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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 473/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/05/1961; rappresentato e difeso dall'Avv. DE BENEDETTI DIANA del Foro di Venezia
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CIAROCCHI PAOLA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/10/2024, così chiedendo:
“1) permuta delle rispettive quote di comproprietà dei due immobili siti a Bassano del Grappa, via
Motton 99, che avverrà con atto notarile entro il 31.12.2024, con spese a carico dell'arch.
, precisando che la OR diventerà proprietaria esclusiva Parte_1 CP_1 dell'appartamento posto al secondo piano, con le relative pertinenze (identificato catastalmente al
C.F. del Comune di Bassano del Grappa Sezione U, foglio 7, particella 438, sub. 8 e 9) e il OR
diventerà proprietario, in via esclusiva, di quello posto al piano terra (identificato Parte_1
catastalmente al C.F. del Comune di Bassano del Grappa Sezione U foglio 7, particella 438, sub.
12); le reciproche cessioni devono ritenersi effettuate ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74; la differenza di valore dei due immobili deve ritenersi intesa a tacitazione di ogni pretesa economica nei rapporti tra le parti e, pertanto, la OR dichiara di rinunciare alla CP_1
domanda di assegno divorzile proposta nel presente giudizio, mentre il OR Parte_1
dichiara di rinunciare a tutte le domande restitutorie proposte nei confronti della OR e del CP_1
figlio nel pendente procedimento civile n. 2155/2024 RG;
Per_1
2) il OR , con decorrenza dal 1° novembre 2024, si obbliga a versare, a titolo Parte_1
di mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, un assegno mensile di euro 200,00 per il periodo di un anno, con pagamento diretto al figlio da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario nel conto corrente già noto, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
3) il sig. dichiara che provvederà a rimettere le querele sporte nei confronti della Parte_1 OR , dandone notizia a quest'ultima; CP_1
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/01/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Bassano del Grappa (VI) in data 19/12/1993; che dall'unione era CP_1
nato il figlio in data 04/12/1996; che con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. Per_1
714/2010 depositata in data 02/12/2010 veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
che i coniugi non si erano riconciliati. Il ricorrente, pertanto, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
che venisse dato atto che il OR Parte_1
si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando allo stesso
[...] Per_1 la somma mensile pari ad € 500,00, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, oltre al
50% delle spese straordinarie così come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
che nulla venisse stabilito a titolo di assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di corrispondere al figlio a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 679,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie;
che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di corrisponde alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di almeno €
500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Incardinato il giudizio, le parti comparivano dinanzi al Presidente Delegato, il quale, sentiti i coniugi separatamente, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 708 comma 3 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale Giudice Istruttore assegnando i termini per le memorie integrative.
Alla prima udienza innanzi al Giudice Istruttore, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status e la causa veniva perciò rimessa al Collegio per la relativa decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero. Il Tribunale pronunciava così sentenza parziale n. 2307/2023 del
18/11/2023 e rimetteva la causa in istruttoria.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa.
Frattanto le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice Istruttore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
In particolare, appare conforme alle esigenze di tutela materiale e morale del figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la determinazione del contributo per il suo mantenimento nella somma di € 200,00 mensili a carico del padre, con decorrenza dal 1° Novembre
2024, per il periodo di un anno, con pagamento diretto al figlio da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario nel conto corrente già noto, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, preso atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e già dichiarato Parte_1 CP_1 con sentenza del Tribunale medesimo n. 2307/2023 pubblicata il 18/11/2023, dispone come da conclusioni congiunte in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 473/2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/05/1961; rappresentato e difeso dall'Avv. DE BENEDETTI DIANA del Foro di Venezia
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. CIAROCCHI PAOLA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/10/2024, così chiedendo:
“1) permuta delle rispettive quote di comproprietà dei due immobili siti a Bassano del Grappa, via
Motton 99, che avverrà con atto notarile entro il 31.12.2024, con spese a carico dell'arch.
, precisando che la OR diventerà proprietaria esclusiva Parte_1 CP_1 dell'appartamento posto al secondo piano, con le relative pertinenze (identificato catastalmente al
C.F. del Comune di Bassano del Grappa Sezione U, foglio 7, particella 438, sub. 8 e 9) e il OR
diventerà proprietario, in via esclusiva, di quello posto al piano terra (identificato Parte_1
catastalmente al C.F. del Comune di Bassano del Grappa Sezione U foglio 7, particella 438, sub.
12); le reciproche cessioni devono ritenersi effettuate ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74; la differenza di valore dei due immobili deve ritenersi intesa a tacitazione di ogni pretesa economica nei rapporti tra le parti e, pertanto, la OR dichiara di rinunciare alla CP_1
domanda di assegno divorzile proposta nel presente giudizio, mentre il OR Parte_1
dichiara di rinunciare a tutte le domande restitutorie proposte nei confronti della OR e del CP_1
figlio nel pendente procedimento civile n. 2155/2024 RG;
Per_1
2) il OR , con decorrenza dal 1° novembre 2024, si obbliga a versare, a titolo Parte_1
di mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente, un assegno mensile di euro 200,00 per il periodo di un anno, con pagamento diretto al figlio da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario nel conto corrente già noto, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
3) il sig. dichiara che provvederà a rimettere le querele sporte nei confronti della Parte_1 OR , dandone notizia a quest'ultima; CP_1
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/01/2023 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Bassano del Grappa (VI) in data 19/12/1993; che dall'unione era CP_1
nato il figlio in data 04/12/1996; che con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. Per_1
714/2010 depositata in data 02/12/2010 veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
che i coniugi non si erano riconciliati. Il ricorrente, pertanto, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
che venisse dato atto che il OR Parte_1
si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando allo stesso
[...] Per_1 la somma mensile pari ad € 500,00, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, oltre al
50% delle spese straordinarie così come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
che nulla venisse stabilito a titolo di assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di corrispondere al figlio a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 679,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie;
che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di corrisponde alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di almeno €
500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Incardinato il giudizio, le parti comparivano dinanzi al Presidente Delegato, il quale, sentiti i coniugi separatamente, emetteva i provvedimenti di cui all'art. 708 comma 3 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale Giudice Istruttore assegnando i termini per le memorie integrative.
Alla prima udienza innanzi al Giudice Istruttore, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status e la causa veniva perciò rimessa al Collegio per la relativa decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero. Il Tribunale pronunciava così sentenza parziale n. 2307/2023 del
18/11/2023 e rimetteva la causa in istruttoria.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa.
Frattanto le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice Istruttore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
In particolare, appare conforme alle esigenze di tutela materiale e morale del figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la determinazione del contributo per il suo mantenimento nella somma di € 200,00 mensili a carico del padre, con decorrenza dal 1° Novembre
2024, per il periodo di un anno, con pagamento diretto al figlio da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario nel conto corrente già noto, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, preso atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e già dichiarato Parte_1 CP_1 con sentenza del Tribunale medesimo n. 2307/2023 pubblicata il 18/11/2023, dispone come da conclusioni congiunte in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28/11/2024.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo