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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10536 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 16500/2025 promossa da:
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia e Parte_1 Persona_1
tutte nella qualità di eredi legittimi di , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , e Persona_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
Avv. MANGANO ROSALIA Avv. Bonciani Elisa ricorrenti contro
CP_2
AVV IC CO resistente e
Controparte_3
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA terzo
OGGETTO: retribuzione feriale.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 6.5.2025, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia e , tutte nella qualità di eredi Persona_1 Persona_2 legittimi di , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2 Pt_3
pagina 1 di 20 CP_
, e hanno convenuto in giudizio e l' Pt_3 Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come meglio esposto in premessa e/o con l'art. 36 della
Costituzione, delle seguenti clausole contrattuali:
Contrattazione collettiva 2016:
- art. 30 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2012:
- art. 31 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 del Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2003:
- art. 25 punto 6 CCNL
- art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 34 Contratto Aziendale nonché di ogni ulteriore clausola di qualsivoglia patto negoziale collettivo che possa essere intesa riprodurre i contenuti delle clausole sopra elencate, limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario); indennità per scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o aggiuntiva ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, pagina 2 di 20 come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP Assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità diverse (flessibilità di orario); indennità per scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
e per l'effetto condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con riserva di azione per i periodi successivi, delle seguenti somme:
€ 13.121,15 per la quota di 1/3 ciascuno Parte_5
€ 3.262,40 Persona_4
€ 30.047,69 Persona_5
€ 14.482,49 Parte_2
€ 13.272,61 Parte_3
€ 14.522,86 Parte_4
€ 5.688,64 Controparte_1 come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti;
condannare altresì la società convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla costituzione della CP_4 rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.”.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di essere tutti - tranne deceduto il 19 agosto 2020, dopo aver prestato servizio Persona_3 come Macchinista presso la convenuta, da cui era stato assunto il 16/02/2004 - dipendenti in servizio presso , e con la qualifica di , e Controparte_2 Per_4 Per_5 Pt_4 Per_6 Pt_2 con la qualifica di Macchinista, con la qualifica di fino a maggio 2021, Pt_3 CP_1 Per_6 essendo poi divenuta Specialista tecnico commerciale;
pagina 3 di 20 di essere impiegati o di essere stati impiegati come personale dei treni in turni lavorativi sia diurni che notturni che festivi nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni all'anno; che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003,
2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile
(servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario), indennità diverse: flessibilità sull'orario di lavoro, indennità per PdM Cargo (solo macchinisti), provvigioni scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio e indennità per scorta vetture eccedenti (oraria, solo capitreno), compenso per lavoro straordinario (oraria); ticket restaurant (non richiesti); indennità di trasferta (non richiesta); rimborsi vari (non richiesti); che tali indennità integrative supplementari o integrative costituiscono dal 20 al 40% della retribuzione dei ricorrenti;
che in occasione della fruizione di ferie i lavoratori ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non le indennità integrative sopra indicate, fatta eccezione per l'indennità di turno (da € 1,90 a € 2,25) e la I.U.P. giornaliera (da € 2,00 a € 4,50), entrambe liquidate in tutte le giornate di assenza retribuita, comprese le ferie;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate (fatta esclusione di quelle legate ai rimborsi per spese e trasferte) è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia
UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile, l'indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera), l'indennità per lavoro domenicale (giornaliera), l'indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo pagina 4 di 20 non recuperato, il compenso per assenza dalla residenza (orario), le indennità diverse per flessibilità sull'orario di lavoro (per attività), le provvigioni scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio,
l'indennità per scorta vetture eccedenti (oraria), il compenso per lavoro straordinario (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003,
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della
Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita contestando la fondatezza della domanda ed eccependo: Controparte_2 che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che, secondo i conteggi allegati al ricorso, le decurtazioni oscillano tra un minimo di 0% ad un massimo del 2,89% su base annua, il che esclude un possibile effetto dissuasivo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto);
che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che non sono volte a compensare specifici disagi connessi intrinsecamente alle mansioni dei ricorrenti le indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo e straordinario e per flessibilità di orario;
che le indennità per scorta vetture eccedenti e premio scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio sono occasionali e non continuative;
che l'interpretazione della direttiva 2003/88CE fornita dalla CGUE non è applicabile a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della domanda di interpretazione, ove sussistano due requisiti e cioè “la buona fede degli ambienti interessati” e “il rischio di gravi inconvenienti” (sentenza 22 settembre 2016
C-110/15 e giurisprudenza ivi citata); che, in caso contrario, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del
2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L. 2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li. Del 13.12.2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE pagina 5 di 20 nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15.9.2011, e altri
contro
Per_7
British Airways, causa c-155/10, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
che sono comunque prescritti i crediti rivendicati nel periodo calcolato a ritroso rispetto al quinquennio che ha preceduto i documentati atti interruttivi, salvo ritenere la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione. CP_ 3.- Si è costituito l' chiedendo, nel caso di accoglimento anche solo in parte delle domande formulate dai ricorrenti, la condanna del datore di lavoro ai conseguenti versamenti contributivi, maggiorati delle somme aggiuntive e interessi nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, ovvero nel caso di accertamento del diritto dei lavoratori alla costituzione della rendita vitalizia con oneri a carico del datore di lavoro, la condanna di ai relativi versamenti, nei limiti della CP_2 prescrizione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre,
Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022;
966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23; Tribunale di Venezia n.
306/2023) e di legittimità (Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di CP_2 durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per indennità di assenza dalla residenza, IUP in misura intera, la Corte di Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). pagina 6 di 20 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_7 Parte_6
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_8
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle pagina 7 di 20 mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
4.1- Circa il collegamento funzionale tra l'erogazione della indennità di assenza dalla residenza e Con della e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal Tribunale di Venezia (sentenza n 306/2023), di seguito riportate:
“Orbene, i ricorrenti, che hanno svolto mansioni di “Macchinista”, chiedono l'integrale corresponsione della IUP giornaliera e della IUP variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5, Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel
2016). Come emerge dalla ricostruzione di , l'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), CP_2 in origine, era composta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d.
IUP “media di impianto”. Nel succedersi dei Co. Aziendali, le parti hanno rivisitato le componenti della IUP, mantenendo la parte variabile e sostituendo sia la parte fissa, sia la media di impianto con altre voci. Dapprima, con l'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, la
IUP “media di impianto” è stata sostituita dalla IUP “giornaliera”, individuata in 3 misure (cfr. art
34, punto 8.4 del predetto Accordo di Confluenza, doc. 6 memoria).
Nel luglio 2012, con il nuovo Contratto Aziendale di Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività (art. 30 CA 2012, doc. 7), il quale è stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Sempre con il CA 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali hanno riconosciuto a tutto il Personale di Macchina, a titolo di IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di Confluenza 2003 (cfr. art. 31, punto 5, CA
2012), con l'espressa volontà di riconoscere comunque al Personale di Macchina una quota di IUP variabile anche nelle giornate di prestazione mancante o incompleta (in continuità con la IUP media impianto - cfr. art. 31 CA 2012 e 2016). Le parti sociali in sostanza hanno previsto:
- per le giornate a prestazione completa, la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria di cui all'art. 31, comma 4, CA 2016;
- per le giornate a prestazione incompleta, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma
5, CA 2016;
- per le giornate di ferie, nelle quali non viene effettuata alcuna prestazione, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016. Con La , come dice la sua denominazione, è sicuramente riferita a prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga pagina 8 di 20 conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione. La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, macchinista), la Corte CP_2 di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato:
“12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di pagina 9 di 20 ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
E, con riferimento ai capitreno, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13932/24, ha incluso nella retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti e il premio scoperta irregolarità, affermando:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
4.2- Con riferimento alle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, per la flessibilità di orario e allo straordinario, lo scrivente, rivedendo il proprio orientamento, ritiene più corretta la tesi che riconduce anche tali indennità nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della CGUE.
In tal senso si ritengono condivisibili e pienamente conformi alle allegazioni di parte ricorrente le considerazioni espresse dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12598 del 9.12.2024, di seguito riportate:
“Trattasi invero di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché pagina 10 di 20 trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati sono erogati con una certa prevedibilità, considerata l'obbligatorietà dello straordinario in alcune ipotesi, come i ritardi dei treni che sono evenienza non sporadica nel servizio trasporto su rotaia.
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL
2012, art. 27 CCNL 2016).
Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni
(non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale che è obbligatorio e viene svolto regolarmente dai Macchinisti e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza dell'indennità domenicale. Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche, ivi compresa la domenica di Pasqua.
