Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 da
1) nata a [...], il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Parte_1
, residente a [...], con gli Avv.ti Viviana A. C.F._1
Cugnasca e presso le quali ha eletto domicilio telematico Parte_2
e
2) nato a [...], il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_3
, residente a [...], ma di fatto domiciliato in Via C.F._2
Freikofel n. 23, con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e presso le quali ha eletto domicilio Parte_2 telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, a Milano in data 6 novembre 2004 (Atto
n. 1188, Parte 2, Serie A, Vol. R03 Anno 2004), in separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], cittadina italiana, codice fiscale Persona_1
; C.F._3
- nata a [...] il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_4
; C.F._4
- nata a [...] il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_5
. C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
[nata a [...], il [...], codice fiscale ] e Parte_1 C.F._1 [...]
[nato a [...] il [...], codice fiscale ], i quali hanno Pt_3 C.F._2 contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, in data 6 novembre 2004 (atto trascritto nei
2) Dare atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) Dare atto che le figlie minori e rimarranno affidate congiuntamente a entrambi Pt_4 Pt_5
i genitori e prevalentemente collocate presso la madre, che avrà delega ex art. 337-ter c.c. per le questioni ordinarie e quotidiane e che , maggiorenne, attualmente convivente con la madre, Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
4) Dare atto che la ex casa familiare, sita a Milano, in Via Montemartini n. 4, cointestata ai coniugi, rimarrà definitivamente assegnata alla madre, con tutto quanto l'arreda, dandosi atto le parti che il Signor che se ne è già da tempo allontanato, ha già provveduto, d'accordo con Pt_3 la Signora ad asportare i propri beni ed effetti personali. Pt_1
Con riferimento ai due box pertinenziali dell'immobile che precede, le parti concordano quanto segue:
- il box situato in Via Osimo n. 5 verrà utilizzato per il ricovero dell'auto di famiglia, nonché per le biciclette e altri beni delle figlie. Le relative spese condominiali e di gestione saranno sostenute per la misura di 5/8 a carico della Signora e per la misura di 3/8 a carico del Pt_1
Signor Pt_3
- il box situato in Via Montemartini n. 13 verrà utilizzato in modo condiviso dalle parti per le esigenze di famiglia. Le relative spese condominiali e di gestione saranno sostenute nella misura di ½ a carico di ciascuna parte.
5) Dare atto che il padre, oltre che direttamente nei propri tempi, continuerà a contribuire al mantenimento delle figlie , e mediante il versamento dell'assegno mensile Per_1 Pt_4 Pt_5 complessivo di € 500,00 (vale a dire € 166,66 per ciascuna figlia), da corrispondersi alla madre collocataria, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, in via anticipata entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente ex indici IS (prima rivalutazione novembre 2025, base novembre 2024).
Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento delle figlie mediante la copertura del 50% delle loro spese extra, come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, e dunque secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail/Pec con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dare atto che, con specifico riferimento alla modalità contributiva delle spese extra, i genitori concordano che, sempre con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre provvederà a versare alla madre collocataria, in via anticipata e unitamente alla relativa mensilità, la somma mensile complessiva di € 250,00, salvo eventuali conguagli semestrali (al 30 giugno e al
31 dicembre di ogni anno) rispetto ai maggiori importi anticipati dalla madre per le spese straordinarie delle figlie.
6) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali e nel rispetto dei desideri e degli impegni delle figlie, possa incontrare e tenere con sé le figlie minori e , anche Pt_4 Pt_5 unitamente alla figlia maggiorenne , quantomeno: Per_1
- nei tempi ordinari: infrasettimanalmente almeno per una sera a settimana, comprensiva della cena e a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera, nonché per gli ulteriori momenti di volta in volta concordati nel rispetto di quanto precede;
- durante le vacanze scolastiche estive, per una settimana, da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e con la precisazione che, allorquando e non saranno in vacanza con uno dei due genitori Pt_4 Pt_5
o in vacanza autonoma, proseguirà l'ordinario diritto di visita come sopra disciplinato;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente con la madre e nel rispetto dell'alternanza in essere, per il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, con la precisazione che il genitore che avrà con sé le figlie per il secondo periodo comprensivo del Capodanno, le avrà anche per il giorno della Vigilia di Natale, sino alle ore
10,00 del 25 dicembre. Fatto salvo il principio dell'alternanza, eventuali diversi accordi genitoriali sulle vacanze di Natale andranno assunti entro il 15 novembre antecedente;
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni e nel rispetto dell'alternanza in essere;
- per i c.d. “ponti” scolastici secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
- per ulteriori 7 giorni nell'arco dell'anno, secondo gli accordi di volta in volta direttamente assunti tra i genitori.
7) Dare atto che il conto corrente n. 02124 1000 00063489 cointestato ai coniugi ed accesso presso Banca Intesa SanPaolo, filiale di Via Carpi n. 4, Milano rimarrà in essere per l'appoggio del mutuo della ex casa familiare, che continuerà ad essere pariteticamente sopportato dai coniugi, che si impegnano a tal fine a versare tempestivamente sullo stesso rispettivamente metà della provvista necessaria al pagamento della rata mensile.
8) Dare atto che l'auto Nissan Micra tg. BR763DL, sebbene intestata alla Signora Pt_1 rimarrà a disposizione del Sig. prevalentemente per le necessità di trasporto delle figlie Parte_3
e che lo stesso, in ogni caso, provvederà alle relative spese di manutenzione e gestione, tenendo a proprio carico eventuali sanzioni per violazioni del codice della strada.
9) Dare atto che l'assegno unico relativo alle figlie , e verrà interamente Per_1 Pt_4 Pt_5 percepito dalla madre collocataria, che, con la collaborazione del Signor provvederà a Pt_3 ripresentare la relativa domanda a nome proprio.
10) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
11) I coniugi danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
12) Dare atto che, per quanto occorrer possa, i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per le figlie minori e . Pt_4 Pt_5
13) Le spese legali della presente procedura saranno divise al 50% tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi [nata a [...], il 9 maggio Parte_1
1973, codice fiscale ] e [nato a [...] il 24 maggio C.F._1 Parte_3
1970, codice fiscale ], i quali hanno contratto matrimonio con rito C.F._2 concordatario a Milano, in data 6 novembre 2004 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano, al N. 1188, Parte 2, Serie A, Vol. R03 Anno 2004);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG