Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2025, proposto da
NN GR UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nizza di Sicilia, non costituito in giudizio;
nei confronti
RI LI e CI TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Lipera e Alessandro Lipera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Nizza di Sicilia n. 1 in data 19 giugno 2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 2002 in data 2 marzo 2022 e si è ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; b) del silenzio dell'Amministrazione sull’istanza di autotutela in data 4 luglio 2025.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EL HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Comune di Nizza di Sicilia n. 1 in data 19 giugno 2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 2002 in data 2 marzo 2022 e si è ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; b) il silenzio dell'Amministrazione sull’istanza di autotutela in data 4 luglio 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) con istanza del 28 marzo 2024 i controinteressati hanno chiesto al Comune di dichiarare inefficace la comunicazione di inizio dei lavori asseverata n. 2002 in data 2 marzo 2022, relativa ad interventi realizzati nell’immobile posto al piano superiore rispetto all’unità dei richiedenti; b) in data 9 agosto 2024 è stato effettuato un sopralluogo ed è stata rilevata la presenza di una finestra e, nel pozzo luce, di impianti a servizio dell’unità immobiliare; c) in data 21 febbraio 2025 è stata trasmessa al Comune attestazione sullo stato legittimo dell'immobile ex artt. 9-bis e 34-bis del D.P.R. n. 380/2001 e in data 4 luglio 2025 la ricorrente ha chiesto, senza ottenere riscontro, la revoca in autotutela del provvedimento in questa sede impugnato; d) la controversia concerne una finestra che affaccia su un cavedio non visibile dall’esterno; e) deve precisarsi che nella comunicazione di inizio dei lavori asseverata presentata nell'anno 2022 era stata contemplata una finestra, collocata al centro della parete e mai realizzata, mentre è sempre esistita una finestra situata in una diversa posizione e riconducibile all'originaria costruzione dell’edificio; f) il Comune ha erroneamente ritenuto la necessità di una sanatoria e ha dichiarato l'inefficacia della comunicazione di inizio dei lavori asseverata; g) l'Amministrazione, in realtà, non avrebbe potuto avviare un procedimento di secondo grado su un atto privato, né dichiarare l'inefficacia di tale titolo in autotutela; h) l’ordine di ripristino è previsto per ipotesi differenti rispetto a quella in esame e, in ogni caso, nella specie non vi è alcuna trasformazione da rimuovere, perché la finestra contemplata nella comunicazione di inizio dei lavori asseverata non è mai stata realizzata; i) la finestra esistente, in quanto coeva alla costruzione originaria, è soggetta alla previgente disciplina (legge regionale n. 71/1978; art. 9 della legge regionale n. 37/1985; art. 23, comma 15, della legge regionale n. 37/1985) per ciò che attiene alle sanzioni applicabili; l) il Comune non ha considerato l’attestazione sulla stato legittimo trasmessa in data 21 febbraio 2025 e non ha dato riscontro alla richiesta di autotutela dell'interessata in data 4 luglio 2025; m) l’eventuale difforme ubicazione delle aperture interne e gli eventuali errori materiali nella rappresentazione progettuale rientrano comunque nelle tolleranze di legge; n) la sollecitazione ad opera dei controinteressati era comunque tardiva, richiamandosi sul punto per analogia i termini relativi al controllo della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, sicché il Comune avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 2/2019.
I controinteressati si sono costituiti in giudizio e con memoria in data 6 ottobre 2025 hanno svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il Comune ha correttamente rilevato che la finestra era contemplata come "da realizzarsi" nella comunicazione di inizio dei lavori asseverata dell'anno 2022 e non era rappresentata nei precedenti titoli edilizi (concessione edilizia n. 208 del 24 giugno 1975; concessione in sanatoria n. 12 del 18 giugno 1990; segnalazione certificata di inizio attività del 27 maggio 2016); b) la ricorrente avrebbe dovuto presentare segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria e acquisire l'autorizzazione degli altri proprietari, trattandosi di parti comuni di un condominio; c) anche per la comunicazione di inizio dei lavori asseverata valgono i poteri di vigilanza e repressione di cui all'artt. 27 ss. del D.P.R. n. 380/2001 e il Comune può dichiarare l’inefficacia della comunicazione quando essa sia utilizzata per interventi che richiedono la segnalazione certificata di inizio attività o il permesso di costruire; b) la ricorrente non ha dimostrato che lo stato dei luoghi sia diverso rispetto a quanto rilevato dall'Amministrazione.
