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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 296 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele De Benedittis e
Rocco Goffredo, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORI
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_4
Milanese, con studio in Veglie (LE), ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E IN CAUSA CP_1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Barile, con studio in Castellammare di Stabia (NA),
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
), in persona del Ministro in carica,
[...]
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, in persona dell'Avvocato
dello Stato Guido Operamolla, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla convenuta il 15.11.2024, dal Controparte_2
convenuto il 18.11.2024, dagli attori il Parte_4
19.11.2024 e dal Ministero terzo chiamato in causa il
23.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate
2 e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 13.1.2020, gli attori hanno quivi convenuto il e la Pt_4 Controparte_2
deducendo quanto segue.
Erano moglie la e figli i e Parte_1 Pt_2 Pt_2 Pt_3
di deceduto il 20.11.2016, nel mentre, in Persona_1
località Montegrosso, in agro di Andria, <
una battuta di caccia unitamente ad altre persone, tutte munite di regolare porto d'armi>>. Tanto è accaduto in quanto
< Persona_1
di arma da fuoco esploso dal fucile in uso a
[...]
, che partecipava alla battuta di caccia con lui Parte_4
e con il quale (colpo), raggiungendolo Persona_2
accidentalmente all'addome, ne causava la morte nell'arco di circa un'ora. Il , che ha immediatamente ammesso tali Pt_4
fatti nel rendere sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p.
ai Carabinieri della Stazione di Andria, è stato per questo sottoposto a procedimento penale davanti a questo Tribunale,
n. 7119/2016 R.G.N.R. - n. 2662/2017 R.G. G.I.P., per il delitto di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 589
c.p., definito dal Giudice dell'Udienza Preliminare con sentenza n. 273 del 12.6.2018, divenuta irrevocabile il
13.11.2018, pronunciata ex artt. 444 e segg. c.p.p., con la quale l'imputato, reo confesso, ritenuto sulla scorta degli
3 atti di indagine che la sua condotta ha in effetti integrato gli estremi del reato ascrittogli, a seguito di istanza di patteggiamento assentita dal Pubblico Ministero, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione,
con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Tale tragica scomparsa di è Persona_1
stata fonte di danni per gli attori, di ordine non patrimoniale, in relazione alla perdita del rapporto parentale, che ha colpito tutti e tre gli attori, e di ordine patrimoniale, in relazione al <>
e alle <>, che hanno colpito la vedova. Nessun esito hanno avuto i tentativi previamente esperiti nei confronti del e della sua compagnia Pt_4
assicurativa, all'epoca ed ora CP_5 [...]
, nei cui confronti è data per legge azione CP_2
diretta alle vittime di sinistri occorsi nel regolare esercizio di attività venatoria, di conseguire il risarcimento di tali danni in via stragiudiziale.
Gli attori chiedevano pertanto condannarsi i convenuti in solido al pagamento in loro favore della somma di €
284.394,30 quanto alla , della somma di € Parte_1
304.007,70 quanto a e della somma di € Parte_2
264.780,90 quanto a o delle diverse somme a Parte_3
ritenersi di giustizia, per risarcimento del danno da ciascuno subito per la perdita del rapporto parentale,
<
4 svalutazione monetaria a decorrere dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo>>, nonché, quanto alla , Parte_1
delle ulteriori somme di € 4.979,60 per rimborso delle spese funerarie sostenute e di € 34.457,40, <
somme maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo>>,
per risarcimento del danno costituito dalla minore disponibilità di reddito, <
legge ed al danno da svalutazione monetaria a decorrere dal mese di gennaio 2017 sino all'effettivo soddisfo>>.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio con Pt_4
comparsa di risposta depositata il 23.4.2020, con la quale,
nel merito contestando l'ammontare del risarcimento richiesto dagli attori, sotto il duplice profilo della incidenza di un concorso di colpa della vittima nella causazione della propria morte e della insussistenza o della carenza di prova delle voci di danno patrimoniale richieste a risarcimento dalla vedova, e argomentando a sostegno della piena operatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa facente carico alla ora
[...]
in forza della polizza obbligatoria da esso CP_2
stipulata con l'allora per la copertura della CP_5
responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi, anche per le spese di difesa nel presente giudizio, ha preliminarmente richiesto, e ottenuto, di chiamare in causa l'allora
, Controparte_4
5 per sentirlo condannare a manlevarlo dal danno in ipotesi arrecatogli per effetto del mancato adeguamento del massimale di assicurazione demandato dalla legge al
, nel caso in cui dovesse essere riconosciuto in CP_4
favore degli attori un risarcimento eccedente detto massimale.
La si è a sua volta costituita Controparte_2
tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20.5.2020, in ossequio al termine a tal fine assegnatole con decreto del 14.5.2020, opponendo: 1)
l'operatività, in ogni caso, di un massimale di € 400.000,00;
2) l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010, previsto come obbligatorio trattandosi di
<>; 3) il difetto di legittimazione attiva degli attori per ciò che:
a) < Persona_1
senza dare prova della loro qualità di eredi, ma soprattutto senza dare prova di accettazione della eredità>>; b) manca la < [ ] di Pt_2 Per_1
soggetto iscritto alla … [<
Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale>>] e pertanto coperto dai rischi derivanti dall'attività
venatoria in virtù della polizza sottoscritta dall'associazione>>; c) <
del responsabile dell'evento sig. , che per Parte_4
6 poter usufruire della copertura assicurativa [deve]
dimostrare di essere titolare dell'autorizzazione all'attività venatoria nonché di essere tesserato ANUU al momento dell'evento>>; 4) la mancanza di prova della ricorrenza dei presupposti di operatività della garanzia assicurativa nel merito, quanto all'accadimento del sinistro in occasione dell'esercizio di attività venatoria con l'uso di armi conformemente a tutte le relative prescrizioni di legge e di regolamento;
5) la mancanza di prova comunque degli elementi di determinazione dell'ammontare del risarcimento richiesto, anche sotto il profilo della <
di non aver stipulato altre polizze infortuni e/o RCG>>,
atteso che <
RCG stipulate sullo stesso rischio la … copertura [di cui alla polizza invocata dagli attori] opera a secondo rischio e per i massimali eccedenti tali polizze>>.
