TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 130
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata

    La comunicazione di inizio lavori asseverata non è un provvedimento amministrativo e non è soggetta ad autotutela. Tuttavia, l'Amministrazione ha poteri di vigilanza e sanzionatori sugli abusi edilizi. L'apertura di una nuova finestra costituisce modifica del prospetto e richiede almeno una segnalazione certificata di inizio attività, nonché l'assenso degli altri condomini.

  • Rigettato
    Tardività dell'istanza dei controinteressati

    I termini per l'esercizio del potere inibitorio sulla segnalazione certificata di inizio attività non si applicano al potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, che può essere esercitato in ogni tempo.

  • Rigettato
    Silenzio su istanza di autotutela

    L'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi espressamente su istanze di autotutela, trattandosi di un potere discrezionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 130
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 130
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo