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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPELLI SERENA ( , C.F._2 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO
[...] P.IVA_1
( ), C.F._3
(C.F. ), e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
( ), con il patrocinio dell'avv. TAVARELLI CP_3 P.IVA_3
FABIO ( ), C.F._4 appellato
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, Parte_1 contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza n. 531/2022 emessa dal GOP del Tribunale di Siena, Dott. Bonifacio Rossi, pubblicata in data
21.06.2022 (Repert. N. 911/2022 del 21.06.2022), a definizione della causa
n. 120/2010 R.G. dinanzi al Tribunale di Siena, mai notificata – la cui efficacia esecutiva è stata sospesa da Codesta Ecc.ma Corte – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame, per tutti i motivi esposti negli atti e scritti difensivi:
IN RITO
- IN VIA PREGIUDIZIALE: in accoglimento della eccezione preliminare di rito, essendo l'azione stata promossa nei confronti di già Parte_2 deceduta, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e del relativo procedimento, e la nullità del procedimento di opposizione a D.I. e della relativa sentenza;
- IN VIA PREGIUDIZIALE: in accoglimento delle eccezioni preliminari di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della
[...] della CP_4 Controparte_5
e della .
[...] Controparte_6
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c, delle domande nuove proposte dalla e per essa dalla mandataria Controparte_7 CP_3 nella comparsa di costituzione e precisamente: “punto b) in via
[...] subordinata in caso di riforma della sentenza impugnata;
In ogni caso rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste tutte dell'Appellante e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 797/2009 del Tribunale di Siena del 22/11/2009” e “punto c). In via ulteriormente subordinata nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e richieste dell'Appellante, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente appellante signora nello stesso dedotto e qui reiterato e, per Parte_1
l'effetto, condannare la stessa signora al pagamento in favore Parte_1 dell'esponente dell'importo di €. 153.938,92 o la diversa somma che sarà
pag. 2/32 accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia oltre interessi moratori come da domanda monitoria”, così come richiesto dall'appellante nelle note per
l'udienza a trattazione scritta del 14.05.2024 e per tutti i motivi ivi esposti.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 531/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 21.06.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure unitamente a quelle inerenti il presente giudizio, che qui si riportano:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
- disporre la autorizzazione alla presentazione delle querele di falso;
- IN TESI, ritenuto che nel caso di specie la fideiussione è da ritenersi nulla o annullabile o comunque inefficace per i motivi esposti in atti, revocare, annullare e dichiarare privo di giuridico effetto il D.I. opposto con vittoria di spese e di onorario;
IN IPOTESI, previa revoca del D.I. opposto - ridurre le somme in concreto dovute alla o a suoi eventuali successori nel diritto nei Parte_3 limiti del giusto e dell'equo, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste delle parti opposte, odierne appellate, tenere conto, altresì, degli importi medio tempore corrisposti dal debitore a decurtandoli, Parte_3 con compensazione delle spese di lite;
- condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la CP_7
e per essa la mandataria , per i motivi esposti nelle
[...] CP_3 note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste in tutte le richieste istruttorie formulate, sulla cui ammissione
Codesta Spettabile Corte non si è pronunciata e precisamente: pag. 3/32 A) – ammettersi prova per interrogatorio formale del Direttore della Banca opposta o del funzionario incaricato della stipula della fideiussione sui capitoli:
01)- D.C.V. che il giorno 14.05.04, intorno alle ore 13.10, era stato fissato per i sig.ri e Parte_4 Parte_2 Parte_1 appuntamento presso la sede della in , Controparte_8 CP_6 per procedere alla stipula di atto di fideiussione, in relazione al mutuo fondiario stipulato in data 07.05.2004 tra la e la Parte_5 Parte_3
[...]
03) - D.C.V. in che circostanze avvennero i primi contatti tra i sig.ri Pt_2
e e la
[...] Parte_4 Parte_3
04)– D.C.V. che la conosceva bene la situazione economica Parte_3 del sig. e della sig.ra al momento del Parte_4 Pt_2 rilascio del mutuo.
05)– D.C.V. che l'appuntamento per il giorno 14.05.04 era stato dato dalla banca a quell'ora, tenendo in considerazione il fatto che la Prof.ssa uno Pt_1 dei firmatari, avrebbe terminato la propria lezione presso il Polo Universitario di S. Miniato non prima delle 13.00 e che era stato detto dai funzionari della banca che tutta l'operazione avrebbe dovuto concludersi entro le ore 13.25, orario di chiusura al pubblico della Banca stessa.
07)– D.C.V. che solo successivamente alla stipula del mutuo la chiedeva anche il rilascio di fideiussione personale, facendo Parte_3 presente che si trattava di una “mera formalità” in quanto il credito era ampiamente “coperto dalla garanzia ipotecaria.
08) – D.C.V. che soprattutto alla Prof.ssa era stata ripetutamente Pt_1 data, anche precedentemente all'incontro per la stipula della fideiussione, la assicurazione da parte della banca che contrarre la fideiussione costituiva una mera formalità, essendo il credito ampiamente coperto dalla ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà del sig. ; Parte_4
pag. 4/32 9) – D.C.V. che il giorno della stipula della fideiussione da parte del funzionario della banca non fu data alcuna lettura del testo del contratto, né spiegazione alcuna delle clausole ivi contenute e dei relativi effetti, né fu mai usato il termine fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta, né fu dato atto della presenza di clausole vessatorie, ma unicamente si dette rassicurazione, in particolar modo nei confronti della Prof.ssa che si Pt_1 trattava di una mera formalità e che i garanti sarebbero stati tenuti a rispondere con i propri beni, a fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, solo in caso di mancato soddisfacimento delle pretese creditore della banca, dopo la vendita all'asta del bene immobile ipotecato.
10)– D.C.V. che l'atto di fideiussione fu firmato in piedi, non essendoci praticamente stato neanche il tempo sufficiente per accomodarsi seduti.
11)– D.C.V. che alle 13.25 del giorno 14.05.04 i sig.ri Parte_4
, e uscirono dalla banca, avendo
[...] Parte_2 Parte_1 concluso tutte le operazioni di stipula dell'atto.
13)– D.C.V. che la mattina del 14.05.04 non fu consegnato ai fideiussori nessun originale del contratto sottoscritto, ma solo successivamente furono inviate dalla banca copie dattiloscritte per posta e che gli atti ricevuti per posta presentavano caratteri più grandi rispetto a quelli dell'atto a suo tempo sottoscritto in banca, oltre ad essere privi della sottoscrizione autografa dei fideiussori, essendo la stessa solo dattiloscritta.
14) – D.C.V. che tutte le comunicazioni della afferenti al contratto CP_1 stipulato in data 14.05.04, anche quelle indirizzate alla Prof.ssa Pt_1 venivano recapitate esclusivamente all'indirizzo di via della Sapienza, residenza dei sig.ri e quando invece la Prof.ssa è Parte_4 Pt_2 Pt_1 residente in [...]delle Cerchia.
B) - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 210-213 c.p.c. disporre la richiesta di informazioni alla Banca d'Italia sulla obbligatorietà o meno di un
pag. 5/32 archivio cartaceo, oltrechè informatico, per pratiche risalenti al 2003, così come richiesto e motivato nelle note autorizzate del 15.10.2014.
C) - ordinare a di fornire documentazione tale da far Parte_3 emergere con certezza le date in cui sono state prese tutte le delibere relative al mutuo e alla fideiussione per la così come richiesto e Parte_5 motivato nelle note autorizzate del 15.10.2014.
D) disporre CTU calligrafica con riferimento al documento di cui all'“allegato 1 bis 28.03.2003” depositato dalla banca, valutando anche la opportunità di segnalare quanto emerso fino ad oggi alla Procura della
Repubblica.
E) - disporre il sequestro dei documenti depositati da contro i Parte_3 quali sono state proposte le querele.
F) - disporre C.T. contabile tendente a ricostruire – con il ricalcolo degli interessi – le somme in realtà dovute alla in conseguenza Parte_3
e dipendenza dei rapporti intercorsi con la ditta dall'inizio dei Parte_5 rapporti stessi.; nonché C.T.U. tendente a fornire la valutazione dell'immobile di proprietà del sig. , al fine di determinarne la Parte_4 stima e l'effettivo valore, anche al momento della stipula del contratto di mutuo, disponendo comunque la comparazione con la relazione di stima fatta dalla banca.
G) – per tutti i motivi esposti nelle note di trattazione scritta del 25.4.2023 depositate in sede inibitoria per l'udienza del 26.4.2023, previa dichiarazione di inammissibilità degli stessi in quanto prodotti per la prima volta in appello in allegato alla memoria difensiva in sede inibitoria del 12.4.2023 nonché a quella del 23.5.2023, disporre, ex art. 345 cpc l'espunzione dal fascicolo dei seguenti documenti: visura storica della (doc. 1); visura storica Parte_3
Contr della (doc. 2); visura storica della (doc. 3); attestazione CP_6 firmata digitalmente del Presidente del CDA della (doc. 4); CP_1
pag. 6/32 elenco posizioni cedute estratte dal sito internet https://www-securitisationn- services.com/it/cessioni (doc. 5).
- Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese ed i compensi professionali relativi alla fase inibitoria del presente giudizio»; per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'atto di appello notificato dalla signora Parte_1 avverso la sentenza n. 531/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata il
21/06/2022 nella causa civile R.G. 120/2010; con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado»;
per e, per essa, la mandataria Controparte_2 CP_3
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti e documentati in atti, se del caso per quanto occorrer possa, previa ammissione dell'istanza di verificazione formulata in atti, e comunque ribadita la volontà dell'esponente [di] avvalersi di tutti i documenti descritti in atti oggetto delle querele di falso anche quali prove del presente giudizio e per tutto ciò che dagli stessi risulta sul piano sostanziale e formale
a) Nel merito
In via principale disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o 345 c.p.c. o comunque generico ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata numero 531/2022 del
Tribunale di Siena depositata il 21/06/2022;
b) In via subordinata in caso di riforma della sentenza impugnata;
pag. 7/32 In ogni caso rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste dell'Appellante e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero
797/2009 del Tribunale di Siena del 20/11/2009;
c) In via ulteriormente subordinata nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e richieste dell'Appellante, accertare
l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente appellante signora Parte_1 nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare la stessa signora al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro Parte_1
€ 153.938,92 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia oltre interessi moratori come da domanda monitoria;
Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 531 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Siena, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di (in Parte_3 prosieguo ed è stata condannata alla refusione delle spese di Parte_3 lite.
In particolare, aveva agito in via monitoria onde ottenere la Parte_3 restituzione di quanto ancora dovuto in ragione del mutuo ipotecario erogato a tra gli altri, dalla quale fideiubente. Parte_6 Pt_1
Ritenute inammissibili le querele di falso proposte dall'opponente, il
Tribunale, oltre a considerare adeguatamente dimostrata la pretesa monitoria, senza necessità di accertamenti peritali, ha escluso la nullità della fideiussione prestata, qualificandola come specifica, e la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede e di preventiva escussione del debitore principale, nonché l'imprudenza nella concessione del credito, dando altresì atto della fusione per incorporazione di pag. 8/32 prima in (in Parte_3 Controparte_9 prosieguo e poi di quest'ultima in CP_6 [...]
(in prosieguo e della Controparte_1 CP_1
Contr cessione del credito a (in prosieguo ). Controparte_2
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Sulla nullità del giudizio instaurato nei confronti di convenuta deceduta»;
2. «Sulla mancanza di legittimazione ad agire della e della CP_6
»; CP_4
3. «Sulla mancanza di legittimazione ad agire della Controparte_10
;
[...]
4. «Motivazione apparente sulle querele di falso»;
5. «Violazione di norme in relazione alle querele di falso»;
6. «Sulla manifesta contraddittorietà della sentenza in merito alla garanzia prestata dalla signora;
Pt_1
7. «Sulla erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge in merito alla fideiussione»;
8. «Erronea conversione della nullità totale in nullità parziale»;
9. «Sulla violazione della buona fede contrattuale e della normativa antitrust»;
10. «Sul beneficium excussionis»;
11. «Motivazione carente e falsa applicazione di norme in merito ai presupposti per la concessione del mutuo»;
12. «Contraddittorietà della motivazione in punto di quantum debeatur e manifesta erroneità della sentenza»;
13. «Errata statuizione in favore della;
CP_7
14. «Sulle prove non ammesse».
pag. 9/32 Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza del CP_1 gravame.
Contr Si è costituita in giudizio , tramite la mandataria CP_3 protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
Sospesa la provvisoria esecutività/esecuzione della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 30 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata Contr da , è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
pag. 10/32 Nella specie, salvo quanto si dirà con riferimento a singoli motivi, il gravame risponde ai crismi di ammissibilità quali delineati dal citato orientamento giurisprudenziale.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione la deduce la nullità della Pt_1 sentenza per difetto di contraddittorio con altra fideiubente, Parte_2 nei cui confronti anche il decreto ingiuntivo era stato ottenuto, deceduta addirittura prima che il ricorso monitorio fosse depositato.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non si vede come la circostanza che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della OV (già deceduta alla data di pronuncia) – e giuridicamente inesistente (Cass. n. 9526 del 1992, in massima) – senza che ne risulti tentata la notificazione (ne dà atto anche l'appellante: cfr. pag. 17 della comparsa conclusionale in appello), fonte di pendenza della lite ex art. 643, terzo comma, c.p.c. – ciò di cui, al più, potrebbero dolersi gli eredi – possa riverberarsi in senso impeditivo sulla pretesa monitoria avanzata dalla creditrice nei confronti della debitrice solidale, considerata l'autonomia delle posizioni e l'insussistenza di un litisconsorzio necessario, tanto sostanziale quanto processuale, atteso che, «avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati» (Cass. n. 2854 del 2016, in massima;
analogamente,
Cass. n. 17795 del 2011, in massima), come avvenuto nella fattispecie, a seguito della notifica dell'ingiunzione alla che l'ha dipoi opposta. Pt_1
La conclusione raggiunta non può dirsi inficiata dal regime contrattuale, atteso che l'art. 10 della fideiussione stabilisce che «[q]uando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono prestate con un unico atto», in consonanza con il dettato dell'art. 1946 c.c., senza che sia pattuito il beneficio della divisione, così come confermato dal precedente art. 3 del medesimo contratto pag. 11/32 (doc. 64 fasc. d'appello), che dichiara «indivisibili» le obbligazioni da Pt_1 esso nascenti.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha disatteso la doglianza, sia pur implicitamente, decidendo l'opposizione nel merito.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione la lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia pronunciato la sentenza sulla base di conclusioni che erano state rassegnate da sebbene essa, così come pur CP_1 CP_6 avendo depositato memorie e scritti defensionali, non si fosse ritualmente costituita in giudizio. Di qui l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo è destituito di fondamento.
È pacifico – perché mai v'è stata contestazione al riguardo, né nelle note depositate nella prospettiva dell'udienza, né nei relativi verbali, né negli scritti defensionali finali – che, nel corso del giudizio di primo grado, si sia fusa per incorporazione in e che questa, a Parte_3 CP_6 sua volta, si sia fusa per incorporazione in . CP_1
Come evidenziato dalla Corte regolatrice, nel caso di fusione in corso di causa «è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto [diversamente da quanto opinato dal
Tribunale]: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini pag. 12/32 di certezza. In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali» (Cass., sez. un., n. 21970 del 2021, in motivazione).
Nella fattispecie, le successive fusioni per incorporazione non sono state contestate, con ciò elidendosi ogni esigenza probatoria;
dunque, non può revocarsi in dubbio la sussistenza della legittimazione prima di e CP_6 poi di al compimento degli atti processuali concretamente CP_1 posti in essere, anche senza spiegare intervento ex art. 105 c.p.c.
Quest'ultimo è contemplato nella motivazione del citato arresto nomofilattico con riferimento al caso – diverso da quello in esame – in cui la causa sia stata introdotta ab origine da parte della società già estinta per incorporazione e quindi priva della facoltà di intraprendere il giudizio, ossia carente di legittimazione attiva.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione la contesta la Pt_1
Contr legittimazione di , che non avrebbe fornito adeguata prova della cessione, producendo solo la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica contenente il relativo avviso, e del subentro nella fideiussione.
Con il tredicesimo motivo di gravame l'appellante lamenta che la Contr sentenza sia stata emessa esclusivamente nei confronti di , pur in difetto di estromissione dell'originario creditore.
I motivi – che possono esaminarsi congiuntamente, perché entrambi afferenti alla posizione dell'intervenuta – sono destituiti di fondamento.
Contr Intervenendo in giudizio in data 2 ottobre 2020, ha dedotto di essersi resa cessionaria del credito vantato dalla cedente nei CP_6 confronti della debitrice principale, poi fusa in da cui è CP_1 conseguita anche l'acquisizione del diritto nei confronti della Pt_1
pag. 13/32 Negli atti processuali successivi all'intervento, la circostanza della cessione non è mai stata contestata – fino all'interposizione del gravame – come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, ragione per cui non v'era affatto la necessità di fornire alcuna prova al riguardo (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione), di talché è irrilevante la produzione documentale Contr operata da in appello.
D'altra parte, può aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione il credito è trasferito con le garanzie personali che lo assistono, tra cui rientrano anche le fideiussioni, incluse quelle omnibus di cui all'art. 1938 c.c. E ancor più specificamente, nel caso di cessione in blocco, come quella in esame, l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.) – così come l'art.7.1, comma 6, della legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione – prevede che «[i] privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione» e tantomeno di una specificazione in merito alle fideiussioni.
Per cui non è revocabile in dubbio che la garanzia originariamente prestata dalla a favore di e poi deambulata in parallelo Pt_1 Parte_3 alla vicenda successorio-evolutiva che l'ha riguardata, fosse transitata ex Contr lege in capo a – indipendentemente dal tenore dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – e, dunque, dovesse condurre, sul piano prettamente sostanziale, a un adempimento liberatorio nei suoi confronti, divenutane titolare e beneficiaria ultima (senza che a diversamente opinare conduca il contenuto, sul punto equivoco, della comparsa di costituzione e della Contr memoria difensiva depositata il 12 aprile 2023, dove precisa il ruolo di mandataria di e vi ricollega la successione a titolo particolare CP_3 nel credito, ciò che comunque non ne minerebbe la legittimazione,
pag. 14/32 evidentemente mantenuta anche nel caso di ulteriore sopravvenuta successione).
In tal senso vanno intese le affermazioni del Tribunale, seppur non necessarie e potenzialmente equivoche, circa il fatto che «solo in favore di quest'ultima potrà essere azionato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto» e che «l'ingiunzione di pagamento, divenuta esecutiva, stante l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'attrice dovrà ritenersi Pt_1 operativa esclusivamente in favore della società , Controparte_7 considerato il tenore dell'art. 2909 c.c. in ordine all'efficacia del giudicato.
D'altronde, la sentenza si è poi limitata, in dispositivo, a respingere l'opposizione e, per l'effetto, a confermare il decreto ingiuntivo, così come richiesto sia dall'opposta che dall'intervenuta, senza aggiungere alcuna condanna al pagamento diretto a suo beneficio.
5. Con il quarto motivo l'appellante denuncia la motivazione apparente della sentenza gravata in merito all'inammissibilità delle querele di falso dalla stessa proposte nel corso del giudizio di primo grado, in quanto detta motivazione sarebbe stata resa solo per relationem.
Il motivo è destituito di fondamento.
Secondo quanto affermato, ancora di recente, dalla Corte regolatrice,
«[l]a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. n. 1986 del 2025, in massima).
Nella specie non può dirsi che tanto si sia verificato, atteso che il
Tribunale, oltre a ribadire che «come gli elementi contrattuali ritenuti inficiati di falso siano del tutto formali, marginali e secondari», ha pag. 15/32 espressamente richiamato il contenuto dell'ordinanza istruttoria adottata 4 dicembre 2015, in cui si è abbondantemente diffuso, ben oltre il richiamo di sintesi operato in sentenza, sulle ragioni di ritenuta inammissibilità di ciascuna delle due querele (con riguardo alla prima «ritiene questo giudice che quanto asseritamente compilato successivamente in forma dattiloscritta, e, relativamente alla data, mediante inserimento di un timbro, è costituito da elementi che non risultano aver inciso sul contenuto sostanziale dell'atto, e che non ne hanno perciò compromesso od alterato la natura di atto di fideiussione.
Trattasi infatti, dei nominativi, dei codici fiscali, degli indirizzi dei fideiussori, ed anche relativamente all'indicazione dattiloscritta dell'importo della fideiussione, alcuna norma appare imporre un generale obbligo di inserimento di pugno da parte del garante»; quanto alla seconda «si ritiene che l'affermata erroneità dell'indirizzo di residenza, della qualifica lavorativa dell'attrice (che quest'ultima avrebbe, a suo dire, indicato in modo diverso), dell'importo indicato come dalla stessa percepito a titolo di retribuzione, nonché la lamentata scrittura in un diverso momento della parola “nubile”, così come la circostanza che nel documento depositato il 9.7.2013 sia contenuta una data non presente nel primo documento depositato il 3.12.2010, non valgano ad inficiare la natura e la sostanza del documento sottoscritto, che, peraltro, appare contenere semplicemente i dati identificativi del garante»), rendendo percepibile le ragioni che l'hanno condotto alla statuizione, a prescindere dalla sua condivisibilità.
D'altra parte, «[l]a sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo» (Cass. 18754 del
2016, in massima).
Tale ultima notazione smentisce la sussistenza del vizio, denunciato nell'ambito del motivo d'impugnazione di cui subito di seguito, secondo cui pag. 16/32 l'ordinanza richiamata in sentenza avrebbe illegittimamente anticipato il giudizio in essa racchiuso, rammentandosi che, ex art. 177, primo comma,
c.p.c., «[l]e ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa» e che è fisiologico che il giudice si pronunci nel corso del giudizio sulle esigenze istruttorie per poi rivalutarle in sede di decisione finale, eventualmente confermando gli esiti già provvisoriamente e senza vincolatività raggiunti in precedenza.