Alla chiamata in causa regolarmente notificatale dal Pt_4
il 30.4.2020, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
per legge chiamata a rappresentare e difendere il chiamato ora CP_4 Controparte_3
resiste infine con comparsa di
[...]
risposta depositata il 17.11.2020, bensì tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c.,
richiamato dall'art. 271 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza appositamente fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 269, co. 2, c.p.c., nella specie fissata
7 al 18.11.2020, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dallo stesso art. 271 c.p.c., direttamente e attraverso il richiamo del secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
aggiunto alla norma da C.Cost. n. 260/1997.
La chiamata in causa del è di per sé infondata e CP_4
la domanda di manleva con essa proposta va pertanto senz'altro rigettata, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla concreta ricorrenza o meno della evenienza che il chiamante pone a loro fondamento: che cioè venga riconosciuto in favore degli attori un risarcimento eccedente il massimale della polizza stipulata con la sua compagnia assicurativa.
La materia è regolata dalla l. n. 157/1992 (<
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>>), il cui art. 12, che qui unicamente interessa,
così attualmente dispone:
- <
compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 903.283,12 per ogni sinistro, di cui euro 677.462,34 per ogni persona danneggiata ed euro 225.820,78 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro
8 90.328,31 per morte o invalidità permanente.>> (co. 8);
- <
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.>> (co. 9);
- <
procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.>> (co. 10).
I massimali di cui al su riportato ottavo comma sono stati in effetti per la prima volta aggiornati dal in CP_4
attuazione della previsione di cui al nono comma, con decreto del 23.12.2020 (in G.U. 18.1.2021 n. 13), e dunque successivamente al sinistro per cui è causa, all'epoca del quale vigevano ancora i massimali originariamente fissati dalla legge alla sua entrata in vigore (il lontano
11.3.1992), che, per ciò che rileva nel presente giudizio,
stabiliva per ogni persona danneggiata il massimale di <
750 milioni>>, pari ad € 387.342,67; l'aggiornamento è stato attuato <
le stesse alla luce dei valori riportati nelle tabelle
Istat>>, per cui i massimali originariamente previsti sono rimasti invariati nel loro valore assoluto e sono stati soltanto adeguati in relazione al mutato potere di acquisto del denaro frattanto accertato dall'ISTAT, per cui il massimale a valere per il risarcimento dei danni alle persone
9 è venuto a quasi raddoppiare, passando dagli originari €
387.342,67 agli attuali € 677.462,34.
Senonché non v'è in ogni caso nessun nesso di causa ed effetto fra il fatto che il convenuto si fosse CP_4
astenuto fino alla data del sinistro oggetto del giudizio dal dare attuazione alla previsione di cui all'art. 12, co.
9, l. n. 157/1992 e il fatto che il possa qui essere Pt_4
chiamato a risarcire gli attori oltre il massimale della polizza a suo tempo stipulata, per la semplice ragione che ben il chiamante avrebbe prima del sinistro potuto ovviare alla ritenuta insufficienza del massimale all'epoca previsto dalla legge, procedendo a stipulare la polizza per il maggiore massimale ritenuto più congruo a garantirlo dalle pretese di eventuali danneggiati o anche provvedendo a stipulare una polizza aggiuntiva a garanzia del rischio relativo al superamento del massimale pattuito per la prima polizza, la previsione di un massimale da parte della legge essendo unicamente diretta a soddisfare l'interesse sociale di garantire una soglia minima di risarcimento ai potenziali danneggiati, ferma la facoltà dei potenziali danneggianti di cautelarsi essi in maggiore misura come innanzi, sulla quale la previsione di massimali di legge e il loro adeguamento o mancato adeguamento nel tempo non hanno alcuna incidenza.
Le domande attoree, di risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati da fatto illecito esulante dagli ambiti della circolazione di veicoli e natanti e della
10 responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, non sono affatto soggette, a mente dell'art. 5, co. 1 bis, d.l.vo n. 28/2010,
alla condizione di procedibilità richiamata dalla
[...]
del previo esperimento del procedimento di CP_2
mediazione ivi previsto, non venendo nella specie in rilievo alcun contratto assicurativo intercorrente fra gli attori e la convenuta Compagnia, evocata in giudizio quale coobbligata solidale ex lege con il responsabile dell'illecito.
Parimenti infondata è l'eccezione ancora in via preliminare sollevata dalla Compagnia, di difetto di legittimazione attiva degli attori.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio (v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756), la legittimazione processuale, condizione dell'azione e di ammissibilità della domanda con cui essa è esercitata, quale diritto dell'attore o ricorrente o chiamante in causa di conseguire una decisione sul merito della domanda proposta, si sostanzia dal lato attivo nella coincidenza fra la persona, fisica o giuridica,
dell'attore o ricorrente o chiamante e la persona di chi è
dall'attore o ricorrente o chiamante affermato titolare del diritto dedotto in giudizio, astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere (così come dal lato passivo nella coincidenza fra la persona, fisica o giuridica,
del convenuto o terzo chiamato e la persona di chi è dallo
11 stesso attore o ricorrente o chiamante affermato come colui nei cui confronti il diritto da esso dedotto in giudizio va riconosciuto ed è astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto), secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente o chiamante e a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa nel merito.
Ebbene, a tenore come sopra dell'atto di citazione, è
incontrovertibile che la predetta coincidenza che identifica la legittimazione attiva è, nel caso del presente giudizio,
pienamente sussistente.
Afferiscono invero al merito della controversia le obiezioni che come innanzi l'Assicurazione muove a sostegno dell'asserito difetto di legittimazione attiva degli attori,
le quali sono nondimeno tutte infondate.
Per quanto infatti gli attori, essi pure impropriamente,
dichiarino di agire <
non v'è poi alcuna domanda che essi Persona_1
propongano iure successionis, essendo tutti danni risentiti in proprio quelli di cui essi richiedono il risarcimento,
sia sul piano patrimoniale sia sul piano non patrimoniale.
Gli attori non avevano pertanto affatto da dimostrare di essere chiamati alla eredità del defunto , né Persona_1
tanto meno di averla accettata - ciò che peraltro, ove avessero effettivamente agito iure successionis o anche iure successionis, avrebbero fatto per facta concludentia, ex art. 476 c.c., con il fatto stesso di agire in giudizio al
12 fine di far valere diritti ereditari – bensì da dare prova,
ex art. 2697, co. 1, c.c., dei fatti costitutivi dei crediti risarcitori vantati in proprio e cioè, essendo pacifica l'accidentale uccisione di ed essendo Persona_1
documentato che questi fosse marito della e padre Parte_1
di e di - dal certificato di Parte_2 Parte_3
stato di famiglia versato in atti dagli attori in via telematica, la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
– a) l'intensità della relazione affettiva già intercorrente con il defunto, quanto al danno da perdita del rapporto parentale chiesto a risarcimento da tutti e tre gli attori,
e b) l'avvenuto esborso per le sue esequie e la minore disponibilità di reddito determinata dalla sua scomparsa,
quanto ai danni patrimoniali chiesti a risarcimento dalla solo vedova.
