Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 519/25 R.G.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 519/25 R.G., promosso da nei Parte_1 confronti di: , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 19 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.2.25 la sig.ra ha chiesto Parte_1 dichiararsi in via d'urgenza il proprio diritto ad ottenere dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Castel Viscardo (Tr) la registrazione ex art. 1 comma 52 della L. 76/2016 del contratto di convivenza stipulato con , con ordine all'Ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile di procedere ad iscrizione della ricorrente nell'anagrafe della popolazione residente e all'inserimento nello stato di famiglia del sig. CP_3
A sostegno delle proprie ragioni ha esposto: di essere unita da rapporto di fidanzamento in stabile relazione affettiva con il sig. residente nel Comune di , e CP_3 Controparte_1 di venire con cadenza regolare in Italia dall'anno 2022 anche per fornire al CP_3 assistenza materiale, essendo lui invalido portatore di handicap in situazione di gravità ed impossibilitato alla deambulazione (come da documentazione allegata); che la coppia, per rendere più concreta la convivenza, aveva deciso di sottoscrivere in data 29.1.25 contratto di convivenza ai sensi dell'art. 6 L. 76/16 e che il successivo 6.2.25 il Comune di , Controparte_1 motivando in relazione alla mancanza di regolare permesso di soggiorno della , aveva Pt_1 rifiutato la richiesta della ricorrente di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel
Comune.
Si argomenta in ricorso che tale diniego impedisce alla ricorrente di richiedere il permesso di soggiorno per familiare convivente e la espone al rischio di espulsione, in violazione dell'art. 8 CEDU che valorizza i vincoli familiari non formalizzati;
per altro la impugnata decisione non tiene conto del fatto che l'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 52 d.lgs. 76/16 non richiede affatto quale presupposto per il cittadino straniero, convivente di fatto con un
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2. Valutata l'opportunità di provvedere in esito all'instaurazione del contraddittorio, con decreto del 14.2.25 è stata fissata udienza di comparizione per la data del 19.3.25.
Con successivo decreto del 14.3.25 è stata disposta, su richiesta, la partecipazione all'udienza del sig. (costituitosi con comparsa depositata il 12.3.25) con modalità di Controparte_3 videoconferenza.
3. Il ed il Sindaco del Comune di quale Ufficiale di Controparte_2 Controparte_1
Governo si sono costituiti con memoria depositata il 17.3.25, nella quale hanno chiesto dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso, evidenziando, in sintesi: che l'impugnato provvedimento è stato adottato in applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.lgs.
286/1998, che consente agli Uffici Anagrafe dei Comuni di effettuare, alle medesime condizioni dei cittadini italiani, le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante, e che presuppone in capo allo straniero il requisito della regolarità del soggiorno, che esula dalla competenza dell'ufficiale dell'anagrafe perché compete all'autorità di pubblica sicurezza;
che il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità costituisce un prerequisito all'iscrizione anagrafica, soprattutto se si tratta di una prima iscrizione con provenienza dall'estero; che non può predicarsi il diritto all'iscrizione anagrafica di un accordo di convivenza fra cittadino italiano ed extracomunitario non in regola;
che non è applicabile al caso di specie la direttiva 2004/38/CE, applicabile ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o raggiungono in tale Stato membro (cd. cittadini mobili), non ai familiari di cittadini “statici” dell'Unione (quale è il fidanzato della ricorrente), ossia quelli che non abbiano fatto uso del loro diritto alla libera circolazione e abbiano sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza;
la non equiparabilità della convivenza di fatto al matrimonio (e all'unione civile), con conseguente non applicabilità alla prima delle disposizioni che fanno inequivocabilmente riferimento al
“coniuge”, pena la illegittima elusione delle disposizioni in materia di immigrazione, preordinate alla tutela dell'interesse alla pubblica sicurezza.