6. Con il quinto motivo l'appellante, in ordine alle querele presentate, lamenta che il Tribunale non si sia attenuto al dettato dell'art. 221 c.p.c. per valutarne l'ammissibilità, ma abbia statuito sul merito delle stesse – peraltro considerando irrilevante l'indicazione del massimo garantito, elemento essenziale della fideiussione omnibus – prerogativa che sarebbe spettata al
Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 225 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e avrebbe richiesto l'intervento del Pubblico
Ministero.
Il motivo è destituito di fondamento, sebbene la motivazione addotta dal
Tribunale, anche mediante il richiamo del contenuto dell'ordinanza istruttoria del 4 dicembre 2015 debba essere modificata e corretta nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente rammentare che «[l]a denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento» (Cass. n. 18234 del 2023, in massima).
È quanto occorso nella fattispecie, in cui la fin dalla citazione in Pt_1 opposizione in primo grado, ha denunciato l'abusivo riempimento del contratto da essa asseritamente sottoscritto in bianco quanto all'importo massimo garantito (euro 170.000,00), elemento contrattuale – diversamente dagli altri indicati dal Tribunale – tutt'altro che irrilevante per una pag. 17/32 fideiussione omnibus – quale quella in esame, per quanto meglio si dirà – incidendo sulla validità della stessa, a seguito della sostituzione dell'art. 1938 c.c. a opera dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992.
Tanto premesso, la querela di falso che ha attinto il documento contrattuale, proposta dalla con atto datato il 24 novembre 2011, è Pt_1 comunque inammissibile.
Come correttamente rimarcato dal Tribunale, «[i]n tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.» (Cass., sez. un., n. 15169 del 2010, in massima;
conforme, successivamente, Cass. n. 6220 del 2018, in massima).
Ciò significa che, come segnalato dalla stessa appellante, «al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato» (Cass. n. 28514 del 2008, in massima); approccio che deve assumere anche il giudice d'appello: «Il giudice d'appello non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio e, ove questa indagine abbia esito positivo, sospendere il giudizio e fissare alle parti il termine per detta riassunzione;
tale valutazione comprende l'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed
pag. 18/32 indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato» (Cass. n. 15699 del 2002, in massima).
Orbene, con riferimento alla fideiussione, i mezzi di prova offerti con l'atto di querela di falso (doc. 24 fasc. d'appello) non appaiono, già in Pt_1 astratto, capaci di inficiare l'efficacia probatoria del documento oggetto d'impugnazione, senza per ciò solo valutarne la fondatezza, difettando così i presupposti per l'instaurazione dell'incidente di falso.
Le prove orali offerte a suo sostegno, infatti, non sono ammissibili.
Anzitutto, si chiede «l'interrogatorio formale» del direttore della banca o del funzionario incaricato della stipulazione della fideiussione, e non del legale rappresentante dell'istituto di credito, rammentandosi che l'interpello, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso.
Inoltre, l'unico capitolo articolato che presenti una qualche attinenza con il tema dell'indicazione del limite massimo garantito presente sul contratto al momento della firma – gli altri appaiono al riguardo irrilevanti, nessuno afferendo a tale circostanza o consentendo di desumerla – è il n. 4 – sul quale, peraltro, il preteso «interrogatorio formale» non è stato richiesto – tuttavia articolato in negativo e afferente alla mancata “precisazione” fornita sul punto da parte del funzionario che non avrebbe dato lettura del documento, ciò che non comporta affatto che l'importo non vi fosse scritto, il capitolo peccando dunque anche di genericità.
Tali rilievi rendono inammissibile anche la prova testimoniale offerta dalla che viceversa include il citato capitolo 4. Pt_1
Nemmeno gli elementi presuntivi indicati – quelli dei quali vi è prova in atti – appaiono dotati di astratta concludenza (valutazione a cui si è sostanzialmente limitato il giudice di prime cure): non il fatto che il limite garantito risulti dattiloscritto, ben essendo possibile che il contratto fosse stato precompilato, nulla imponendo che ciò avvenisse di pugno da parte pag. 19/32 della firmataria;
non l'asserito errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza della (Via “Della” Cerchia, anziché Via “Delle” Cerchia), la Pt_1 cui presenza non appare indice certo di successiva apposizione e tantomeno consente di desumere l'abusivo inserimento del massimale, ben potendo ipotizzarsi che la fideiubente non l'abbia rilevato o gli abbia attribuito scarsa importanza, non inficiando l'identificazione del dato); non la difformità dall'originale (doc. 64 fasc. d'appello) dalla copia inviatale (doc. 63 Pt_1 fasc. d'appello), atteso che essa non sembra avere alcuna pretesa di Pt_1 rappresentazione conforme del primo, difettando addirittura delle firme autografe;
non, infine, l'indicazione del luogo di conclusione del contratto, che ben potrebbe esser stato indicato a penna da soggetto diverso dalla firmataria – con irrilevanza, pertanto, di una perizia grafica sul punto – prima della sottoscrizione e che, peraltro, non sarebbe indice di successiva apposizione sol perché si riferisce alla sede di piuttosto che Parte_3 all'ubicazione dell'agenzia di stipulazione.
Considerata l'astratta inidoneità dei mezzi di prova indicati a privare di efficacia probatoria il documento impugnato, la querela di falso afferente alla fideiussione è inammissibile.
È poi irrilevante ai fini del decidere la scrittura denominata «allegato alla richiesta di concessione di fido» (docc. 25 e 32 fasc. d'appello), Pt_1 che reca esclusivamente una serie di dati relativi alla (essenzialmente, Pt_1 dati anagrafici, di impiego e di reddito) asseritamente alterati ed è sostanzialmente priva della capacità d'influenzare la decisione di merito – essenzialmente da fondarsi sulla validità ed efficacia della fideiussione di cui si è fin qui discusso – ciò che rende inammissibili le querele di falso (docc.
24 e 34 fasc. d'appello) proposte avverso tale documento, Pt_1 rammentandosi che «[l]a proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione […], esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla
pag. 20/32 statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata» (Cass. n. 4310 del 2002, in massima).
Quanto alla presenza del Pubblico Ministero, giova rammentare che «[l]a partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto
(che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento» (Cass. n. 21232 del 2023, in massima).
7. Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante denuncia la contraddittorietà della sentenza, assumendo la nullità della fideiussione perché la avrebbe voluto sottoscrivere una fideiussione specifica Pt_1 piuttosto che una fideiussione omnibus.
Il motivo è privo di fondamento.
Anzitutto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna contraddittorietà, atteso che il giudice di prime cure ha espressamente sostenuto che, a dispetto del modello utilizzato e delle locuzioni in esso contenute, non si trattasse di fideiussione omnibus, bensì specifica, limitata alla garanzia delle sole obbligazioni nascenti dal mutuo, dovendosi considerare nulle quelle clausole che la estendono anche a ogni altra obbligazione presente e futura.
Il fatto poi che la non intendesse e ritenesse di sottoscrivere una Pt_1 fideiussione omnibus è circostanza irrilevante ai fini della sua pretesa nullità, posto che il tenore del contratto – come di dirà subito appresso – non lascia dubbi in ordine al fatto che tale natura rivesta la garanzia da essa concretamente rilasciata e che il principio dell'autoresponsabilità impone di pag. 21/32 subire le conseguenze dell'immissione nel traffico giuridico di dichiarazioni negoziali di un determinato significato, dalle quali mettersi al riparo semplicemente assolvendo all'onere di leggere quanto si vada a sottoscrivere e astenendosi dal farlo ove non se ne intenda il significato, pure a fronte di eventuali rassicurazioni del funzionario di banca, considerando anche il livello culturale presumibile in capo alla docente universitaria, a voler Pt_1 prescindere dal comune buon senso.
Né il motivo è sufficientemente specifico per ritenere che l'appellante abbia inteso dolersi del mancato annullamento del contratto per errore o dolo.
8. Con il settimo mezzo d'impugnazione l'appellante sostiene che quella rilasciata dovesse essere qualificata come fideiussione omnibus; con l'ottavo motivo lamenta l'erronea declaratoria di nullità parziale della stessa, piuttosto che totale, così come richiesto;
con il nono sostiene, da un lato, che i principi di lealtà e correttezza avrebbero dovuto indurre la banca a non erogare il mutuo e a non sottoporre alla la fideiussione, dall'altro, che Pt_1 quest'ultima contrasti con la normativa antitrust; con l'undicesimo motivo contesta la sentenza laddove ha disatteso le doglianze espresse in ordine all'imprudente condotta della banca nella concessione del mutuo.
I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tutti afferenti alla pretesa nullità della fideiussione, pur condivisibili sotto alcuni limitati profili, non scalfiscono l'esito finale, che è quello di validità e permanenza del vincolo di garanzia.
Più in particolare, può condividersi l'assunto per cui la fideiussione in questione (doc. 64 fasc. d'appello) vada qualificata come omnibus – in Pt_1 coerenza, peraltro, con la propria autoqualificazione (cfr. la relativa intestazione) – atteso che, seppur occasionata dalla stipulazione del contratto di mutuo, non è affatto limitata a garantire le obbligazioni solo da pag. 22/32 esso scaturenti, alla stregua del suo inequivoco tenore testuale, che non lascia adito a dubbi:
Né a diversamente opinare può condurre – così come ritenuto dal
Tribunale – la corrispondenza intercorsa con la banca, atteso che essa (si veda, in particolare, la missiva del 14 maggio 2007: doc. 8 fasc. Pt_1
d'appello), riferendosi al mutuo, non fa che richiamare una delle possibili fonti delle obbligazioni coperte dalla garanzia, quella che in concreto ne legittimava l'attivazione.
Dunque, erra il Tribunale nel negare la qualificazione della garanzia come fideiussione omnibus.
Parimenti, può condividersi la doglianza della per cui il giudice di Pt_1 prime cure, a fronte della dedotta nullità della stessa, non ne potesse dichiarare quella limitata alle clausole che estendono la garanzia a ogni altra obbligazione presente e futura, atteso che «[i]l giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio, anche in sede di gravame, la sua nullità solo parziale, ma non può dichiararla in sentenza ove le parti, all'esito di tale indicazione, omettano di proporre, anche, per la prima volta, con l'appello, un'espressa, corrispondente domanda di verificazione […]» (Cass. n. 2910 del 2016, in massima). Ciò che nella specie è appunto mancato con riguardo alle clausole invalidate e che comporta il mantenimento del connotato omnibus della garanzia, a prescindere dalle ragioni, per vero poco comprensibili, per le quali la nullità parziale è stata ravvisata.
Come accennato, tuttavia, tali esiti non possono condurre a caducare la fideiussione e quindi alla liberazione della fideiubente.
pag. 23/32 Non rileva in tal senso l'asserita violazione dei principi di lealtà e correttezza o buona fede che dir si voglia, atteso che, come evidenziato dalla
Corte regolatrice, essi, di per sé, possono venire in rilievo solo sotto il profilo risarcitorio, non inficiare la validità, nella specie tanto del mutuo quanto della fideiussione: «I principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto
(art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti» (Cass. n. 25047 del 2009, in massima).
Del pari, l'abusiva erogazione del credito, con dolo o colpa, a un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – ciò che sostanzialmente lamenta la – integra astrattamente un illecito del Pt_1 soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, e viene in rilievo sotto il profilo del risarcimento del danno (Cass. n. 29840 del 2023 e n. 18610 del 2021, entrambe in massima), nella specie non fatto oggetto di domanda, non sul piano della validità del contratto di finanziamento.
Né ci si può utilmente riferire all'art. 1956 c.c. – pur sempre declinazione del principio di buona fede – che, per trovare applicazione, postula la concessione di ulteriore credito successivamente al deterioramento delle condizioni del debitore, sopravvenuto al rilascio della garanzia: «In tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione pag. 24/32 dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine,
è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti»: Cass. n. 10870 del 2006, in massima).
Tanto nella fattispecie non è stato lamentato, diversamente sostenendosi che la garanzia sia stata rilasciata successivamente al mutuo, frutto di un'imprudente originaria valutazione della banca.
Dunque, ogni considerazione al riguardo – anche quella operata in sentenza – è superflua, in quanto priva dell'idoneità a incidere sul vincolo che astringe la Pt_1
Infine, non può esserne utilmente evocata la nullità per violazione della normativa antitrust.
Nel caso in disamina le circostanze fondanti la citata nullità non sono state tempestivamente allegate dalla in primo grado, ossia entro la Pt_1 maturazione delle preclusioni assertive, ciò che, in uno con la mancata tempestiva produzione del provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Cass. n. 823 del 2025, in massima), impedisce anche il rilievo officioso della nullità, atteso che «[l]e nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi
pag. 25/32 fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa “antitrust” di un contratto di fideiussione “omnibus” posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)» (Cass. n. 20713 del 2023, in massima).
9. Con il decimo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del beneficium excussionis.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale beneficio postula, ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, c.c., che esso sia espressamente convenuto, e nel contratto di fideiussione intercorso tra le parti tale pattuizione manca. Anzi, lo stesso, all'art. 3, afferma la pienezza della portata della solidarietà dei fideiussori.
L'eventuale rassicurazione in senso contrario fornita prima della stipulazione – solo genericamente e dubitativamente riferita dal teste
: «non ho certezza che la prof.ssa fosse stata informata Parte_4 Pt_1 precedentemente all'incontro del fatto che la sua sottoscrizione avrebbe costituito una mera formalità. Io comunque ero stato rassicurato dalla del fatto che la prof.ssa non avrebbe avuto nessun tipo di CP_1 Pt_1 problema dalla sua sottoscrizione» –non altera i termini dell'impegno come poi concretamente assunto.
Ai fini dell'operatività del beneficio nessun rilievo ha la circostanza che l'obbligazione di garanzia sia contenuta in un atto diverso da quello con cui è stata assunta quella garantita, circostanza priva di concludenza.
10. Con il dodicesimo motivo d'impugnazione l'appellante contesta che, con riferimento al quantum debeatur, sia stata fornita adeguata pag. 26/32 dimostrazione del credito, lamentando altresì che non sia stato defalcato quanto ottenuto dal coobbligato , in esito alle procedure esecutive Parte_4 attivate nei suoi confronti, nonché quanto altrimenti da essa stessa versato a
Parte_3
Il motivo è parzialmente fondato.
In ordine alla prova del dovuto, può richiamarsi quanto affermato della
Suprema Corte, secondo cui, ai fini del rimborso di un mutuo «non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca
(cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez.
III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuo» (Cass. n. 21 del 2023, in motivazione); profilo, quest'ultimo, non in discussione nella fattispecie.
Una volta assolto all'onere probatorio gravante sulla creditrice, la Pt_1 avrebbe dovuto allegare e dimostrare i fatti modificativi o estintivi del debito, ciò a cui ha peraltro parzialmente provveduto, come subito si dirà.
Il Tribunale ha inoltre tenuto conto di quanto eventualmente ottenuto in pagamento dal coobbligato , affermando che, «ove il debito, per Parte_4 capitale ed interessi, dovesse risultare diminuito per effetto dell'acquisizione, sia pure parziale, del ricavato della vendita forzata dell'immobile ipotecato, nella stessa misura dovrà essere diminuito l'importo garantito per effetto del vincolo fideiussorio».
Gli appellati hanno poi dato atto che dalla vendita in sede esecutiva è stato ottenuto l'importo di euro 13.354,63 (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione in appello di sul punto sostanzialmente CP_1
Contr confermata dalla comparsa di costituzione in appello di , pag. 28), da assegnare alla banca al netto di crediti prededuttivi.
pag. 27/32 Non v'è prova di quanto eventualmente ulteriormente incassato dal a decurtazione del credito. Parte_4
Inoltre, va ulteriormente decurtata dal debito della la somma di Pt_1 euro 10.000,00, il cui pagamento a risulta effettuato nell'agosto Parte_3 del 2007, come emerge dall'assegno circolare dalla medesima prodotto (doc.
14 fasc. ), dopo la costituzione in mora dei fideiussori nel Controparte_11 maggio dello stesso anno (doc. 8 fasc. ). Viceversa, non Controparte_11 possono essere defalcati gli importi prelevati dal libretto di deposito a risparmio intestati all'appellante (doc. 13 fasc. d'appello), non Pt_1 essendovi prova che essi siano stati versati alla banca.
11. Con il quattordicesimo motivo l'appellante si duole: del mancato riconoscimento dell'incapacità a testimoniare in capo a Testimone_1 il funzionario della banca che ha gestito la stipulazione della fideiussione in considerazione;
del mancato espletamento dell'«interrogatorio formale» del direttore della banca o del medesimo e di c.t.u. onde accertare le Tes_1 somme effettivamente dovute e stimare l'immobile dato in garanzia ipotecaria dal;
del mancato accoglimento della richiesta di ordini di Parte_4 esibizione in merito a «informazioni alla Banca di Italia sulle modalità di archiviazione dei documenti e dei verbali sia cartacea che informatica» e a
«documentazione tale da far emergere la certezza delle date in cui erano state prese tutte le delibere relative al mutuo e alla fideiussione»; del mancato accoglimento delle istanze istruttorie a sostegno delle querele di falso.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile la doglianza circa il mancato espletamento di c.t.u. contabile in ordine al quantum debeatur, trattandosi di indagine a cui il
Tribunale ha ritenuto di non addivenire in quanto meramente esplorativa.
Quanto in tal senso statuito in sentenza, oltre ad apparire condivisibile,
a fronte di contestazioni assolutamente generiche sul punto, non è stato pag. 28/32 confutato dalla con argomentazioni tali da conferire al motivo una Pt_1 dote di specificità sufficiente a consentirne la disamina nel merito.
È invece infondata la doglianza in ordine all'incapacità a testimoniare del Tes_1
Indipendentemente dalla sussistenza o meno della stessa, è sufficiente rammentare che, «[q]ualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità
a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità» (Cass., sez. un., n. 9456 del 2023, in massima). Nella fattispecie tali eccezioni sono mancate, per cui il vizio che ha sostanzialmente dedotto la è sanato. Pt_1
Parimenti infondata è la richiesta di «interrogatorio formale», atteso che, come già evidenziato in precedenza, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso, e quindi dal legale rappresentante della società, a cui nella specie non è rivolto.
Non può essere ammessa la c.t.u. volta a stimare l'immobile dato in garanzia ipotecaria dal , attesane l'inutilità, alla luce di quanto Parte_4 precedentemente illustrato in merito all'irrilevanza ai fini del decidere della condotta della banca nella concessione del finanziamento.
Tantomeno possono essere assecondate le richieste ex art. 210 c.p.c. avanzate dall'odierna appellante, in quanto generiche e, almeno in parte, esplorative, rivolgendosi a «informazioni» e a «documentazione», oltre che irrilevanti, non ritenendosi che, alla luce di quanto deciso in ordine ai motivi d'appello articolati dalla possano essere d'interesse le «modalità di Pt_1 archiviazione dei documenti e dei verbali sia cartacea che informatica» e «la pag. 29/32 certezza delle date in cui erano state prese tutte le delibere relative al mutuo e alla fideiussione».
Quanto alle istanze istruttorie a sostegno delle querele di falso, è sufficiente richiamare quanto illustrato supra, al punto 6.
12. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato e la va condannata al Pt_1 pagamento della minor somma di euro 130.584,29, oltre interessi moratori, come richiesto in ricorso per ingiunzione, con fisiologica decorrenza dalla costituzione in mora (17 maggio 2007, data di spedizione della missiva di cui al doc. 8 fasc. d'appello). Pt_1
Contr La condanna deve avvenire a beneficio di e non di , CP_1 atteso che, «[i]n tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta» (Cass.
n. 5728 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 10442 del 2023, in massima: «Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa»).
pag. 30/32 Contr Poiché nella specie vi è stata contestazione, la domanda di di pagamento diretto – che contraddice quella avanzata in primo grado di conferma del decreto ingiuntivo, quindi a favore della cedente, così palesandosi come nuova – non può essere accolta, e la condanna va pronunciata a beneficio di in esito delle vicende evolutivo- CP_1 successorie di di cui si è in precedenza fatta menzione. Parte_3
13. All'evidenza, non ci sono gli estremi per la condanna delle appellate ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dalla ciò che ne postula la Pt_1 soccombenza integrale.
14. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
All'esito complessivo del giudizio, la risulta soccombente, seppur Pt_1 per un importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo, ciò che induce a compensare le spese relative alla fase monitoria e a porre a suo carico quelle del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale e quelle d'appello, liquidate, in ordine al primo, alla stregua di quanto indicato nella sentenza censurata – insuscettibile di reformatio in peius in difetto di gravame sul punto – e, per il secondo, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria in appello, non effettivamente tenutasi.
pag. 31/32
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del dodicesimo motivo d'appello proposto dal avverso la sentenza n. 531 del 2022 del Tribunale di Parte_1
Siena, revoca il decreto ingiuntivo e la condanna a pagare a
[...] la somma di Controparte_1 euro 130.584,29, oltre interessi come in motivazione;
per il resto rigetta l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Pt_1
[...]
3. condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1
e a tramite la
[...] Controparte_2 mandataria le spese processuali relative al giudizio di CP_3 primo grado, secondo quanto statuito nella sentenza gravata, compensando quelle relative alla fase monitoria;
4. condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1
e a tramite la
[...] Controparte_2 mandataria le spese processuali relative al giudizio CP_3
d'appello, liquidate per ciascuna delle appellate in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
12 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 32/32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPELLI SERENA ( , C.F._2 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO
[...] P.IVA_1
( ), C.F._3
(C.F. ), e, per essa, la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
( ), con il patrocinio dell'avv. TAVARELLI CP_3 P.IVA_3
FABIO ( ), C.F._4 appellato
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, Parte_1 contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza n. 531/2022 emessa dal GOP del Tribunale di Siena, Dott. Bonifacio Rossi, pubblicata in data
21.06.2022 (Repert. N. 911/2022 del 21.06.2022), a definizione della causa
n. 120/2010 R.G. dinanzi al Tribunale di Siena, mai notificata – la cui efficacia esecutiva è stata sospesa da Codesta Ecc.ma Corte – disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame, per tutti i motivi esposti negli atti e scritti difensivi:
IN RITO
- IN VIA PREGIUDIZIALE: in accoglimento della eccezione preliminare di rito, essendo l'azione stata promossa nei confronti di già Parte_2 deceduta, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e del relativo procedimento, e la nullità del procedimento di opposizione a D.I. e della relativa sentenza;
- IN VIA PREGIUDIZIALE: in accoglimento delle eccezioni preliminari di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della
[...] della CP_4 Controparte_5
e della .
[...] Controparte_6
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c, delle domande nuove proposte dalla e per essa dalla mandataria Controparte_7 CP_3 nella comparsa di costituzione e precisamente: “punto b) in via
[...] subordinata in caso di riforma della sentenza impugnata;
In ogni caso rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste tutte dell'Appellante e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 797/2009 del Tribunale di Siena del 22/11/2009” e “punto c). In via ulteriormente subordinata nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e richieste dell'Appellante, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente appellante signora nello stesso dedotto e qui reiterato e, per Parte_1
l'effetto, condannare la stessa signora al pagamento in favore Parte_1 dell'esponente dell'importo di €. 153.938,92 o la diversa somma che sarà
pag. 2/32 accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia oltre interessi moratori come da domanda monitoria”, così come richiesto dall'appellante nelle note per
l'udienza a trattazione scritta del 14.05.2024 e per tutti i motivi ivi esposti.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 531/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata in data 21.06.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure unitamente a quelle inerenti il presente giudizio, che qui si riportano:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
- disporre la autorizzazione alla presentazione delle querele di falso;
- IN TESI, ritenuto che nel caso di specie la fideiussione è da ritenersi nulla o annullabile o comunque inefficace per i motivi esposti in atti, revocare, annullare e dichiarare privo di giuridico effetto il D.I. opposto con vittoria di spese e di onorario;
IN IPOTESI, previa revoca del D.I. opposto - ridurre le somme in concreto dovute alla o a suoi eventuali successori nel diritto nei Parte_3 limiti del giusto e dell'equo, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste delle parti opposte, odierne appellate, tenere conto, altresì, degli importi medio tempore corrisposti dal debitore a decurtandoli, Parte_3 con compensazione delle spese di lite;
- condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. la CP_7
e per essa la mandataria , per i motivi esposti nelle
[...] CP_3 note di trattazione scritta per l'udienza del 14.05.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste in tutte le richieste istruttorie formulate, sulla cui ammissione
Codesta Spettabile Corte non si è pronunciata e precisamente: pag. 3/32 A) – ammettersi prova per interrogatorio formale del Direttore della Banca opposta o del funzionario incaricato della stipula della fideiussione sui capitoli:
01)- D.C.V. che il giorno 14.05.04, intorno alle ore 13.10, era stato fissato per i sig.ri e Parte_4 Parte_2 Parte_1 appuntamento presso la sede della in , Controparte_8 CP_6 per procedere alla stipula di atto di fideiussione, in relazione al mutuo fondiario stipulato in data 07.05.2004 tra la e la Parte_5 Parte_3
[...]
03) - D.C.V. in che circostanze avvennero i primi contatti tra i sig.ri Pt_2
e e la
[...] Parte_4 Parte_3
04)– D.C.V. che la conosceva bene la situazione economica Parte_3 del sig. e della sig.ra al momento del Parte_4 Pt_2 rilascio del mutuo.
05)– D.C.V. che l'appuntamento per il giorno 14.05.04 era stato dato dalla banca a quell'ora, tenendo in considerazione il fatto che la Prof.ssa uno Pt_1 dei firmatari, avrebbe terminato la propria lezione presso il Polo Universitario di S. Miniato non prima delle 13.00 e che era stato detto dai funzionari della banca che tutta l'operazione avrebbe dovuto concludersi entro le ore 13.25, orario di chiusura al pubblico della Banca stessa.
07)– D.C.V. che solo successivamente alla stipula del mutuo la chiedeva anche il rilascio di fideiussione personale, facendo Parte_3 presente che si trattava di una “mera formalità” in quanto il credito era ampiamente “coperto dalla garanzia ipotecaria.
08) – D.C.V. che soprattutto alla Prof.ssa era stata ripetutamente Pt_1 data, anche precedentemente all'incontro per la stipula della fideiussione, la assicurazione da parte della banca che contrarre la fideiussione costituiva una mera formalità, essendo il credito ampiamente coperto dalla ipoteca iscritta sul bene immobile di proprietà del sig. ; Parte_4
pag. 4/32 9) – D.C.V. che il giorno della stipula della fideiussione da parte del funzionario della banca non fu data alcuna lettura del testo del contratto, né spiegazione alcuna delle clausole ivi contenute e dei relativi effetti, né fu mai usato il termine fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta, né fu dato atto della presenza di clausole vessatorie, ma unicamente si dette rassicurazione, in particolar modo nei confronti della Prof.ssa che si Pt_1 trattava di una mera formalità e che i garanti sarebbero stati tenuti a rispondere con i propri beni, a fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, solo in caso di mancato soddisfacimento delle pretese creditore della banca, dopo la vendita all'asta del bene immobile ipotecato.
10)– D.C.V. che l'atto di fideiussione fu firmato in piedi, non essendoci praticamente stato neanche il tempo sufficiente per accomodarsi seduti.
11)– D.C.V. che alle 13.25 del giorno 14.05.04 i sig.ri Parte_4
, e uscirono dalla banca, avendo
[...] Parte_2 Parte_1 concluso tutte le operazioni di stipula dell'atto.
13)– D.C.V. che la mattina del 14.05.04 non fu consegnato ai fideiussori nessun originale del contratto sottoscritto, ma solo successivamente furono inviate dalla banca copie dattiloscritte per posta e che gli atti ricevuti per posta presentavano caratteri più grandi rispetto a quelli dell'atto a suo tempo sottoscritto in banca, oltre ad essere privi della sottoscrizione autografa dei fideiussori, essendo la stessa solo dattiloscritta.
14) – D.C.V. che tutte le comunicazioni della afferenti al contratto CP_1 stipulato in data 14.05.04, anche quelle indirizzate alla Prof.ssa Pt_1 venivano recapitate esclusivamente all'indirizzo di via della Sapienza, residenza dei sig.ri e quando invece la Prof.ssa è Parte_4 Pt_2 Pt_1 residente in [...]delle Cerchia.
B) - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 210-213 c.p.c. disporre la richiesta di informazioni alla Banca d'Italia sulla obbligatorietà o meno di un
pag. 5/32 archivio cartaceo, oltrechè informatico, per pratiche risalenti al 2003, così come richiesto e motivato nelle note autorizzate del 15.10.2014.
C) - ordinare a di fornire documentazione tale da far Parte_3 emergere con certezza le date in cui sono state prese tutte le delibere relative al mutuo e alla fideiussione per la così come richiesto e Parte_5 motivato nelle note autorizzate del 15.10.2014.
D) disporre CTU calligrafica con riferimento al documento di cui all'“allegato 1 bis 28.03.2003” depositato dalla banca, valutando anche la opportunità di segnalare quanto emerso fino ad oggi alla Procura della
Repubblica.
E) - disporre il sequestro dei documenti depositati da contro i Parte_3 quali sono state proposte le querele.
F) - disporre C.T. contabile tendente a ricostruire – con il ricalcolo degli interessi – le somme in realtà dovute alla in conseguenza Parte_3
e dipendenza dei rapporti intercorsi con la ditta dall'inizio dei Parte_5 rapporti stessi.; nonché C.T.U. tendente a fornire la valutazione dell'immobile di proprietà del sig. , al fine di determinarne la Parte_4 stima e l'effettivo valore, anche al momento della stipula del contratto di mutuo, disponendo comunque la comparazione con la relazione di stima fatta dalla banca.
G) – per tutti i motivi esposti nelle note di trattazione scritta del 25.4.2023 depositate in sede inibitoria per l'udienza del 26.4.2023, previa dichiarazione di inammissibilità degli stessi in quanto prodotti per la prima volta in appello in allegato alla memoria difensiva in sede inibitoria del 12.4.2023 nonché a quella del 23.5.2023, disporre, ex art. 345 cpc l'espunzione dal fascicolo dei seguenti documenti: visura storica della (doc. 1); visura storica Parte_3
Contr della (doc. 2); visura storica della (doc. 3); attestazione CP_6 firmata digitalmente del Presidente del CDA della (doc. 4); CP_1
pag. 6/32 elenco posizioni cedute estratte dal sito internet https://www-securitisationn- services.com/it/cessioni (doc. 5).
- Con vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese ed i compensi professionali relativi alla fase inibitoria del presente giudizio»; per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'atto di appello notificato dalla signora Parte_1 avverso la sentenza n. 531/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata il
21/06/2022 nella causa civile R.G. 120/2010; con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado»;
per e, per essa, la mandataria Controparte_2 CP_3
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti e documentati in atti, se del caso per quanto occorrer possa, previa ammissione dell'istanza di verificazione formulata in atti, e comunque ribadita la volontà dell'esponente [di] avvalersi di tutti i documenti descritti in atti oggetto delle querele di falso anche quali prove del presente giudizio e per tutto ciò che dagli stessi risulta sul piano sostanziale e formale
a) Nel merito
In via principale disatteso e respinto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o 345 c.p.c. o comunque generico ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata numero 531/2022 del
Tribunale di Siena depositata il 21/06/2022;
b) In via subordinata in caso di riforma della sentenza impugnata;
pag. 7/32 In ogni caso rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste dell'Appellante e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto numero
797/2009 del Tribunale di Siena del 20/11/2009;
c) In via ulteriormente subordinata nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, se del caso previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e richieste dell'Appellante, accertare
l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente appellante signora Parte_1 nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare la stessa signora al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro Parte_1
€ 153.938,92 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia oltre interessi moratori come da domanda monitoria;
Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 531 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Siena, con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso di (in Parte_3 prosieguo ed è stata condannata alla refusione delle spese di Parte_3 lite.
In particolare, aveva agito in via monitoria onde ottenere la Parte_3 restituzione di quanto ancora dovuto in ragione del mutuo ipotecario erogato a tra gli altri, dalla quale fideiubente. Parte_6 Pt_1
Ritenute inammissibili le querele di falso proposte dall'opponente, il
Tribunale, oltre a considerare adeguatamente dimostrata la pretesa monitoria, senza necessità di accertamenti peritali, ha escluso la nullità della fideiussione prestata, qualificandola come specifica, e la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede e di preventiva escussione del debitore principale, nonché l'imprudenza nella concessione del credito, dando altresì atto della fusione per incorporazione di pag. 8/32 prima in (in Parte_3 Controparte_9 prosieguo e poi di quest'ultima in CP_6 [...]
(in prosieguo e della Controparte_1 CP_1
Contr cessione del credito a (in prosieguo ). Controparte_2
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
1. «Sulla nullità del giudizio instaurato nei confronti di convenuta deceduta»;
2. «Sulla mancanza di legittimazione ad agire della e della CP_6
»; CP_4
3. «Sulla mancanza di legittimazione ad agire della Controparte_10
;
[...]
4. «Motivazione apparente sulle querele di falso»;
5. «Violazione di norme in relazione alle querele di falso»;
6. «Sulla manifesta contraddittorietà della sentenza in merito alla garanzia prestata dalla signora;
Pt_1
7. «Sulla erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge in merito alla fideiussione»;
8. «Erronea conversione della nullità totale in nullità parziale»;
9. «Sulla violazione della buona fede contrattuale e della normativa antitrust»;
10. «Sul beneficium excussionis»;
11. «Motivazione carente e falsa applicazione di norme in merito ai presupposti per la concessione del mutuo»;
12. «Contraddittorietà della motivazione in punto di quantum debeatur e manifesta erroneità della sentenza»;
13. «Errata statuizione in favore della;
CP_7
14. «Sulle prove non ammesse».
pag. 9/32 Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza del CP_1 gravame.
Contr Si è costituita in giudizio , tramite la mandataria CP_3 protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
Sospesa la provvisoria esecutività/esecuzione della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 30 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata Contr da , è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
pag. 10/32 Nella specie, salvo quanto si dirà con riferimento a singoli motivi, il gravame risponde ai crismi di ammissibilità quali delineati dal citato orientamento giurisprudenziale.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione la deduce la nullità della Pt_1 sentenza per difetto di contraddittorio con altra fideiubente, Parte_2 nei cui confronti anche il decreto ingiuntivo era stato ottenuto, deceduta addirittura prima che il ricorso monitorio fosse depositato.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non si vede come la circostanza che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della OV (già deceduta alla data di pronuncia) – e giuridicamente inesistente (Cass. n. 9526 del 1992, in massima) – senza che ne risulti tentata la notificazione (ne dà atto anche l'appellante: cfr. pag. 17 della comparsa conclusionale in appello), fonte di pendenza della lite ex art. 643, terzo comma, c.p.c. – ciò di cui, al più, potrebbero dolersi gli eredi – possa riverberarsi in senso impeditivo sulla pretesa monitoria avanzata dalla creditrice nei confronti della debitrice solidale, considerata l'autonomia delle posizioni e l'insussistenza di un litisconsorzio necessario, tanto sostanziale quanto processuale, atteso che, «avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati» (Cass. n. 2854 del 2016, in massima;
analogamente,
Cass. n. 17795 del 2011, in massima), come avvenuto nella fattispecie, a seguito della notifica dell'ingiunzione alla che l'ha dipoi opposta. Pt_1
La conclusione raggiunta non può dirsi inficiata dal regime contrattuale, atteso che l'art. 10 della fideiussione stabilisce che «[q]uando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono prestate con un unico atto», in consonanza con il dettato dell'art. 1946 c.c., senza che sia pattuito il beneficio della divisione, così come confermato dal precedente art. 3 del medesimo contratto pag. 11/32 (doc. 64 fasc. d'appello), che dichiara «indivisibili» le obbligazioni da Pt_1 esso nascenti.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha disatteso la doglianza, sia pur implicitamente, decidendo l'opposizione nel merito.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione la lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia pronunciato la sentenza sulla base di conclusioni che erano state rassegnate da sebbene essa, così come pur CP_1 CP_6 avendo depositato memorie e scritti defensionali, non si fosse ritualmente costituita in giudizio. Di qui l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il motivo è destituito di fondamento.
È pacifico – perché mai v'è stata contestazione al riguardo, né nelle note depositate nella prospettiva dell'udienza, né nei relativi verbali, né negli scritti defensionali finali – che, nel corso del giudizio di primo grado, si sia fusa per incorporazione in e che questa, a Parte_3 CP_6 sua volta, si sia fusa per incorporazione in . CP_1
Come evidenziato dalla Corte regolatrice, nel caso di fusione in corso di causa «è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto [diversamente da quanto opinato dal
Tribunale]: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini pag. 12/32 di certezza. In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali» (Cass., sez. un., n. 21970 del 2021, in motivazione).
Nella fattispecie, le successive fusioni per incorporazione non sono state contestate, con ciò elidendosi ogni esigenza probatoria;
dunque, non può revocarsi in dubbio la sussistenza della legittimazione prima di e CP_6 poi di al compimento degli atti processuali concretamente CP_1 posti in essere, anche senza spiegare intervento ex art. 105 c.p.c.
Quest'ultimo è contemplato nella motivazione del citato arresto nomofilattico con riferimento al caso – diverso da quello in esame – in cui la causa sia stata introdotta ab origine da parte della società già estinta per incorporazione e quindi priva della facoltà di intraprendere il giudizio, ossia carente di legittimazione attiva.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione la contesta la Pt_1
Contr legittimazione di , che non avrebbe fornito adeguata prova della cessione, producendo solo la copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica contenente il relativo avviso, e del subentro nella fideiussione.
Con il tredicesimo motivo di gravame l'appellante lamenta che la Contr sentenza sia stata emessa esclusivamente nei confronti di , pur in difetto di estromissione dell'originario creditore.
I motivi – che possono esaminarsi congiuntamente, perché entrambi afferenti alla posizione dell'intervenuta – sono destituiti di fondamento.
Contr Intervenendo in giudizio in data 2 ottobre 2020, ha dedotto di essersi resa cessionaria del credito vantato dalla cedente nei CP_6 confronti della debitrice principale, poi fusa in da cui è CP_1 conseguita anche l'acquisizione del diritto nei confronti della Pt_1
pag. 13/32 Negli atti processuali successivi all'intervento, la circostanza della cessione non è mai stata contestata – fino all'interposizione del gravame – come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, ragione per cui non v'era affatto la necessità di fornire alcuna prova al riguardo (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione), di talché è irrilevante la produzione documentale Contr operata da in appello.
D'altra parte, può aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione il credito è trasferito con le garanzie personali che lo assistono, tra cui rientrano anche le fideiussioni, incluse quelle omnibus di cui all'art. 1938 c.c. E ancor più specificamente, nel caso di cessione in blocco, come quella in esame, l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993
(t.u.b.) – così come l'art.7.1, comma 6, della legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione – prevede che «[i] privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione» e tantomeno di una specificazione in merito alle fideiussioni.
Per cui non è revocabile in dubbio che la garanzia originariamente prestata dalla a favore di e poi deambulata in parallelo Pt_1 Parte_3 alla vicenda successorio-evolutiva che l'ha riguardata, fosse transitata ex Contr lege in capo a – indipendentemente dal tenore dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – e, dunque, dovesse condurre, sul piano prettamente sostanziale, a un adempimento liberatorio nei suoi confronti, divenutane titolare e beneficiaria ultima (senza che a diversamente opinare conduca il contenuto, sul punto equivoco, della comparsa di costituzione e della Contr memoria difensiva depositata il 12 aprile 2023, dove precisa il ruolo di mandataria di e vi ricollega la successione a titolo particolare CP_3 nel credito, ciò che comunque non ne minerebbe la legittimazione,
pag. 14/32 evidentemente mantenuta anche nel caso di ulteriore sopravvenuta successione).
In tal senso vanno intese le affermazioni del Tribunale, seppur non necessarie e potenzialmente equivoche, circa il fatto che «solo in favore di quest'ultima potrà essere azionato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto» e che «l'ingiunzione di pagamento, divenuta esecutiva, stante l'infondatezza dell'opposizione proposta dall'attrice dovrà ritenersi Pt_1 operativa esclusivamente in favore della società , Controparte_7 considerato il tenore dell'art. 2909 c.c. in ordine all'efficacia del giudicato.
D'altronde, la sentenza si è poi limitata, in dispositivo, a respingere l'opposizione e, per l'effetto, a confermare il decreto ingiuntivo, così come richiesto sia dall'opposta che dall'intervenuta, senza aggiungere alcuna condanna al pagamento diretto a suo beneficio.
5. Con il quarto motivo l'appellante denuncia la motivazione apparente della sentenza gravata in merito all'inammissibilità delle querele di falso dalla stessa proposte nel corso del giudizio di primo grado, in quanto detta motivazione sarebbe stata resa solo per relationem.
Il motivo è destituito di fondamento.
Secondo quanto affermato, ancora di recente, dalla Corte regolatrice,
«[l]a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. n. 1986 del 2025, in massima).
Nella specie non può dirsi che tanto si sia verificato, atteso che il
Tribunale, oltre a ribadire che «come gli elementi contrattuali ritenuti inficiati di falso siano del tutto formali, marginali e secondari», ha pag. 15/32 espressamente richiamato il contenuto dell'ordinanza istruttoria adottata 4 dicembre 2015, in cui si è abbondantemente diffuso, ben oltre il richiamo di sintesi operato in sentenza, sulle ragioni di ritenuta inammissibilità di ciascuna delle due querele (con riguardo alla prima «ritiene questo giudice che quanto asseritamente compilato successivamente in forma dattiloscritta, e, relativamente alla data, mediante inserimento di un timbro, è costituito da elementi che non risultano aver inciso sul contenuto sostanziale dell'atto, e che non ne hanno perciò compromesso od alterato la natura di atto di fideiussione.
Trattasi infatti, dei nominativi, dei codici fiscali, degli indirizzi dei fideiussori, ed anche relativamente all'indicazione dattiloscritta dell'importo della fideiussione, alcuna norma appare imporre un generale obbligo di inserimento di pugno da parte del garante»; quanto alla seconda «si ritiene che l'affermata erroneità dell'indirizzo di residenza, della qualifica lavorativa dell'attrice (che quest'ultima avrebbe, a suo dire, indicato in modo diverso), dell'importo indicato come dalla stessa percepito a titolo di retribuzione, nonché la lamentata scrittura in un diverso momento della parola “nubile”, così come la circostanza che nel documento depositato il 9.7.2013 sia contenuta una data non presente nel primo documento depositato il 3.12.2010, non valgano ad inficiare la natura e la sostanza del documento sottoscritto, che, peraltro, appare contenere semplicemente i dati identificativi del garante»), rendendo percepibile le ragioni che l'hanno condotto alla statuizione, a prescindere dalla sua condivisibilità.
D'altra parte, «[l]a sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo» (Cass. 18754 del
2016, in massima).
