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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 350.
(Limiti sonori massimi)
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo' superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
(Limiti sonori massimi)
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo' superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
Commentari • 42
- 1. Autovelox non omologati sotto sequestro in tutta ItaliaAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 30 luglio 2024 · 101.524055
[…] L'articolo 192 de del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, al comma 2 dispone che “L'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. […]
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