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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26246 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 26246 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.24, vertente tra
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Piazza Augusto Imperatore 4, Roma, presso lo studio dell'avv. DI TULLIO
DOMENICO , che lo rappresenta e difende come in atti
ATTORE
contro
(C.F. ) e (CF: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
), elettivamente domiciliate in Piazza Mignanelli n. 3, Roma, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessio La Pegna come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. conveniva in giudizio la redazione de Parte_1 [...]
e la giornalista , deducendo che in data 11.9.2021 CP_3 CP_4
veniva pubblicato sul sito de Il Fatto Quotidiano.it un articolo di cronaca intitolato «Palazzinari, candidati della Lega e pure alla cena con RA. CP_5
Tra borse Louis Vuitton e la musica di NC AN, a firma della giornalista
. L'articolo trattava di una cena organizzata dall'ex magistrato CP_2
Luca RA, candidato alle elezioni suppletive della Camera presso il ristorante “Alla locanda del Gatto nero” a Roma, indicando i diversi partecipanti alla stessa. Fra gli altri veniva menzionato , descritto come Parte_1
l'«attuale candidatura per la Lega a Roma nel XIII Municipio» per le elezioni
Amministrative fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021. Successivamente, in data
15 settembre 2021 il difensore dell'attore inviava una rettifica ai sensi dell'art. 8,
L. 47/48 e dell'art. 16 del Reg. GDPR n. 679/2016 nella quale evidenziava di non aver partecipato alla cena in quanto contemporaneamente impegnato altrove in un incontro in diretta diffuso attraverso il mezzo telematico.
Invero, la sera del 9 settembre 2021, dalle ore 21.28, l'attore iniziava la diretta streaming con durata di 30:03 minuti.
In seguito, il 16 settembre 2021, la redazione de Controparte_3 rimuoveva il nome dell'attore dall'articolo pubblicando il testo della rettifica inviato, aggiungendo, tuttavia, il seguente commento «Vale la pena sottolineare che – fatto salvo lo stupore per l'eventuale dono dell'ubiquità del Signor
– la cronista autrice del pezzo, insieme ad altri colleghi di diverse Pt_1
testate, è sicura di aver riconosciuto in momenti diversi della cena» Pt_1
L'articolo aveva anche indicato erroneamente la presenza del Ministro ra i partecipanti alla cena, pubblicando in seguito una rettifica, senza Per_1
alcun commento, in quanto il medesimo aveva dichiarato di trovarsi altrove.
In punto di diritto l'attore rilevava la natura diffamatoria dell'articolo in oggetto in quanto contenente notizie false. Invero il NT non era presente alla cena, non aveva interesse a parteciparvi e non conosceva il dott. RA.
Risulta invero inconciliabile la presenza alla cena con lo svolgimento della diretta.
Invero l'articolo racconta che «Alle 22, finalmente, sono tutti seduti» e che, prima di tale momento, sarebbe “spuntato sula strada” il . L'articolo inoltre Pt_1
evidenzia una connotazione negativa della cena e dei partecipanti.
Peraltro i convenuti, attraverso l'aggiunta del commento, avrebbero privato di efficacia la rettifica formulata dall'attore. Il medesimo contestava inoltre l'omesso controllo della veridicità delle informazioni pubblicate. Formulava le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che l'articolo pubblicato da a firma della giornalista Controparte_6 CP_2
abbia natura diffamatoria perché non veritiero e, per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attore quantificabile nella somma di Euro 20.000,00, ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi, come per legge, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituivano in giudizio l e contestando Controparte_1 CP_4
quanto ex adverso dedotto. Invero deducevano il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica con insussistenza di qualsiasi diffamazione. Evidenziavano innanzitutto l'interesse sociale della notizia in considerazione del rilievo pubblico del dott. RA, ex magistrato coinvolto in vicende giudiziarie che lo avevano portato alla radiazione dalla magistratura, con conseguente interesse per la sua successiva candidatura politica. L'articolo, quindi, aveva ad oggetto la cena organizzata dal RA e ne indicava i partecipanti, senza connotazioni offensive. In particolare, con riguardo all'attore, si scrive solo “Tra gli altri sulla strada spunta anche : la sua foto è finita sui giornali di recente, Parte_1 ha lasciato per candidarsi nelle fila della Lega del Municipio XIII”. CP_7
Deducevano, inoltre, che la precisazione pubblicata in calce alla rettifica non incideva in alcun modo sulla efficacia della stessa.
Evidenziavano che, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, è sufficiente la c.d. verità putativa, intesa come situazione che ad un soggetto si presenta come apparentemente vera. Invero la stessa giornalista autrice dell'articolo aveva acquisito direttamente l'informazione in quanto presente in loco e aveva descritto ciò che aveva visto, ossia, fra gli altri l'odierno attore. Proprio al fine di essere sicura di quanto percepito visivamente, peraltro, la medesima chiedeva un riscontro anche ad altri giornalisti presenti con lei, che confermavano che si trattasse del . La partecipazione del medesimo Pt_1
ad una diretta facebook in streaming non escludeva che potesse essere intervenuto anche alla cena, prima o dopo di essa, essendovi stati forti ritardi nell'arrivo dei partecipanti e nello svolgimento della cena stessa. Infine, dovevano considerarsi rispettati i limiti della continenza formale, posto che anche la
“battuta” circa “il dono dell'ubiquità” dell'attore non poteva ritenersi offensiva. I convenuti evidenziavano infine la mancanza di allegazioni e prove in ordine al danno asseritamente sofferto dall'attore che non poteva considerarsi in re ipsa. Chiedevano, pertanto: “dichiarare inammissibili e/o infondate per i motivi sovra esposti e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte da l Sig. nei confronti della e della signora Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2022; con vittoria CP_2 di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio ed escussi i testi indotti dalle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In punto di diritto occorre ricordare che il diritto di cronaca costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero, definita dalla Corte costituzionale
“pietra angolare dell'ordine democratico” (sentenza 2 aprile 1969, n. 84).
Significativa appare al riguardo la pronuncia della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 in ordine ai rapporti fra libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto dovere di informare ed essere informati) e tutela dell'onore e della reputazione. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui nel bilanciamento tra tali opposti diritti costituzionali, il diritto di cronaca possa risultare prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano a requisiti di: a) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366); c) esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall'esecrabilità delle condotte ad essa ascrivibili
(Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). Al riguardo ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui la continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari;
la continenza formale presuppone, invece, che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione. Nell'ipotesi, poi, che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/01/1996, n. 465).
E' consentito infatti al giornalista nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra.
Pertanto, la lesione dell'altrui reputazione o riservatezza potrà ammettersi solamente quando l'intromissione nella sfera privata dei cittadini possa contribuire alla formazione di un'opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività, dovendo comunque sussistere un interesse pubblico alla conoscenza di fatti dai quali potrebbe discendere una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro. Tale interesse può dunque ritenersi sussistente solo nel caso in cui la diffusione di notizie inerenti alle vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale consentano di conoscere elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi deve godere della fiducia dei cittadini. Per contro, la mera curiosità del pubblico non consentirà una lecita diffusione di notizie.
Nella fattispecie in oggetto l'elemento che viene in questione è innanzitutto la verità, anche putativa, della notizia.
Al riguardo i testi di parte attrice , Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
, hanno dichiarato che in data 09/09/2021 il era presente
[...] Pt_1
nella sede politica di via Carignano 14 e partecipava alla diretta streaming dalle
21.30 alle 22. In seguito si tratteneva con 5-6 persone, con le quali si fermava a mangiare in sede, “All'esito della cena siamo rimasti, sicuramente ed Pt_1 io, nel locale per preparare materiale per giorni successivi, tipo volantinaggio ed altro materiale di propaganda per la campagna elettorale (teste ”. Parte_2
Andavano via verso mezzanotte.
Nessuno dei testi, tuttavia, riferiva in ordine alla presenza dell'attore nelle ore precedenti la diretta, mentre tutti confermavano che si fosse trattenuto anche dopo la fine, fino a dopo mezzanotte.
I testi della parte convenuta ha dichiarato di essere stato invitato, Testimone_3 in qualità di giornalista, dalla dott.ssa dell'ufficio stampa del Testimone_4
dott. RA. Ha riferito di aver visto il NT arrivare e di aver chiesto un riscontro alla che confermava che era stato invitato a partecipare. Il Tes_4
medesimo ha tuttavia dichiarato sicuramente non era arrivato Pt_1 all'inizio, verso le 20, ma piuttosto nella seconda fase, quella che ho detto dalle
21, 21 e 30 in poi”. Ha comunque precisato che c'era confusione, “perché quella sera c'erano molti invitati rispetto a quelli previsti, ricordo che intorno alle 21, 21
e 30 molti invitati erano ancora fuori, comprese alcune personalità” e di averlo perso di vista all'interno del locale.
Il teste di parte convenuta , presente in loco quale giornalista, Testimone_5 ha dichiarato di essere arrivato verso le 20.40 e che “il era già li fuori Pt_1
che parlava con delle persone, so riconoscerlo, lo ho visto in occasioni politiche, lui era candidato all'epoca”. Inoltre la lo aveva avvisato della sua CP_4
presenza già prima che lui arrivasse.
Anche lui aveva chiesto conferma alla addetta stampa di RA. Tes_4
Ha poi dichiarato di averlo visto all'interno del locale, “parlava con altre persone in piedi, è vero, era poco dopo averlo visto all'esterno”.
Nessuno dei testi di parte attrice ha, quindi, riferito in ordine alla presenza del durante la cena, iniziata in ritardo (nell'articolo si legge che alle 22 Pt_1
“erano tutti seduti”). La sua presenza è stata indicata, invece, nella fase iniziale, dell'arrivo dei partecipanti.
Ne discende che non è possibile escludere che il sia solo passato per Pt_1 un saluto iniziale , ma sia andato via prima dell'inizio della cena per partecipare alla diretta. Invero, come indicato, il era stato visto nella prima fase Pt_1 dell'arrivo dei partecipanti, all'esterno del locale e subito dopo, all'interno, mentre i commensali erano ancora in piedi (cfr.teste ) . Al riguardo l'unica Tes_5
deposizione contrastante è quella del teste che ha riferito di averlo visto Tes_6 in orario incompatibile con la sua partecipazione alla diretta, confermata da tutti i testi e non contestata dai convenuti. Tuttavia, il medesimo ha dichiarato che ci fosse molta confusione, per cui è probabile che ci sia stata confusione anche sugli orari.
Inoltre, l'attore non ha contestato l'allegazione dei convenuti in ordine alla vicinanza del ristorante e della sede elettorale dell'attore, che renderebbe possibile il rapido spostamento da un luogo all'altro.
Alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che sussistesse quantomeno la verità putativa del fatto, ossia la ragionevole convinzione della giornalista in ordine alla veridicità di quanto riferito, con conseguente configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.
Peraltro, a seguito della rettifica inviata dall'attore, il suo nome veniva espunto dall'articolo.
L'aggiunta del commento da parte della redazione non assume valore diffamatorio, essendo stato puntualizzato solo ciò che la giornalista ha visto personalmente.
Al riguardo deve innanzitutto precisarsi che l'art. 8 l. 47/1948 (così come modificato dall'art. 42 l. 416/1981 ) pone a carico del direttore o, comunque, del responsabile di una testata – sia essa un quotidiano, un periodico o un'agenzia di stampa – «l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». Ove la richiesta di rettifica soddisfi determinate condizioni, sussiste quindi un obbligo del direttore di procedere alla pubblicazione, senza ritardo e con la medesima evidenza grafica.
La pubblicazione della rettifica non può inoltre contenere aggiunte o commenti sussistendo una responsabilità disciplinare del giornalista “che, ricevuta una rettifica da parte dell'interessato, in seguito ad un suo articolo, smentisce
(apertamente o implicitamente) quanto l'interessato ha inteso rettificare senza aver compiuto indagini, circa la verità dei fatti ai quali la rettifica si riferisce, ben più accurate e approfondite di quelle effettuate per scrivere il primo articolo”
(Cass. sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365) Nella fattispecie in oggetto, sebbene sia configurabile un tentativo di implicita smentita, quantomeno nel senso di porre un dubbio nel lettore, del contenuto della rettifica, non è ravvisabile una responsabilità trattandosi di un fatto accertato e percepito dalla giornalista.