Tale ultima notazione smentisce la sussistenza del vizio, denunciato nell'ambito del motivo d'impugnazione di cui subito di seguito, secondo cui pag. 16/32 l'ordinanza richiamata in sentenza avrebbe illegittimamente anticipato il giudizio in essa racchiuso, rammentandosi che, ex art. 177, primo comma,
c.p.c., «[l]e ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa» e che è fisiologico che il giudice si pronunci nel corso del giudizio sulle esigenze istruttorie per poi rivalutarle in sede di decisione finale, eventualmente confermando gli esiti già provvisoriamente e senza vincolatività raggiunti in precedenza.
6. Con il quinto motivo l'appellante, in ordine alle querele presentate, lamenta che il Tribunale non si sia attenuto al dettato dell'art. 221 c.p.c. per valutarne l'ammissibilità, ma abbia statuito sul merito delle stesse – peraltro considerando irrilevante l'indicazione del massimo garantito, elemento essenziale della fideiussione omnibus – prerogativa che sarebbe spettata al
Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 225 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e avrebbe richiesto l'intervento del Pubblico
Ministero.
Il motivo è destituito di fondamento, sebbene la motivazione addotta dal
Tribunale, anche mediante il richiamo del contenuto dell'ordinanza istruttoria del 4 dicembre 2015 debba essere modificata e corretta nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente rammentare che «[l]a denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento» (Cass. n. 18234 del 2023, in massima).
È quanto occorso nella fattispecie, in cui la fin dalla citazione in Pt_1 opposizione in primo grado, ha denunciato l'abusivo riempimento del contratto da essa asseritamente sottoscritto in bianco quanto all'importo massimo garantito (euro 170.000,00), elemento contrattuale – diversamente dagli altri indicati dal Tribunale – tutt'altro che irrilevante per una pag. 17/32 fideiussione omnibus – quale quella in esame, per quanto meglio si dirà – incidendo sulla validità della stessa, a seguito della sostituzione dell'art. 1938 c.c. a opera dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992.
Tanto premesso, la querela di falso che ha attinto il documento contrattuale, proposta dalla con atto datato il 24 novembre 2011, è Pt_1 comunque inammissibile.
Come correttamente rimarcato dal Tribunale, «[i]n tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.» (Cass., sez. un., n. 15169 del 2010, in massima;
conforme, successivamente, Cass. n. 6220 del 2018, in massima).
Ciò significa che, come segnalato dalla stessa appellante, «al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato» (Cass. n. 28514 del 2008, in massima); approccio che deve assumere anche il giudice d'appello: «Il giudice d'appello non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio e, ove questa indagine abbia esito positivo, sospendere il giudizio e fissare alle parti il termine per detta riassunzione;
tale valutazione comprende l'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed
pag. 18/32 indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato» (Cass. n. 15699 del 2002, in massima).
Orbene, con riferimento alla fideiussione, i mezzi di prova offerti con l'atto di querela di falso (doc. 24 fasc. d'appello) non appaiono, già in Pt_1 astratto, capaci di inficiare l'efficacia probatoria del documento oggetto d'impugnazione, senza per ciò solo valutarne la fondatezza, difettando così i presupposti per l'instaurazione dell'incidente di falso.
Le prove orali offerte a suo sostegno, infatti, non sono ammissibili.
Anzitutto, si chiede «l'interrogatorio formale» del direttore della banca o del funzionario incaricato della stipulazione della fideiussione, e non del legale rappresentante dell'istituto di credito, rammentandosi che l'interpello, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso.
Inoltre, l'unico capitolo articolato che presenti una qualche attinenza con il tema dell'indicazione del limite massimo garantito presente sul contratto al momento della firma – gli altri appaiono al riguardo irrilevanti, nessuno afferendo a tale circostanza o consentendo di desumerla – è il n. 4 – sul quale, peraltro, il preteso «interrogatorio formale» non è stato richiesto – tuttavia articolato in negativo e afferente alla mancata “precisazione” fornita sul punto da parte del funzionario che non avrebbe dato lettura del documento, ciò che non comporta affatto che l'importo non vi fosse scritto, il capitolo peccando dunque anche di genericità.
Tali rilievi rendono inammissibile anche la prova testimoniale offerta dalla che viceversa include il citato capitolo 4. Pt_1
Nemmeno gli elementi presuntivi indicati – quelli dei quali vi è prova in atti – appaiono dotati di astratta concludenza (valutazione a cui si è sostanzialmente limitato il giudice di prime cure): non il fatto che il limite garantito risulti dattiloscritto, ben essendo possibile che il contratto fosse stato precompilato, nulla imponendo che ciò avvenisse di pugno da parte pag. 19/32 della firmataria;
non l'asserito errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza della (Via “Della” Cerchia, anziché Via “Delle” Cerchia), la Pt_1 cui presenza non appare indice certo di successiva apposizione e tantomeno consente di desumere l'abusivo inserimento del massimale, ben potendo ipotizzarsi che la fideiubente non l'abbia rilevato o gli abbia attribuito scarsa importanza, non inficiando l'identificazione del dato); non la difformità dall'originale (doc. 64 fasc. d'appello) dalla copia inviatale (doc. 63 Pt_1 fasc. d'appello), atteso che essa non sembra avere alcuna pretesa di Pt_1 rappresentazione conforme del primo, difettando addirittura delle firme autografe;
non, infine, l'indicazione del luogo di conclusione del contratto, che ben potrebbe esser stato indicato a penna da soggetto diverso dalla firmataria – con irrilevanza, pertanto, di una perizia grafica sul punto – prima della sottoscrizione e che, peraltro, non sarebbe indice di successiva apposizione sol perché si riferisce alla sede di piuttosto che Parte_3 all'ubicazione dell'agenzia di stipulazione.
Considerata l'astratta inidoneità dei mezzi di prova indicati a privare di efficacia probatoria il documento impugnato, la querela di falso afferente alla fideiussione è inammissibile.
È poi irrilevante ai fini del decidere la scrittura denominata «allegato alla richiesta di concessione di fido» (docc. 25 e 32 fasc. d'appello), Pt_1 che reca esclusivamente una serie di dati relativi alla (essenzialmente, Pt_1 dati anagrafici, di impiego e di reddito) asseritamente alterati ed è sostanzialmente priva della capacità d'influenzare la decisione di merito – essenzialmente da fondarsi sulla validità ed efficacia della fideiussione di cui si è fin qui discusso – ciò che rende inammissibili le querele di falso (docc.
24 e 34 fasc. d'appello) proposte avverso tale documento, Pt_1 rammentandosi che «[l]a proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione […], esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla
pag. 20/32 statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata» (Cass. n. 4310 del 2002, in massima).
Quanto alla presenza del Pubblico Ministero, giova rammentare che «[l]a partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto
(che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento» (Cass. n. 21232 del 2023, in massima).
7. Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante denuncia la contraddittorietà della sentenza, assumendo la nullità della fideiussione perché la avrebbe voluto sottoscrivere una fideiussione specifica Pt_1 piuttosto che una fideiussione omnibus.
Il motivo è privo di fondamento.
Anzitutto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna contraddittorietà, atteso che il giudice di prime cure ha espressamente sostenuto che, a dispetto del modello utilizzato e delle locuzioni in esso contenute, non si trattasse di fideiussione omnibus, bensì specifica, limitata alla garanzia delle sole obbligazioni nascenti dal mutuo, dovendosi considerare nulle quelle clausole che la estendono anche a ogni altra obbligazione presente e futura.
Il fatto poi che la non intendesse e ritenesse di sottoscrivere una Pt_1 fideiussione omnibus è circostanza irrilevante ai fini della sua pretesa nullità, posto che il tenore del contratto – come di dirà subito appresso – non lascia dubbi in ordine al fatto che tale natura rivesta la garanzia da essa concretamente rilasciata e che il principio dell'autoresponsabilità impone di pag. 21/32 subire le conseguenze dell'immissione nel traffico giuridico di dichiarazioni negoziali di un determinato significato, dalle quali mettersi al riparo semplicemente assolvendo all'onere di leggere quanto si vada a sottoscrivere e astenendosi dal farlo ove non se ne intenda il significato, pure a fronte di eventuali rassicurazioni del funzionario di banca, considerando anche il livello culturale presumibile in capo alla docente universitaria, a voler Pt_1 prescindere dal comune buon senso.
Né il motivo è sufficientemente specifico per ritenere che l'appellante abbia inteso dolersi del mancato annullamento del contratto per errore o dolo.
8. Con il settimo mezzo d'impugnazione l'appellante sostiene che quella rilasciata dovesse essere qualificata come fideiussione omnibus; con l'ottavo motivo lamenta l'erronea declaratoria di nullità parziale della stessa, piuttosto che totale, così come richiesto;
con il nono sostiene, da un lato, che i principi di lealtà e correttezza avrebbero dovuto indurre la banca a non erogare il mutuo e a non sottoporre alla la fideiussione, dall'altro, che Pt_1 quest'ultima contrasti con la normativa antitrust; con l'undicesimo motivo contesta la sentenza laddove ha disatteso le doglianze espresse in ordine all'imprudente condotta della banca nella concessione del mutuo.
I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tutti afferenti alla pretesa nullità della fideiussione, pur condivisibili sotto alcuni limitati profili, non scalfiscono l'esito finale, che è quello di validità e permanenza del vincolo di garanzia.
Più in particolare, può condividersi l'assunto per cui la fideiussione in questione (doc. 64 fasc. d'appello) vada qualificata come omnibus – in Pt_1 coerenza, peraltro, con la propria autoqualificazione (cfr. la relativa intestazione) – atteso che, seppur occasionata dalla stipulazione del contratto di mutuo, non è affatto limitata a garantire le obbligazioni solo da pag. 22/32 esso scaturenti, alla stregua del suo inequivoco tenore testuale, che non lascia adito a dubbi:
Né a diversamente opinare può condurre – così come ritenuto dal
Tribunale – la corrispondenza intercorsa con la banca, atteso che essa (si veda, in particolare, la missiva del 14 maggio 2007: doc. 8 fasc. Pt_1
d'appello), riferendosi al mutuo, non fa che richiamare una delle possibili fonti delle obbligazioni coperte dalla garanzia, quella che in concreto ne legittimava l'attivazione.
Dunque, erra il Tribunale nel negare la qualificazione della garanzia come fideiussione omnibus.
Parimenti, può condividersi la doglianza della per cui il giudice di Pt_1 prime cure, a fronte della dedotta nullità della stessa, non ne potesse dichiarare quella limitata alle clausole che estendono la garanzia a ogni altra obbligazione presente e futura, atteso che «[i]l giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio, anche in sede di gravame, la sua nullità solo parziale, ma non può dichiararla in sentenza ove le parti, all'esito di tale indicazione, omettano di proporre, anche, per la prima volta, con l'appello, un'espressa, corrispondente domanda di verificazione […]» (Cass. n. 2910 del 2016, in massima). Ciò che nella specie è appunto mancato con riguardo alle clausole invalidate e che comporta il mantenimento del connotato omnibus della garanzia, a prescindere dalle ragioni, per vero poco comprensibili, per le quali la nullità parziale è stata ravvisata.
