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11 dicembre 2021
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11 agosto 2023
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25 febbraio 2025
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Art. 135-quater. (( (Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto). )) (( 1. La riduzione del prezzo e' proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volonta' di risolvere il contratto di vendita.
3. Se il difetto di conformita' riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis, il consumatore puo' risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilita' i beni non affetti da vizi.
4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:
a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e
b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.)) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volonta' di risolvere il contratto di vendita.
3. Se il difetto di conformita' riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis, il consumatore puo' risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilita' i beni non affetti da vizi.
4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:
a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, e
b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.)) ((42)) ---------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Commentari • 5
- 1. Beni di consumo e diritti dei consumatori: le novità del D.Lgs. n. 170/2021.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 16 febbraio 2022 · 29.983984
[…] qualora il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita, solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi (art. 135 quater n. 3 del Codice del Consumo). 5.La responsabilità del venditore e l'onere della prova I termini di durata della garanzia legale e di prescrizione dell'azione del consumatore restano invariati. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 64
- 1. Trib. Treviso, sentenza 25/03/2024, n. 700Provvedimento: […] Controparte_2Conclude quindi chiedendo che, accertato e dichiarato l'inadempimento di venga dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 135-quater codice del consumo e che, per l'effetto, la società convenuta venga condannata alla restituzione del prezzo versato dall'attore, maggiorato delle spese necessarie per la restituzione dell'automobile, nonché al risarcimento del danno, che quantifica in complessivi euroLeggi di più...
- risarcimento danno patrimoniale·
- vizi e difetti di conformità·
- risoluzione contratto compravendita·
- spese di lite·
- art. 1226 c.c.·
- art. 135-quater Codice del Consumo·
- sequestro conservativo·
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- negoziazione assistita·
- inadempimento contrattuale