Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in funzione di giudice di Appello nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese ex art 352 cpc dal 6 marzo 2025 a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. di R.G. 2989/2024, promossa da:
Avv. Bruno Paolo Carmelo Vernaglione (c.fisc ) C.F._1 che si difende personalmente nell'odierno processo e con domicilio digitale presso la propria email PEC Email_1
- appellante - contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Gianfala, C.F.
, presso il cui studio in Milano, via XX settembre C.F._2
n. 24, elegge domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ( avvisi di cancelleria al numero telefax 02/99761135 e/o all'indirizzo PEC: Email_2
- appellato- per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 29, emessa in data CP_1
05/02/2024 e depositata in Cancelleria il successivo 19/07/2024, non notificata.
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte udienza 5.3.2025:
Per Parte Appellante Avv. Bruno Paolo Carmelo Vernaglione: “ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, voglia così giudicare: riformare integralmente la Sentenza del Giudice di Pace di n. CP_1
29/2024 (R.G. 3569/2023) con dispositivo letto in udienza il 5.2.2024 e con motivazione pubblicata il 19.7.2024 e pertanto, nel merito e atteso l'effetto devolutivo, annullare, dichiarare nullo, inefficace e privo di ogni giuridico effetto il verbale di violazione al codice della strada n° 7727S/2023 Pr. 2311253/2023 del 18/07/2023 (comunicato il 28.7.2023) emesso dal CP_2
1
[...]
Per Parte Appellata : “piaccia al Tribunale in Controparte_1 funzione di Giudice d'appello, rigettare l'impugnazione per i motivi esposti in comparsa di costituzione, confermando la sentenza del Giudice di Pace di
n. 29/2024”. Con rifusione delle spese di lite di secondo grado.” CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Trattasi di appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 29, emessa in data 05/02/2024 e depositata in CP_1
Cancelleria il successivo 19/07/2024, non notificata, in causa promossa dall'odierno Appellante Avv. Bruno Paolo Carmelo Vernaglione per l'opposizione avverso il verbale n. 7727S/2023 (Pr. 2311253) del 18/07/2023 (fatto accertato in data 22/07/2023), notificato a mezzo PEC in data 28/07/2023, con il quale è stata contestata al conducente dell'autoveicolo Toyota AX1T targato FR149TD, la violazione dell'art. 146 comma III C.d.S. perché, in data 18/07/2023, ore 14:25 in ex SP 494/Via Milano dir. Vigevano, “superava la linea di arresto e proseguiva la marcia impegnando la medesima intersezione nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione” (Doc. 1).
L'adito Giudice di Pace, rigettava il ricorso confermando il verbale di accertamento di violazione della Polizia Locale del Comune di n. 7727S/2023 pr. 2311253/2023 del 18/7/23, così come CP_1
l'importo della sanzione pecuniaria irrogata, e disponeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, risulta nella motivazione della predetta sentenza: “ Risulta infatti provato il comportamento violatorio contestato in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dalle foto dell'accertamento, prodotte in giudizio dallo stesso, si evince che il conducente del veicolo tg. FR149TD superava la linea di arresto e impegnava l'intersezione semaforizzata con luce rossa che inibiva il transito. Tali risultanze di apparecchiature di rilevamento omologate e/o approvate a sensi di legge sono idonee e sufficienti a provare la violazione e quindi la conseguente pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Va evidenziato da un lato che il ricorrente non ha allegato e/o provato il malfunzionamento nel frangente dell'apparecchiatura di rilevamento del passaggio con il rosso o dell'impianto semaforico;
dall'altro dalle stesse fotografie prodotte si vede, anche se sfuocata e tenue, la luce rossa accesa del semaforo in questione. Va quindi confermato il verbale impugnato, come la relativa sanzione pecuniaria nell'ammontare. Con il termine di legge al ricorrente per il pagamento. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di n. 29, CP_1 emessa in data 05/02/2024 e depositata in Cancelleria il successivo 19/07/2024, non notificata, ha proposto appello l'Avv. Bruno Paolo Carmelo Vernaglione, con ricorso depositato in data 30.7.2024: per errore
2 di fatto e di diritto;
manifesto travisamento dei fatti;
illogicità manifesta della motivazione;
difetto di motivazione e istruttoria su un fatto ritenuto decisivo;
violazione degli artt. 201 e 146 codice della strada;
violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e violazione dell'art. 118 disp att c.p.c.; illegittima inversione dell'onere della prova;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..; violazione dell'art. 2697 c.c..