Come accennato, tuttavia, tali esiti non possono condurre a caducare la fideiussione e quindi alla liberazione della fideiubente.
pag. 23/32 Non rileva in tal senso l'asserita violazione dei principi di lealtà e correttezza o buona fede che dir si voglia, atteso che, come evidenziato dalla
Corte regolatrice, essi, di per sé, possono venire in rilievo solo sotto il profilo risarcitorio, non inficiare la validità, nella specie tanto del mutuo quanto della fideiussione: «I principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto
(art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti» (Cass. n. 25047 del 2009, in massima).
Del pari, l'abusiva erogazione del credito, con dolo o colpa, a un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi – ciò che sostanzialmente lamenta la – integra astrattamente un illecito del Pt_1 soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, e viene in rilievo sotto il profilo del risarcimento del danno (Cass. n. 29840 del 2023 e n. 18610 del 2021, entrambe in massima), nella specie non fatto oggetto di domanda, non sul piano della validità del contratto di finanziamento.
Né ci si può utilmente riferire all'art. 1956 c.c. – pur sempre declinazione del principio di buona fede – che, per trovare applicazione, postula la concessione di ulteriore credito successivamente al deterioramento delle condizioni del debitore, sopravvenuto al rilascio della garanzia: «In tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione pag. 24/32 dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine,
è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti»: Cass. n. 10870 del 2006, in massima).
Tanto nella fattispecie non è stato lamentato, diversamente sostenendosi che la garanzia sia stata rilasciata successivamente al mutuo, frutto di un'imprudente originaria valutazione della banca.
Dunque, ogni considerazione al riguardo – anche quella operata in sentenza – è superflua, in quanto priva dell'idoneità a incidere sul vincolo che astringe la Pt_1
Infine, non può esserne utilmente evocata la nullità per violazione della normativa antitrust.
Nel caso in disamina le circostanze fondanti la citata nullità non sono state tempestivamente allegate dalla in primo grado, ossia entro la Pt_1 maturazione delle preclusioni assertive, ciò che, in uno con la mancata tempestiva produzione del provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Cass. n. 823 del 2025, in massima), impedisce anche il rilievo officioso della nullità, atteso che «[l]e nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi
pag. 25/32 fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa “antitrust” di un contratto di fideiussione “omnibus” posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)» (Cass. n. 20713 del 2023, in massima).
9. Con il decimo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del beneficium excussionis.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, tale beneficio postula, ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, c.c., che esso sia espressamente convenuto, e nel contratto di fideiussione intercorso tra le parti tale pattuizione manca. Anzi, lo stesso, all'art. 3, afferma la pienezza della portata della solidarietà dei fideiussori.
L'eventuale rassicurazione in senso contrario fornita prima della stipulazione – solo genericamente e dubitativamente riferita dal teste
: «non ho certezza che la prof.ssa fosse stata informata Parte_4 Pt_1 precedentemente all'incontro del fatto che la sua sottoscrizione avrebbe costituito una mera formalità. Io comunque ero stato rassicurato dalla del fatto che la prof.ssa non avrebbe avuto nessun tipo di CP_1 Pt_1 problema dalla sua sottoscrizione» –non altera i termini dell'impegno come poi concretamente assunto.
Ai fini dell'operatività del beneficio nessun rilievo ha la circostanza che l'obbligazione di garanzia sia contenuta in un atto diverso da quello con cui è stata assunta quella garantita, circostanza priva di concludenza.
10. Con il dodicesimo motivo d'impugnazione l'appellante contesta che, con riferimento al quantum debeatur, sia stata fornita adeguata pag. 26/32 dimostrazione del credito, lamentando altresì che non sia stato defalcato quanto ottenuto dal coobbligato , in esito alle procedure esecutive Parte_4 attivate nei suoi confronti, nonché quanto altrimenti da essa stessa versato a
Parte_3
Il motivo è parzialmente fondato.
In ordine alla prova del dovuto, può richiamarsi quanto affermato della
Suprema Corte, secondo cui, ai fini del rimborso di un mutuo «non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca
(cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez.
III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuo» (Cass. n. 21 del 2023, in motivazione); profilo, quest'ultimo, non in discussione nella fattispecie.
Una volta assolto all'onere probatorio gravante sulla creditrice, la Pt_1 avrebbe dovuto allegare e dimostrare i fatti modificativi o estintivi del debito, ciò a cui ha peraltro parzialmente provveduto, come subito si dirà.
Il Tribunale ha inoltre tenuto conto di quanto eventualmente ottenuto in pagamento dal coobbligato , affermando che, «ove il debito, per Parte_4 capitale ed interessi, dovesse risultare diminuito per effetto dell'acquisizione, sia pure parziale, del ricavato della vendita forzata dell'immobile ipotecato, nella stessa misura dovrà essere diminuito l'importo garantito per effetto del vincolo fideiussorio».
Gli appellati hanno poi dato atto che dalla vendita in sede esecutiva è stato ottenuto l'importo di euro 13.354,63 (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione in appello di sul punto sostanzialmente CP_1
Contr confermata dalla comparsa di costituzione in appello di , pag. 28), da assegnare alla banca al netto di crediti prededuttivi.
pag. 27/32 Non v'è prova di quanto eventualmente ulteriormente incassato dal a decurtazione del credito. Parte_4
Inoltre, va ulteriormente decurtata dal debito della la somma di Pt_1 euro 10.000,00, il cui pagamento a risulta effettuato nell'agosto Parte_3 del 2007, come emerge dall'assegno circolare dalla medesima prodotto (doc.
14 fasc. ), dopo la costituzione in mora dei fideiussori nel Controparte_11 maggio dello stesso anno (doc. 8 fasc. ). Viceversa, non Controparte_11 possono essere defalcati gli importi prelevati dal libretto di deposito a risparmio intestati all'appellante (doc. 13 fasc. d'appello), non Pt_1 essendovi prova che essi siano stati versati alla banca.
11. Con il quattordicesimo motivo l'appellante si duole: del mancato riconoscimento dell'incapacità a testimoniare in capo a Testimone_1 il funzionario della banca che ha gestito la stipulazione della fideiussione in considerazione;
del mancato espletamento dell'«interrogatorio formale» del direttore della banca o del medesimo e di c.t.u. onde accertare le Tes_1 somme effettivamente dovute e stimare l'immobile dato in garanzia ipotecaria dal;
del mancato accoglimento della richiesta di ordini di Parte_4 esibizione in merito a «informazioni alla Banca di Italia sulle modalità di archiviazione dei documenti e dei verbali sia cartacea che informatica» e a
«documentazione tale da far emergere la certezza delle date in cui erano state prese tutte le delibere relative al mutuo e alla fideiussione»; del mancato accoglimento delle istanze istruttorie a sostegno delle querele di falso.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
È inammissibile la doglianza circa il mancato espletamento di c.t.u. contabile in ordine al quantum debeatur, trattandosi di indagine a cui il
Tribunale ha ritenuto di non addivenire in quanto meramente esplorativa.
Quanto in tal senso statuito in sentenza, oltre ad apparire condivisibile,
a fronte di contestazioni assolutamente generiche sul punto, non è stato pag. 28/32 confutato dalla con argomentazioni tali da conferire al motivo una Pt_1 dote di specificità sufficiente a consentirne la disamina nel merito.
È invece infondata la doglianza in ordine all'incapacità a testimoniare del Tes_1
Indipendentemente dalla sussistenza o meno della stessa, è sufficiente rammentare che, «[q]ualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità
a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità» (Cass., sez. un., n. 9456 del 2023, in massima). Nella fattispecie tali eccezioni sono mancate, per cui il vizio che ha sostanzialmente dedotto la è sanato. Pt_1
Parimenti infondata è la richiesta di «interrogatorio formale», atteso che, come già evidenziato in precedenza, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto controverso, e quindi dal legale rappresentante della società, a cui nella specie non è rivolto.
Non può essere ammessa la c.t.u. volta a stimare l'immobile dato in garanzia ipotecaria dal , attesane l'inutilità, alla luce di quanto Parte_4 precedentemente illustrato in merito all'irrilevanza ai fini del decidere della condotta della banca nella concessione del finanziamento.
Tantomeno possono essere assecondate le richieste ex art. 210 c.p.c. avanzate dall'odierna appellante, in quanto generiche e, almeno in parte, esplorative, rivolgendosi a «informazioni» e a «documentazione», oltre che irrilevanti, non ritenendosi che, alla luce di quanto deciso in ordine ai motivi d'appello articolati dalla possano essere d'interesse le «modalità di Pt_1 archiviazione dei documenti e dei verbali sia cartacea che informatica» e «la pag. 29/32 certezza delle date in cui erano state prese tutte le delibere relative al mutuo e alla fideiussione».
Quanto alle istanze istruttorie a sostegno delle querele di falso, è sufficiente richiamare quanto illustrato supra, al punto 6.
12. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato e la va condannata al Pt_1 pagamento della minor somma di euro 130.584,29, oltre interessi moratori, come richiesto in ricorso per ingiunzione, con fisiologica decorrenza dalla costituzione in mora (17 maggio 2007, data di spedizione della missiva di cui al doc. 8 fasc. d'appello). Pt_1
Contr La condanna deve avvenire a beneficio di e non di , CP_1 atteso che, «[i]n tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta» (Cass.
n. 5728 del 2024, in massima;
analogamente, Cass. n. 10442 del 2023, in massima: «Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa»).
pag. 30/32 Contr Poiché nella specie vi è stata contestazione, la domanda di di pagamento diretto – che contraddice quella avanzata in primo grado di conferma del decreto ingiuntivo, quindi a favore della cedente, così palesandosi come nuova – non può essere accolta, e la condanna va pronunciata a beneficio di in esito delle vicende evolutivo- CP_1 successorie di di cui si è in precedenza fatta menzione. Parte_3
13. All'evidenza, non ci sono gli estremi per la condanna delle appellate ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dalla ciò che ne postula la Pt_1 soccombenza integrale.
14. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
All'esito complessivo del giudizio, la risulta soccombente, seppur Pt_1 per un importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo, ciò che induce a compensare le spese relative alla fase monitoria e a porre a suo carico quelle del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale e quelle d'appello, liquidate, in ordine al primo, alla stregua di quanto indicato nella sentenza censurata – insuscettibile di reformatio in peius in difetto di gravame sul punto – e, per il secondo, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), esclusa la fase istruttoria in appello, non effettivamente tenutasi.
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P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del dodicesimo motivo d'appello proposto dal avverso la sentenza n. 531 del 2022 del Tribunale di Parte_1
Siena, revoca il decreto ingiuntivo e la condanna a pagare a
[...] la somma di Controparte_1 euro 130.584,29, oltre interessi come in motivazione;
per il resto rigetta l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Pt_1
[...]
3. condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1
e a tramite la
[...] Controparte_2 mandataria le spese processuali relative al giudizio di CP_3 primo grado, secondo quanto statuito nella sentenza gravata, compensando quelle relative alla fase monitoria;
4. condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1
e a tramite la
[...] Controparte_2 mandataria le spese processuali relative al giudizio CP_3
d'appello, liquidate per ciascuna delle appellate in euro 9.991,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
12 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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