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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/12/2024, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 136/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 136 R.G. Lav.- anno 2022 avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'avv.to L. Di Vaira, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti
-appellante- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti dagli Avv.ti A. Abbate e P. Squeglia, elettivamente domiciliata come in atti
-appellata-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino in data 29/9/2020, Parte_1
conveniva in giudizio la chiedendone la condanna al pagamento di tutte le Controparte_1
somme relative a mensilità e Tfr da esso ricorrente maturate per complessivi €43.796,67, in riferimento al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Deduceva al riguardo di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 2.10.2017 al 31.12.2019, prestando la propria attività nello stabilimento di distribuzione di carburante sito in Montenero di
Bisaccia (CB), come operaio qualificato di 5° liv., con un contratto a tempo indeterminato e full time, ma di non aver percepito tutte le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto spettanti.
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva la nullità del ricorso introduttivo Controparte_1
per assoluta genericità e sommarietà degli assunti ivi contenuti.
Nel merito deduceva che il era stato regolarmente retribuito per tutto il periodo di vigenza Pt_1
del contratto di lavoro. A tal fine allegava alcune ricevute di pagamento sottoscritte dal lavoratore, al riguardo precisando che il pagamento era avvenuto in contanti per esclusiva scelta di quest'ultimo.
Contestava, altresì, i conteggi allegati da controparte, affermando che gli stessi non trovavano alcun riscontro con quanto richiesto e specificato nel ricorso ed eccepiva l'inammissibilità delle istanze istruttorie dal formulate. Pt_1
Con note del 29/4/2022, il ricorrente depositava certificazione rilasciata dall'Agenzia Regionale
Molise Lavoro, chiedendo che fosse ammessa agli atti sulla base dei poteri istruttori del giudice del lavoro.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 52/2022 del 10/5/2022, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso, lo rigettava nel merito. Osservava il GL che il non aveva allegato né Pt_1
la copia del contratto né le buste paga, e che, pur risultando incontestato che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro, non era credibile che il lavoratore avesse tollerato per più di due anni la mancata percezione dell'intera retribuzione. Riteneva, infine, che le ricevute allegate dalla società pur nella consapevolezza dell'obbligo di retribuire i lavoratori mediante mezzi di pagamento tracciabili, costituissero presunzione semplice circa l'adempimento da parte della nella CP_1
corresponsione della retribuzione in favore del lavoratore, così come del trattamento di fine rapporto.
2
2. Atto di appello e difesa dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello il , lamentandone l'erroneità per i seguenti Pt_1
motivi:
-“ASSENZA, NONCHE' ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE”.
Al riguardo, l'appellante si doleva, in particolare, del fatto che il GL avesse rigettato la propria domanda adducendo, con motivazione contraddittoria, la mancata produzione del contratto di lavoro, pur ritenendo non contestato il rapporto lavorativo.
-“SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE”.
Con Il lamentava l'immotivato rigetto da parte del di ogni richiesta istruttoria avanzata, Pt_1 compresa la consulenza tecnica d'ufficio, nonché la mancata valutazione del documento rilasciato dall'Agenzia Regionale Molise Lavoro, deducendo che la società resistente non aveva fornito la prova dell'intervento di fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento, limitandosi a produrre in giudizio unicamente due ricevute, una del 3/10/2018 per l'importo di € 500,00 e una del
12/11/2018, per pari importo. Contestava che tali documenti potessero costituire prova dell'adempimento secondo presunzione semplice, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Infine, evidenziava che la datrice di lavoro non aveva contestato specificatamente i conteggi allegati, che pertanto dovevano considerarsi definitivi.
-“VIOLAZIONE DELL'ART. 425 CPC C. 4”.
In merito il lamentava che il GL aveva deciso senza ricorrere ai suoi poteri istruttori Pt_1
mentre ben avrebbe potuto, nell'ambito del suo potere dispositivo, richiedere l'acquisizione dei contratti e accordi collettivi per il calcolo ed il confronto degli importi richiesti con i conteggi.
La si costituiva in giudizio contestando le avverse prospettazioni, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello in particolare deducendo di aver assolto all'onere probatorio circa l'avvenuto pagamento delle mensilità maturate per il periodo di lavoro prestato, mediante allegazione di documentazione mai disconosciuta dal e reiterando le difese già spiegate in primo grado Pt_1
quanto alla contestazione dei conteggi dallo stesso allegati e circa le prove dal medesimo articolate, di cui asserviva nuovamente l'inammissibilità.
La Corte, disposta con ordinanza dell'1/3/2024 la produzione in atti di copia leggibile del documento denominato “allegato_penta_petroli_1” depositato dall'appellante e contenente la certificazione rilasciata dall'Agenzia Regionale Molise Lavoro, nonché CTU contabile con
3 successivo atto del 12 aprile 2024, all'esito dello scambio e del deposito telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto per i motivi appresso precisati.
Considerata la mancata allegazione del contratto di lavoro, al fine di stabilire con certezza durata e tipologia del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la cui sussistenza non è stata contestata dall'appellata, il Collegio ha ritenuto necessario l'utilizzo del documento denominato
“allegato_penta_petroli_1”, contenente il certificato Mod. C/2 storico rilasciato dall'Agenzia
Regionale Molise Lavoro in data 12/2/2020, anche se depositato in copia dal tardivamente Pt_1
in primo grado. Ciò, facendo applicazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione che, con riferimento ai poteri istruttori riconosciuti al Giudice del Lavoro, ha da tempo affermato che “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr. Cass. n. 1333 del 2012).
7. E' necessario, inoltre, che la produzione di nuovi documenti, sempre che siano indispensabili come sopra detto, non comporti l'introduzione nel giudizio di secondo grado di nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di prime cure, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali (Cass. n. 3506 del 2012; Cass. n. 13491 del 2014 in motivazione)”
(cfr. Cass. n. 26257/2021).
Dal documento, acquisito in questo grado di giudizio in formato leggibile -cfr. allegato a note depositate il 4/4/2024 da parte appellante-, emerge che la in data 2/10/2017 ha Controparte_3
stipulato con il un contratto a tempo determinato e parziale, con la qualifica 512600 Pt_1
“addetti ai distributori di carburanti e assimilati” del CCNL di riferimento e con orario di lavoro
4 pari a 25 ore settimanali, nonché che il suddetto rapporto di lavoro di lavoro è cessato in data
31/12/2019.
Orbene, la società deduce di aver adempiuto agli obblighi retributivi dallo stesso discendenti.
Al riguardo, è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992).” (così, solo da ultimo, Cass. ordinanza n. 10663 del 19.04.2024).
Nel caso che ne occupa, la datrice di lavoro non ha allegato né le buste paga sottoscritte né tutte le attestazioni di pagamento “in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore”, con ciò non fornendo la “prova rigorosa” della corresponsione della retribuzione su di essa incombente.
Per tale ragione, non potendosi condividere l'assunto del giudice di prime cure secondo cui l'allegazione di alcune delle ricevute costituisca presunzione semplice circa l'adempimento da parte della di ogni obbligo retributivo, si ritiene provato il credito del lavoratore delle differenze CP_1
retributive e del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intercorso -quale evincentesi dal testè citato documento con riferimento al periodo che ne occupa- e al netto di quanto attestato come percepito.
Ciò posto, con riferimento al quantum debeatur, determinanti sono le risultanze della CTU espletata nel presente grado, che la Corte reputa di condividere appieno essendo la consulenza medesima immune da vizi logici e tecnici, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, nonché caratterizzata da un'attenta disamina del caso di specie e non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione acquisito al giudizio.
Il nominato CTU ha accertato -cfr. l'elaborato tecnico in data 26/6/2024 a firma del nominato CTU, ott. P. , in atti- che le spettanze relative al lavoratore de quo, a titolo di differenze retributive Per_1
e TFR in riferimento al periodo in questione – 2/10/2017-31/12/2019 –, detratti gli emolumenti allo stesso corrisposti, al netto, dalla in siffatto periodo, attestati dalle ricevute Controparte_1
allegate dalla medesima, assommano ad €28.969,52, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione delle singole partite di credito al saldo, donde la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle suddette spettanze in favore del . Pt_1
5 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Vanno, infine, poste a carico della stessa parte appellata le spese della CTU espletata nel presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 10/5/2022 e con ricorso qui depositato il 6/11/2022, da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
-condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1
di in relazione al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, della complessiva Parte_1 somma di €28.969,52 a titolo di differenze retributive e TFR, maturati per il periodo 2/10/2017-
31/12/2019, oltre interessi e rivalutazione dal dì di maturazione al saldo;
-condanna altresì l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in €4.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, e pone a carico della stessa parte appellata le spese della
CTU espletata nel presente grado, che si liquidano in €500,00, oltre accessori di legge.
Campobasso, 25/7/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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