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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Francesco Longo
Email 1
nei confronti di
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Giovanni Battista Gallo
Email 2
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente deduceva che in qualità di dipendente addetto e responsabile al rilascio dei tesserini venatori regionali presso il CP_1 convenuto, veniva imputato nel procedimento penale n. 3088/01
RGNR e 645/03 del reato p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p., per aver rilasciato a privati beneficiari per la stagione di caccia 2001/2002 i tesserini venatori regionali in violazione dell'art. 10 comma 4 della legge della Regione Calabria n. 9/96, allorché invece di provvedere personalmente alla consegna dei tesserini agli aventi diritto delegava la predetta attività ad altro soggetto, che a sua volta avrebbe violato il citato disposto normativo consegnando i tesserini a soggetti non residenti;
che il Giudice dell'udienza preliminare, pronunciava sentenza di assoluzione con formula di non luogo a procedere “perché gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio"; che per il procedimento penale veniva seguito dal procuratore Avv.
Francesco Chiaradia, per espresso mandato alle liti, e a cui versava, relativamente all'attività in merito prestata, la somma di euro 2.070,00 mediante assegno bancario del 14.03.200; che, presentava formale richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 3088/03, con nota 1984 del 16.03.2005, al CP 1
[…] che la respingeva con missiva del 22.07.2005 in cui sollevava la non conformità ai doveri d'ufficio e la presenza di un evidente conflitto d'interessi a fini giustificativi, e ufficialmente la rigettava con deliberazione di giunta del 08.11.2005 per mancanza di elementi finalizzati al riconoscimento di tale diritto, adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir accertato e dichiarato il suo diritto al rimborso delle spese legali e, per l'effetto, ottenere la condanna del Controparte_1 al rimborso delle spese legali, con il favore delle competenze di giudizio.
Costituitasi la parte resistente deduceva l'infondatezza della domanda in ragione della sussistenza del conflitto di interessi per non essere stato il ricorrente assolto con formula piena, ne chiedeva, per l'effetto, il rigetto vinte le spese di giudizio.
La domanda è infondata.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale, poiché, in qualità di dipendente addetto e responsabile al rilascio dei tesserini venatori regionali presso il Comune di CP 1
non provvedeva personalmente alla consegna dei tesserini agli aventi diritto, ma delegava la predetta attività ad altro soggetto, che violava l'art. 10 comma 4 della legge della Regione Calabria n. 9/96, consegnando i tesserini venatori ai rispettivi beneficiari, però residenti in altro comune che rilasciava, a sua volta, loro altro tesserino venatorio regionale, dando luogo così ad una duplicazione della concessione venatoria con possibilità di esercitare la caccia per un maggiore numero di giornate e di abbattere un numero maggiore di capi rispetto a quello consentito, con un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Orbene, l'articolato normativo in commento è rappresentato dall'art. 16 del DPR
n. 191/79 secondo cui: "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente" e dall'art. 28 del CCNL
14.09.2000 secondo cui "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento". Gli elementi costituitivi del diritto al rimborso per le spese legali poste in essere, quindi, sono rappresentati, in positivo, dall'elemento soggettivo della qualità di dipendente del soggetto, da quello oggettivo del nesso teleologico tra le funzioni espletate e il fatto da cui scaturisce la responsabilità e, in negativo, dalla assenza di conflitto di interesse.
Quindi sul piano soggettivo, il requisito essenziale per il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente è costituito dal rapporto di lavoro subordinato che lega il dipendente - agente all'Ente, sul piano oggettivo il requisito essenziale è costituito dalla corrispondenza tra l'attività per la quale il dipendente è stato convenuto in giudizio e le funzioni esercitate;
deve trattarsi, cioè, di un'attività posta in essere a causa del servizio o, quanto meno deve trattarsi di “atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio", ex art. 28 del
CCNL del 2000.
Con riferimento al requisito negativo della assenza del conflitto di interessi, oggetto di odierna contestazione, si osserva che in concreto esso implica la rottura del rapporto di immedesimazione organica allorquando il dipendente - agente abbia posto in essere la condotta censurata per un interesse suo proprio, oppure laddove rilevi il profilo della violazione dell'interesse dell'ente ad una gestione inspirata al principio di buon andamento ed all'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.
Orbene, la ratio della regola del rimborso delle spese è quella di scongiurare il rischio che il dipendente statale subisca delle ripercussioni economiche per aver svolto i propri doveri in conformità alla legge ed è per questo necessaria la sussistenza di uno specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio
(C.d.S., Sez. II, 21 novembre 2018, n. 2735; Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).
Esaurita tale premessa si osserva che, nella casistica giurisprudenziale, non si registra una equazione ermeneutica tra il proscioglimento in sede penale e il diritto al rimborso, dovendosi considerare non solo la formula assolutoria della sentenza, ma anche tutte le circostanze del caso, in relazione alle caratteristiche concrete del fatto e delle specifiche finalità che hanno spinto il dipendente a porre in essere la condotta censurata.
Dunque, se il proscioglimento con formula piena non determina l'automatica emersione del diritto al rimborso, a maggior ragione non si ritiene che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. escluda l'oggettivo conflitto di interessi in concreto, nella sussistenza della materialità e dell'antigiuridicità del fatto stesso, soprattutto laddove, come nel caso di odierna disamina, la sentenza sia motivata da una valutazione del Giudice penale sul merito dell'impianto accusatorio, nel senso di
“inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio".
Pertanto, è demandata allo scrutinio dell'Ente la valutazione discrezionale del se la condotta posta in essere dal dipendente abbia rappresentato il perseguimento degli interessi dell'ente stesso, consacrando quel rapporto di immedesimazione organica che giustifica il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, per difendersi dall'aver perseguito l'interesse del datore di lavoro.
Applicando tali suesposte considerazioni al caso di specie, quindi, questa Giudicante considera incensurabile la valutazione del resistente.
Orbene, si osserva che il mancato adempimento dell'obbligo di consegna personale dei tesserini, ai fini dell'assolvimento degli obbligatori controlli, evidenzia il conflitto di interessi con l'ente sotto il profilo della violazione dell'interesse dell'ente ad una gestione inspirata al principio di buon andamento ed all'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.
In altri termini, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, ogniqualvolta il pubblico dipendente ponga in essere un atto in violazione di legge devia dai suoi compiti istituzionali e, a prescindere della responsabilità penale, recide il rapporto organico con l'ente, per il cui interesse, quindi,
l'atto non può ritenersi che sia stato emesso.
Pertanto, la domanda del ricorrente di ottenere il rimborso dalle spese processuali sostenute è rigettata. Le spese di lite seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.030,00 oltre C.P.A. e IVA come per legge.
Castrovillari, 12.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito