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
La nullità dei rapporti rende superfluo valutare ogni altra questione sollevata dalle parti, concernente l'esistenza e l'ammontare dei crediti, la cui analisi presupporrebbe la validità dei rapporti negoziali.
IV. Le spese processuali
La soccombenza dell'appellante giustifica la sua condanna al pagamento delle Pt_1 spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito oggetto del
12 ricorso monitorio e nei seguenti importi (ai sensi del DM 55/2014 per il giudizio di appello e quello di legittimità e tenuto conto delle modifiche di cui al DM 147/2022 per la presente fase):
Giudizio di Appello
Fase di studio della controversia: € 10.500,00
Fase introduttiva del giudizio: € 6.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 14.000,00
Fase decisionale: € 17.000,00
Totale: € 47.500,00
Giudizio di legittimità
Fase di studio della controversia: € 11.500,00
Fase introduttiva del giudizio: € 7.500,00
Fase decisionale: € 6.000,00
Totale: € 25.000,00
Giudizio di rinvio
Fase di studio della controversia: € 12.000,00
Fase introduttiva del giudizio: € 6.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 15.000,00
Fase decisionale: € 18.000,00
Totale: € 51.500,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 Pt_1 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 5664/2021 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data
2.3.2021:
1. rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1 primo grado;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle Parte_6 spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida: per il giudizio di appello in € 47.500,00 per compensi ed € 5.937,50 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014; per il giudizio di legittimità in € 25.000,00 per compensi ed € 3.125,00 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014; per il giudizio di rinvio in € 51.500,00 per compensi ed € 7.725,00 per spese generali, ai sensi del DM
147/2022;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
[...]
, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 Pt_1 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio, a seguito della sentenza n. 5664/2021 emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione in data 2.3.2021, iscritto al n. 2480/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
, con sede nella Repubblica d'Irlanda, 1st Floor Cape House, Westend Parte_1
Office Park, Snugborough Road, Blanchardstown, Dublin 15, in persona del procuratore speciale in virtù della procura speciale autenticata del Parte_2
25.1.2007 rilasciata dall'amministratore delegato rappresentata e difesa CP_1 dagli avv.ti Giuseppe Sacchi Lodispoto (c.f. ), Vittorio Avellana C.F._1
(c.f. ), Luca Raffaello Perfetti (c.f. ), Alberto C.F._2 C.F._3
Villa (c.f. ), (c.f. ; C.F._4 Parte_3 C.F._5
Appellante in riassunzione
1 E
(C.F. - Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (c.f.
; C.F._6
Appellata in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio depositato il 23.3.2010 la ha esposto quanto segue: Pt_1
(i) “la Società ricorrente, con atto di 'cessione di crediti' per Notaio Dott. Persona_1 di Roma rep n. 503, racc. n. 406 del 23 aprile 2007, registrato all'Agenzia delle Entrate -
Ufficio di Roma il 24 aprile 2007 al n. 10181, ha acquistato pro soluto dalla
[...]
diventandone esclusiva titolare, i crediti vantati nei confronti del Parte_4
Commissario di Governo dall'azienda Controparte_4 strumentale AN EN S.p.A. che quest'ultima aveva precedentemente ceduto al predetto Istituto bancario”;
(ii) “in data 3 maggio 2007, tale atto è stato notificato, a mezzo posta, dall'Ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, ex art. 1264 c.c., al suindicato debitore ceduto, di guisa che la cessione ha effetto nei suoi confronti (doc. 1)” (il documento n. 1 è
l'Atto di Cessione ); Parte_5
(iii) “lo stesso Commissario di Governo, con note del 22 dicembre 2003 prot. n. 30482/CD
e del 23 maggio 2002 prot. n. 12035/CD […] (all. 'C' all'atto Rep. n. 503, Racc. n. 406) aveva accettato la pregressa cessione e confermato dettagliatamente i crediti indicati nelle singole fatture, di cui aveva promesso il pagamento, mai effettuato, mediante bonifico sul conto corrente bancario della cessionaria”;
