Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 10756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10756 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12717/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12717 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Bagnoli, Francesco Ciriolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 13 aprile 2023 dal Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-Ministero della Giustizia con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, nonché del presupposto parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio-Ministero dell'Economia e delle Finanze, espresso nella adunanza n.3356 del 23 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con l’ordinanza n. 2572 del 3 febbraio 2025 questo Collegio ha osservato che:
- la controversia in esame ha ad oggetto la domanda di annullamento del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria emesso il 13 aprile 2023, con il quale è stata rigettata - su parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito per brevità Comitato) n. 897942022 reso nell’adunanza n. 3356 del 23 marzo 2023 - l’istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio formulata dal sig. -OMISSIS-, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale “Francesco Rucci” di Bari;
- il legislatore ha stabilito l’inderogabilità della competenza territoriale, e tale opzione muove dal presupposto che vi sia un solo giudice – e soltanto quello – competente a pronunciarsi e che la sua individuazione sia rimessa a regole predeterminate sottratte all’arbitrio delle parti (Cons. Stato, Sez. III, ordinanza 15 ottobre 2019, n. 7026);
- più di recente, l’Adunanza plenaria ha evidenziato che “ La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia (...) consiste nel radicare la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale più vicino al ricorrente, quando gli effetti lesivi dell’atto siano limitati ad un ristretto ambito territoriale nel quale egli si trova, anche se l’autorità emanante, centrale o periferica, abbia sede altrove. In questo modo si attua il decentramento della competenza territoriale ex art. 125 Cost., secondo una logica di prossimità, che esclude la possibilità, in senso inverso, di riconoscere ipotesi ulteriori di competenza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, accentrando la competenza territoriale in capo a questo Tribunale al di là delle ipotesi, già numerose, previste dalla legge (art. 13, comma 3, e art. 14 c.p.a.), e in contrasto con l’esigenza, avvertita già dalla relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo, di evitare un eccessivo aggravio per il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Consiglio di Stato, Ad. plen.,19 novembre 2012, n. 34; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383) ” (Ad. plen., ordinanza 13 luglio 2021, n. 13; nello stesso senso: Ad. plen., sentenza 8 settembre 2021, n. 15; Cons. Stato, Sez. VII, ordinanza 4 marzo 2022, n. 1583);
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. il criterio dell’individuazione del foro competente discendente dalla sede di servizio deve, pertanto, trovare applicazione nel presente giudizio, ricompreso nella circoscrizione territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari al quale inderogabilmente spetta la decisione;
- che stante l’assenza in udienza del difensore della parte appare necessario dare avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., del suddetto profilo di possibile incompetenza territoriale, assegnando al ricorrente - per la eventuale produzione di una memoria su quest’unica questione - il termine di venti giorni, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, rimanendo frattanto riservata, ai sensi del citato art. 73, co. 3, ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, previo deposito di apposita memoria vertente sull’unica questione sollevata ai sensi del citato art. 73, co. 3 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione sollevata con l’ordinanza n. 2572 del 3 febbraio 2025 in merito al difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, anche sulla scorta dei rilievi contenuti nella relazione ministeriale depositata in giudizio dalla difesa erariale.
Per l’effetto, in questa sede deve rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e rientranti nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo in regime di diritto pubblico – tra cui, con ogni evidenza, vi è quella oggetto del presente giudizio – è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio in forza dell’art. 13, comma 2, del codice del processo amministrativo (« Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio»).
Questa interpretazione è avvalorata, oltre che dal tenore letterale del su citato art. 13, comma 2, del c.p.a., anche dalla la ratio della predetta norma, derogatoria rispetto ai generali criteri di competenza e diretta ad assicurare un regime ispirato ad un favor per il lavoratore, consentendo al dipendente di adire il tribunale amministrativo regionale più vicino alla sede ove svolge l’attività lavorativa
Ciò anche alla luce della considerazione che, nel caso di specie, non vi è stata coeva impugnazione di atti presupposti a contenuto generale, id est circolari, elaborate dal Ministero della Giustizia aventi carattere normativo, con conseguente esclusione dello spostamento di competenza “per attrazione”, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 13 c.p.a., così come statuito da questa Sezione su analoghi ricorsi, da ultimo con ordinanza n. 5134 del 27 aprile 2022 declinando la competenza in favore del T.A.R. territorialmente competente.
Tanto premesso, atteso che la sede del lavoratore era la Casa Circondariale “Francesco Rucci” di Bari la competenza territoriale, esclusiva ed inderogabile, non può che essere del T.a.r. Puglia - Bari, nella cui circoscrizione territoriale rientra la sede predetta.
In conclusione va definitivamente dichiarato competente a conoscere della presente controversia il T.a.r. Puglia-Bari.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese attesa la peculiarità della vicenda e delle questioni ivi agitate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza sulla controversia e indica come Autorità giurisdizionale competente il TAR Puglia sede di Bari, con onere di riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.