Articolo 350 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 349Articolo 351
Versione
1 gennaio 1993
Art. 350.
(Limiti sonori massimi)
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non puo' superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non puo' superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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