(iv) “i crediti de quibus, rappresentati dalle fatture emesse dalla AN EN
S.p.A. nei confronti del Commissario di Governo, già allegate all'atto di cessione sub 'B' e riportate nei registri I.V.A. vendite, ammontano ad € 10.579.855,16 […] oltre agli interessi, maturati al 31.3.2009, pari ad € 6.700.430,59”;
2 (v) “inoltre, con altro atto di 'cessione crediti' per Notaio Dott. di Roma Persona_1 rep. n. 505, racc. n. 408 del 23 aprile 2007, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Roma il 24 aprile 2007 al n. 10173, la ricorrente ha acquistato pro soluto dalla
AN EN S.p.A., diventandone esclusiva titolare, i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del Commissario di Governo nella Controparte_4
, originati dalle seguenti Ordinanze commissariali, ivi allegate sub Controparte_4
'A':
- n. 387 del 29 novembre 2002;
- n. 111 dell'11 marzo 2002;
- n. 155 del 29 aprile 2002;
- n. 168 del 13 maggio 2002;
- n. 117 dell'11 aprile 2003;
- n. 237 del 5 settembre 2003;
- n. 310 del 18 novembre 2003;
- n. 27 del 2 aprile 2003 e dalla comunicazione del 28 gennaio 2004, n. 128”;
(vi) “in data 3 maggio 2007, tale atto è stato notificato, a mezzo posta, dall'Ufficiale
Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, ex art. 1264 c.c., al suindicato debitore ceduto, di guisa che la cessione ha effetto nei suoi confronti (doc. 2)” (il documento n. 2 è
l'Atto di Cessione ); Controparte_5
(vii) “peraltro, la Società cedente, con nota del 9 maggio 2005, n. 720 (doc. 3), aveva rappresentato al Commissario di Governo che avrebbe ceduto pro soluto tali crediti ed i relativi interessi, riconosciuti con la sopra citata Ordinanza commissariale n. 387/2002”
(il documento n. 3 è la “nota della AN EN S.p.A., in data 9.5.2005, prot. n.
720, indirizzata al Commissario di Governo”);
(viii) “i crediti de quibus, rappresentati dalle fatture emesse dalla AN EN
S.p.A. nei confronti del Commissario di Governo, già allegate all'atto di cessione sub 'B' e riportate nei registri I.V.A. vendite, ammontano ad € 6.261.481,29 […], oltre agli interessi, maturati al 31.3.2009, pari ad € 2.510.890,45”;
3 (ix) “nella specie, la pretesa patrimoniale de qua risulta comprovata, ai sensi degli artt.
2214 e 2709 c.c., dalle allegate fatture e riportate nei libri registri I.V.A. vendita, regolarmente tenuti ai sensi di legge, di cui viene prodotta copia conforme, certificata dal
Notaio Dott. di Acerra (NA) (doc. 4) le quali, con le citate note Persona_2 commissariali, sono state accettate, dall'Amministrazione debitrice senza riserve, avendone addirittura promesso il pagamento” (il documento n. 4 è la “copia conforme per
Notaio Dott. di Acerra (NA) degli estratti dei registri I.V.A. - vendite”); Persona_2
(x) “la ricorrente, per effetto delle predette cessioni, vanta, perciò, nei confronti dell'Amministrazione commissariale crediti per un ammontare complessivo di €
26.052.657,49 […] comprensivo di interessi”.
Sulla base di tali allegazioni la ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere al Pt_1
Commissario di Governo di pagare la somma complessiva di € 26.052.657,49.
Con decreto del 18.5.2010 il Tribunale di Napoli ha ingiunto al Commissario di Governo di pagare, in favore della ricorrente, la somma di € 26.052.657,49, oltre gli interessi come richiesti e le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 7.7.2010 l'ingiunto ha proposto opposizione al decreto, eccependo:
1. la litispendenza ovvero la pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio rispetto a quello pendente tra le medesime parti davanti al TAR, nonché il difetto di giurisdizione del g.o.;
2. la propria carenza di legittimazione passiva;
3. la nullità dei Riconoscimenti di Debito, per asserita “violazione dei disposto di cui al comma 5, art. 23, della l. 289/2002 che reca l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di preventivamente trasmettere tali atti ricognitivi all'Organo di Controllo Contabile ed alla
Procura della Corte dei Conti”;
4. l'infondatezza della pretesa creditoria della , perché le prestazioni svolte dalla Pt_1
AN EN non risultavano supportate dall'indispensabile contratto in forma scritta e la mancanza di prova dei crediti vantati;
5. l'inapplicabilità degli interessi ex D. Lg.vo 231/2002.