Anche per i giorni “festivi” valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e quindi le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL
2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Anche il compenso per lavoro straordinario è previsto come obbligatorio in specifiche evenienze legate a ritardi dei treni o interruzione della circolazione per eventi straordinari o calamità pubblica. pagina 11 di 20 In tali casi, dunque, lo straordinario rientra negli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita. Peraltro, i ricorrenti hanno escluso lo straordinario prestato durante le giornate di intervallo che fanno parte del riposo settimanale e che viene effettuato in via facoltativa (e dunque meramente eventuale e non prevedibile) e non obbligatoria, con esclusione dunque dei codici voce 288, 289 e 290 del ruolo paga. Dunque i ricorrenti hanno richiesto l'inclusione del compenso per lavoro straordinario limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale, dovendosi rilevare che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo si riverberebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente). Dunque
l'inclusione anche del compenso per lavoro straordinario obbligatorio nella retribuzione feriale, in quanto prevedibile e abituale appare coerente con quanto affermato dalla sentenza della CGUE He. c.
Controparte_6 (“si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”)”.
4.3- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 già citata la Corte di Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
pagina 12 di 20 26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di , la quale, per CP_2 dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
pagina 13 di 20 Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent.
1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, ) - il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, Parte_6
i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio il conteggio per il lavoratore dal quale si evince che Parte_3 la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione è generalmente superiore ai
500 euro all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
4.4- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal
Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
pagina 14 di 20 11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
4.5- Circa la pretesa irretroattività della sentenza 15.9.2011, e altri
contro
British Airways, Per_7 causa c-155/10, rispetto ai rapporti di lavoro sorti in epoca antecedente, va ricordato che "l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte comunitaria si limita a chiarire a precisare il significato la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intese applicata dal momento della sua entrata in vigore", con la conseguenza che "la norma così interpretata può e deve essere applicato al giudice anche rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa" (CGE sentenza 15 marzo 2005, causa C - 209/03) e
"solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione resta interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinchè una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati ed il rischio di gravi inconvenienti" (CGE sentenza 12 ottobre 2000, causa C - 372/98).
Se ne deduce che l'applicazione "retroattiva" delle sentenze interpretative della CGE è la regola, e derogare ad essa è un potere non del giudice nazionale ma di quello comunitario.
Tanto premesso, non vi sarebbero i presupposti neanche per un rinvio pregiudiziale, posto che la
Corte di Giustizia, proprio con riferimento ad una questione avente ad oggetto la retribuzione del periodo di ferie (causa C-385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), ha avuto modo di rispondere al seguente quesito: “se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell' Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all'.articolo 31 della [Carta] e all'.articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, [...] per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale pagina 15 di 20 di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un'interpretazione in senso conforme al diritto dell'Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali. Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In proposito la CGUE ha chiarito:
“Sebbene l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto e non possa servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, l'esigenza di un'interpretazione conforme include, tuttavia, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
Ha poi aggiunto:
“Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte,
l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, Per_9
e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales
International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).
Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi pagina 16 di 20 inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del 13 aprile 2010,
SO e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile
Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61)”.
La sussistenza di tali presupposti (e in particolare: i) il rischio di “gravi inconvenienti” che possono essere riscontrati nel rischio di gravi ripercussioni economiche in ragione dell'elevato numero di rapporti coinvolti;
ii) che vi sia stata un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'UE) deve essere oggetto di specifica allegazione ad opera della parte che chieda di avvalersi del principio del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al periodo antecedente alla sua pubblicazione.
Le “gravi ripercussioni”, comprensive del danno economico rilevante, non possono infatti essere valutate in via generale ed astratta, dovendo i rischi essere individuati e contestualizzati sulla base di specifici dati che giustifichino l'eccezionalità della limitazione: non è infatti sufficiente che il soggetto colpito dall'interpretazione sfavorevole subisca delle conseguenze finanziarie (C - 209/03, 15.3.2005, punto 68).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazioni specifiche sul punto, con riferimento ai dati (anche in termini percentuali e in rapporto ai complessivi volumi aziendali, nonché in relazione all'oggettiva incertezza causata da comportamenti contrastanti dei diversi Stati Me.) relativi al periodo antecedente la pubblicazione della sentenza Williams, impedisce nel presente giudizio di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la limitabilità degli effetti della citata sentenza Williams del
2011 al periodo successivo.
4.6- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle pagina 17 di 20 fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca successiva al luglio 2007 (quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012).
4.7- Infondata è anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e
2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, posto che la diversa decorrenza della prescrizione, per crediti di lavoro e crediti di altra natura o tra crediti di lavoro a seconda che siano o meno estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 o tra crediti di lavoro inerenti ai rapporti privati o di pubblico impiego o ancora rispetto ai crediti sorti sotto il vigore del d.lgs. 23/2015, è legata alla sussistenza o meno, per i crediti di lavoro maturati nel contesto del lavoro subordinato, del regime di stabilità reale, che rende effettiva o meno la possibilità di esercitare tali diritti. Nessuna violazione costituzionale risulta pertanto apprezzabile.
4.8- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) dettagliati per ogni lavoratore, in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili sopra esaminati, individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
pagina 18 di 20 5.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali che escludono le indennità esaminate dalla retribuzione feriale e vanno riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi:
eredi € 13.042,24 (come da conteggio del 12.9.25, per il periodo sino al 31.10.2019, Per_3 avendo il de cuius successivamente svolto mansioni di specialista tecnico commerciale) per la quota di
1/3 ciascuno
€ 3.262,40 Persona_4
€ 30.047,69 Persona_5
€ 14.482,49 Parte_2
€ 13.272,61 Parte_3
€ 14.458,30 (come da conteggio del 12.9.2025, con esclusione del periodo dal Parte_4
15.11.2009 al 1.5.2010, in cui è stato dipendente di altra società)
€ 5.688,64 Controparte_1 oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
6.- La convenuta deve essere altresì condannata a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i CP_4 contributivi previdenziali e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dei ricorrenti, mentre le spese di lite con CP_ l' il quale ha aderito alla domanda di parte ricorrente, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
- € 13.042,24 per la quota di 1/3 ciascuno Parte_5
- € 3.262,40 Persona_4
- € 30.047,69 Persona_5
- € 14.482,49 Parte_2
- € 13.272,61 Parte_3
- € 14.458,30 Parte_4
- € 5.688,64 Controparte_1
pagina 19 di 20 oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i contributivi CP_4 previdenziali e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in CP_
€ 4700,00, oltre accessori. Compensa le spese di lite con l'
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 16500/2025 promossa da:
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia e Parte_1 Persona_1
tutte nella qualità di eredi legittimi di , Persona_2 Persona_3 Persona_4
, , e Persona_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
Avv. MANGANO ROSALIA Avv. Bonciani Elisa ricorrenti contro
CP_2
AVV IC CO resistente e
Controparte_3
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA terzo
OGGETTO: retribuzione feriale.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 6.5.2025, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia e , tutte nella qualità di eredi Persona_1 Persona_2 legittimi di , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2 Pt_3
pagina 1 di 20 CP_
, e hanno convenuto in giudizio e l' Pt_3 Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 davanti all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come meglio esposto in premessa e/o con l'art. 36 della
Costituzione, delle seguenti clausole contrattuali:
Contrattazione collettiva 2016:
- art. 30 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2012:
- art. 31 punto 6 CCNL
- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 31 del Contratto Aziendale
Contrattazione collettiva 2003:
- art. 25 punto 6 CCNL
- art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL
- art. 15 punto 3 Contratto Aziendale
- art. 34 Contratto Aziendale nonché di ogni ulteriore clausola di qualsivoglia patto negoziale collettivo che possa essere intesa riprodurre i contenuti delle clausole sopra elencate, limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario); indennità per scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o aggiuntiva ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, pagina 2 di 20 come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP Assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario;
indennità diverse (flessibilità di orario); indennità per scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;
e per l'effetto condannare la società convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con riserva di azione per i periodi successivi, delle seguenti somme:
€ 13.121,15 per la quota di 1/3 ciascuno Parte_5
€ 3.262,40 Persona_4
€ 30.047,69 Persona_5
€ 14.482,49 Parte_2
€ 13.272,61 Parte_3
€ 14.522,86 Parte_4
€ 5.688,64 Controparte_1 come da conteggi allegati, ovvero quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti;
condannare altresì la società convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla costituzione della CP_4 rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.”.
