Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
MATTEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n.50, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SVEVA GUIDI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Geminiani n. 65, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda il figlio minore;
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale è Per_1 esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità
1
4. Il figlio minore sarà collocato paritariamente presso ciascun genitore e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale sita in Camigliano, Capannori (LU), Via di Piaggiori basso n.
167, di esclusiva proprietà della ricorrente e che resterà nella libera disponibilità di quest'ultima unitamente a quanto l'arreda già di esclusiva proprietà della Signora;
5. Il sig. si è già trasferito presso l'immobile dallo stesso condotto in locazione, in Via delle Pt_1
Scuole n. 15 , Segromigno in Monte, Capannori (LU), dove ha spostato la propria residenza;
6. Salvo diversi e migliori accordi, il figlio minore abiterà paritariamente con entrambi i genitori e le modalità di intrattenimento presso ognuno saranno svolte nel seguente modo:
i weekend saranno alternati tra i genitori dal sabato mattina al lunedì mattina quando il figlio verrà accompagnato a scuola;
Nei giorni infrasettimanali, il minore verrà preso il lunedì all'uscita della scuola dal padre che lì lo riaccompagnerà il mercoledì mattina;
la madre lo prenderà il mercoledì all' uscita della scuola e lo terrà fino al Sabato mattina quando il padre lo andrà a prendere dalla casa materna per riaccompagnarlo a scuola il lunedì mattina (WE paterno); la madre lo prenderà il lunedì all'uscita della scuola e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina quando verrà lì riaccompagnato;
il padre lo prenderà il mercoledì stesso dall'uscita della scuola e lo terrà con sé sino al sabato mattina quando sarà la madre ad andarlo a riprendere dalla casa paterna e lo terrà con sé sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (WE materno) e così per le successive settimane. Naturalmente in assenza di attività scolastica si manterranno le stesse modalità e il minore verrà preso e riportato presso la casa dei genitori.
Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i genitori continueranno ad applicare il calendario ordinario tranne per i giorni riguardanti le festività (rosse sul calendario) che saranno alternati tra loro e ad anni alterni.
Nel periodo delle vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro la fine dell'anno scolastico.
I coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e reciproco rispetto, così da confrontarsi e condividere costantemente i fondamentali aspetti relativi alla vita del figlio come l'andamento scolastico, gli impegni culturali, il suo benessere fisico e psicologico, comunicandosi vicendevolmente e tempestivamente qualsiasi alterazione che dovessero rilevare.
7. Considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le disponibilità economiche di entrambe le parti i ricorrenti concordano che provvederanno ciascuno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio e di tutto ciò che potrà rendersi necessario durante la vita quotidiana;
specificatamente le parti concordano che per spese ordinarie considereranno solo l'alimentazione e il contributo alle spese abitative (canone locazione, utenze, consumi spese per il mantenimento e pulizia dell'abitazione ecc.) tutte le altre spese si riterranno spese straordinarie e saranno a loro carico nella misura del 50%, comprese le spese della mensa scolastica. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente che faranno riferimento al “Protocollo sul mantenimento dei figli” approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020 che fa parte integrante del presente ricorso (DOC. 8).
Al fine di una migliore gestione delle spese per il figlio, le parti concordano di mantenere in essere il conto corrente n. 104479219 presso Unicredit, Ag. di Via Catalani Lucca cointestato tra i coniugi sul quale verrà versata mensilmente da entrambi la somma di € 200,00 e dal quale verranno effettuate da entrambe le parti tutte le spese necessarie per il minore tranne quelle sopra menzionate relative
2 all'alimentazione e al contributo alle spese abitative (canone locazione, utenze, consumi spese per il mantenimento e pulizia dell'abitazione ecc.) che rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti.
Chiaramente qualora le somme presenti sul predetto conto corrente non fossero sufficienti ad affrontare le spese necessarie per il minore, le stesse verranno divise fra i ricorrenti nella misura del
50% ciascuno, nelle modalità e nei termini di cui al “Protocollo sul mantenimento dei figli” approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020;
8. Gli assegni familiari (assegno unico e universale) per il figlio continueranno ad essere percepiti interamente (nella misura del 100%) dalla signora Pt_2
9. L'autovettura di marca Volkswagen targata FN484WM e la moto Guzzi targata EV59070 già di proprietà del marito rimangono nella sua esclusiva disponibilità mentre, l'autovettura di marca
Nissan Juke targata GS316TK di proprietà della moglie rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultima;
10. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti;
11. I ricorrenti dichiarano reciprocamente di aver già sistemato ogni ulteriore questione insorta in costanza di matrimonio e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente;
12. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 5/8/2017, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
3/5/2019), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2
3 in matrimonio in Capannori (LU) in data 5/8/2017, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 34, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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