In particolare ha dedotto quali motivi di appello che:
- l'unico elemento documentale e probatorio dell'odierno processo è il doc. 3 e, dalle foto allegate (doc. 3), è riscontrabile che il semaforo, al momento del passaggio del ricorrente, non emetteva alcun segnale
- non è dato sapere se il rilevatore telematico fosse settato su luce rossa, nonostante la luce non fosse emessa, e se quindi vi fosse un malfunzionamento, anche se si evince che qualcosa non ha funzionato
- la conclusione del Giudice in punto onere della prova a carico dell'Appellante del malfunzionamento nel frangente dell'apparecchio è assolutamente illogica e inoltre comporta un'illegittima inversione dell'onere della prova, poichè l'appellante non avrebbe potuto provare il malfunzionamento, atteso che l'unico elemento che ha sono le foto rilasciate dal medesimo ed il fatto (ossia il malfunzionamento) è CP_1 comprovato dalle foto rilasciate dal Comune di . CP_1
- esaminando dette foto, ovvero l'unico elemento probatorio a riprova del fatto storico, risulta infatti che non è assolutamente vero, come afferma il Comune di , che si “percepisce la luce rossa della lanterna CP_1 semaforica” (doc. 6)
- non è altrettanto vero quanto afferma il Giudice di prime cure in sentenza, ovvero che “dalle stesse fotografie prodotte si vede, anche se sfuocata e tenue, la luce rossa accesa del semaforo in questione”: esaminando attentamente tali foto in formato digitale risulta che una luce accesa ha un colore e vivacità diversa, infatti nel caso di specie risultano nelle foto a pag. 3 del doc. 3 delle luci rosse attivate (vedi foto nn. 4 e 5 del doc. 3), ossia le luci di arresto posteriori che infatti emanano un rosso accesso ed evidente, mentre il semaforo ha, se si fa uno zoom, un leggerissimo ed impercettibile bagliore rosso che è il colore che si vede in ogni luce rossa spenta
-alla destra del semaforo è parcheggiato un autoveicolo bianco e si nota il colore leggermente rosso delle luci di posizione posteriori che in quel momento non erano accese, ovvero lo stesso tenue rosso che viene emanato dal semaforo: un fanale rosso emette sempre un leggero bagliore rosso anche quando è spento;
ciò è riscontrato anche dai documenti 7 8- 9 ovvero altre foto del semaforo oggetto di contestazione;
-vi sono articoli di stampa locale dove si vede il semaforo che emette una luce verde incontestabilmente accesa, sono state allegate due foto documenti 8- 9, ove si vede il semaforo che emette la luce verde e
3 zoomando si può percepire il colore rosso della lanterna rossa, anche se spenta, e nella foto 9 si vede il semaforo che emette luce rossa accesa e vivace e quindi per nulla paragonabile al fotogramma citato dal
[...]
; CP_1
-vi è stato, quindi, nella sentenza appellata un travisamento dei fatti, effettuando una ricostruzione distorta, limitandosi a ritenere acclarato quanto dichiarato dal , con un'inammissibile Controparte_1 inversione della prova: diversamente, se l'accertamento fotografico non comprova che il passaggio è avvenuto con il semaforo rosso, l'appellante ha quindi provato che egli non ha passato la linea d'arresto con lanterna rossa accesa;
-l'onere di provare il fatto era a carico del ai Controparte_1 sensi dell'articolo 2697 codice civile;
-infondata la tesi in base alla quale la luce non si vede, a causa di un riflesso del sole, tale asserzione di natura tecnica deve essere comprovata eventualmente con una consulenza tecnica;
-la contestazione di un verbale dove l'Agente ha immediatamente e direttamente accertato il fatto ha natura diversa dal verbale effettuato successivamente, dove non vi è un accertamento diretto da parte dell'Agente, ma una disamina di materiale fotografico estrapolato da uno strumento meccanico;
-era onere del Comune di comprovare che la lanterna fosse CP_1 accesa, o che comunque il colore non era percepibile dalla macchina fotografica per ragioni tecniche;
-né può ritenersi che l'Appellante abbia frenato subito dopo aver oltrepassato la linea di arresto nella consapevolezza del colore rosso del semaforo, poiché, analizzando la foto doc 3, si vede che le luci di arresto dell'autoveicolo si azionano perché, a circa 40 m dell'autoveicolo, c'è un camioncino blu, che si è immesso ed il freno è stato azionato con congruo anticipo, per evitare l'impatto con detto veicolo
Concludeva l'appellante chiedendo riformarsi integralmente la sentenza del Giudice di pace di numero 29-2024 e quindi nel merito CP_1 annullare, dichiarare nullo, inefficace e privo di ogni effetto giuridico, il verbale di violazione del Codice della strada impugnato, con refusione delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
Si è costituito il contro deducendo che: Controparte_1
- il ricorrente afferma che nelle fotografie sub doc. 2, prodotte dall'apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Matricola PARVC – 2201028032 (approvata con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nr. 0000052 del 08/03/2021, verificata per il corretto funzionamento e installata al predetto incrocio) ed esaminate da remoto dall'agente accertatore il
4 22/07/2023, non si veda il semaforo rosso e da ciò deduce che il 18/07/2023 alle ore 14:25 la lanterna semaforica fosse spenta.