Quanto al commento ironico relativo al “dono dell'ubiquità” dell'attore, lo stesso appare connotato da un tono satirico e allusivo.
Tuttavia, deve ritenersi che essa non superi un livello di offensività da ritenere giuridicamente rilevante, ai fini della tutela risarcitoria (Cass.
Sez. 3, sent. n. 21424 del 10/10/2014).
Peraltro, alcuna specifica allegazione o prova è stata offerta in ordine al danno subito dall'attore. Invero, l'incidenza sull'esito del voto è stata solo genericamente indicata e non provata. Anche le dichiarazioni dei testi in ordine alle telefonate ricevute da alcuni sostenitori i quali manifestavano il proprio dissenso alla partecipazione alla cena dell'attore, evidenziando che non gli avrebbero dato il suo voto, sono generiche e non idonea a costituire prova di una effettiva lesione della reputazione ovvero del nesso di causalità fra la pubblicazione dell'articolo, poi rettificato e la sconfitta elettorale.
La parte convenuta, inoltre, ha prodotto altri articoli di giornali da cui emerge che il era stato oggetto di critiche politiche anche per altre vicende. Pt_1
In effetti, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, “è da respingere
l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe “in re ipsa”, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Peraltro , sebbene in tema di prova del danno sia ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, rimane sempre onere di colui che lamenta di aver subito un pregiudizio di indicare ed allegare le circostanza e i profili in cui lo stesso si sarebbe prodotto (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009)
Pertanto, la liquidazione del danno potrebbe essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez.
3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n.
8861 del 31.3.2021)
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, come aggiornato con dm 147/22, tenendo conto del valore, della natura e della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n26246 /2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese a favore della parte convenuta, che liquida nella somma complessiva di € 4.000,00 , oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 26246 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 12.11.24, vertente tra
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Piazza Augusto Imperatore 4, Roma, presso lo studio dell'avv. DI TULLIO
DOMENICO , che lo rappresenta e difende come in atti
ATTORE
contro
(C.F. ) e (CF: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
), elettivamente domiciliate in Piazza Mignanelli n. 3, Roma, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Andrea Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessio La Pegna come in atti
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. conveniva in giudizio la redazione de Parte_1 [...]
e la giornalista , deducendo che in data 11.9.2021 CP_3 CP_4
veniva pubblicato sul sito de Il Fatto Quotidiano.it un articolo di cronaca intitolato «Palazzinari, candidati della Lega e pure alla cena con RA. CP_5
Tra borse Louis Vuitton e la musica di NC AN, a firma della giornalista
. L'articolo trattava di una cena organizzata dall'ex magistrato CP_2
Luca RA, candidato alle elezioni suppletive della Camera presso il ristorante “Alla locanda del Gatto nero” a Roma, indicando i diversi partecipanti alla stessa. Fra gli altri veniva menzionato , descritto come Parte_1
l'«attuale candidatura per la Lega a Roma nel XIII Municipio» per le elezioni
Amministrative fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021. Successivamente, in data
15 settembre 2021 il difensore dell'attore inviava una rettifica ai sensi dell'art. 8,
L. 47/48 e dell'art. 16 del Reg. GDPR n. 679/2016 nella quale evidenziava di non aver partecipato alla cena in quanto contemporaneamente impegnato altrove in un incontro in diretta diffuso attraverso il mezzo telematico.
Invero, la sera del 9 settembre 2021, dalle ore 21.28, l'attore iniziava la diretta streaming con durata di 30:03 minuti.
In seguito, il 16 settembre 2021, la redazione de Controparte_3 rimuoveva il nome dell'attore dall'articolo pubblicando il testo della rettifica inviato, aggiungendo, tuttavia, il seguente commento «Vale la pena sottolineare che – fatto salvo lo stupore per l'eventuale dono dell'ubiquità del Signor
– la cronista autrice del pezzo, insieme ad altri colleghi di diverse Pt_1
testate, è sicura di aver riconosciuto in momenti diversi della cena» Pt_1
L'articolo aveva anche indicato erroneamente la presenza del Ministro ra i partecipanti alla cena, pubblicando in seguito una rettifica, senza Per_1
alcun commento, in quanto il medesimo aveva dichiarato di trovarsi altrove.