Di nessun onere probatorio gli attori erano del pari gravati in ordine alla < di Per_1 Per_1
soggetto iscritto alla … [<
Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale>>] e pertanto coperto dai rischi derivanti dall'attività
venatoria in virtù della polizza sottoscritta dall'associazione>>, la garanzia assicurativa gravante sulla in forza della polizza con essa Controparte_2
stipulata dal responsabile dell'omicidio operando in forza dei richiamati commi 8 e 10 dell'art. 12 l. n. 157/1992 in
13 favore di tutte indistintamente le vittime di incidenti causati dal regolare esercizio di attività venatoria, che siano o non siano a loro volta cacciatori.
Lausufruire della copertura assicurativa>>, per essere … tesserato ANUU al momento dell'evento>>, per il cui tramite la polizza è stipulata, è d'altro canto documentata dal
, il quale ha offerto in comunicazione con la comparsa Pt_4
di costituzione in giudizio, – in copia informatica la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - sia il tesserino attestante la sua <
STANZIALE PER I RESIDENTI IN REGIONE PUGLIA>> per l'annata venatoria 2016 – 2017, sia il tesserino attestante la sua adesione alla versione <> della polizza offerta ai propri associati dalla Controparte_6
recante anche
[...]
l'indicazione del numero di Porto d'armi e della data del suo rilascio (31.7.2011), unitamente al bollettino postale attestante il versamento del premio in data 10.8.2016.
A riprova della infondatezza della domanda proposta nei confronti del , si ricava dal secondo dei predetti CP_4
tesserini che il aveva la possibilità di aderire Pt_4
attraverso l'Associazione a tutto un ventaglio di versioni progressivamente più costose della polizza prescritta
14 dall'art. 12, co. 8, l. n. 157/1992, evidentemente con la previsione di massimali via via più alti di quelli minimi obbligatoriamente fissati dalla legge, ed è stata dunque volontà sua quella di provvedersi di una polizza corrispondente ai minimi di legge, della cui inadeguatezza qui ora si duole.
Fermo che, a norma dell'art. 445, co. 1 bis, c.p.p., nella formulazione, per ciò che qui interessa, nella specie applicabile ratione temporis (anteriore alla entrata in vigore del d.l.vo n. 150/2022) <
dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili>>, era consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
che, se <…
non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno,
tuttavia essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale>>; ed Infatti <
civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra
15 altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova>> (Cass.
31.1.2024 n. 2897).
Ebbene, dagli atti di indagine sottostanti la suddetta sentenza di patteggiamento n. 273/2018, passata in giudicato, con cui il GUP di questo Tribunale ha come innanzi definito il procedimento penale aperto a carico del Pt_4
- quivi integralmente depositati unitamente alla sentenza,
in copia fotostatica la cui conformità all'originale non è
contestata ex art. 2712 c.c. – e dalle risultanze dell'istruttoria che è stata autonomamente espletata nel presente giudizio, mediante in particolare l'interrogatorio del e l'audizione testimoniale del si Pt_4 Per_2
ricava:
- per un verso, che, contrariamente a quanto assunto dalla
Compagnia, il sinistro è avvenuto in orario in cui la caccia era consentita, a mente dell'art. 3 l. n. 157/1992, il quale stabilisce che <
un'ora prima della levata del sole fino al tramonto>> e della conforme prescrizione dettata localmente dal calendario venatorio adottato dalla Regione Puglia per l'annata 2016 –
2017 (con delibera di Giunta n. 1212 del 2.8.2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 de
16 30.8.2016); ed infatti il , come già in sede delle Per_2
sommarie informazioni rese nell'immediatezza del fatto ai
Carabinieri di Andria, ha qui confermato che allorquando il sinistro si è verificato si approssimava bensì l'imbrunire,
ma il sole non era ancora tramontato e c'era luce naturale;
e non risulta alcun motivo per dubitare della piena attendibilità di tali dichiarazioni;
- per altro verso, che non è raggiunta la prova, che al ed alla sua compagnia assicurativa incombeva l'onere Pt_4
di fornire a norma dell'art. 2050 c.c., che costituisce nel caso il titolo della responsabilità del che questi Pt_4
aveva al momento <
il danno>>, concretamente assicurandosi, prima di sparare,
di non potere in nessun caso colpire alcuno dei compagni di caccia.
Consegue che, incontroversa la responsabilità dell'uccisore,
va escluso qualsivoglia concorso di colpa in capo all'ucciso,
donde la spettanza agli attori del risarcimento liquidabile in loro favore per il suo intero ammontare, e ricorrono tutti i requisiti di operatività della garanzia assicurativa da essi invocata.
Sono allegati danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con l'ucciso e danni patrimoniali.
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale, del quale tutti e tre gli attori si dolgono, la sua risarcibilità
deve riconoscersi, ex art. 2059 c.c., secondo
17 l'interpretazione costituzionalmente orientata elaboratane dalla giurisprudenza di legittimità inaugurata dalle c.d.
sentenze gemelle di SA MA (Cass., SS.UU., 11.11.2008
nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), quale effetto della grave violazione del diritto di ciascuno ad esplicare la sua personalità nelle relazioni intersoggettive anche latamente riconducibili al paradigma della famiglia quale "società
naturale", costituente valore costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost. (v., ex multis, Cass.
5.9.2023 n. 25907,
Cass. 26.5.2020 n. 9696).
Tale danno si sostanzia, da un lato, nel c.d. danno morale,
<
sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita>>, dalle persone che intrattenevano con la vittima primaria un qualsiasi tipo di rapporto avente le caratteristiche di una stabile relazione di reciproco affetto e solidarietà e di consuetudini di vita,
indipendentemente dalla sussistenza sia di un vincolo di consanguineità naturale sia di una situazione di convivenza;
dall'altro lato, nel c.d. danno esistenziale o dinamico-
relazionale, < nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana>> (v. Cass. 18.4.2023 n. 10335 e Cass. 15.11.2023
n. 31867).
Quanto al primo aspetto, <
18 da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ.,
una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo>> (Cass.
4.3.2024 n. 5769).
Quanto al secondo aspetto, la predetta presunzione non si estende ad esso, di modo che la liquidazione del relativo pregiudizio dipende dalla <
della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o,
all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione,
comunque provata, del danneggiato)>> (sempre Cass. 4.3.2024
n. 5769).
Nel caso del presente giudizio il danno in parola è lamentato dalla moglie della vittima primaria e dai suoi figli e non v'è prova che nessuno dei convenuti abbia offerto che
<
odio>>.
Sugli attori incombeva allora il solo onere, in definitiva,
19 ai fini della quantificazione del risarcimento spettante in ragione della intensità del rapporto perduto, di dare dimostrazione, nel caso, dell'estremo della convivenza con il defunto all'epoca della sua morte.
La ricorrenza di tale estremo, asserito per la vedova e per il figlio , risulta idoneamente provata dalla Parte_2
certificazione anagrafica versata in atti in via telematica per la sola , relativamente alla quale non v'è Parte_1
contestazione, e non anche per il figlio, il quale risulta da essa residente ad un indirizzo diverso da quello della famiglia di origine.
Alla liquidazione necessariamente equitativa di tale danno può idoneamente provvedersi facendo applicazione delle tabelle all'uopo da ultimo elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano e aggiornate il
4.6.2024 (v. Cass. 16.12.2022 n. 37009).
Deriva che, attribuendo a ciascuno degli attori il punteggio ivi previsto secondo l'età della vittima primaria, l'età
della vittima secondaria, la convivenza tra le stesse - che nel caso può riconoscersi soltanto con riguardo alla vedova
– il numero dei congiunti sopravvissuti e la qualità e intensità della relazione affettiva perduta qual è
presumibile in base ai precedenti criteri, e moltiplicando il punteggio di ciascuno per l'importo fissato in tabella come "valore punto", pari ad € 3.911,00 per coniuge e figli,
possono riconoscersi in favore dei medesimi, a titolo di
20 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, i seguenti importi:
- € 359.812,00 per la vedova;
- € 312.880,00 per ciascuno dei figli.
Con riguardo ai danni patrimoniali richiesti a risarcimento dalla sola vedova, può essere poi riconosciuto in suo favore l'ulteriore risarcimento della somma di € 4.735,10 che essa ha documentato di avere sborsato per le esequie del defunto marito, senza specifiche contestazioni dei convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 c.c. e 115, co. 1,
c.p.c., nel mentre nulla può essere altresì riconosciuto in suo favore per l'asserita diminuzione di reddito che la scomparsa del marito avrebbe comportato per la Parte_1
smentita dalla sua stessa allegazione di percepire una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione già
percepita dal coniuge, che è maggiore della quota del 50% in cui tale pensione, che costituiva l'unico introito della famiglia, deve presumersi che venisse ad essere destinata alle sue esigenze quando il marito era in vita.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva
21 anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, gli importi come sopra riconosciuti per risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sono liquidati all'attualità e quindi è
sono già comprensivi della rivalutazione monetaria.
La somma di € 4.735,10 riconosciuta in favore della per risarcimento del danno patrimoniale va invece Parte_1
rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data del
1°.1.2017, da cui la parte ne fa richiesta, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e
22 quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come richiesto dagli attori, in forza dell'art. 1224 c.c., quanto alla sull'importo risultante Parte_1
dalla sommatoria di quanto liquidato in suo favore per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato in suo favore per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato, e quanto agli altri attori sull'importo per ciascuno di essi liquidato per danno non patrimoniale,
saranno altresì dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore degli attori, come rispettivamente dovute a ciascuno, i convenuti vanno condannati in solido fino a concorrenza della complessiva somma di € 400.000,00, pacificamente costituente il massimale della polizza stipulata dal , il quale Pt_4
23 risponderà in via esclusiva della eccedenza.
Nessun rilievo ha la circostanza altresì opposta dalla
Compagnia che fosse titolare di polizze Persona_1
infortunio, la cui riscossione da parte degli stessi attori iure successionis non ha alcuna interferenza con il risarcimento quivi ad essi riconosciuto iure proprio.
Non può essere accolta la domanda del di condanna Pt_4
dell'Assicurazione al pagamento in suo favore delle spese di difesa ad opera di legale non designato dalla Compagnia, le condizioni della polizza inter parte prodotte in giudizio dallo stesso , così testualmente disponendo sul Pt_4
punto: <
per resistere all'azione promossa contro l' entro Parte_5
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. / Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia
e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. / La
Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa Parte_5
designati>>.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto,
nella misura liquidata in dispositivo, su entrambi i convenuti nei confronti degli attori e sul nei Pt_4
confronti del che ha chiamato in causa, con CP_4
distrazione per legge in favore dell'Avvocatura dello Stato.
24
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi reciprocamente proposte dalle parti, così provvede,
rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- in accoglimento delle domande attoree per quanto di ragione, condanna i convenuti e Parte_4 [...]
a pagare in favore degli attori gli Controparte_2
importi di € 364.547,10 quanto a e di € Parte_1
312.880,00 per ciascuno quanto a e Parte_2 Pt_3
, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
[...]
tanto in solido fra i convenuti fino a concorrenza della complessiva somma di € 400.000,00 e con onere esclusivo a carico di per l'eccedenza; Parte_4
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_4
confronti del terzo chiamato in causa,
[...]
Controparte_3
[...]
- condanna entrambi i convenuti al pagamento delle spese di causa in favore degli attori, che si liquidano nella complessiva somma di € 30.907,10, di cui € 1.713,00 per gli esborsi documentati ed € 29.194,10 per compenso, oltre al
15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna a pagare le spese di causa in Parte_4
25 favore del Controparte_3
con distrazione in favore
[...]
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che si liquidano nella complessiva somma di € 22.457,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 25.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 296 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele De Benedittis e
Rocco Goffredo, con studio in Corato, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORI
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_4
Milanese, con studio in Veglie (LE), ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO E IN CAUSA CP_1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Barile, con studio in Castellammare di Stabia (NA),
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
), in persona del Ministro in carica,
[...]
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, in persona dell'Avvocato
dello Stato Guido Operamolla, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla convenuta il 15.11.2024, dal Controparte_2
convenuto il 18.11.2024, dagli attori il Parte_4
19.11.2024 e dal Ministero terzo chiamato in causa il
23.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Salvo che per il su richiamato art. 127 ter c.p.c., dal
26.11.2024 dichiarato applicabile dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023, la causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate
2 e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 13.1.2020, gli attori hanno quivi convenuto il e la Pt_4 Controparte_2
deducendo quanto segue.
Erano moglie la e figli i e Parte_1 Pt_2 Pt_2 Pt_3
di deceduto il 20.11.2016, nel mentre, in Persona_1
località Montegrosso, in agro di Andria, <
una battuta di caccia unitamente ad altre persone, tutte munite di regolare porto d'armi>>. Tanto è accaduto in quanto
< Persona_1
di arma da fuoco esploso dal fucile in uso a
[...]
, che partecipava alla battuta di caccia con lui Parte_4
e con il quale (colpo), raggiungendolo Persona_2
accidentalmente all'addome, ne causava la morte nell'arco di circa un'ora. Il , che ha immediatamente ammesso tali Pt_4
fatti nel rendere sommarie informazioni ex art. 350 c.p.p.
ai Carabinieri della Stazione di Andria, è stato per questo sottoposto a procedimento penale davanti a questo Tribunale,
n. 7119/2016 R.G.N.R. - n. 2662/2017 R.G. G.I.P., per il delitto di omicidio colposo previsto e punito dall'art. 589
c.p., definito dal Giudice dell'Udienza Preliminare con sentenza n. 273 del 12.6.2018, divenuta irrevocabile il
13.11.2018, pronunciata ex artt. 444 e segg. c.p.p., con la quale l'imputato, reo confesso, ritenuto sulla scorta degli
3 atti di indagine che la sua condotta ha in effetti integrato gli estremi del reato ascrittogli, a seguito di istanza di patteggiamento assentita dal Pubblico Ministero, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione,
con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Tale tragica scomparsa di è Persona_1
stata fonte di danni per gli attori, di ordine non patrimoniale, in relazione alla perdita del rapporto parentale, che ha colpito tutti e tre gli attori, e di ordine patrimoniale, in relazione al <>
e alle <>, che hanno colpito la vedova. Nessun esito hanno avuto i tentativi previamente esperiti nei confronti del e della sua compagnia Pt_4
assicurativa, all'epoca ed ora CP_5 [...]
, nei cui confronti è data per legge azione CP_2
diretta alle vittime di sinistri occorsi nel regolare esercizio di attività venatoria, di conseguire il risarcimento di tali danni in via stragiudiziale.
Gli attori chiedevano pertanto condannarsi i convenuti in solido al pagamento in loro favore della somma di €
284.394,30 quanto alla , della somma di € Parte_1
304.007,70 quanto a e della somma di € Parte_2
264.780,90 quanto a o delle diverse somme a Parte_3
ritenersi di giustizia, per risarcimento del danno da ciascuno subito per la perdita del rapporto parentale,
<
4 svalutazione monetaria a decorrere dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo>>, nonché, quanto alla , Parte_1
delle ulteriori somme di € 4.979,60 per rimborso delle spese funerarie sostenute e di € 34.457,40, <
somme maturate e maturande sino all'effettivo soddisfo>>,
per risarcimento del danno costituito dalla minore disponibilità di reddito, <
legge ed al danno da svalutazione monetaria a decorrere dal mese di gennaio 2017 sino all'effettivo soddisfo>>.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio con Pt_4
comparsa di risposta depositata il 23.4.2020, con la quale,
nel merito contestando l'ammontare del risarcimento richiesto dagli attori, sotto il duplice profilo della incidenza di un concorso di colpa della vittima nella causazione della propria morte e della insussistenza o della carenza di prova delle voci di danno patrimoniale richieste a risarcimento dalla vedova, e argomentando a sostegno della piena operatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa facente carico alla ora
[...]
in forza della polizza obbligatoria da esso CP_2
stipulata con l'allora per la copertura della CP_5
responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi, anche per le spese di difesa nel presente giudizio, ha preliminarmente richiesto, e ottenuto, di chiamare in causa l'allora
, Controparte_4
5 per sentirlo condannare a manlevarlo dal danno in ipotesi arrecatogli per effetto del mancato adeguamento del massimale di assicurazione demandato dalla legge al
, nel caso in cui dovesse essere riconosciuto in CP_4
favore degli attori un risarcimento eccedente detto massimale.
La si è a sua volta costituita Controparte_2
tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta depositata il 20.5.2020, in ossequio al termine a tal fine assegnatole con decreto del 14.5.2020, opponendo: 1)
l'operatività, in ogni caso, di un massimale di € 400.000,00;
2) l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010, previsto come obbligatorio trattandosi di
<>; 3) il difetto di legittimazione attiva degli attori per ciò che:
a) < Persona_1
senza dare prova della loro qualità di eredi, ma soprattutto senza dare prova di accettazione della eredità>>; b) manca la < [ ] di Pt_2 Per_1
soggetto iscritto alla … [<
Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale>>] e pertanto coperto dai rischi derivanti dall'attività
venatoria in virtù della polizza sottoscritta dall'associazione>>; c) <
del responsabile dell'evento sig. , che per Parte_4
6 poter usufruire della copertura assicurativa [deve]
dimostrare di essere titolare dell'autorizzazione all'attività venatoria nonché di essere tesserato ANUU al momento dell'evento>>; 4) la mancanza di prova della ricorrenza dei presupposti di operatività della garanzia assicurativa nel merito, quanto all'accadimento del sinistro in occasione dell'esercizio di attività venatoria con l'uso di armi conformemente a tutte le relative prescrizioni di legge e di regolamento;
5) la mancanza di prova comunque degli elementi di determinazione dell'ammontare del risarcimento richiesto, anche sotto il profilo della <
di non aver stipulato altre polizze infortuni e/o RCG>>,
atteso che <
RCG stipulate sullo stesso rischio la … copertura [di cui alla polizza invocata dagli attori] opera a secondo rischio e per i massimali eccedenti tali polizze>>.
Alla chiamata in causa regolarmente notificatale dal Pt_4
il 30.4.2020, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
per legge chiamata a rappresentare e difendere il chiamato ora CP_4 Controparte_3
resiste infine con comparsa di
[...]
risposta depositata il 17.11.2020, bensì tardivamente, in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c.,
richiamato dall'art. 271 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza appositamente fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 269, co. 2, c.p.c., nella specie fissata
7 al 18.11.2020, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dallo stesso art. 271 c.p.c., direttamente e attraverso il richiamo del secondo comma dell'art. 167 c.p.c.
aggiunto alla norma da C.Cost. n. 260/1997.
La chiamata in causa del è di per sé infondata e CP_4
la domanda di manleva con essa proposta va pertanto senz'altro rigettata, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla concreta ricorrenza o meno della evenienza che il chiamante pone a loro fondamento: che cioè venga riconosciuto in favore degli attori un risarcimento eccedente il massimale della polizza stipulata con la sua compagnia assicurativa.
La materia è regolata dalla l. n. 157/1992 (<
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>>), il cui art. 12, che qui unicamente interessa,
così attualmente dispone:
- <
compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 903.283,12 per ogni sinistro, di cui euro 677.462,34 per ogni persona danneggiata ed euro 225.820,78 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro
8 90.328,31 per morte o invalidità permanente.>> (co. 8);
- <
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.>> (co. 9);
- <
procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.>> (co. 10).
I massimali di cui al su riportato ottavo comma sono stati in effetti per la prima volta aggiornati dal in CP_4
attuazione della previsione di cui al nono comma, con decreto del 23.12.2020 (in G.U. 18.1.2021 n. 13), e dunque successivamente al sinistro per cui è causa, all'epoca del quale vigevano ancora i massimali originariamente fissati dalla legge alla sua entrata in vigore (il lontano
11.3.1992), che, per ciò che rileva nel presente giudizio,
stabiliva per ogni persona danneggiata il massimale di <
750 milioni>>, pari ad € 387.342,67; l'aggiornamento è stato attuato <
le stesse alla luce dei valori riportati nelle tabelle
Istat>>, per cui i massimali originariamente previsti sono rimasti invariati nel loro valore assoluto e sono stati soltanto adeguati in relazione al mutato potere di acquisto del denaro frattanto accertato dall'ISTAT, per cui il massimale a valere per il risarcimento dei danni alle persone
9 è venuto a quasi raddoppiare, passando dagli originari €
387.342,67 agli attuali € 677.462,34.
Senonché non v'è in ogni caso nessun nesso di causa ed effetto fra il fatto che il convenuto si fosse CP_4
astenuto fino alla data del sinistro oggetto del giudizio dal dare attuazione alla previsione di cui all'art. 12, co.
9, l. n. 157/1992 e il fatto che il possa qui essere Pt_4
chiamato a risarcire gli attori oltre il massimale della polizza a suo tempo stipulata, per la semplice ragione che ben il chiamante avrebbe prima del sinistro potuto ovviare alla ritenuta insufficienza del massimale all'epoca previsto dalla legge, procedendo a stipulare la polizza per il maggiore massimale ritenuto più congruo a garantirlo dalle pretese di eventuali danneggiati o anche provvedendo a stipulare una polizza aggiuntiva a garanzia del rischio relativo al superamento del massimale pattuito per la prima polizza, la previsione di un massimale da parte della legge essendo unicamente diretta a soddisfare l'interesse sociale di garantire una soglia minima di risarcimento ai potenziali danneggiati, ferma la facoltà dei potenziali danneggianti di cautelarsi essi in maggiore misura come innanzi, sulla quale la previsione di massimali di legge e il loro adeguamento o mancato adeguamento nel tempo non hanno alcuna incidenza.
Le domande attoree, di risarcimento di danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati da fatto illecito esulante dagli ambiti della circolazione di veicoli e natanti e della
10 responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, non sono affatto soggette, a mente dell'art. 5, co. 1 bis, d.l.vo n. 28/2010,
alla condizione di procedibilità richiamata dalla
[...]
del previo esperimento del procedimento di CP_2
mediazione ivi previsto, non venendo nella specie in rilievo alcun contratto assicurativo intercorrente fra gli attori e la convenuta Compagnia, evocata in giudizio quale coobbligata solidale ex lege con il responsabile dell'illecito.
Parimenti infondata è l'eccezione ancora in via preliminare sollevata dalla Compagnia, di difetto di legittimazione attiva degli attori.
Per inveterata giurisprudenza del Supremo Collegio (v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756), la legittimazione processuale, condizione dell'azione e di ammissibilità della domanda con cui essa è esercitata, quale diritto dell'attore o ricorrente o chiamante in causa di conseguire una decisione sul merito della domanda proposta, si sostanzia dal lato attivo nella coincidenza fra la persona, fisica o giuridica,
dell'attore o ricorrente o chiamante e la persona di chi è
dall'attore o ricorrente o chiamante affermato titolare del diritto dedotto in giudizio, astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere (così come dal lato passivo nella coincidenza fra la persona, fisica o giuridica,
del convenuto o terzo chiamato e la persona di chi è dallo
11 stesso attore o ricorrente o chiamante affermato come colui nei cui confronti il diritto da esso dedotto in giudizio va riconosciuto ed è astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto), secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente o chiamante e a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa nel merito.
Ebbene, a tenore come sopra dell'atto di citazione, è
incontrovertibile che la predetta coincidenza che identifica la legittimazione attiva è, nel caso del presente giudizio,
pienamente sussistente.
Afferiscono invero al merito della controversia le obiezioni che come innanzi l'Assicurazione muove a sostegno dell'asserito difetto di legittimazione attiva degli attori,
le quali sono nondimeno tutte infondate.
Per quanto infatti gli attori, essi pure impropriamente,
dichiarino di agire <
non v'è poi alcuna domanda che essi Persona_1
propongano iure successionis, essendo tutti danni risentiti in proprio quelli di cui essi richiedono il risarcimento,
sia sul piano patrimoniale sia sul piano non patrimoniale.
Gli attori non avevano pertanto affatto da dimostrare di essere chiamati alla eredità del defunto , né Persona_1
tanto meno di averla accettata - ciò che peraltro, ove avessero effettivamente agito iure successionis o anche iure successionis, avrebbero fatto per facta concludentia, ex art. 476 c.c., con il fatto stesso di agire in giudizio al
12 fine di far valere diritti ereditari – bensì da dare prova,
ex art. 2697, co. 1, c.c., dei fatti costitutivi dei crediti risarcitori vantati in proprio e cioè, essendo pacifica l'accidentale uccisione di ed essendo Persona_1
documentato che questi fosse marito della e padre Parte_1
di e di - dal certificato di Parte_2 Parte_3
stato di famiglia versato in atti dagli attori in via telematica, la cui conformità all'originale non è
contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
– a) l'intensità della relazione affettiva già intercorrente con il defunto, quanto al danno da perdita del rapporto parentale chiesto a risarcimento da tutti e tre gli attori,
e b) l'avvenuto esborso per le sue esequie e la minore disponibilità di reddito determinata dalla sua scomparsa,
quanto ai danni patrimoniali chiesti a risarcimento dalla solo vedova.
Di nessun onere probatorio gli attori erano del pari gravati in ordine alla < di Per_1 Per_1
soggetto iscritto alla … [<
Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale>>] e pertanto coperto dai rischi derivanti dall'attività
venatoria in virtù della polizza sottoscritta dall'associazione>>, la garanzia assicurativa gravante sulla in forza della polizza con essa Controparte_2
stipulata dal responsabile dell'omicidio operando in forza dei richiamati commi 8 e 10 dell'art. 12 l. n. 157/1992 in
13 favore di tutte indistintamente le vittime di incidenti causati dal regolare esercizio di attività venatoria, che siano o non siano a loro volta cacciatori.
La
, il quale ha offerto in comunicazione con la comparsa Pt_4
di costituzione in giudizio, – in copia informatica la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - sia il tesserino attestante la sua <
STANZIALE PER I RESIDENTI IN REGIONE PUGLIA>> per l'annata venatoria 2016 – 2017, sia il tesserino attestante la sua adesione alla versione <> della polizza offerta ai propri associati dalla Controparte_6
recante anche
[...]
l'indicazione del numero di Porto d'armi e della data del suo rilascio (31.7.2011), unitamente al bollettino postale attestante il versamento del premio in data 10.8.2016.
A riprova della infondatezza della domanda proposta nei confronti del , si ricava dal secondo dei predetti CP_4
tesserini che il aveva la possibilità di aderire Pt_4
attraverso l'Associazione a tutto un ventaglio di versioni progressivamente più costose della polizza prescritta
14 dall'art. 12, co. 8, l. n. 157/1992, evidentemente con la previsione di massimali via via più alti di quelli minimi obbligatoriamente fissati dalla legge, ed è stata dunque volontà sua quella di provvedersi di una polizza corrispondente ai minimi di legge, della cui inadeguatezza qui ora si duole.
Fermo che, a norma dell'art. 445, co. 1 bis, c.p.p., nella formulazione, per ciò che qui interessa, nella specie applicabile ratione temporis (anteriore alla entrata in vigore del d.l.vo n. 150/2022) <
dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili>>, era consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
che, se <…
non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno,
tuttavia essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale>>; ed Infatti <
civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra
15 altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova>> (Cass.
31.1.2024 n. 2897).
Ebbene, dagli atti di indagine sottostanti la suddetta sentenza di patteggiamento n. 273/2018, passata in giudicato, con cui il GUP di questo Tribunale ha come innanzi definito il procedimento penale aperto a carico del Pt_4
- quivi integralmente depositati unitamente alla sentenza,
in copia fotostatica la cui conformità all'originale non è
contestata ex art. 2712 c.c. – e dalle risultanze dell'istruttoria che è stata autonomamente espletata nel presente giudizio, mediante in particolare l'interrogatorio del e l'audizione testimoniale del si Pt_4 Per_2
ricava:
- per un verso, che, contrariamente a quanto assunto dalla
Compagnia, il sinistro è avvenuto in orario in cui la caccia era consentita, a mente dell'art. 3 l. n. 157/1992, il quale stabilisce che <
un'ora prima della levata del sole fino al tramonto>> e della conforme prescrizione dettata localmente dal calendario venatorio adottato dalla Regione Puglia per l'annata 2016 –
2017 (con delibera di Giunta n. 1212 del 2.8.2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99 de
16 30.8.2016); ed infatti il , come già in sede delle Per_2
sommarie informazioni rese nell'immediatezza del fatto ai
Carabinieri di Andria, ha qui confermato che allorquando il sinistro si è verificato si approssimava bensì l'imbrunire,
ma il sole non era ancora tramontato e c'era luce naturale;
e non risulta alcun motivo per dubitare della piena attendibilità di tali dichiarazioni;
- per altro verso, che non è raggiunta la prova, che al ed alla sua compagnia assicurativa incombeva l'onere Pt_4
di fornire a norma dell'art. 2050 c.c., che costituisce nel caso il titolo della responsabilità del che questi Pt_4
aveva al momento <
il danno>>, concretamente assicurandosi, prima di sparare,
di non potere in nessun caso colpire alcuno dei compagni di caccia.
Consegue che, incontroversa la responsabilità dell'uccisore,
va escluso qualsivoglia concorso di colpa in capo all'ucciso,
donde la spettanza agli attori del risarcimento liquidabile in loro favore per il suo intero ammontare, e ricorrono tutti i requisiti di operatività della garanzia assicurativa da essi invocata.
Sono allegati danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con l'ucciso e danni patrimoniali.
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale, del quale tutti e tre gli attori si dolgono, la sua risarcibilità
deve riconoscersi, ex art. 2059 c.c., secondo
17 l'interpretazione costituzionalmente orientata elaboratane dalla giurisprudenza di legittimità inaugurata dalle c.d.
sentenze gemelle di SA MA (Cass., SS.UU., 11.11.2008
nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), quale effetto della grave violazione del diritto di ciascuno ad esplicare la sua personalità nelle relazioni intersoggettive anche latamente riconducibili al paradigma della famiglia quale "società
naturale", costituente valore costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost. (v., ex multis, Cass.
5.9.2023 n. 25907,
Cass. 26.5.2020 n. 9696).
Tale danno si sostanzia, da un lato, nel c.d. danno morale,
<
sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita>>, dalle persone che intrattenevano con la vittima primaria un qualsiasi tipo di rapporto avente le caratteristiche di una stabile relazione di reciproco affetto e solidarietà e di consuetudini di vita,
indipendentemente dalla sussistenza sia di un vincolo di consanguineità naturale sia di una situazione di convivenza;
dall'altro lato, nel c.d. danno esistenziale o dinamico-
relazionale, < nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana>> (v. Cass. 18.4.2023 n. 10335 e Cass. 15.11.2023
n. 31867).