4 Per tali ragioni l'opponente ha chiesto l'accoglimento della propria domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
La si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande del Commissario di Pt_1
Governo e la conferma del decreto opposto.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 14752/2013 pubblicata il
30.12.2013, ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo. A sostegno della decisione il Tribunale ha evidenziato che:
• per il periodo antecedente al 26.3.2003, data in cui era stata stipulata la Convenzione fra il Commissario e la AN EN, tra le parti non era stato stipulato alcun contratto in forma scritta;
• con riferimento al periodo successivo alla stipula della Convenzione, la parte opposta non aveva provato che le attività per le quali era stato richiesto il pagamento rientrassero nelle materie di cui allo statuto della AN, né risultava che fossero stati posti in essere gli atti monocratici per il regolare affidamento di ulteriori compiti da parte del
Commissario di Governo, nelle forme normativamente previste per l'affidamento in house.
Il giudizio di secondo grado
Con atto di appello notificato il 12.2.2014 la ha impugnato la sentenza, rilevando Pt_1 che:
• “il rapporto credito-debito tra l'Amministrazione ed il privato è idoneo a scaturire, oltre che da fonte contrattuale anche da provvedimento amministrativo”;
• “la ricognizione del debito operata dall'Amministrazione in sede di approvazione delle fatture e di incondizionata accettazione della cessione di credito di rimborso, siccome incontroversa, documentata ed esplicitamente accertata nella sentenza impugnata aveva determinato, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'effetto di esonerare la Società creditrice dalla prova del titolo generativo dell'obbligazione dedotta in giudizio”.
Il Commissario di Governo si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. In caso di accoglimento dell'appello, ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza cha ha ritenuto provato il credito in sede monitoria, sulla base dell'atto di ricognizione di debito emesso dal Commissariato, nonché avverso quello che, in
5 relazione agli atti di riconoscimento di debito, ha escluso la necessità del controllo preventivo della Corte dei Conti.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 3524/2015, pubblicata il 26.8.2015, ha rigettato l'appello principale proposto dalla , dichiarando assorbito quello incidentale Pt_1
Cont proposto dalla , rilevando d'ufficio:
- la nullità dell'atto di cessione dei crediti tra la AN EN ed il CP_7
, per violazione dell'obbligo di forma (atto pubblico notarile) imposto dagli artt. 69 e
[...]
70 del. R.D. 2440 del 1923, con conseguente inefficacia del successivo atto di cessione tra il e la;
Controparte_7 Pt_1
- la nullità dell'atto di cessione tra la AN EN e la per Parte_1 mancata selezione del cessionario mediante procedura di evidenza pubblica o comunque tramite procedura competitiva.
Il giudizio di legittimità
Con ricorso dell'8.11.2015 la ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti Pt_1 alla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di sei motivi.
Con controricorso datato 19.12.2015 il Commissario di Governo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso dell'esponente, senza proporre ricorso incidentale, né riproporre questioni assorbite.
Con la sentenza n. 5664/2021, pubblicata il 2.3.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo, ritenendo:
- fondato il terzo motivo con cui la ha denunciato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 e 70, e art. 1421 c.c., per avere la Corte dichiarato la nullità della cessione "AN"/" " stipulata mediante CP_7 scambio di corrispondenza e, dunque, per difetto di forma ad substantiam e, in via consequenziale, della successiva cessione " "/" "; secondo la Cassazione, la CP_7 Pt_1 forma imposta dalle suddette disposizioni non costituisce un presupposto di validità ma di mera opponibilità o inefficacia del negozio dispositivo del credito verso la pubblica amministrazione, con la conseguenza che la Corte territoriale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità;
6 - fondato il quinto motivo con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli art. 20, comma 2, e Allegato 2 A), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 27,
e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 3, comma 1, per avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità dell'atto di cessione "AN"/" " per violazione di norma imperativa che Pt_1 imponeva l'evidenza pubblica o una procedura competitiva per la selezione del cessionario, facendo erronea applicazione della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del
2006) riguardante i cd. contratti passivi, non applicabile, invece, ai contratti attivi in cui, come nella cessione di credito, non avviene un esborso ma un'entrata per la pubblica amministrazione.
All'esito della decisione, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, anche per le spese, dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso non esaminati in conseguenza dell'accoglimento del terzo e quinto motivo e precisando che “sono estranee all'ambito oggettivo del presente giudizio le questioni concernenti la validità del rapporto sostanziale, inerente la prestazione di servizi in favore Cont della " ", e la sussistenza dei crediti cui si riferiscono le contestate cessioni”.
Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione notificato il 18.5.2021, la ha riassunto il giudizio ai sensi Pt_1 dell'art. 392 c.p.c., richiamando i motivi di gravame già proposti innanzi alla Corte
d'Appello e chiedendo la condanna del Commissario di Governo al pagamento dei crediti per cui è causa, quantificati nel complessivo importo di € 47.078.900,78.
Con comparsa depositata il 19.9.2021, il Commissario di Governo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda della . Pt_1
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'oggetto del presente giudizio
Con la sentenza 5664/2021 la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che ha rigettato l'impugnazione della rilevando d'ufficio la nullità dei contratti di Pt_1
7 cessione dei crediti in favore dell'appellante. Nel riformare la sentenza la Cassazione ha precisato che la Corte d'Appello ha errato nel rilevare e dichiarare d'ufficio la nullità della cessione dalla AN al e della successiva cessione da quest'ultimo alla CP_7
, trattandosi non già di ipotesi di nullità del contratto, ma di inefficacia che non Pt_1 poteva essere rilevata d'ufficio. Con riferimento all'altra cessione, quella intervenuta tra la
AN e la , la Suprema Corte ha affermato la validità del contratto, non Pt_1 rientrando il negozio tra quelli per i quali la legge richiede che la selezione del contraente avvenga tramite procedimento di evidenza pubblica.
Dunque, per effetto della decisione in esame, deve ritenersi definitivamente accertato tra le parti che la sia divenuta titolare dei crediti oggetto della domanda monitoria. Pt_1
Ciò detto, va precisato che con la medesima sentenza la Cassazione ha espressamente precisato che dall'ambito della sua valutazione sono rimaste estranee “le questioni concernenti la validità del rapporto sostanziale, inerente alla prestazione di servizi in Cont favore della , e la sussistenza dei crediti cui si riferiscono le contestate cessioni”.
Per effetto di tale precisazione, questa Corte è quindi chiamata a valutare in primo luogo la validità del rapporto sostanziale alla base dei crediti azionati dalla e, Pt_1 successivamente, la sussistenza e l'ammontare dei crediti.
II. La validità del rapporto sostanziale alla base dei crediti
La ha agito per chiedere il pagamento dei crediti acquistati con i due contratti di Pt_1 cessione sopra indicati ed in particolare:
• dei crediti oggetto dell'atto di cessione tra la AN e il e della CP_7 successiva cessione tra il e la , pari a complessivi € 10.579.855,16; CP_7 Pt_1
• dei crediti oggetto dell'atto di cessione tra la AN e la , pari a Pt_1 complessivi € 6.261.481,29.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la Presidenza del Consiglio ha espressamente contestato la fondatezza della domanda per l'assenza di un valido contratto stipulato tra le parti in forma scritta. Per tale ragione il giudice di primo grado ha affrontato tale questione, accogliendo l'opposizione per la ritenuta mancanza del contratto scritto in relazione ai crediti derivanti da entrambe le cessioni.
8 La medesima questione va affrontata anche in questa sede, in quanto non risolta dalla sentenza della Cassazione e perché riproposta dalle parti in sede di riassunzione.
A. La validità del rapporto alla base dell'atto di cessione tra la AN e il
[...]
e della successiva cessione dal alla . CP_7 CP_7 Pt_1
Le cessioni in esame hanno ad oggetto crediti per complessivi € 10.579.855,16, oltre interessi, riferiti a 12 fatture emesse dalla AN tra il 15.5.2002 e il 22.12.2003.
L'appellante sostiene che la valida fonte negoziale dei crediti sarebbe rappresentata:
- dall'Ordinanza n. 152/2001 del Commissario di Governo (che aveva previsto che una serie di aziende pubbliche, fra cui la AN EN, avrebbero dovuto mettere a disposizione della Struttura Commissariale mezzi ed attrezzature per l'emergenza rifiuti, allo scopo di rimuovere i rifiuti dalle strade dei Comuni dove maggiore era l'emergenza e dagli stoccaggi provvisori, bonificare i siti e prestare supporto tecnico agli impianti di trattamento);
- nonché dalle successive ordinanze indicate nell'atto di riassunzione (le nn. 387/2002;
111/2002; 155/2002; 168/2002; 117/2003; 237/2003 310/2003; 27/2003) che avrebbero riconosciuto i crediti della AN derivanti dall'esecuzione delle prestazioni richieste nell'ordinanza 152/2001.
