Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 1617/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1617/2019 R.G., vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Masiello (c.f. ) e Luca Scipione (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
) presso il cui studio elettivamente domicilia, come da procura in calce C.F._3
all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, in persona Controparte_1
del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarosa Ammirati (c.f.
presso il cui studio elettivamente domicilia come da C.F._4
procura in atti
Appellata
Pagina 1
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirla condannare, Controparte_1
accertato l'inadempimento contrattuale, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa e quantificati secondo le Tabelle di Milano in euro 110.125,00 o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia. Al riguardo l'attrice ha dedotto:
1) di aver partorito in data 18.2.2011 presso il Policlinico Umberto I e, stante la ritenzione di materiale placentare, di essere stata sottoposta a “RCV” (raschiamento)
e “tamponamento utero-cervico-vaginale” e successivamente, a causa di emorragia post partum ad emotrasfusione, ripetuto in data 21.02.2011;
2) di essere stata sottoposta in data 22.02.2011 a procedura di “asportazione di materiale placentare” e “scovolamento della c.u.” e tamponamento in utero, data la presenza di un voluminoso coagulo a livello cervicale e diagnosi di “ritenzione di materiale post-partum”;
3) di essere stata dimessa in data 25.02.2011, malgrado il perdurare delle emorragie, in regime di dimissione protetta in “condizione generali e locali buone”;
4) di essere tornata presso il in data 07.03.2011 per visita di Controparte_1
controllo ed ecografia che aveva evidenziato “una formazione ipocogena vascolarizzata…che occupa anche il canale cervicale da riferire in prima ipotesi a cotiledone placentare, in II ipotesi a coagulo”: alcuna terapia veniva prescritta dai sanitari;
5) di essere stata ricoverata, a causa delle continue perdite ematiche e dei dolori persistenti, in data 29.03.2011 presso il Presidio Ospedaliero Sud di Formia (LT) e di essere stata sottoposta in pari data ad intervento di revisione uterina, nel corso del quale veniva asportato il restante materiale placentare che dall' esame istologico evidenziava “lembi di tessuto placentare caratterizzati da estese aree necrotico-
Pagina 2 emorragiche e diffuso infiltrato granulocitario. Si osservano inoltre villi coriali in gran parte fibrosi e calcificazioni”;
6) di essersi recata in visita, in data 12.09.2011, presso lo studio medico del Dott.
, specialista in ostetricia e ginecologia, il quale rilevava come la cavità Persona_1
endometriale fosse divisa da un subsetto che poteva essere conseguenza della placenta ritenuta ed evidenziava la presenza di sinechie che potevano causare i disturbi lamentati dall'attrice insieme all'amenorrea;
7) la responsabilità del personale sanitario del per la Controparte_1
causazione dei danni dalla stessa riportati e quantificati in un danno biologico permanente pari al 25% ed un'inabilità temporanea totale di 203 giorni, di cui 8 giorni al 100%, 32 giorni al 75% e 163 giorni al 50%, come da relazione medico- legale del Dott. depositata negli atti del giudizio di primo grado. Per_2
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2
[..
, la quale ha contestato le difese dell'attrice , evidenziando la correttezza dell'operato dei sanitari, la mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai medici ed il danno lamentato ed infine la quantificazione dello stesso danno ritenuta sproporzionata e non provata ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attrice ed in subordine, nel caso di accoglimento delle stesse, il contenimento del quantum nei limiti ritenuti di giustizia.
Il tribunale ha disposto la CTU, ma stante l'assenza dell'attrice alla data di inizio delle operazioni peritali i consulenti incaricati hanno restituito gli atti al giudice non potendo procedere con gli accertamenti del caso. Il Tribunale, decisa pertanto la causa allo stato degli atti, ha riconosciuto la responsabilità in capo alla struttura ospedaliera, dichiarando l'inadempimento del contratto di prestazione professionale e di spedalità intercorso tra le parti e per l'effetto ha condannato l
[...]
al pagamento di complessivi euro 1.292,72, oltre spese di lite Controparte_1
da rimborsare all'Erario, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'attrice.
Pagina 3 Il Giudice di primo grado, assunto che i problemi del distacco della placenta non potevano essere addebitati ai sanitari, ha esaminato i vari interventi che si sono susseguiti nel tempo rilevando come le due revisioni effettuate presso la struttura sanitaria non avessero rimosso tutto il materiale placentare e come tale quadro era già molto chiaro con ecografia del 07.03.2011 a cui però non era seguita alcuna indicazione terapeutica, stabilendo dunque che “si deve ritenere non conforme alla migliore scienza medica la decisione dei sanitari del di non Controparte_1
re-intervenire per rimuovere il tessuto placentare, una volta individuata la presenza, senza individuare un percorso di monitoraggio al fine di individuare per tempo le condizioni che avrebbero imposto come unica soluzione l'intervento”.
Accertato dunque l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla struttura sanitaria, il tribunale ha evidenziato il problema della quantificazione del danno, poiché l'attrice non sottoponendosi alla visita da parte dei CTU, non ha permesso di accertare la presenza o meno di postumi di natura permanente.
Sulla questione ha rilevato come da una parte non risultasse agli atti alcun controllo successivo alle dimissioni dall'Ospedale di Formia e dall'altra come dalla perizia eseguita dal Dott. – nella quale peraltro è indicata la visita che la Per_2 Pt_1
avrebbe effettuato da un ginecologo nel settembre 2011 del quale però non è prodotta certificazione - “non risulta essere effettuato alcun accertamento clinico o diagnostico al fine di accertare quali postumi fossero residuati addebitabili non al mancato integrale distacco della placenta ma all'eventuale ritardo con il quale detto materiale era stato rimosso”. Il tribunale ha escluso dunque postumi di natura permanente in capo all'attrice, riconoscendo altresì un danno da incapacità temporanea nella misura di euro 963,48 – dieci giorni di inabilità assoluta per il periodo relativo all'intervento del 29 marzo 2011 e 22 giorni di inabilità parziale al 50% - ed un danno non patrimoniale pari ad euro 192,70, per un totale di euro 1.292,72 comprensiva di interessi.
La sentenza è stata impugnata da alla cui integrale lettura si Parte_1
rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che ha chiesto, fatta
Pagina 4 acquiescenza in ordine al riconoscimento dell'inadempimento contrattuale in capo all' e all'accertamento del “nesso di causalità tra la Controparte_3
negligenza nell'individuazione di un'ipotesi terapeutica e nel non aver proposto un monitoraggio tale da consentire di intervenire tempestivamente in caso di necessità”, la riforma della sentenza impugnata con condanna “al risarcimento dei danni per invalidità permanente, inabilità temporanea totale ed assoluta nella residua parte, (…), come saranno accertati a mezzo di richiedenda/disponenda
C.T.U”, oltre interessi e con vittoria di spese. Deduce in particolare l'appellante:
a) “Nullità della svolta C.T.U. in relazione alle convocazioni della parte attrice”;
b) “Erronea indicazione dei giorni riconosciuti di incapacità temporanea assoluta e parziale in relazione alla documentazione versata in atti”.
Si è costituita l la quale Controparte_2
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. chiedendo dunque di dichiararne l'inammissibilità ed ha comunque chiesto di rigettare nel merito il gravame avanzato in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26.06.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame la eccepisce la nullità della C.T.U. in Pt_1
relazione alla convocazione della parte attrice, ponendo a fondamento delle proprie ragioni l'art. 194 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 90 delle disp. att. c.p.c..