4. All'udienza di comparizione del 19 marzo 2025, sentiti di difensori e le parti comparse personalmente, la causa è stata riservata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
La ricorrente, comparsa personalmente all'udienza del 19.3.25 e sentita dal giudice, ha riferito di avere con il sig. un rapporto di lavoro, ed in particolare di lavorare per CP_3
Pagina 2 lui come badante, senza regolarizzazione, nei mesi di permanenza in casa sua, in cambio di retribuzione (“ci siamo conosciuti circa due anni e mezzo fa, io ero venuta in Italia per vacanza e una mia conoscente mi disse che se volevo lavorare poteva presentarmi il sig. e così è Parte_2 stato. L'ho conosciuto e ho iniziato a lavorare da lui come badante per periodi di tre mesi, facendo ritorno in Moldavia periodicamente e poi rientrando. Attualmente ho dunque con il sig. un CP_3 rapporto di lavoro”; v. verbale di udienza). Il sig. - che ha assunto nel Controparte_3 procedimento la veste formale di resistente pur essendo titolare di interesse identico a quello della ricorrente e pur avendo svolto difese del tutto sovrapponibili a quelle svolte in ricorso – ha reso dichiarazione di identico contenuto, riferendo di avere con la ricorrente un rapporto esclusivamente lavorativo, nel senso che la nei periodi in cui soggiorna da lui lo assiste Pt_1 come di badante e riceve per tale attività lavorativa, non dichiarata, una retribuzione
(“Conosco la sig.ra da circa due/tre anni, perché lei è venuta a lavorare da me come Pt_1
badante, e lo ha fatto per periodi di tre mesi alternati dovendo periodicamente far ritorno al suo paese. Attualmente il rapporto con lei è un rapporto di lavoro, nel senso che lei fa la badante per me che le pago una retribuzione”; v. verbale di udienza)
Le concordanti dichiarazioni rese in udienza smentiscono e sconfessano l'esistenza di qualunque stabile relazione affettiva di tipo sentimentale tra la e il che Pt_1 CP_3 hanno riferito esistere tra essi un rapporto di tipo lavorativo, inducendo pertanto il sospetto che il contratto di convivenza da essi sottoscritto in data 29.1.25 tenda al fine di eludere la disciplina in tema di ingresso degli stranieri nel territorio nazionale oltre che quella in materia lavoristica.
Evidentemente non vi è nel caso di specie nessuna unione familiare di fatto che meriti di essere tutelata e protetta, sì da apparire fuor d'opera il richiamo al diritto alla coesione familiare, anche solo di fatto, o al diritto al rispetto della vita familiare contemplato dall'art. 8
CEDU.
Solo per completezza di motivazione è il caso di evidenziare che, quant'anche fosse stata provata l'esistenza di una relazione affettiva tra la ricorrente ed il “resistente”, tanto non avrebbe comunque condotto all'accoglimento della domanda avanzata in ricorso. Ritiene invero la scrivente: che non sia possibile ritenere analogicamente applicabile alla convivenza di fatto le norme previste dal diritto interno con specifico riferimento al rapporto di coniugio
(o alle unioni civili), tra le quali la previsione di cui all'art. 30 TUI, che, a seguito della sentenza C.Cost. 245/11, prevede il rilascio di permesso di soggiorno agli stranieri, anche non regolarmente soggiornanti, che abbiano contratto matrimonio nel territorio italiano con cittadini italiani, stante la profonda diversità ontologica esistente tra i diversi istituti;
che il
Pagina 3 requisito della dichiarazione anagrafica previsto dall'art. 1, comma 37, della L. 76/2016, è posto anche a tutela di un interesse generale alla puntuale identificazione degli stranieri che circolano sul territorio e che lo straniero extracomunitario privo di valido documento di soggiorno, quindi irregolare sul territorio dello Stato, non potendo essere considerato un componente della famiglia anagrafica, non possa rendere dichiarazione di convivenza;
che diversamente ragionando si darebbe corso a una interpretazione elusiva dell'articolata e complessa normativa che disciplina il fenomeno dell'immigrazione, consentendo la regolarizzazione del soggiorno per una via traversa, quale la costituzione di una convivenza di fatto, caratterizzata dall'assenza di doveri reciproci e dalla possibilità di essere risolta in qualunque momento per decisione di uno o entrambi gli interessati.
Le spese di lite, considerata la novità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi alla tesi sostenuta da parte ricorrente, devono essere compensate.
P.T.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Perugia, il 21 marzo 2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
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