Secondo l'appellante, le predette Ordinanze costituirebbero titolo idoneo a determinare l'insorgere dei crediti ceduti dalla AN EN.
Ciò in quanto:
- ai sensi dell'art. 1173 c.c. anche l'atto amministrativo sarebbe idoneo a produrre obbligazioni;
- le Ordinanze commissariali d'emergenza (ovverosia la tipologia di atti dal quale è scaturito il rapporto tra l'Amministrazione e AN EN) sarebbero tipicamente e ordinariamente atti fonte di rapporti obbligatori, emanate sul presupposto dell'accertamento e della dichiarazione di uno stato di emergenza, ai sensi all'art. 133, comma 1, lett. p) e lett. c), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).
La tesi dell'appellante non è condivisibile, ritenendo questo Collegio che le Ordinanze commissariali non possano sostituire il contratto scritto, come correttamente affermato anche dal giudice di primo grado.
9 Ed infatti, nessuna norma né provvedimento amministrativo in materia di emergenza rifiuti contiene l'esplicita deroga agli artt. 16 e 17 RD 2440/1923 che prescrivono la forma scritta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che anche per i rapporti instaurati tra la p.a. ed i terzi sulla base di presupposti emergenziali (come quelli in esame) è sempre indispensabile la formalizzazione per iscritto.
Nel caso in esame le parti, anche dopo l'affidamento in via d'emergenza alla AN dei compiti di raccolta dei rifiuti, avrebbero dovuto formalizzare il rapporto in forma scritta, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di deroga previste dall'art. 17 RD 2440/1923.
Secondo l'appellante, l'ordinanza n. 152 del 2001 del Commissario costituirebbe un valido titolo negoziale perché le aziende destinatarie dell'ordine erano vincolate allo svolgimento del servizio e l'amministrazione si era impegnata alla corresponsione del rimborso dei relativi costi sostenuti;
dunque, l'ordinanza in questione sarebbe espressione di un potere straordinario spettante al Commissario, fondato sull'art. 5 L. 225/1992, secondo il quale per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Ebbene, proprio dalla disposizione richiamata dall'appellante si evince che i poteri straordinari attribuiti al Commissario governativo dovevano comunque rispettare “i principi generali dell'ordinamento giuridico” tra i quali certamente rientra l'obbligo di forma scritta per i contratti della p.a. previsto dagli artt. 16 e 17 RD 2440/1923. Tale obbligo, infatti, è dettato a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione che costituiscono obiettivi primari del buon governo della cosa pubblica. Per derogare al principio dell'obbligo di forma scritta sarebbe stata necessaria, pertanto, un'esplicita disposizione normativa che nel caso di specie è mancata.
Per tali motivi l'ordinanza n. 152 del 2001 del Commissario di Governo non può considerarsi un valido titolo alla base del rapporto tra il Commissario stesso e le aziende indicate nella predetta ordinanza. Viceversa, deve ritenersi che il Commissario, pur dopo aver affidato in via d'urgenza l'incarico con la predetta ordinanza allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza, avrebbe comunque dovuto stipulare con la
AN (anche successivamente al conferimento dell'incarico) un contratto in forma scritta al fine di rispettare il principio generale dettato dal RD 2440/1923 che non era stato espressamente autorizzato a derogare.
10 Per le medesime ragioni, anche tutte le successive ordinanze del Commissario di Governo, richiamate dalla e con le quali si riconoscevano alla AN EN rimborsi Pt_1 di vario importo per le attività rese in esecuzione dell'ordinanza n. 152/2001, non possono sostituire il necessario contratto scritto. È evidente, infatti, che se l'ordinanza di conferimento dell'incarico di raccolta rifiuti doveva essere supportata da un valido titolo negoziale, allo stesso modo anche le successive ordinanze (conseguenti alla prima) dovevano essere basate su un analogo contratto scritto.
In virtù delle considerazioni precedenti questa Corte ritiene corretta l'affermazione del
Tribunale secondo il quale il rapporto alla base delle cessioni in esame è nullo per mancanza della necessaria forma scritta.
B. La validità rapporto alla base dell'atto di cessione tra la AN e la . Pt_1
La cessione in esame ha ad oggetto crediti per complessivi € 6.261.481,29, oltre interessi, riferiti a 42 fatture emesse dalla AN tra il 31.12.2003 e il 31.3.2007.
Per quanto già detto con riferimento all'altra cessione, anche in tal caso le ordinanze commissariali non possono ritenersi sostitutive nel necessario accordo in forma scritta.