- il non ha mai sostenuto, contrariamente a quanto affermato CP_1 dall'appellante, che vi fosse ulteriori fotografie
-corretto è stato il funzionamento dell'apparecchio OR, il funzionamento dell'apparecchio è il seguente: l'apparecchio è munito di una telecamera che riprende costantemente la lanterna semaforica senza registrare. Quando la lanterna semaforica diventa rossa la telecamera inizia a registrare. Se l'apparecchio rileva il superamento della linea di arresto quando il semaforo proietta luce rossa, si attiva, da un lato, il salvataggio del filmato e, dall'altro, il sistema OCR (Optical Character Recognition) per la lettura della targa. L'apparecchio invia poi tramite l'uso di internet, con collegamento wireless, entrambi questi dati (dati della targa, criptati, e videoregistrazione del veicolo che oltrepassa la linea di arresto a semaforo rosso) al computer della centrale operativa della Polizia Locale. Lì un agente della Polizia Locale decripta i dati relativi alla targa, mentre visiona il video, quindi controllando che effettivamente vi sia stata la violazione e verificando l'associazione targa-filmato. Nel caso in cui venga constatata la violazione, verranno salvati i singoli fotogrammi e compilato il verbale di infrazione. Nel caso in cui dal filmato non emergesse la violazione a causa di un malfunzionamento della macchina, la registrazione e i dati relativi alla targa verranno scartati.
- vero è che la qualità delle fotografie prodotte dalla telecamera – e visonate dall'Agente - non è delle migliori a causa dell'effetto di controluce sulle lenti dell'obiettivo (non sul semaforo)
-purtuttavia, ingrandendo i fotogrammi prodotti, la luce rossa del semaforo è chiaramente visibile, sia con riferimento al semaforo in questione sul lato destro della carreggiata, sia con riferimento al semaforo ripetuto sul lato sinistro della carreggiata (fotogrammi 4 e 5 a pag. 3 del doc. 2).
- lo stesso ricorrente nella PEC del 31/07/2023 confessava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2735 c.c., di essere passato col rosso per distrazione (doc. 3)
-è evidente dal fotogramma n. 4 a pag. 3 sub doc. 2 che il ricorrente abbia frenato in prossimità del semaforo, per poi decidere, all'ultimo, di attraversare ugualmente nonostante la luce semaforica rossa, perché a tutta velocità
- la prova del malfunzionamento del dispositivo semaforico al momento del transito deve essere posta a carico del ricorrente. Secondo l'ordinanza della Cassazione n. 25026/2017, l'Amministrazione è tenuta a fondare la pretesa sanzionatoria sulla sola documentazione fotografica: “è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o
5 di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione”
- il ricorrente, sul quale, incombe la prova del malfunzionamento, non ha provato l'esistenza di alcun guasto del semaforo (perché il semaforo, come visto, proiettava luce rossa) né del OR (che, anzi, ha correttamente azionato la registrazione delle riprese video, una volta preso atto dell'inizio della fase di rosso da 2,043 secondi, come attestato a margine del primo fotogramma a pag. 1 sub Doc. 2)
- né il ricorrente può pretendere di dimostrare un asserito malfunzionamento del semaforo in data 18/07/2023 producendo fotografie, scattate in altri momenti e da altre posizioni in cui non vi era un problema di riflesso del sole, in cui la luce rossa o verde erano ben visibili nella foto
Concludeva il chiedendo rigettarsi l'appello, Controparte_1 confermando la sentenza del Giudice di Pace di n. 29/2024. CP_1 con rifusione delle spese di lite.
