Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/09/2025, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2025, proposto da Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Rotoli, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Giordano Bruno 169, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida (NA) - non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2915/2024, reso in data 1 giugno 2024 dal Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 4711/2024, e depositato in data 3 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato in data 27 gennaio 2025 a mezzo PEC e depositato il 7 febbraio 2025, Banca Sistema s.p.a. ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Comune di Procida di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2915/2024, reso in data 1 giugno 2024 dal Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 4711/2024, e depositato in data 3 giugno 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento in suo favore della “ somma di Euro 110.938,00 (di cui euro 96.498,00 a titolo di sorta capitale ed euro 14.440,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D. Lgs. 231/2002) per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti sulla somma di euro 96.498,00, ed oltre interessi ex art. 1284, 4^ comma c.c. dal 4.3.24 al saldo sulla somma di euro 14.440,00, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 460,32 per spese (quivi comprese le spese notarili per euro 53,82) ed € 2.242,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. ” (cosi il decreto ingiuntivo n. 2915/2024);
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, parte ricorrente ha richiesto la nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
CONSIDERATO che parte ricorrente assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Comune di Procida abbia ricevuto notifica della pronuncia in forma esecutiva;
CONSIDERATO che il Comune intimato non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 giugno 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato da parte ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione intimata - circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario -, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
RITENUTO che, in effetti, il decreto ingiuntivo non opposto, poiché definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza (cfr. ex multis , TAR Lazio, Sez. I, 27 giugno 2016, n. 7390, TAR Napoli, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 4028 e 29 giugno 2021, n. 4488, Sez. VIII, 27 dicembre 2016, n. 5967);
RITENUTO:
- che, pertanto, va ordinato al Comune di Procida di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2915/2024, reso in data 1 giugno 2024 dal Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 4711/2024, e depositato in data 3 giugno 2024, provvedendo al pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi, come richiesti da parte ricorrente e come già statuiti nel decreto stesso sopra richiamato, ove la suddetta somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura di parte ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune di Procida e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. III, 29 giugno 2021, n. 4488 cit., e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993 e 4 settembre 2015, n. 4328);
RITENUTO che nella fattispecie per cui è causa le spese, alla luce di quanto sopra, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Comune di Procida, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Procida di dare esecuzione al decreto ingiuntivo azionato nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò ad essa dovuto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del su indicato decreto ingiuntivo.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Comune di Procida.
Condanna il Comune di Procida al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO