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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/08/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1074/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1074/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno
2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Nocera Terinese (CZ) alla SS 18 – D, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Giosuè
Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. CHIRUMBOLO ARMANDO – CF – pec: C.F._2
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_1
- parte ricorrente -
CONTRO
– CF - nato in [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Leonardo Da Vinci n. 49, presso lo studio dell'avv. ANGOTTI VINCENZO – CF – pec: CodiceFiscale_4
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_2
- parte resistente –
E
– CF - nata il [...] a [...] e residente in Controparte_2 C.F._5
Pianopoli alla via Roma, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Leonardo Da Vinci n. 49, presso lo studio dell'avv. ANGOTTI VINCENZO – CF – pec: CodiceFiscale_4
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_2
- parte resistente –
E
– CF - nato a [...] il [...] e residente in Controparte_3 C.F._6
Feroleto Antico alla via San Filippo n. 3, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, in via C. Colombo n.
1 9, presso lo studio dell'avv. GATTO ROBERTA - - pec: C.F._7
– che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_3
- parte resistente –
NONCHE' CONTRO
– CF - nato a [...] (ora Lamezia Terme) in data TR C.F._8
01.05.1952 ed ivi residente a[...], e – CF Controparte_5
- nata a [...] (ora Lamezia Terme) in data 02.06.1957, ed ivi residente a[...]
Acri Francesco n. 2, entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme alla Via Giosuè Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv. CHIRUMBOLO ARMANDO – CF – pec: C.F._2
- che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_1
- parti resistenti/terzi chiamati -
con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 14/10/2024, la sig.ra , premetteva che: Parte_1
1 - la ricorrente contraeva in data 24.12.2015 in Lamezia Terme, matrimonio secondo il rito civile con il sig.
; NT
2 – dalla loro unione coniugale nascevano le figlie minori nata il [...] e RSona_1 RSona_2 nata il [...];
3 – detta unione matrimoniale, negli ultimi anni si incrinava a causa dei contrasti insorti tra i coniugi e di una profonda incompatibilità di carattere e a partire dall'anno 2019, durante il periodo di detenzione in carcere del , veniva meno in modo irreversibile ogni affectio coniugalis;
CP_1
4 – pertanto, le parti proponevano ricorso per separazione consensuale dei coniugi che veniva iscritto al n.
R.G.V.G. 240/2024 dell'intestato Tribunale;
- il Tribunale di Lamezia Terme, quindi, con Sentenza del 09.04.2024, resa nell'ambito del Giudizio R.G.V.G.
240/2024, omologava la separazione consensuale dei coniugi nei seguenti termini: “ 1) I coniugi vivranno RS R_ separati;
2) Le figlie, e , minorenni, rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
3) Il padre vedrà e terrà con sé le figlie tutte le volte che lo desidera, previo accordo con la moglie e tenendosi conto degli impegni e delle esigenze, anche scolastici, delle minori, e, in ogni caso, almeno due giorni alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena;
le vedrà e terrà con sé, inoltre, il fine settimana, il sabato e la domenica, a settimane alterne, senza il relativo pernottamento delle figlie stesse presso la di lui abitazione;
pernottamento che verrà, poi, gradualmente introdotto, quando le bambine saranno pronte e lo desidereranno. Detti accordi varranno, intanto, anche per il periodo estivo, le vacanze natalizie e di fine anno e per le festività pasquali, avendo cura
i genitori di garantire l'alternanza delle ricorrenze di anno in anno;
4) Entrambi i genitori si impegnano l'un
2 l'altro a contribuire alla cura, all'istruzione ed all'educazione delle figlie;
5) La casa coniugale, di proprietà di , padre del ricorrente, sita a Feroleto Antico, C.da San Filippo n. 3, rimane assegnata al Controparte_3 marito che la abita;
La già da anni, e precisamente dal momento in cui il è stato Parte_1 CP_1 arrestato, vive a casa dei propri genitori, e , sita a Lamezia TR Controparte_5
Terme in via F. Acri n. 2, dove ad ottobre del 2022 - l'ha raggiunta anche il , una volta espiata la CP_1 pena detentiva. In proposito, si precisa che le abitazioni indicate per entrambi i ricorrenti, per problemi amministrativi e catastali, non sono idonee a costituire, da un punto di vista anagrafico, le rispettive residenze, per cui non vi è una corrispondente certificazione presso i Comuni di riferimento da allegare al presente atto.
Ad ogni buon fine, ai fini dell'attestazione dell'esistenza del nucleo familiare e soprattutto delle minori, si allega un certificato di stato di famiglia risalente a quando il nucleo viveva in affitto in C.so Giovanni Nicotera.
6) Ciascun coniuge provvederà da sé alle proprie esigenze di mantenimento, esonerando l'altro coniuge dall'obbligo di contribuirvi. 7) La rovvederà al mantenimento delle proprie figlie, esonerando Parte_1 il coniuge dal versamento di una somma fissa mensile per le stesse ed il , a seconda delle proprie CP_1 disponibilità economiche, contribuirà al mantenimento delle bambine con l'acquisto di beni materiali, comunque necessari al loro sostentamento (vestiario, materiale scolastico, attrezzature e giochi per il tempo libero o per la pratica sportiva, ecc.). 8) Le spese straordinarie per le figlie, da concordare preventivamente tra i genitori, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per viaggi di istruzione e di piacere, quelle mediche per visite specialistiche, interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, abbonamento a palestre e simili per la pratica sportiva) saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno (Cfr. Sentenza Giudizio RGVG 240/2024).
Ebbene, dopo pochi mesi dalla sentenza ut supra, resa dal Tribunale di Lamezia Terme a seguito di un accordo intervenuto inter partes, la sig.ra ricorreva nuovamente all'intestato Tribunale per chiedere la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione. RS R_ In particolare, chiedeva l'affido esclusivo delle figlie e a causa della pretesa inadeguatezza genitoriale del . Quest'ultimo, ad oggi, viveva in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione CP_1 sita in San Pietro a Maida alla via XXV Aprile n. 17, di proprietà della sua nuova compagna sig.ra Pt_2
unitamente a quest'ultima ed ai suoi quattro figli minori.
[...] RS R_ La ricorrente assumeva che tutte le volte in cui il padre teneva tenuto con sé e , si era sempre disinteressato completamente delle medesime, lasciandole libere di uscire di casa ed andare in giro (per strada, in parchi pubblici e bar) accompagnate solo dalle figlie, anch'esse minorenni, della (la più grande delle Pt_2 quali ha solo anni 10), così omettendo di vigliare sulle sue figlie minori.
Inoltre, precisava che il resistente sfogava sulle figliolette minori ogni propria frustrazione inveendo contro le RS R_ stesse con tono alterato, tant'è che e non intendevano più stare con il padre, il quale – a detta delle figlie – faceva abitualmente abuso di sostanza alcoliche insieme alla sua nuova compagna.
Di poi – continuava - il sig. , con il solo chiaro fine di fare dispetti alla ex moglie, avrebbe del NT tutto illegittimamente negato l'autorizzazione alle figlie di partecipare alle gite scolastiche.
Infine, precisava che la sig.ra RI , la quale, seppur in cerca di occupazione, continuava a non Pt_1
3 prestare alcuna attività lavorativa, ma – al contempo - non viveva più presso la casa dei genitori, CP_4 RS R_
e bensì unitamente alle figliolette e , presso altra abitazione
[...] Controparte_5 condotta in locazione in Nocera Terinese, al costo mensile di € 200,00.
Pertanto, tenuto conto che il sig. , ad oggi, risultava essere disoccupato mentre il di lui padre NT
, percettore di reddito e ala di lui madre risultava impiegata quale signora Controparte_3 Controparte_2 delle pulizie presso , chiedeva che fossero questi ultimi a contribuire al mantenimento delle nipoti. CP_6
Tanto premesso, la ricorrente, come in atti domiciliata, rappresentata e difesa, ricorreva al Tribunale adito, affinché volesse:
a) In via principale, disporre l'affidamento super esclusivo delle minori e alla RSona_1 RSona_2 madre sig.ra ; Parte_1
b) In via gradata, disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre RSona_1 RSona_2 sig.ra ; Parte_1
c) Pronunciare, in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , ovvero NT assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita
CTU;
d) Condannare il sig. , a contribuire al mantenimento delle figlie minori con la corresponsione NT di una somma mensile pari ad euro 200,00 per ognuna (€ 400,00 mese - in modalità tracciabile sulle coordinate bancarie che fornirà la ricorrente) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
e) Dichiarare, nel caso dell'impossibilità materiale del , i di lui genitori e NT Controparte_3
tenuti a contribuire al mantenimento delle nipoti e e - per Controparte_2 RSona_1 RSona_2
l'effetto - condannarli a corrispondere, a titolo di mantenimento delle minori medesime, la somma mensile pari ad euro 200,00 per ognuna (€ 400,00 mese - in modalità tracciabile sulle coordinate bancarie che fornirà la ricorrente) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie
(a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
f) Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, come per legge (vedi ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano in giudizio, depositando in cancelleria, separatamente ma entrambe in data 21 dicembre 2024, la propria comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale – dello stesso tenore per entrambe le parti -
e , i quali contestavano tutto quanto ex adverso sostenuto da Controparte_2 Controparte_3 controparte e concludevano chiedendo: “In via preliminare, Autorizzare il resistente, ai sensi di legge, a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) i sig.ri e la sig.ra TR [...] RS R_
, nonni materni delle minori e , residenti in [...] di Lamezia Controparte_5
Terme (CZ) e di conseguenza che il G.I. Voglia differire, sempre ai sensi di legge, la prima udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini per la relativa costituzione in giudizio;
in via riconvenzionale, stabilire che il nonno/a, sig. , possa vedere e tenere con Controparte_3
4 RS R_ sé le nipoti e , secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che codesto Tribunale riterrà più opportune;
ed ancora nel merito: 1) rigettare la richiesta di affido “super esclusivo” delle minori alla madre sig.ra per mancanza dei requisiti e presupposti di legge;
2) rigettare la richiesta di Parte_1 affido “esclusivo” delle minori alla madre sig.ra per mancanza dei requisiti e presupposti Parte_1 di legge;
3) rigettare la richiesta di condanna alla corresponsione dell'importo di € 400,00 mensili in capo al
e - in caso di sua impossibilità - anche del 50% delle spese straordinarie in capo ai sig.ri NT
e per mancanza dei presupposti di legge, per mancanza del verificarsi di Controparte_3 Controparte_2 condizioni sopravvenute, perché la richiesta non è provata e - in ogni caso - non dovuta per come argomentato nel corpo dell'atto; 4) rigettare ogni richiesta istruttoria così come formulata” (vedi comparsa in atti).
In data 20.01.2025, si costituiva il sig. il quale - preliminarmente - eccepiva NT
l'improcedibilità della domanda per mancanza dei presupposti – giustificati motivi e allegazioni documentali - per procedere alla modifica delle condizioni di separazione e - in ogni caso - assumeva che il giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis.29 fosse proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio fossero diventate definitive.
Inoltre, evidenziava che l'intervento dei nonni nel mantenimento dei nipoti ha natura solidaristica ed eventuale, quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni dei propri figli;
si tratta di un'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica.
Ciò premesso, affermava che la sig.ra chiedeva la modifica del provvedimento di separazione Parte_1 coinvolgendo i soli nonni paterni, senza dare prova che il sig. fosse inadempiente e – NT soprattutto - senza fornire alcuna prova della propria indigenza che, anzi, appare essere discutibile avendo la stessa lasciato spontaneamente (e senza alcun valido motivo sopravvenuto ) la casa dei suoi genitori (ove era ospitata senza pagare alcun canone di locazione) per addossarsi il pagamento di un fitto, in altre città, dell'importo di € 200,00 mensili (così, testualmente, all'interno della comparsa costitutiva).
Nel merito, contestava tutto quanto ex adverso sostenuto circa il suo disinteresse nei confronti delle minori e il suo carattere violento e prevaricatore;
al contrario, accusava controparte di ostacolare il rapporto padre-figlie ledendo il diritto alla bigenitorialità delle due minori.
Pertanto, si opponeva recisamente alla richiesta di affido super esclusivo avanzata dalla ricorrente, nonché alle richieste istruttorie indicate nel ricorso introduttivo del giudizio e chiedeva - a sua volta - l'audizione delle RS R_ minori e .
Orbene, tutto quanto sopra dedotto ed eccepito, il sig. rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
In via preliminare: improcedibilità della domanda per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito:
1) rigettare la richiesta di affido “super esclusivo” delle minori alla madre sig.ra per Parte_1 mancanza dei requisiti e presupposti di legge;
2) rigettare la richiesta di affido “esclusivo” delle minori alla madre sig.ra per mancanza Parte_1 dei requisiti e presupposti di legge;
5 3) rigettare la richiesta di condanna alla corresponsione dell'importo di € 400,00 mensili in capo al CP_1
e, in caso di sua impossibilità, anche del 50% delle spese straordinarie in capo ai sig.ri
[...] CP_3
e per mancanza dei presupposti di legge, per mancanza del verificarsi di condizioni
[...] Controparte_2 sopravvenute, perché la richiesta non è provata e, in ogni caso, non dovuta per come argomentato nel corpo dell'atto;
4) rigettare ogni richiesta istruttoria così come formulata;
5) rigettare la richiesta del coinvolgimento dei servizi sociali in quanto non necessaria nel caso di specie e perché, in ogni caso la richiesta non è provata per come argomentato nel corpo dell'atto (vedi conclusioni rassegnate all'interno della comparsa in atti).
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 21 gennaio 2025, tutte le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
All'udienza in oggetto, il Presidente del Tribunale, nella persona dello scrivente, nella qualità di Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in oggetto, ritenuto che dovesse essere integrato il contraddittorio RS nei confronti di e (nonni materni delle minori e TR Controparte_5
[...]
), stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario sul punto e stante - altresì - la pendenza di R_2 apposita richiesta preliminare in tal senso avanzata dalle parti resistenti sin dal deposito della comparsa di costituzione e risposta in atti, autorizzava effettivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di RS R_
e – nonni materni delle minori e TR Controparte_5
– e rinviava la causa al 6 maggio 2025, in presenza.
Alla predetta udienza erano presenti la parte ricorrente personalmente unitamente al proprio difensore avv.
CHIRUMBOLO, nonché l'avv. ANGOTTI, sia in proprio che in sostituzione e per delega dell'avv. Roberta
GATTO, per le parti resistenti.
Il Presidente – sempre nella qualità di cui in premessa – preso atto della richiesta di parte resistente di concedere un rinvio per l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei nonni materni, come sostenuto in via pregiudiziale all'interno delle comparse di costituzione con domanda riconvenzionale in atti, rinviava la procedura all'udienza del 10 giugno 2025, ancora una volta in presenza.
Si costituivano in giudizio, in data 19 maggio 2025, anche i nonni materni delle minori, CP_4
e , i quali si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo
[...] Controparte_5 del giudizio di , impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, Parte_1 formulato e richiesto, chiedendone il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, per quanto attiene la posizione del (vedi in atti). NT
Aggiungevano – altresì - che stante le reiterate condotte vessatorie, moleste e minacciose tenute dal CP_1
nei confronti della sig.ra e delle figliolette minori, l'odierna istante era stata costretta
[...] Parte_1
a sporgere formale denuncia-querela; - che nel mese di Maggio c.a. si erano svolte ulteriori gite scolastiche, per le quali la insegnante delle bambine aveva – formalmente - richiesto il consenso al di loro padre, senza ricevere risposta alcuna, e, quindi, che le bambine avevano perso quest'importante occasione di formazione didattica offerta dal loro Istituto scolastico.
6 Tanto sopra esposto, concludevano chiedendo:
In via preliminare e d'urgenza: a) In via principale, disporre l'affidamento super esclusivo delle minori
e alla madre sig.ra ; b) In via gradata, disporre l'affidamento RSona_1 RSona_2 Parte_1 esclusivo delle minori e alla madre sig.ra ; c) Pronunciare, in RSona_1 RSona_2 Parte_1 ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , ovvero assumere ogni NT altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
Nel merito: d) Condannare il sig. , a contribuire NT al mantenimento delle figlie minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 200,00 per ognuna (€ 400,00 mese - in modalità tracciabile sulle coordinate bancarie che fornirà la ricorrente) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente;
e) Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, come per Legge (vedi conclusioni in atti).
Con decreto del 19 maggio 2025, il Presidente del Tribunale – nella qualità già in precedenza menzionata – autorizzava, in via interinale, la sola parte ricorrente a prestare il consenso per l'espletamento delle gite RS scolastiche delle figlie poi, rilevato che “le questioni sollevate con l'istanza in oggetto, in quanto R_2 involgono questioni afferenti all'affidamento possono essere decise in contraddittorio tra le parti in esito all'udienza – di prossima celebrazione – del 10 giugno 2025” riservava ogni decisione circa il regime dell'affidamento in esito al contraddittorio delle parti.
All'udienza del 10 giugno 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente, sig.ra Parte_1
e sig. ; era, altresì, presente il sig. padre di;
era assente NT TR Pt_1 invece – perlomeno personalmente – la sig.ra comunque rappresentata e difesa Controparte_5 dallo stesso Avv. CHIRUMBOLO, il quale rappresentava e difendeva la sig.ra inoltre, Parte_1 era presente l'avv. ANGOTTI, che rappresentava e difendeva il sig. ; l'avv. Roberta NT
GATTO, che rappresentava il sig. padre del resistente;
l'avv. ANGOTTI dichiarava Controparte_3 altresì di essere presente per conto e nell'interesse di madre di , non Controparte_2 NT comparsa all'udienza (vedi verbale di udienza in atti).
Tutti i procuratori presenti chiedevano un breve differimento della causa essendo pendenti, tra le parti, trattative di bonario componimento, perlomeno in relazione alle condizioni di natura patrimoniale.
A questo punto, il Presidente, preso atto di quanto sopra, differiva la procedura, all'udienza del 17 giugno
2025, sempre in presenza, con riserva di eventuale trasformazione – anche parziale - del rito.
Con note scritte depositate in data 12 giugno 2025, , e Parte_1 TR
, quanto alla richiesta di affidamento si riportavano alle condizioni Controparte_5 contenute nei propri scritti difensivi, mentre - quanto al mantenimento delle minori - dichiaravano di aver raggiunto un accordo con le controparti, nel senso che “siano i nonni materni e paterni ad occuparsi del mantenimento economico delle minori nella misura del 50% per ognuno e, nello specifico, i sigg.ri CP_3
e corrisponderanno € 200,00 al mese per entrambe le bambine a titolo di
[...] Controparte_2 mantenimento delle stesse ed i sigg.ri e corrisponderanno € TR Controparte_5
200,00 al mese per entrambe le bambine a titolo di mantenimento delle stesse, oltre alla partecipazione alle
7 spese straordinarie (Ludiche, sportive, scolastiche, extra scolastiche, mediche etc. etc.) nella misura 50%.
Dette somme saranno versate. Ogni giorno 5 del mese, alla sig.ra a mezzo bonifico sulle Parte_1 coordinate bancarie che la stessa fornirà. Inoltre, per come emerso all'udienza u.s., il sig. NT trattiene per se il 50% dell'assegno familiare, pari ad € 230,00 al mese, ragion per cui, considerata la natura assistenziale di detto assegno volta, esclusivamente, al mantenimento dei figli minori, si chiede che S.E. Ill.ma il Presidente Voglia ordinare al a trasferire detta somma alla sig.ra , acchè NT Parte_1 questa la usi per le bambine” (vedi accordo in atti)
Con decreto del 15 giugno 2025, il Presidente, vista l'atto di parziale transazione depositato in atti e rilevato che la causa già fissata in presenza, anche per questo motivo, potesse essere celebrata in forma cartolare, disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 17 giugno 2025 avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate separatamente in data 16 giugno 2025, , NT
e , si riportavano al contenuto e alle conclusioni rassegnate nei Controparte_3 Controparte_2 R_ propri scritti difensivi e si dichiaravano disponibili “ ..a versare, a titolo di mantenimento delle minori e Per
, l'importo di euro 400,00 mensili precisando che, allo stato, trovandosi il sottoposto alla NT misura cautelare degli arresti domiciliari nonché' privo di attività lavorativa, richiederà il subentro dei nonni paterni nella posizione di cui sopra nella misura del 50%, ovvero di € 200,00 ( il restante 50% da corrispondersi, invece, rimarrà a carico dei nonni materni come per legge). si precisa che l'ausilio degli ascendenti troverà applicazione fino al momento in cui il non troverà un'attività lavorativa stabile”. CP_1
Anche le controparti depositavano, separatamente ed in data 16 giugno 2025, le note di trattazione scritta in previsione della detta udienza del 17 giugno 2025, con le quali richiamavano tutti i motivi, di fatto e di diritto, già esposti nel ricorso introduttivo, nella comparsa di costituzione e risposta dei terzi chiamati e nelle memorie da ultimo depositate, nonché le eccezioni, deduzioni e richieste tutte ivi formulate da intendersi integralmente riportate e trascritte ed insistevano nell'accoglimento di tutte le conclusioni già ivi formulate.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, il
Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità avanzata da CP_1
per “mancanza dei presupposti di legge e delle condizioni di procedibilità per richiedere la modifica
[...] delle condizioni di separazione. mancanza allegazioni obbligatorie stabilite dalla normativa- mancanza piano genitoriale. decadenze ed improcedibilità”.
Si deve osservare che, nel disciplinare il rito unitario in materia familiare, il Legislatore della riforma, da un lato, ha previsto specifici oneri di allegazione documentale a cui devono attenersi le parti in caso di domande di contributo economico riguardanti la consistenza patrimoniale delle parti (cfr. art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. per il ricorrente ed art. 473-bis.16, comma 1, c.p.c. per il convenuto) e, dall'altro, ha introdotto l'art. 473- bis.18 c.p.c., che impone alle parti un dovere di leale collaborazione in ordine alla rappresentazione delle
8 proprie condizioni economiche a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost).
Ancora, nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma, entro venti giorni prima della data dell'udienza.
La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato, consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96 (cfr. art. 473 bis 18).
Il legislatore, dunque, non ha previsto una pronuncia di improcedibilità legata alla mancata o parziale produzione documentale prevista dall'art. 473 bis 12 cpc 3; al contrario, ha invece conferito al giudice il potere
d'ufficio di disporre le indagini tributarie per mezzo della polizia tributaria in caso di incompletezza della documentazione acquisita agli atti (in questo senso, Cass. Civ. Ordinanza n. 22616/2022: “il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi
e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo.
In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”.
Ad ogni modo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle controversie estranee al sistema tributario, quali appunto quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento, le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, sicché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie
(in sede di giudizio di divorzio: Cass., Sez. 1, 19 giugno 2003, n. 9806 e Cass., Sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9876; in sede di procedimento di separazione: Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592 e Cass., Sez. 6-1, 16 settembre
2015, n. 18196).
In particolare, le stesse potranno essere ritenute inattendibili ove del tutto incongruenti rispetto al tenore di vita della parte, desumibile, ad esempio, dalle spese ordinariamente sostenute, che possono essere oggetto anche di prova testimoniale.
Per tutto quanto sopra esposto, l'eccezione per mancanza di allegazioni obbligatorie è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
2. Quanto alla carenza di presupposti di legge e delle condizioni di procedibilità per richiedere la modifica delle condizioni di separazione, l'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
9 Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28436 del 28.11.2017).