Con memoria in data 16 dicembre 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, che la ricostruzione operata dai controinteressati era sprovvista di prova e impostata su profili relativi a posizioni di diritto soggettivo estranei alla giurisdizione amministrativa.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
La comunicazione di inizio dei lavori asseverata, disciplinata dall'art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001, è un atto di parte con cui l'interessato comunica l'inizio di lavori asseverati da un tecnico e non costituisce un provvedimento amministrativo di assenso. Essa ha un ambito di applicazione residuale per interventi che non rientrano nell'attività edilizia libera (art. 6 del D.P.R. n. 380/2001), né tra gli interventi soggetti a permesso di costruire (art. 10) o a segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).
Proprio perché la comunicazione di inizio dei lavori asseverata non è un provvedimento, essa non è soggetta alla disciplina relativa all'autotutela (annullamento d'ufficio o revoca), che presuppone l'adozione di un precedente atto amministrativo. Ciò, ovviamente, non significa che l'Amministrazione resti sprovvista di poteri: al contrario, essa mantiene integri i poteri di vigilanza e sanzionatori sull'attività edilizia contemplati dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e, qualora la comunicazione di inizio dei lavori asseverata sia utilizzata per realizzare opere che richiedano un titolo diverso, l'Amministrazione ha il dovere di intervenire per reprimere l'abuso (T.A.R. Campania, Napoli, n. 6812/2025).
La finestra di cui si tratta non era contemplata nei precedenti titoli edilizi e occorre rilevare che l'apertura di una nuova finestra su una parete esterna costituisce modifica del prospetto (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 1292/2022), sicché la comunicazione di inizio dei lavori asseverata non costituisce titolo inidoneo per la sua realizzazione, essendo almeno necessaria la segnalazione certificata di inizio attività.
E' inoltre necessario l'assenso degli altri proprietari per gli interventi che incidano sulle facciate, trattandosi di parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza, la modifica dei prospetti, alterando il decoro architettonico dell'edificio, richiede il preventivo assenso dell'assemblea condominiale: T.A.R. Toscana, Firenze, n. 1508/2024; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 587/2025 e n. 1296/2022. In tale ultima decisione, in particolare, è stato osservato "come occorra il consenso del condominio quando uno dei condomini intenda realizzare (o sanare), come nel caso di specie, opere che modifichino la facciata dell'edificio... Questo principio ha una portata generale e si applica anche quando l'interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica, non essendo rimesso allo stesso considerare irrilevanti le innovazioni sotto il profilo estetico, qualora sia verificata la loro incidenza sostanziale sulla facciata dell’edificio condominiale".
La ricorrente ha anche lamentato la tardività dell'istanza dei controinteressati, invocando per analogia i termini contemplati per il controllo in materia di segnalazione certificata di inizio attività, ma l'analogia appare impropria, in quanto i termini per l'esercizio del potere inibitorio sulla segnalazione certificata di inizio attività non si applicano al potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, che può essere esercitato in ogni tempo, anche a seguito di una segnalazione tardiva di un terzo (sul punto, cfr. anche Corte Costituzionale, n. 203/2012).
Deve, infine, precisarsi che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi espressamente su istanze con cui essa venga sollecitata ad esercitare l'autotutela: (Consiglio di Stato, n. 183/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 5661/2011; Consiglio di Stato, n. 2484/2025). Il fondamento di tale principio risiede nella natura ampiamente discrezionale del potere di autotutela, come disciplinato dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato, n. 4211/2019), il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo "può essere annullato d'ufficio", contemplando quindi una facoltà e non un obbligo. La discrezionalità non riguarda solo il contenuto della decisione finale, ma la stessa scelta di avviare o meno il procedimento di riesame (Consiglio di Stato, n. 2484 del 2025). Imporre un obbligo di provvedere su ogni istanza di autotutela rischierebbe, invero, di compromettere la stabilità dei rapporti giuridici, consentendo l'aggiramento dei termini perentori di impugnazione del provvedimento originario, dovendo quindi ritenersi che a fronte del potere di autotutela il privato non vanti una posizione di interesse legittimo pretensivo, ma un mero interesse di fatto a che l'Amministrazione riconsideri la propria precedente determinazione.
Ciò a meno che non ricorrano particolari circostanze - insussistenti nel caso di specie - che possano indurre ad opinare in senso diverso (sul punto, cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 129/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 235/2023; Consiglio di Stato; n. 4211/2019; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 291/2019 e n. 1103/2018).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite, avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL HE, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL HE |
IL SEGRETARIO