Ciò posto, si rileva quanto segue.
Preliminarmente circa l'onere della prova sulla funzionalità dell'impianto, in caso di infrazione riconducibile ad attraversamento di incrocio con semaforo indicante luce rossa , con rilevazione a mezzo apparecchiatura elettronica deve osservarsi che In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice. Sez. 2 - , Sentenza n. 11574 del 11/05/2017
Risulta in motivazione della predetta sentenza: “ Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 146 comma 3 c.d.s. (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa
6 delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011). Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell'Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell'idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell'amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria. La decisione è viziata in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l'Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione;
inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato il 1°.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell'infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell'apparecchiatura»
Sul punto deve, quindi, rilevarsi che è incontestato quanto dedotto dal circa il fatto che l'apparecchiatura in oggetto , a Controparte_1 nto automatico delle infrazioni a semaforo rosso, Matricola PARVC – 2201028032 risulti approvata con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nr. 0000052 del 08/03/2021.
Come indicato nella predetta sentenza della Corte di Cassazione l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.
Passando all'esame della circostanze dedotte dall'Appellante sul malfunzionamento, o situazioni comunque ostative al regolare funzionamento deve osservarsi che esaminando i fotogrammi indicati ( doc 3 ) è possibile ripercorrere le varie fasi del transito del veicolo lungo la predetta linea di arresto con impianto semaforico.
Nella prima foto a pag 1 ( del predetto allegato doc 3 di Parte appellante ) viene documentata l'autovettura ferma prima della linea di arresto.
Nella seconda foto a pag 2 viene documentata l'autovettura mentre supera la predetta linea di arresto.
7 Nei fotogrammi a pag 3 del predetto documento viene documentata la fase di arrivo dell'auto alla linea di arresto, poi l'auto ferma alla linea di arresto, successivamente la partenza dell'auto e il superamento della linea di arresto, infine viene documentata l'auto che si ferma successivamente per poi ripartire.
Analizzando tali fotografie come allegate al fascicolo telematico non emerge in modo evidente il colore rosso dell'impianto semaforico.
Il 31 luglio 2023 Parte Appellante l'Avv Vernaglione così scriveva al Comune di : “Confermo di essere passato per nel CP_1 CP_1 giorno da Voi indicato e all'incirca all'ora indicata nel verbale, tuttavia ricordo di essermi arrestato in presenza dei vari semafori. Purtuttavia non escludo che per una distrazione possa aver superato la linea di arresto nonostante l'indicazione del semaforo rosso. Per tale ragione ho controllato la foto caricata sul Vostro portale che ho prontamente esaminato ma che tuttavia non rende visibile il colore del semaforo. Onde evitare di procedere con opposizione, Vi chiedo cortesemente se avete delle foto più chiare o eventualmente di assumere il provvedimento di annullamento di suddetto verbale. Nel frattempo e in attesa di riscontro non pagherò la multa, riservandomi di pagarla in misura ridotta ove dovessi ricevere documentazione idonea dimostrante la sussistenza dell'infrazione contestata. In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.” ( doc 5)
Tale missiva non può ritenersi avere il significato di una confessione come dedotto dal , giacché trattasi di richiesta di Controparte_1 chiarimenti proprio sulla impossibilità per il conducente del veicolo di verificare l'attraversamento della linea di arresto con il semaforo con il colore rosso attraverso tali foto: né diversamente rileva l'affermazione
“Purtuttavia non escludo che per una distrazione possa aver superato la linea di arresto nonostante l'indicazione del semaforo rosso.”, giacché deve essere contestualizzata nella predetta richiesta di delucidazioni.
Le foto allegato doc 3 di Parte Appellante sono le medesime foto prodotte in allegato doc 2 dal : analizzando tali foto, e Controparte_1 zumando come indicato nella sentenza appellata , si vede, anche se sfuocata e tenue, la luce rossa accesa del semaforo in questione.
