Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale italo-giapponese concluso a Tokio il 31 luglio 1954, con annesso scambio di Note in data 31 luglio 1954, fra il Ministro degli affari esteri del Giappone e l'Ambasciatore italiano a Tokio.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale italo-giapponese concluso a Tokio il 31 luglio 1954, con annesso scambio di Note in data 31 luglio 1954, fra il Ministro degli affari esteri del Giappone e l'Ambasciatore italiano a Tokio.