In punto di diritto l'attore rilevava la natura diffamatoria dell'articolo in oggetto in quanto contenente notizie false. Invero il NT non era presente alla cena, non aveva interesse a parteciparvi e non conosceva il dott. RA.
Risulta invero inconciliabile la presenza alla cena con lo svolgimento della diretta.
Invero l'articolo racconta che «Alle 22, finalmente, sono tutti seduti» e che, prima di tale momento, sarebbe “spuntato sula strada” il . L'articolo inoltre Pt_1
evidenzia una connotazione negativa della cena e dei partecipanti.
Peraltro i convenuti, attraverso l'aggiunta del commento, avrebbero privato di efficacia la rettifica formulata dall'attore. Il medesimo contestava inoltre l'omesso controllo della veridicità delle informazioni pubblicate. Formulava le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare che l'articolo pubblicato da a firma della giornalista Controparte_6 CP_2
abbia natura diffamatoria perché non veritiero e, per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dall'attore quantificabile nella somma di Euro 20.000,00, ovvero in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi, come per legge, in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituivano in giudizio l e contestando Controparte_1 CP_4
quanto ex adverso dedotto. Invero deducevano il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica con insussistenza di qualsiasi diffamazione. Evidenziavano innanzitutto l'interesse sociale della notizia in considerazione del rilievo pubblico del dott. RA, ex magistrato coinvolto in vicende giudiziarie che lo avevano portato alla radiazione dalla magistratura, con conseguente interesse per la sua successiva candidatura politica. L'articolo, quindi, aveva ad oggetto la cena organizzata dal RA e ne indicava i partecipanti, senza connotazioni offensive. In particolare, con riguardo all'attore, si scrive solo “Tra gli altri sulla strada spunta anche : la sua foto è finita sui giornali di recente, Parte_1 ha lasciato per candidarsi nelle fila della Lega del Municipio XIII”. CP_7
Deducevano, inoltre, che la precisazione pubblicata in calce alla rettifica non incideva in alcun modo sulla efficacia della stessa.
Evidenziavano che, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, è sufficiente la c.d. verità putativa, intesa come situazione che ad un soggetto si presenta come apparentemente vera. Invero la stessa giornalista autrice dell'articolo aveva acquisito direttamente l'informazione in quanto presente in loco e aveva descritto ciò che aveva visto, ossia, fra gli altri l'odierno attore. Proprio al fine di essere sicura di quanto percepito visivamente, peraltro, la medesima chiedeva un riscontro anche ad altri giornalisti presenti con lei, che confermavano che si trattasse del . La partecipazione del medesimo Pt_1
ad una diretta facebook in streaming non escludeva che potesse essere intervenuto anche alla cena, prima o dopo di essa, essendovi stati forti ritardi nell'arrivo dei partecipanti e nello svolgimento della cena stessa. Infine, dovevano considerarsi rispettati i limiti della continenza formale, posto che anche la
“battuta” circa “il dono dell'ubiquità” dell'attore non poteva ritenersi offensiva. I convenuti evidenziavano infine la mancanza di allegazioni e prove in ordine al danno asseritamente sofferto dall'attore che non poteva considerarsi in re ipsa. Chiedevano, pertanto: “dichiarare inammissibili e/o infondate per i motivi sovra esposti e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte da l Sig. nei confronti della e della signora Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2022; con vittoria CP_2 di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio ed escussi i testi indotti dalle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
In punto di diritto occorre ricordare che il diritto di cronaca costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero, definita dalla Corte costituzionale
“pietra angolare dell'ordine democratico” (sentenza 2 aprile 1969, n. 84).
Significativa appare al riguardo la pronuncia della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 in ordine ai rapporti fra libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto dovere di informare ed essere informati) e tutela dell'onore e della reputazione. Invero, costituisce ius receptum il principio secondo cui nel bilanciamento tra tali opposti diritti costituzionali, il diritto di cronaca possa risultare prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano a requisiti di: a) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366); c) esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall'esecrabilità delle condotte ad essa ascrivibili
(Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259). Al riguardo ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui la continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari;
la continenza formale presuppone, invece, che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione. Nell'ipotesi, poi, che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (cfr. Cass. civ., Sez. III,
22/01/1996, n. 465).
E' consentito infatti al giornalista nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra.
Pertanto, la lesione dell'altrui reputazione o riservatezza potrà ammettersi solamente quando l'intromissione nella sfera privata dei cittadini possa contribuire alla formazione di un'opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività, dovendo comunque sussistere un interesse pubblico alla conoscenza di fatti dai quali potrebbe discendere una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro. Tale interesse può dunque ritenersi sussistente solo nel caso in cui la diffusione di notizie inerenti alle vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale consentano di conoscere elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi deve godere della fiducia dei cittadini. Per contro, la mera curiosità del pubblico non consentirà una lecita diffusione di notizie.
Nella fattispecie in oggetto l'elemento che viene in questione è innanzitutto la verità, anche putativa, della notizia.
Al riguardo i testi di parte attrice , Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
, hanno dichiarato che in data 09/09/2021 il era presente
[...] Pt_1
nella sede politica di via Carignano 14 e partecipava alla diretta streaming dalle
21.30 alle 22. In seguito si tratteneva con 5-6 persone, con le quali si fermava a mangiare in sede, “All'esito della cena siamo rimasti, sicuramente ed Pt_1 io, nel locale per preparare materiale per giorni successivi, tipo volantinaggio ed altro materiale di propaganda per la campagna elettorale (teste ”. Parte_2
Andavano via verso mezzanotte.
Nessuno dei testi, tuttavia, riferiva in ordine alla presenza dell'attore nelle ore precedenti la diretta, mentre tutti confermavano che si fosse trattenuto anche dopo la fine, fino a dopo mezzanotte.
I testi della parte convenuta ha dichiarato di essere stato invitato, Testimone_3 in qualità di giornalista, dalla dott.ssa dell'ufficio stampa del Testimone_4
dott. RA. Ha riferito di aver visto il NT arrivare e di aver chiesto un riscontro alla che confermava che era stato invitato a partecipare. Il Tes_4
medesimo ha tuttavia dichiarato sicuramente non era arrivato Pt_1 all'inizio, verso le 20, ma piuttosto nella seconda fase, quella che ho detto dalle
21, 21 e 30 in poi”. Ha comunque precisato che c'era confusione, “perché quella sera c'erano molti invitati rispetto a quelli previsti, ricordo che intorno alle 21, 21
e 30 molti invitati erano ancora fuori, comprese alcune personalità” e di averlo perso di vista all'interno del locale.
Il teste di parte convenuta , presente in loco quale giornalista, Testimone_5 ha dichiarato di essere arrivato verso le 20.40 e che “il era già li fuori Pt_1
che parlava con delle persone, so riconoscerlo, lo ho visto in occasioni politiche, lui era candidato all'epoca”. Inoltre la lo aveva avvisato della sua CP_4
presenza già prima che lui arrivasse.
Anche lui aveva chiesto conferma alla addetta stampa di RA. Tes_4
Ha poi dichiarato di averlo visto all'interno del locale, “parlava con altre persone in piedi, è vero, era poco dopo averlo visto all'esterno”.
Nessuno dei testi di parte attrice ha, quindi, riferito in ordine alla presenza del durante la cena, iniziata in ritardo (nell'articolo si legge che alle 22 Pt_1
“erano tutti seduti”). La sua presenza è stata indicata, invece, nella fase iniziale, dell'arrivo dei partecipanti.
Ne discende che non è possibile escludere che il sia solo passato per Pt_1 un saluto iniziale , ma sia andato via prima dell'inizio della cena per partecipare alla diretta. Invero, come indicato, il era stato visto nella prima fase Pt_1 dell'arrivo dei partecipanti, all'esterno del locale e subito dopo, all'interno, mentre i commensali erano ancora in piedi (cfr.teste ) . Al riguardo l'unica Tes_5
deposizione contrastante è quella del teste che ha riferito di averlo visto Tes_6 in orario incompatibile con la sua partecipazione alla diretta, confermata da tutti i testi e non contestata dai convenuti. Tuttavia, il medesimo ha dichiarato che ci fosse molta confusione, per cui è probabile che ci sia stata confusione anche sugli orari.