Quanto al primo aspetto, <
18 da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ.,
una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo>> (Cass.
4.3.2024 n. 5769).
Quanto al secondo aspetto, la predetta presunzione non si estende ad esso, di modo che la liquidazione del relativo pregiudizio dipende dalla <
della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva
(desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o,
all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione,
comunque provata, del danneggiato)>> (sempre Cass. 4.3.2024
n. 5769).
Nel caso del presente giudizio il danno in parola è lamentato dalla moglie della vittima primaria e dai suoi figli e non v'è prova che nessuno dei convenuti abbia offerto che
<
odio>>.
Sugli attori incombeva allora il solo onere, in definitiva,
19 ai fini della quantificazione del risarcimento spettante in ragione della intensità del rapporto perduto, di dare dimostrazione, nel caso, dell'estremo della convivenza con il defunto all'epoca della sua morte.
La ricorrenza di tale estremo, asserito per la vedova e per il figlio , risulta idoneamente provata dalla Parte_2
certificazione anagrafica versata in atti in via telematica per la sola , relativamente alla quale non v'è Parte_1
contestazione, e non anche per il figlio, il quale risulta da essa residente ad un indirizzo diverso da quello della famiglia di origine.
Alla liquidazione necessariamente equitativa di tale danno può idoneamente provvedersi facendo applicazione delle tabelle all'uopo da ultimo elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano e aggiornate il
4.6.2024 (v. Cass. 16.12.2022 n. 37009).
Deriva che, attribuendo a ciascuno degli attori il punteggio ivi previsto secondo l'età della vittima primaria, l'età
della vittima secondaria, la convivenza tra le stesse - che nel caso può riconoscersi soltanto con riguardo alla vedova
– il numero dei congiunti sopravvissuti e la qualità e intensità della relazione affettiva perduta qual è
presumibile in base ai precedenti criteri, e moltiplicando il punteggio di ciascuno per l'importo fissato in tabella come "valore punto", pari ad € 3.911,00 per coniuge e figli,
possono riconoscersi in favore dei medesimi, a titolo di
20 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, i seguenti importi:
- € 359.812,00 per la vedova;
- € 312.880,00 per ciascuno dei figli.
Con riguardo ai danni patrimoniali richiesti a risarcimento dalla sola vedova, può essere poi riconosciuto in suo favore l'ulteriore risarcimento della somma di € 4.735,10 che essa ha documentato di avere sborsato per le esequie del defunto marito, senza specifiche contestazioni dei convenuti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 c.c. e 115, co. 1,
c.p.c., nel mentre nulla può essere altresì riconosciuto in suo favore per l'asserita diminuzione di reddito che la scomparsa del marito avrebbe comportato per la Parte_1
smentita dalla sua stessa allegazione di percepire una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione già
percepita dal coniuge, che è maggiore della quota del 50% in cui tale pensione, che costituiva l'unico introito della famiglia, deve presumersi che venisse ad essere destinata alle sue esigenze quando il marito era in vita.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore,
sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva
21 anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass.
10.3.2006 n. 5234). Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass.
27.6.2016 n. 13225; Cass. 15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Nella specie, gli importi come sopra riconosciuti per risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sono liquidati all'attualità e quindi è
sono già comprensivi della rivalutazione monetaria.
La somma di € 4.735,10 riconosciuta in favore della per risarcimento del danno patrimoniale va invece Parte_1
rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, dalla data del
1°.1.2017, da cui la parte ne fa richiesta, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento dei danni non patrimoniali e di quanto liquidato per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e
22 quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza:
quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto al danno patrimoniale, a decorrere,
per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dopo di che, come richiesto dagli attori, in forza dell'art. 1224 c.c., quanto alla sull'importo risultante Parte_1
dalla sommatoria di quanto liquidato in suo favore per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato in suo favore per risarcimento del danno patrimoniale come sopra rivalutato, e quanto agli altri attori sull'importo per ciascuno di essi liquidato per danno non patrimoniale,
saranno altresì dovuti gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore degli attori, come rispettivamente dovute a ciascuno, i convenuti vanno condannati in solido fino a concorrenza della complessiva somma di € 400.000,00, pacificamente costituente il massimale della polizza stipulata dal , il quale Pt_4
23 risponderà in via esclusiva della eccedenza.
Nessun rilievo ha la circostanza altresì opposta dalla
Compagnia che fosse titolare di polizze Persona_1
infortunio, la cui riscossione da parte degli stessi attori iure successionis non ha alcuna interferenza con il risarcimento quivi ad essi riconosciuto iure proprio.
Non può essere accolta la domanda del di condanna Pt_4
dell'Assicurazione al pagamento in suo favore delle spese di difesa ad opera di legale non designato dalla Compagnia, le condizioni della polizza inter parte prodotte in giudizio dallo stesso , così testualmente disponendo sul Pt_4
punto: <
per resistere all'azione promossa contro l' entro Parte_5
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. / Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia
e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. / La
Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa Parte_5
designati>>.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto,
nella misura liquidata in dispositivo, su entrambi i convenuti nei confronti degli attori e sul nei Pt_4
confronti del che ha chiamato in causa, con CP_4
distrazione per legge in favore dell'Avvocatura dello Stato.
24
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi reciprocamente proposte dalle parti, così provvede,
rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- in accoglimento delle domande attoree per quanto di ragione, condanna i convenuti e Parte_4 [...]
a pagare in favore degli attori gli Controparte_2
importi di € 364.547,10 quanto a e di € Parte_1
312.880,00 per ciascuno quanto a e Parte_2 Pt_3
, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;
[...]
tanto in solido fra i convenuti fino a concorrenza della complessiva somma di € 400.000,00 e con onere esclusivo a carico di per l'eccedenza; Parte_4
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_4
confronti del terzo chiamato in causa,
[...]
Controparte_3
[...]
- condanna entrambi i convenuti al pagamento delle spese di causa in favore degli attori, che si liquidano nella complessiva somma di € 30.907,10, di cui € 1.713,00 per gli esborsi documentati ed € 29.194,10 per compenso, oltre al
15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- condanna a pagare le spese di causa in Parte_4
25 favore del Controparte_3
con distrazione in favore
[...]
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che si liquidano nella complessiva somma di € 22.457,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 25.6.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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