In particolare ciò è documentato nella foto doc 3 di Parte appellante e doc 2 allegato di Parte appellata, pag 3, ove si vede , subito dopo il superamento della linea di arresto da parte dell'autovettura un flebile colore rosso del semaforo.
Inoltre deve osservarsi che il ha compiutamente Controparte_1 decritto, e non risulta in contestazione, le specifiche modalità di funzionamento del corretto funzionamento dell'apparecchio OR.
Il funzionamento dell'apparecchio è il seguente: l'apparecchio è munito di una telecamera che riprende costantemente la lanterna semaforica senza registrare. Quando la lanterna semaforica diventa rossa la telecamera inizia a registrare. Se l'apparecchio rileva il superamento della linea di
8 arresto quando il semaforo proietta luce rossa, si attiva, da un lato, il salvataggio del filmato e, dall'altro, il sistema OCR (Optical Character Recognition) per la lettura della targa. L'apparecchio invia poi tramite l'uso di internet, con collegamento wireless, entrambi questi dati (dati della targa, criptati, e videoregistrazione del veicolo che oltrepassa la linea di arresto a semaforo rosso) al computer della centrale operativa della Polizia Locale. Lì un agente della Polizia Locale decripta i dati relativi alla targa, mentre visiona il video, quindi controllando che effettivamente vi sia stata la violazione e verificando l'associazione targa-filmato. Nel caso in cui venga constatata la violazione, verranno salvati i singoli fotogrammi e compilato il verbale di infrazione. Nel caso in cui dal filmato non emergesse la violazione a causa di un malfunzionamento della macchina, la registrazione e i dati relativi alla targa verranno scartati.
Sol che , correttamente, lo stesso di ha indicato che CP_1 CP_1
è vero è che la qualità delle fotografie prodotte dalla telecamera – e visonate dall'Agente - non è delle migliori a causa dell'effetto di controluce sulle lenti dell'obiettivo (non sul semaforo).
Valutati complessivamente tali elementi, se, per un verso, non risulta in contestazione il corretto funzionamento dell'impianto di rilevazione semaforica, non può dirsi, invece, pienamente provato che il semaforo, al momento del passaggio del ricorrente, emettesse un segnale di colore rosso percepibile.
Né sulla base di una valutazione complessiva di tutti tali elementi può assumere valore univoco ed esaustivo la prova che il rilevatore abbia attivato la registrazione.
Ciò perché, ricollegandosi alla sentenza indicata all'inizio della motivazione della sentenza, l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata.
Né tali risultanze sono elise dalle controdeduzioni del ove si CP_1 legge: “L'apparente spegnimento dedotto dal ricorrente è dovuto da un effetto ottico causato dal sole radente e dall'inclinazione delle lenti dell'obiettivo del sistema di rilevazione. Difatti, a quell'ora in quel mese (14:23 del 18 luglio), il sole colpisce l'impianto semaforico creando un particolare gioco di luce che inganna solamente la telecamera poiché collocata in una posizione, in quel momento, sfavorevole quindi chiudendo il diaframma dell'obiettivo il colore rosso viene attenuato, tuttavia tale percezione di tenuità del colore della lente del semaforo vale solo per la telecamera e non per l'utente che essendo in posizione diversa quindi in grado di vedere perfettamente il colore rosso della lanterna che, tra l'altro è ripetuta sul lato sinistro della carreggiata ed essendo conseguente all'accensione del colore arancione, è tenuto ad arrestarsi al semaforo”
9 L'appellata sentenza merita quindi riforma e l'accoglimento del motivo di appello di cui trattasi risulta assorbente le ulteriori questioni dedotte a fondamento del gravame.
Le spese in considerazione della natura dei fatti dedotti e analizzati devono essere interamente compensate.
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese relative al giudizio a quo, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo di essa che ha statuito sulle spese: per i medesimi motivi devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'appello e in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Abbiategrasso n. 29 emessa il 5.2.2024 , con motivazione pubblicata il 19.7.2024 , annulla il verbale di violazione al codice della strada n° 7727S/2023 Pr. 2311253/2023 del 18/07/2023 (comunicato il 28.7.2023) emesso dal Comune;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Pavia il 5.4.2025
Sentenza depositata il 5.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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