Ebbene, questo Collegio ritiene che vi siano giustificati motivi sopravvenuti tali da consentire una modifica delle pregresse condizioni di separazione dei coniugi nei termini che seguiranno. Parte_3
3. Nel merito, infatti, la presente pronuncia concerne la richiesta di modifica del regime di affidamento delle R_ RS minori e nonché il regime di visita padre-figlie, oltre alla richiesta di mantenimento delle stesse a R_ RS carico dei nonni, nonché, in via riconvenzionale, la richiesta dei nonni paterni di vedere le nipoti e
Il mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori, onde l'inadempimento dell'uno non determina il venir meno, evidentemente nel preminente interesse dei figli, dell'obbligo dell'altro di dover far fronte per intero alle loro esigenze (Cass., sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14951); e, a tal fine si sottolinea pure come il genitore in bonis debba provvedere con tutte le proprie sostanze patrimoniali e reddituali, sfruttando altresì tutta la propria capacità di lavoro.
L'oggettiva insussistenza di mezzi in capo ai genitori giustifica il sorgere dell'obbligazione da parte degli ascendenti, a quali ci si può rivolgere per un aiuto economico solo quando entrambi i genitori non siano in grado di provvedere ai figli e non anche se uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.
I genitori, in particolare, devono trovarsi nell'incapacità di provvedere al mantenimento del minore, ossia di garantire con il proprio patrimonio e i propri redditi non soltanto il soddisfacimento delle sue primarie esigenze, ma anche quanto necessario al pieno sviluppo del medesimo.
L'art. 316 bis c.c. disciplina l'ipotesi di concorso in mantenimento stabilendo che: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole”
L'obbligazione, posta a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado (e, quindi, nella specie, sia a carico dei nonni paterni che di quelli materni), è assolutamente eccezionale, sussidiaria e prevista non a tutela del coniuge del proprio discendente, ma soltanto a favore dei suoi figli. L'obbligo, infatti, che l'art. 316 bis c.c. pone a
10 carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti sui congiunti dello stesso sangue, bensì al ben diverso principio della tutela dei minori, cardine di tutto il nostro diritto di famiglia, quando al loro mantenimento non possano provvedervi (in tutto o in parte) i genitori, ma possano invece gli ascendenti.
Si afferma, dunque, la natura sussidiaria e integrativa della obbligazione gravante sugli ascendenti,
l'impossibilità di rivolgersi (per un aiuto economico) a tali soggetti per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli e sempre che l'altro genitore appaia comunque in grado di mantenerli, nonché il principio secondo cui l'eventuale obbligo «investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori» (Cass., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10419; Cass., sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14951).
Di conseguenza – quindi - la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, così al medesimo, ove ne ricorrano i presupposti, siano tenuti tutti e quattro i nonni (e, più in generale, tutti gli ascendenti di pari grado), il tutto, ovviamente, in proporzione alle rispettive condizioni economiche (Cassazione civile, sez. I, 30/03/2023, n.
8980).
Se così è, pur non potendosi configurare sul piano processuale un litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti, ma nel caso di impossibilità volontaria o non dei genitori, involgendo l'obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado.
Nel caso di specie, chiamati in causa i nonni paterni ed integrato il contraddittorio anche nei confronti dei nonni materni delle minori, il Collegio ritiene di poter recepire - senza modifiche o rilievi – l'accordo raggiunto R_ tra le parti sul mantenimento di e – prospettato all'udienza del 10 giugno 2025 e RSona_1 ufficializzato con note di trattazione scritta del 12 e 17 giugno 202; n.d.r. – che è del seguente tenore, per la ricorrente e i nonni materni (terzi chiamati): “Considerato, altresì, che entrambi i genitori sono sprovvisti dei mezzi economici necessari a garantire il sostentamento delle bambine, lo scrivente difensore conferma, in questa sede, che tutti i propri assistiti esprimono la volontà, di già comunemente espressa dalle parti all'udienza u.s., che siano i nonni materni e paterni ad occuparsi del mantenimento economico delle minori nella misura del 50% per ognuno e, nello specifico, i sig.ri e Controparte_3 Controparte_2 corrisponderanno € 200,00 al mese per entrambe le bambine a titolo di mantenimento delle stesse ed i sig.ri
e corrisponderanno € 200,00 al mese per entrambe le bambine TR Controparte_5
a titolo di mantenimento delle stesse, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie (Ludiche, sportive, scolastiche, extra scolastiche, mediche etc. etc.) nella misura 50%. Dette somme saranno versate. Ogni giorno
5 del mese, alla sig.ra a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che la stessa fornirà” e, Parte_1 sostanzialmente identico, per i resistenti “i resistenti, difatti, si dichiarano disponibili ..a versare, a titolo di mantenimento delle minori gioia e mia, l'importo di euro 400,00 mensili precisando che, allo stato, trovandosi il sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nonché' privo di attività NT lavorativa, richiederà il subentro dei nonni paterni nella posizione di cui sopra nella misura del 50%, ovvero
11 di € 200,00 ( il restante 50% da corrispondersi, invece, rimarrà a carico dei nonni materni come per legge). si precisa che l'ausilio degli ascendenti troverà applicazione fino al momento in cui il non troverà CP_1 un'attività lavorativa stabile” (vedi in atti).
