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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2502 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Parte_1
Appellante
E
, con gli Avv.ti Angela Maria e Stefania Fasano Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3118/2024 pubblicata il
2.5.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia codesta On.le Corte d'Appello, sezione Lavoro, previa fissazione con decreto della udienza per la comparizione delle parti accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; per l'appellato: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
Nel merito, si chiede di rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 3118/2024 del 02.05.2024 resa inter partes dal Tribunale
1 di Roma sez. lavoro, nella persona del Giudice Unico del lavoro dott. Luca Redavid, nel ricorso recante r.g. 31389/2023 Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre Iva e Cpa da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 il ha indetto le Parte_1
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6—bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento Cont all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito anche: . aveva evocato in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Roma, esponendo che, in sede di pubblicazione dei bollettini GPS, la stessa non era stata mai convocata e, nei turni successivi al primo, risultava “saltata” con la conseguenza che erano stati nominati, in sedi per le quali aveva espresso preferenza (come l'I.S. e l'I.S. CP_3
), soggetti con punteggio inferiore al proprio, poiché era stata considerata come CP_4
rinunciataria. Aveva dunque richiesto di condannare l'Amministrazione ad assegnarla in uno degli Istituti disponibili indicati nella domanda GPS, di accertare il proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale in una di quelle sedi e per l'effetto di condannare il a risarcirle il danno conseguito, pari alla retribuzione non percepita Parte_1
nei mesi di luglio ed agosto 2024 in ragione della mancata stipula del contratto di supplenza annuale.
Si era costituito il convenuto esponendo che il sistema aveva legittimamente Parte_1
considerato la ricorrente come rinunciataria per tutte le sedi per non essere risultata soddisfatta nel primo turno di nomina, in tal senso dovendosi interpretare la disciplina di cui all'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022, con riguardo alle ipotesi in cui le preferenze del richiedente non riguardassero tutte le sedi disponibili, disciplina di cui l'algoritmo utilizzato avrebbe costituito applicazione conforme.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso riscontrando la fondatezza delle allegazioni in fatto della ricorrente e, in diritto, osservando, in sintesi, che:
- la disciplina di cui all'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022, letta nella sua interezza, deve intendersi nel senso che la presunzione di rinuncia riguarda le sole sedi per le quali il richiedente non ha espresso preferenza;
2 - fra gli “aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, che hanno diritto ad essere scrutinati per le disponibilità successive alla prima, devono intendersi inclusi tutti quelli che hanno espresso preferenza per la sede divenuta disponibile in momenti successivi e dunque anche la ricorrente, che non può considerarsi “soggetto trattato dalla procedura” (non essendo stata presa in considerazione in precedenza per alcuna proposta di supplenza) se non contrastando con il criterio meritocratico;
- tale interpretazione, a differenza di quanto sostiene il Ministero, non comporta che le convocazioni siano costantemente soggette a rifacimento;
- solo la rinuncia all'incarico già proposto (come avveniva, in presenza, nel vigore dell'art. 14 dell'O.M. n. 60/2020) è una vera e propria rinuncia, mentre la rinuncia (tramite mancata indicazione) alla sede è più correttamente qualificabile come “rifiuto”, non assimilabile a rinuncia all'intera procedura;
- la PA è, infatti, obbligata, nel conferire incarichi cui sono preordinate procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.);
- il danno patrimoniale subito può liquidarsi con riferimento all'ammontare delle retribuzioni perdute, mentre non può riconoscersi l'aumento del punteggio.
Il Tribunale di Roma ha quindi statuito quanto segue: “in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato nella Parte_1 somma di € 4022,67, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite Parte_1
liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.”.
Il ha appellato la sentenza. Resiste la Parte_1 CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dell'O.M.
n. 112/2022, il quale, all'esito della lettura congiunta dei commi 4 e 10, avrebbe appunto previsto esattamente il meccanismo poi trasfuso nell'algoritmo selettivo, vale a dire che, laddove l'aspirante non abbia espresso la propria preferenza per tutte le sedi disponibili, nel caso in cui ad un turno di nomina si renda disponibile rispetto alla sua posizione in graduatoria una di tali sedi non prescelte, egli debba essere considerato rinunciatario e, conseguentemente,
3 vada escluso da tutte le assegnazioni per i turni successivi per l'anno scolastico di riferimento.
Si tratta di una libera scelta di cui i docenti erano ex ante consapevoli (trattandosi dei criteri indicati nell'art. 12 dell'O.M.) al momento della domanda, come del resto avveniva allorché le operazioni venivano effettuate in presenza con la convocazione fisica degli aspiranti. Ne segue che ciascun candidato sa di avere accesso ad un solo turno di nomina, al fine di contemperare il principio del buon andamento dell'Amministrazione (evitando aggravi procedimentali) con le posizioni giuridiche soggettive dei candidati.
L'appello è infondato: alla luce di una lettura complessiva dell'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 nei suoi commi 4, 10 e 11, emerge che l'algoritmo utilizzato dall'Amministrazione è stato impostato in modo difforme da quanto previsto nell'ordinanza, con effetti ingiustamente penalizzanti per la ricorrente.
Dispone l'art. 12 nella parte rilevante ai fini del decidere:
“4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
“10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.”.
4 Se ne ricava, secondo il senso letterale e alla luce del senso complessivo e della ratio della disciplina, e in continuità con quanto già si legge nella pronuncia gravata, che:
- poiché il comma 4 ribadisce in ben due occasioni (sottolineate) che la mancata indicazione di alcune sedi costituisce rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse”, è solo in tale ambito oggettivo che deve ritenersi operante l'ultimo capoverso relativo alla conseguente mancata assegnazione di un incarico;
- la “rinuncia all'incarico” preclusiva di ogni successiva proposta di cui al comma 10 è una rinuncia ad un incarico già proposto e non soltanto la preventiva rinuncia a concorrere per la sede;
- le disponibilità successive vanno attribuite agli aspiranti collocati in graduatoria dopo
“l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, per tale dovendosi intendere non già
l'ultimo destinatario di proposta di supplenza bensì quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina: opzione interpretativa che, come si legge nella sentenza gravata, “appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli Parte_1
aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria. Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina sono stati Parte_1
effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta”.
- Il comma 11, infine, chiarisce che solo per coloro che abbiano rinunciato (anche per fatti concludenti, non presentandosi in servizio) a una supplenza effettivamente conferita si vedono precludere la partecipazione alle fasi ulteriori per tutte le graduatorie cui hanno titolo, con ciò confermandosi che si tratta di ipotesi diverse da quella di specie, in cui alla ricorrente non è pervenuta alcuna proposta contrattuale.
La Corte di Appello di Napoli, con la recente sentenza n. 1643/2025, illustra la ratio sottesa a tale interpretazione, che già si impone, peraltro, sul piano letterale-sistematico.
“Dalla disposizione sopra richiamata (il ridetto art. 12) possono evincersi tre fattispecie di rinuncia: 1) rinuncia alla procedura;
2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede.
La prima ipotesi (rinuncia alla procedura) è quella contemplata dal primo periodo del comma
4 dell'art. 12 cit.; il docente che, pure essendo iscritto alle GPS, ha omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui all'art. 12, è da considerarsi “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. e non potrebbe, ovviamente, rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno. La
5 rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato che ne determina l'estromissione ab origine dalla procedura.
La seconda ipotesi è quella di rinuncia all'incarico, prevista dal comma 10 dell'art. 12 O.M. n.
112/2022; essa consegue ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina, tuttavia, a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative;
difatti, al comma 11 dell'art. 12 cit., è previsto che il docente rinunciatario dell'incarico (o che non abbia assunto servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione) verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte, e per altra classe di concorso o tipologia di posto. In sostanza, la rinuncia all'incarico comporta l'estromissione sopravvenuta dall'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS. La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata.
La terza ed ultima ipotesi – prevista dal secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 – è la rinuncia alla sede che ricorre quando il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente, oppure talune classi di concorso o, infine, tipologie di posto;
sicché è considerato rinunciatario “limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”.
È questa la fattispecie in cui è riconducibile il caso concreto, avendo il ricorrente inoltrato rituale istanza;
appare chiaro, dunque, che …la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto comporta rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico).
Ebbene, secondo la tesi ministeriale, se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente, il sistema informatico verifica che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che l'aspirante non ha espresso in domanda, lo stesso deve essere considerato “rinunciatario” tout court, con conseguente sua estromissione dalla intera procedura. L'assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché contrasta con il chiaro dato normativo, considerato che il citato comma 4 dell'art. 12 prevede espressamente che “…, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi
6 di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
L'interpretazione offerta dal convenuto confonde le distinte figure delineate al Parte_1 comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, applicando alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma
4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico
(comma 10). Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico, in realtà, non le è mai stato assegnato.”
Ne consegue, pertanto, che l'estromissione dell'appellata dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023 deve ritenersi totalmente illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio della normativa esaminata.
In senso conforme il precedente di questa Corte n. 3605/2024, che chiosa: “in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che nel momento in cui, successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico, si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso, debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso, e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante, il Parte_1
è in effetti obbligato a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico. Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili con la conseguenza che, se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso, sede o posto ambiti, il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario
(per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità.”.
Ed invero, solo con la rinuncia ad un incarico concretamente offerto (e cioè come avveniva nel passato dopo la convocazione “fisica” degli aspiranti) si crea quel disservizio organizzativo che la sanzione prevista mira a disincentivare con una pretermissione in toto, mentre in una procedura informatizzata (che faccia corretta applicazione dei criteri dell'O.M.), quale quella di specie, tale rischio di aggravio procedimentale è del tutto scongiurato.
L'algoritmo utilizzato per le assegnazioni delle supplenze – che esclude dalla procedura il candidato che nel proprio turno di nomina non ha conseguito alcuna sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto “preferite”, anche laddove queste dovessero essere disponibili nei
7 successivi turni di nomina – si appalesa, per quanto detto, da correggere per difformità dai criteri sopra commentati.
Una diversa interpretazione dell'ordinanza in parola sarebbe oltretutto violativa degli artt. 3 e
97 della Costituzione “sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi, anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita (non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi)… Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale, in un turno di nomina, non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite, sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti sedi, classi di concorso, invece, da lui richiesti;
ed infatti l'OM in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento, laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione.” (cfr. la sentenza n.
3605/2024 di questa Corte, citata).
Tali i motivi del rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Anna Maria e Stefania Fasano, anticipatarie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 9.9.2024 dal avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3118/2024 pubblicata Parte_1
il 2.5.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro
1.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 14.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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