A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di essere tutti - tranne deceduto il 19 agosto 2020, dopo aver prestato servizio Persona_3 come Macchinista presso la convenuta, da cui era stato assunto il 16/02/2004 - dipendenti in servizio presso , e con la qualifica di , e Controparte_2 Per_4 Per_5 Pt_4 Per_6 Pt_2 con la qualifica di Macchinista, con la qualifica di fino a maggio 2021, Pt_3 CP_1 Per_6 essendo poi divenuta Specialista tecnico commerciale;
pagina 3 di 20 di essere impiegati o di essere stati impiegati come personale dei treni in turni lavorativi sia diurni che notturni che festivi nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni all'anno; che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003,
2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile
(servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario), indennità diverse: flessibilità sull'orario di lavoro, indennità per PdM Cargo (solo macchinisti), provvigioni scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio e indennità per scorta vetture eccedenti (oraria, solo capitreno), compenso per lavoro straordinario (oraria); ticket restaurant (non richiesti); indennità di trasferta (non richiesta); rimborsi vari (non richiesti); che tali indennità integrative supplementari o integrative costituiscono dal 20 al 40% della retribuzione dei ricorrenti;
che in occasione della fruizione di ferie i lavoratori ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non le indennità integrative sopra indicate, fatta eccezione per l'indennità di turno (da € 1,90 a € 2,25) e la I.U.P. giornaliera (da € 2,00 a € 4,50), entrambe liquidate in tutte le giornate di assenza retribuita, comprese le ferie;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate (fatta esclusione di quelle legate ai rimborsi per spese e trasferte) è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia
UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile, l'indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera), l'indennità per lavoro domenicale (giornaliera), l'indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo pagina 4 di 20 non recuperato, il compenso per assenza dalla residenza (orario), le indennità diverse per flessibilità sull'orario di lavoro (per attività), le provvigioni scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio,
l'indennità per scorta vetture eccedenti (oraria), il compenso per lavoro straordinario (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003,
2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della
Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti.
2.- Si è costituita contestando la fondatezza della domanda ed eccependo: Controparte_2 che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che, secondo i conteggi allegati al ricorso, le decurtazioni oscillano tra un minimo di 0% ad un massimo del 2,89% su base annua, il che esclude un possibile effetto dissuasivo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto);
che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che non sono volte a compensare specifici disagi connessi intrinsecamente alle mansioni dei ricorrenti le indennità per lavoro notturno, domenicale, festivo e straordinario e per flessibilità di orario;
che le indennità per scorta vetture eccedenti e premio scoperta irregolarità e vendita titoli di viaggio sono occasionali e non continuative;
che l'interpretazione della direttiva 2003/88CE fornita dalla CGUE non è applicabile a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della domanda di interpretazione, ove sussistano due requisiti e cioè “la buona fede degli ambienti interessati” e “il rischio di gravi inconvenienti” (sentenza 22 settembre 2016
C-110/15 e giurisprudenza ivi citata); che, in caso contrario, va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 D.Lgs. n. 66 del
2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate, oltre che dell'art. 2 della L. 2.8.2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Li. Del 13.12.2007
(TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE pagina 5 di 20 nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15.9.2011, e altri
contro
Per_7
British Airways, causa c-155/10, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione. che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
che sono comunque prescritti i crediti rivendicati nel periodo calcolato a ritroso rispetto al quinquennio che ha preceduto i documentati atti interruttivi, salvo ritenere la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità Cost. dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione. CP_ 3.- Si è costituito l' chiedendo, nel caso di accoglimento anche solo in parte delle domande formulate dai ricorrenti, la condanna del datore di lavoro ai conseguenti versamenti contributivi, maggiorati delle somme aggiuntive e interessi nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, ovvero nel caso di accertamento del diritto dei lavoratori alla costituzione della rendita vitalizia con oneri a carico del datore di lavoro, la condanna di ai relativi versamenti, nei limiti della CP_2 prescrizione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre,
Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022;
966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23; Tribunale di Venezia n.
306/2023) e di legittimità (Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024).
In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di CP_2 durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi per indennità di assenza dalla residenza, IUP in misura intera, la Corte di Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). pagina 6 di 20 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Per_7 Parte_6
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_8
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle pagina 7 di 20 mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
4.1- Circa il collegamento funzionale tra l'erogazione della indennità di assenza dalla residenza e Con della e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal Tribunale di Venezia (sentenza n 306/2023), di seguito riportate:
“Orbene, i ricorrenti, che hanno svolto mansioni di “Macchinista”, chiedono l'integrale corresponsione della IUP giornaliera e della IUP variabile, nelle sue diverse declinazioni previste dall'art. 31, comma 4 tabella B e comma 5, Contratto Integrativo del 2012 (previsione reiterata nel
2016). Come emerge dalla ricostruzione di , l'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP), CP_2 in origine, era composta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d.
IUP “media di impianto”. Nel succedersi dei Co. Aziendali, le parti hanno rivisitato le componenti della IUP, mantenendo la parte variabile e sostituendo sia la parte fissa, sia la media di impianto con altre voci. Dapprima, con l'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, la
IUP “media di impianto” è stata sostituita dalla IUP “giornaliera”, individuata in 3 misure (cfr. art
34, punto 8.4 del predetto Accordo di Confluenza, doc. 6 memoria).
Nel luglio 2012, con il nuovo Contratto Aziendale di Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività (art. 30 CA 2012, doc. 7), il quale è stato quantificato considerando sia la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza del CCNL 2003 sia i successivi incrementi disposti nel 2004. Sempre con il CA 2012 (confermato dal CA 2016), le parti sociali hanno riconosciuto a tutto il Personale di Macchina, a titolo di IUP giornaliera, l'importo più alto tra i tre previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di Confluenza 2003 (cfr. art. 31, punto 5, CA
2012), con l'espressa volontà di riconoscere comunque al Personale di Macchina una quota di IUP variabile anche nelle giornate di prestazione mancante o incompleta (in continuità con la IUP media impianto - cfr. art. 31 CA 2012 e 2016). Le parti sociali in sostanza hanno previsto:
- per le giornate a prestazione completa, la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria di cui all'art. 31, comma 4, CA 2016;
- per le giornate a prestazione incompleta, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma
5, CA 2016;
- per le giornate di ferie, nelle quali non viene effettuata alcuna prestazione, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 31, comma 5, CA 2016. Con La , come dice la sua denominazione, è sicuramente riferita a prestazioni proprie dei macchinisti, vale a dire l'attività di condotta dei treni, e modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso. Ad analoga pagina 8 di 20 conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione. La circostanza che le stesse siano indicate in importi variabili non è ragione sufficiente per escluderle dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, l'art. 77 co 2 CCNL 2012 (e 2016) la attribuisce al solo personale mobile, parametrandola alle ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nelle residenza di lavoro. Anche l'indennità di assenza dalla residenza è intrinsecamente legata alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), essendo volta a compensare quel particolare “incomodo” tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dall'impianto di titolarità. Non si tratta di un esborso occasionale né di un compenso per una modalità temporanea della prestazione, così come viceversa accade per la trasferta, ma di emolumento corrisposto proprio per il disagio intrinseco della mansione. E tale è l'unico criterio utilizzato dalla giurisprudenza eurocomunitaria nell'individuazione della retribuzione per cui è causa.
Né rileva il particolare regime contributivo e fiscale, omologato a quello della trasferta, che non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
Con specifico riferimento al personale viaggiante di (in particolare, macchinista), la Corte CP_2 di Cassazione nella sentenza n. 14089/2024 ha affermato:
“12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682,
2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di pagina 9 di 20 ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
E, con riferimento ai capitreno, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13932/24, ha incluso nella retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti e il premio scoperta irregolarità, affermando:
“20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963,
2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
4.2- Con riferimento alle indennità per lavoro notturno, domenicale e festivo, per la flessibilità di orario e allo straordinario, lo scrivente, rivedendo il proprio orientamento, ritiene più corretta la tesi che riconduce anche tali indennità nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della CGUE.
In tal senso si ritengono condivisibili e pienamente conformi alle allegazioni di parte ricorrente le considerazioni espresse dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12598 del 9.12.2024, di seguito riportate:
“Trattasi invero di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché pagina 10 di 20 trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati sono erogati con una certa prevedibilità, considerata l'obbligatorietà dello straordinario in alcune ipotesi, come i ritardi dei treni che sono evenienza non sporadica nel servizio trasporto su rotaia.
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL
2012, art. 27 CCNL 2016).
Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni
(non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale che è obbligatorio e viene svolto regolarmente dai Macchinisti e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza dell'indennità domenicale. Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche, ivi compresa la domenica di Pasqua.
