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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1444.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata ad [...] il [...]
C.F. C.F._1 residente in [...], scala B, interno 10
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
C.F. C.F._2 residente in [...], scala B, interno 10 entrambi con gli Avv.ti Fabio Iommi del Foro di Macerata e Andrea Bracalente del Foro di Fermo e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Fermo, via M. Agnozzi n.9
con il figlio nato il [...] Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) gli odierni ricorrenti congiuntamente convengono che il figlio minore sia affidato ad Per_1 entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di residenza della stessa pagina 1 di 4 sita in Porto T'LP (FM) in via Mazzini n.43, scala B, interno 10;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, i ricorrenti, richiamato integralmente l'allegato piano genitoriale (all.7 – copia piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti), congiuntamente convengono che:
– il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dalle ore 18:30 del mercoledì, Parte_2 quando verrà a prelevarlo dalla casa materna, fino al giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
compreso il pernottamento;
– durante i fine settimana vi sarà alternanza della frequentazione del minore presso i genitori: nel week end in cui il figlio starà presso il padre quest'ultimo preleverà il figlio minore dalla casa dei Per_1 nonni, sita in Civitanova Marche (MC) alla via C. Colombo n. 534, alle ore 10:00, del sabato e lo terrà con sé sino alle ore 19:00 della domenica;
compreso il pernottamento;
– per quanto concerne le principali festività natalizie e pasquali, ossia i giorni 24 Dicembre, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 Dicembre, il 1° Gennaio e l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il successivo giorno del Lunedì dell'Angelo, e tutte le altre festività, quali il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° Novembre e l'8 Dicembre, le stesse saranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
l'alternanza inizia, salvo diverso accordo, a favore del IG. durante il periodo estivo, possibilmente in concomitanza delle ferie Parte_2 lavorative dei genitori (attualmente per la IG.ra nel mese di giugno e per il IG. nel Parte_1 Pt_2 mese di agosto) , oltre il normale orario sopra descritto, gli stessi avranno diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, comprensive di pernottamenti, da concordarsi entro il giorno 30 del mese di maggio dello stesso anno;
il giorno del compleanno del minore sarà trascorso con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale;
il minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno;
il minore trascorrerà con uno dei genitori rispettivamente il giorno della festa del papà e della mamma. Si prevede la partecipazione del minore agli eventi familiari dei genitori e dei nonni– ricorrenze varie, cerimonie ecc. – prioritari rispetto alle condizioni di affidamento sin qui elencate, con conseguente modifica ad hoc degli orari e delle giornate sopra descritti.
Le condizioni stabilite potranno essere variate di comune accordo tra i genitori e con congruo preavviso, tenuto conto dell'interesse del minore e sempre nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti familiari. In caso di impedimenti sopravvenuti dei genitori che non consentano il regolare svolgimento del diritto di visita secondo quanto sopra stabilito, le parti congiuntamente stabiliscono che i giorni di visita non usufruiti possano essere recuperati, sempre secondo un calendario da individuare con congruo preavviso e di comune accordo tra loro;
3) la casa familiare sita a Porto T'LP (FM) in via Mazzini n.43, scala B, interno 10 rimarrà nella disponibilità esclusiva della IG.ra , nella quale coabiterà con il figlio minore;
Parte_1
4) il IG. erserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 350,00 (trecento- Pt_2 cinquanta/00), importo che sarà accreditato alla IG.ra anticipatamente, entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate di seguito indicate, IBAN:
[...], a decorrere dalla data di omologa del presente accordo, e, sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Gli assegni familiari saranno incassati e verranno corrisposti a beneficio dalla IG.ra e rappresentano una voce, aggiuntiva e separata, rispetto Parte_1 all'assegno di mantenimento.
5) ciascun genitore dovrà contribuire nella percentuale del 50% alle spese extra assegno (spese pagina 2 di 4 straordinarie) relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi, a mero scopo esemplificativo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Per quanto non espressamente previsto dalle precedenti linee guida e ss.mm.ii. le parti integralmente richiamano, ad integrazione ed in via meramente residuale, il “Protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia” approvato dal Ill.mo Tribunale di Fermo in data 3.11.2021. pagina 3 di 4 ***
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) La IG.ra si impegna all'acquisto della quota dell'abitazione familiare (meglio identificata Parte_1 nell'all.4) in proprietà pari ad ½ al IG. il quale, di converso, si obbliga a venderla. Il prezzo Pt_2 della compravendita sarà saldato dalla IG.ra mediante accollo del debito residuo nei Parte_1 confronti della banca mutuante e, quindi, facendo fronte al pagamento rateale mensile dell'intero mutuo restante. Il IG. dovrà versare la propria quota, pari ad ½ della rata di mutuo, sino al Pt_2 perfezionamento dell'atto notarile di acquisto che sancirà altresì il perfezionamento della procedura di accollo liberatorio. Le parti si obbligano a collaborare affinché il rogito notarile avvenga entro e non oltre il mese di giugno 2025, termine non essenziale. Qualora l'accollo liberatorio del mutuo non fosse concesso dall'istituto di credito i ricorrenti si obbligano, senza dilazione, a porre in vendita sul mercato il predetto immobile, per i primi 6 mesi in autonomia e, successivamente, a mezzo agenzia immobiliare.
Il criterio da utilizzare per la scelta dell'agenzia immobiliare è collegato al minor costo degli oneri di mediazione.
7) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Fermo, nella camera di conIGlio del 29.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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