L'appellante sostiene che per la cessione in esame il valido titolo negoziale sarebbe costituito dalla Convenzione “in house” sottoscritta il 26.3.2003 tra il Commissario e la
AN EN.
La Corte ritiene che tale atto, senza dubbio redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti, possa costituire una fonte valida del rapporto negoziale. Sul punto questa
Corte condivide, pertanto, la valutazione fatta dal Tribunale sia pur per ragioni diverse da quelle espresse dal primo Giudice.
Leggendo il contenuto della Convenzione in esame, infatti, si evince che essa costituisce un mero atto programmatico di carattere generale avente la funzione di individuare nella
AN EN il soggetto al quale il Commissario avrebbe in futuro affidato, secondo la modalità “in house”, tutte le attività inerenti la gestione dei rifiuti. Trattasi, pertanto, di un accordo normativo al quale sarebbero dovuti seguire i contratti di affidamento dei singoli servizi. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che l'art. 2 della Convenzione:
11 • non indica la durata precisa dell'accordo, limitandosi a prevedere che “la convenzione avrà durata per tutto il periodo dello stato d'emergenza dichiarato”;
• non indica i compiti specifici affidati alla AN, affermando che quest'ultima
“eseguirà le attività [...] affidatele dal Commissario”;
• precisa che gli ulteriori incarichi sarebbero stati formalizzati dal Commissario con atti
“da redigere ad hoc e nelle forme di legge”;
• non indica chiaramente in che modo sarebbe stato remunerato il servizio.
Pertanto, la Convenzione è priva di un elemento essenziale del contratto, ossia dell'oggetto, non essendo indicato il contenuto specifico della prestazione cui era tenuta la
AN, la sua durata ed il prezzo pattuito.
Dall'insieme di questi elementi si desume che la Convenzione non può essere considerata come un contratto scritto idoneo ad instaurare un valido rapporto negoziale tra la p.a. e la società affidataria del servizio. Viceversa, per le ragioni già illustrate al punto precedente, alla stipula della Convenzione generale sarebbero dovuti seguire singoli atti di affidamento degli incarichi da parte del Commissario, preceduti o quantomeno seguiti dalla stipula di contratti in forma scritta.
III. Conclusioni
Per le ragioni indicate ai punti precedenti questa Corte ritiene che i rapporti instaurati tra il
Commissario governativo e la AN EN siano nulli per la mancanza di validi contratti stipulati in forma scritta. Ne consegue che la , quale cessionaria dei pretesi Pt_1 crediti della AN EN, non ha diritto di ottenere il pagamento delle somme oggetto del ricorso monitorio. Per tali ragioni va confermata la sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
La nullità dei rapporti rende superfluo valutare ogni altra questione sollevata dalle parti, concernente l'esistenza e l'ammontare dei crediti, la cui analisi presupporrebbe la validità dei rapporti negoziali.
IV. Le spese processuali
La soccombenza dell'appellante giustifica la sua condanna al pagamento delle Pt_1 spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito oggetto del
12 ricorso monitorio e nei seguenti importi (ai sensi del DM 55/2014 per il giudizio di appello e quello di legittimità e tenuto conto delle modifiche di cui al DM 147/2022 per la presente fase):
Giudizio di Appello
Fase di studio della controversia: € 10.500,00
Fase introduttiva del giudizio: € 6.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 14.000,00
Fase decisionale: € 17.000,00
Totale: € 47.500,00
Giudizio di legittimità
Fase di studio della controversia: € 11.500,00
Fase introduttiva del giudizio: € 7.500,00
Fase decisionale: € 6.000,00
Totale: € 25.000,00
Giudizio di rinvio
Fase di studio della controversia: € 12.000,00
Fase introduttiva del giudizio: € 6.500,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 15.000,00
Fase decisionale: € 18.000,00
Totale: € 51.500,00
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 Pt_1 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza n. 5664/2021 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data
2.3.2021:
1. rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza di Parte_1 primo grado;
2. condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, delle Parte_6 spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida: per il giudizio di appello in € 47.500,00 per compensi ed € 5.937,50 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014; per il giudizio di legittimità in € 25.000,00 per compensi ed € 3.125,00 per spese generali, ai sensi del DM 55/2014; per il giudizio di rinvio in € 51.500,00 per compensi ed € 7.725,00 per spese generali, ai sensi del DM
147/2022;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
[...]
, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 Pt_1 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
14