Inoltre, l'attore non ha contestato l'allegazione dei convenuti in ordine alla vicinanza del ristorante e della sede elettorale dell'attore, che renderebbe possibile il rapido spostamento da un luogo all'altro.
Alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi che sussistesse quantomeno la verità putativa del fatto, ossia la ragionevole convinzione della giornalista in ordine alla veridicità di quanto riferito, con conseguente configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.
Peraltro, a seguito della rettifica inviata dall'attore, il suo nome veniva espunto dall'articolo.
L'aggiunta del commento da parte della redazione non assume valore diffamatorio, essendo stato puntualizzato solo ciò che la giornalista ha visto personalmente.
Al riguardo deve innanzitutto precisarsi che l'art. 8 l. 47/1948 (così come modificato dall'art. 42 l. 416/1981 ) pone a carico del direttore o, comunque, del responsabile di una testata – sia essa un quotidiano, un periodico o un'agenzia di stampa – «l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». Ove la richiesta di rettifica soddisfi determinate condizioni, sussiste quindi un obbligo del direttore di procedere alla pubblicazione, senza ritardo e con la medesima evidenza grafica.
La pubblicazione della rettifica non può inoltre contenere aggiunte o commenti sussistendo una responsabilità disciplinare del giornalista “che, ricevuta una rettifica da parte dell'interessato, in seguito ad un suo articolo, smentisce
(apertamente o implicitamente) quanto l'interessato ha inteso rettificare senza aver compiuto indagini, circa la verità dei fatti ai quali la rettifica si riferisce, ben più accurate e approfondite di quelle effettuate per scrivere il primo articolo”
(Cass. sez. I, 4 settembre 1991, n. 9365) Nella fattispecie in oggetto, sebbene sia configurabile un tentativo di implicita smentita, quantomeno nel senso di porre un dubbio nel lettore, del contenuto della rettifica, non è ravvisabile una responsabilità trattandosi di un fatto accertato e percepito dalla giornalista.
Quanto al commento ironico relativo al “dono dell'ubiquità” dell'attore, lo stesso appare connotato da un tono satirico e allusivo.
Tuttavia, deve ritenersi che essa non superi un livello di offensività da ritenere giuridicamente rilevante, ai fini della tutela risarcitoria (Cass.
Sez. 3, sent. n. 21424 del 10/10/2014).
Peraltro, alcuna specifica allegazione o prova è stata offerta in ordine al danno subito dall'attore. Invero, l'incidenza sull'esito del voto è stata solo genericamente indicata e non provata. Anche le dichiarazioni dei testi in ordine alle telefonate ricevute da alcuni sostenitori i quali manifestavano il proprio dissenso alla partecipazione alla cena dell'attore, evidenziando che non gli avrebbero dato il suo voto, sono generiche e non idonea a costituire prova di una effettiva lesione della reputazione ovvero del nesso di causalità fra la pubblicazione dell'articolo, poi rettificato e la sconfitta elettorale.
La parte convenuta, inoltre, ha prodotto altri articoli di giornali da cui emerge che il era stato oggetto di critiche politiche anche per altre vicende. Pt_1
In effetti, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, “è da respingere
l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe “in re ipsa”, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
Peraltro , sebbene in tema di prova del danno sia ammissibile il ricorso a presunzioni semplici, rimane sempre onere di colui che lamenta di aver subito un pregiudizio di indicare ed allegare le circostanza e i profili in cui lo stesso si sarebbe prodotto (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009)
Pertanto, la liquidazione del danno potrebbe essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (cfr. Cass., Sez.
3, Ord. n. 4005 del 18.2.2020; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n.
8861 del 31.3.2021)
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, come aggiornato con dm 147/22, tenendo conto del valore, della natura e della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n26246 /2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- condanna l'attore alla refusione delle spese a favore della parte convenuta, che liquida nella somma complessiva di € 4.000,00 , oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15/03/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)