Premette l'appellante che la normativa citata prevede che nel caso in cui alla data fissata per l'inizio delle operazioni peritali compaiono solo i difensori o i C.T.P di una o di alcune delle parti, “ed il C.T.U. non possa svolgere compiutamente le indagini assegnategli, deve fissare una nuova data di inizio delle operazioni peritali e darne comunicazioni alle altre parti assenti”, concludendo che se tale comunicazione non è idonea ed “il soggetto che dovrebbe riceverla non si presenti o neghi di averla ricevuta, la comunicazione risulta come non trasmessa con conseguente nullità della
Pagina 5 consulenza che sia stata eventualmente disposta in assenza delle parti”. Compiuta tale premessa, l'appellante sostiene dunque la nullità assoluta della C.T.U. poiché “i nominati C.T.U., sia pur in assenza della parte attrice, la cui visita avrebbe segnato
l'inizio delle operazioni peritali, non hanno dato alcuna comunicazione di altra seduta seppur effettuata!”.
La censura non è fondata.
Preliminarmente, si rileva come nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di una omessa comunicazione del rinvio dell'inizio delle operazioni peritali con seduta svoltasi in altra data - con conseguente nullità della consulenza depositata - poiché nessun rinvio è stato effettuato dai consulenti tecnici d'ufficio: infatti, all'udienza svoltasi in data 28.09.2017 i consulenti nominati dal giudice hanno prestato giuramento e nell'incarico peritale conferito alla presenza dei difensori costituiti è stata fissata la data d'inizio delle operazioni peritali prevista per il 03.11.2017, con indicazione “i c.t.u. visitata la perizianda, letti gli atti di causa, acquisiti i documenti e compiuti gli accertamenti diagnostici ritenuti utili, dica…” (pag. 1 dei quesiti allegati al verbale d'udienza del 28.09.2017), dunque con espressa indicazione di visita della . In tale data nessuno si è presentato, né sono state inoltrate Pt_1
richieste di rinvio o documentazione attestante un legittimo impedimento a presentarsi e per l'effetto i consulenti hanno riconsegnato la documentazione: nessuna nuova data era stata fissata per una nuova visita. Questo quanto si evince dagli atti del procedimento di primo grado. Non è peraltro indicato nell'atto di appello da quale documento o atto l'appellante abbia dedotto la fissazione di un'ulteriore incontro. Incombe alla parte attrice l'onere di presentarsi alla visita od eventualmente giustificarne l'assenza, essendo suo interesse giungere all'accertamento dei fatti e ad una stima dei danni per i quali la stessa aveva chiamato in causa la struttura sanitaria. La Suprema Corte, infatti – in materia di controversie previdenziali, ma con principio estensibile per la stessa ratio a casi analoghi - ha statuito , con principio condiviso da questa Corte anche in questa sede, che “… grava sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno
Pagina 6 specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio;
ne consegue che la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta in fase di appello
- anche se instaurato dall'istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Né l'assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all'udienza dinanzi alla corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo” (Cass. Civ. Sez. 6 – L., Ord. 2361 del 29.01.2019).
In merito al secondo motivo di gravame, l'appellante contesta un'errata indicazione dei giorni riconosciuti a titolo di incapacità temporanea deducendo come tale quantificazione non tenga conto dei giorni di malattia “certificata nella documentazione versata in atti”, sostenendo che “sono stati, infatti, prodotti certificati di malattia per circa 203 giorni”: dunque limitando l'appello sul punto della incapacità temporanea solo al mancato conteggio dei 203 giorni.
La censura è infondata, atteso che non risulta depositata la documentazione richiamata dall'appellante, indicata genericamente e senza alcun riferimento numerico di allegazione. La stessa giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice
d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni” (Cass. Civ. Sez. U. Sent. 4835 del 16.02.2023).
Pagina 7 Nel fascicolo di primo grado dell'attrice e più in generale negli atti di causa non si rinviene la certificazione di malattia per i 203 giorni di cui l'appellante lamenta il mancato esame da parte del tribunale: non risulta infatti depositata alcuna documentazione medica (certificati, esami diagnostici ecc.) successiva al ricovero avvenuto presso l'Ospedale di Formia.
L'appello va quindi respinto.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, che ha accertato la responsabilità professionale dell'azienda sanitaria odierna appellata, che ha dato quindi causa al giudizio, le spese ulteriori del grado sono integralmente compensate.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) compensa le spese del grado.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 17 aprile 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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