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i nonni, a fronte di una richiesta scritta dei genitori, dovranno manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto all'assegno unico, di cui la ricorrente ha evidenziato, nelle note di trattazione scritta del 12 giugno
12 2025: “per come emerso all'udienza u.s., il sig. trattiene per se il 50% dell'assegno familiare, NT pari ad € 230,00 al mese, ragion per cui, considerata la natura assistenziale di detto assegno volta, esclusivamente, al mantenimento dei figli minori, si chiede che S.E. Ill.ma il Presidente Voglia ordinare al
a trasferire detta somma alla sig.ra , acchè questa la usi per le bambine”, NT Parte_1 deve evidenziarsi che una recentissima giurisprudenza ha ribaltato i precedenti giurisprudenziali - secondo cui detto assegno unico e universale veniva erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli
– stabilendo che: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672).
Pertanto, la richiesta avanzata dalla ricorrente deve essere accolta.
5. In merito alla richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dalla ricorrente o - in subordine - di affidamento esclusivo, occorre evidenziare che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Infine, il giudizio prognostico sulle capacità dei genitori deve tener conto di vari elementi, tra cui le capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto (Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16280).
In tema di separazione personale, e, più in generale, in tema di rapporti tra coniugi o tra due parti con figli minori, la mera conflittualità tra i genitori non preclude, di per sé, il ricorso al regime dell'affidamento condiviso (sempre da prediligere), salvo che non vengano superati i limiti di un tollerabile disagio per la prole, tanto da arrivare a compromettere l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, con conseguente pregiudizio dei loro interessi: in tal caso, non vi sarà altra soluzione se non disporre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore (Cassazione civile sez. I, 09/05/2025, n.12280).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
13 Tra i casi giudiziari in cui i giudici hanno disposto l'affidamento super esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio (vedi, in tal senso, Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore
(Cassazione civile sez. I, 09/02/2023, n.4056).
Ciò detto in iure si osserva in facto che, deve essere escluso l'affido super esclusivo – stante la drastica conseguenza che ne deriverebbe di completa esclusione della figura genitoriale dalla vita delle figlie - delle R_ RS minori e in favore della madre, sig.ra stante la disponibilità manifestata dal Parte_1 padre, sig. di partecipare alla crescita delle figlie, dimostrandosi, pertanto, desideroso di NT essere presente nella loro vita.
Tuttavia, ritiene questo Collegio di dover incidere negativamente sul regime di affidamento del padre, concedendo l'affidamento esclusivo in favore della madre, al fine di non pregiudicare il benessere delle bambine.
In particolare, si osserva che, dalla documentazione in atti, anche quella audio, emerge una forte conflittualità tra i genitori, sig.ra e sig. (vedi reciproche denunce-querele, in atti) Parte_1 NT tale da nuocere sensibilmente all'interesse delle figlie.
Dalle produzioni documentali depositate da entrambe le parti nel corso del giudizio – che appaiono assai esaustive nella valutazione dell'intera fattispecie concreta, motivo per cui sono apparse ininfluenti le richieste istruttorie avanzate dalle parti;
n.d.r. - è emerso chiaramente come l'ostilità tra i genitori abbia conseguenze R_ RS sulla serena crescita delle piccole e le quali, tra le altre cose, si sono viste negare – da parte del padre e per una sorta di “vendetta”- l'autorizzazione per partecipare alle gite scolastiche (vedi messaggi audio tra e la figlia depositate da in data 15.05.2025). NT R_2 Parte_1
Non solo, il rapporto tra e il padre appare ormai deteriorato, verosimilmente a causa di una scarsa R_2 capacità del resistente di relazionarsi con la figlia in un contesto di animosità – senza, tuttavia, escludere l'influenza dell'altro genitore sulle figlie, seppur non dimostrata. R_ Infatti, dalle note audio sopra menzionate, il sig. lamenta la poca educazione di , invitandola CP_1
a rispettare sia la madre che il padre ed a passare del tempo con lui (consigli condivisibili da questo Collegio), per poi, però, sfociare in insulti – anche nei confronti della madre – espressioni triviali ed urla immotivate che dimostrano la sua radicale inettitudine ad intraprendere da solo un percorso di recupero del rapporto padre- figlie e per il quale l'adito Tribunale ritiene necessario l'intervento dei-, oltre alla concessione dell'affidamento esclusivo in favore della madre, revisionabile al termine di tale percorso, previo apposito ricorso e previo parere positivo dei servizi sociali incaricati.
14 L'art. 473-bis. 27 c.p.c., rubricato “Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori”, al comma 1, stabilisce che «Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie»; dunque, i servizi sociali di Lamezia Terme dovranno monitorare la coppia per nove mesi, secondo il calendario RS che riterranno opportuno e non meno di due volte al mese, al fine di permettere a e di riprendere il R_2 rapporto con l'altro genitore;
solo quando i servizi sociali riterranno che i tempi siano maturi per la liberalizzazioni degli incontri padre – figlie, gli incontri si svolgeranno inizialmente un pomeriggio alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nonché il sabato o la domenica, sempre dalle ore 15:00 alle ore 19:00; successivamente, il resistente potrà prendere con sé le figlie e condurle presso la propria l'abitazione due pomeriggi alla settimana dalle 15:00 alle 19:00, nonché a weekend alterni dalle 10:00 di sabato alle 19:00 di domenica. Durante le festività, invece, il padre potrà vedere la figlia a Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni dalle ore 10:00 alle 19:00.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-figlie potranno essere comunque modificati sulla base di un previo accordo tra le parti, secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali delle piccole.
In ogni caso, per completezza espositiva, e in un'ottica di esortazione, si intende in questa sede rammentare alle parti che l'art. 473-bis. 39 c.p.c. statuisce: «In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento
e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore Controparte_7 inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”; a tal fine, oltre a chiedere espressamente la collaborazione delle parti in causa, si invitano anche i servizi sociali alla redazione della relazione periodica anche in punto di disponibilità delle parti stesse ad ottemperare alle disposizioni della presente sentenza.
Quanto alla richiesta di procedere a CTU, avanzata da parte ricorrente, circa l'idoneità del sig. , la CP_1 stessa deve essere disattesa.
Ritiene il Collegio che, anche l'eventuale giudizio di idoneità non inciderebbe circa le misure da adottare a R_ RS tutela delle minori e infatti, la decisione di affidare le minori in via esclusiva alla madre deriva dal deteriorato rapporto tra le minori e il padre e non dalla capacità dello stesso di occuparsi di lei, come sopra meglio argomentato;
la stessa appare inoltre in sostanza incompatibile R_ RS Entrambi i genitori dovranno, inoltre, garantire a e nella loro crescita, una frequentazione corretta ed assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
15 6. A tal proposito ed in ultima istanza, va esaminata la richiesta, avanzata in via riconvenzionale nelle rispettive comparse di costituzione, di e di stabilire che la nonna/o, possano TR Controparte_2 RS R_ vedere e tenere con sé le nipoti e , secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che il
Tribunale riterrà più opportune.
L'art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l' 'esclusivo interesse del minore', ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote.
L'apprezzamento richiesto al giudice di merito si sostanzia - dunque - in una valutazione in positivo della possibilità di procedere a tale coinvolgimento, quale presupposto indispensabile per l'utile cooperazione dei nonni all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori.
Le istanze con le quali i nonni chiedono di poter frequentare i nipoti, nell'interesse di costoro, rientrano nella competenza non del tribunale ordinario, ma di quello per i minorenni (Cassazione civile sez. I,
31/01/2023, n.2881), a meno che non sia Già pendente un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale affidamento mantenimento, come appunto – evidentemente – nel caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie, non essendoci una specifica contestazione sul punto di parte ricorrente, i nonni R_ RS potranno vedere le nipoti e almeno una volta a settimana, il lunedì, il mercoledì o il venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 nei mesi estivi, e dall'uscito di scuola alle 22:00 nei mesi invernali.
Tali tempi e modi di frequentazione nonni-nipoti potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori e i nonni tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze personali delle piccole.
7. Poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande, e dunque sussiste una soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., oltre che in considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA inammissibili le domande di improcedibilità avanzate dai resistenti;
2) ACCOGLIE parzialmente la domanda avanzata da , Parte_1 CP_4
e e, per l'effetto:
[...] Controparte_5 R_ RS
- DISPONE l'affido esclusivo delle minori e lla madre e regola Parte_1 la frequentazione padre-figlie come in parte motiva;
- RINVIA ai servizi sociali di Lamezia Terme per la predisposizione di un calendario d'incontri padre-figlie;
- PONE a carico dei nonni materni, e TR CP_5
16 , e dei nonni paterni, e , l'obbligo di CP_5 Controparte_3 Controparte_2 corrispondere a la somma di euro 400,00 (200,00 per ciascun ramo Parte_1 R_ genitoriale) per il mantenimento delle nipoti e oltre il 50% delle spese RSona_1 straordinarie come da accordi in atti;
- ASSEGNA alla madre il 100% dell'assegno unico universale;
Parte_1
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17 giugno
2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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