Anche per i giorni “festivi” valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e quindi le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL
2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Anche il compenso per lavoro straordinario è previsto come obbligatorio in specifiche evenienze legate a ritardi dei treni o interruzione della circolazione per eventi straordinari o calamità pubblica. pagina 11 di 20 In tali casi, dunque, lo straordinario rientra negli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita. Peraltro, i ricorrenti hanno escluso lo straordinario prestato durante le giornate di intervallo che fanno parte del riposo settimanale e che viene effettuato in via facoltativa (e dunque meramente eventuale e non prevedibile) e non obbligatoria, con esclusione dunque dei codici voce 288, 289 e 290 del ruolo paga. Dunque i ricorrenti hanno richiesto l'inclusione del compenso per lavoro straordinario limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale, dovendosi rilevare che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo si riverberebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente). Dunque
l'inclusione anche del compenso per lavoro straordinario obbligatorio nella retribuzione feriale, in quanto prevedibile e abituale appare coerente con quanto affermato dalla sentenza della CGUE He. c.
Controparte_6 (“si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”)”.
4.3- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella sentenza n. 13932/24 già citata la Corte di Cassazione ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
pagina 12 di 20 26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite"
(sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di , la quale, per CP_2 dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
pagina 13 di 20 Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent.
1215/2023).
Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17, ) - il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, Parte_6
i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Si consideri a titolo di esempio il conteggio per il lavoratore dal quale si evince che Parte_3 la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione è generalmente superiore ai
500 euro all'anno, importo che, rapportato alla retribuzione mensile, denota una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva.
4.4- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL, si osserva, quanto al primo aspetto, che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30).
Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal
Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
pagina 14 di 20 11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”.
4.5- Circa la pretesa irretroattività della sentenza 15.9.2011, e altri
contro
British Airways, Per_7 causa c-155/10, rispetto ai rapporti di lavoro sorti in epoca antecedente, va ricordato che "l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte comunitaria si limita a chiarire a precisare il significato la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intese applicata dal momento della sua entrata in vigore", con la conseguenza che "la norma così interpretata può e deve essere applicato al giudice anche rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa" (CGE sentenza 15 marzo 2005, causa C - 209/03) e
"solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione resta interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinchè una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati ed il rischio di gravi inconvenienti" (CGE sentenza 12 ottobre 2000, causa C - 372/98).
Se ne deduce che l'applicazione "retroattiva" delle sentenze interpretative della CGE è la regola, e derogare ad essa è un potere non del giudice nazionale ma di quello comunitario.
Tanto premesso, non vi sarebbero i presupposti neanche per un rinvio pregiudiziale, posto che la
Corte di Giustizia, proprio con riferimento ad una questione avente ad oggetto la retribuzione del periodo di ferie (causa C-385/2017, sentenza del 13 dicembre 2018), ha avuto modo di rispondere al seguente quesito: “se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell' Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all'.articolo 31 della [Carta] e all'.articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, [...] per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale pagina 15 di 20 di ultimo grado abbia già escluso la possibilità di un'interpretazione in senso conforme al diritto dell'Unione delle pertinenti normative legislative e collettive nazionali. Qualora la Corte dovesse risolvere la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che i giudici nazionali garantiscano, in base al diritto nazionale, la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che abbiano confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
In proposito la CGUE ha chiarito:
“Sebbene l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trovi un limite nei principi generali del diritto e non possa servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, l'esigenza di un'interpretazione conforme include, tuttavia, l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
Ha poi aggiunto:
“Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte,
l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, da quest'ultima fornita nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (sentenze del 6 marzo 2007, Per_9
e a., C-292/04, EU:C:2007:132, punto 34, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales
International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 59).
Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi pagina 16 di 20 inconvenienti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International
e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell'Unione in ragione di un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell'Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione europea (sentenze del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, EU:C:2005:169, punto 69; del 13 aprile 2010,
SO e a., C-73/08, EU:C:2010:181, punto 93, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile
Sales International e a., C-110/15, EU:C:2016:717, punto 61)”.
La sussistenza di tali presupposti (e in particolare: i) il rischio di “gravi inconvenienti” che possono essere riscontrati nel rischio di gravi ripercussioni economiche in ragione dell'elevato numero di rapporti coinvolti;
ii) che vi sia stata un'oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell'UE) deve essere oggetto di specifica allegazione ad opera della parte che chieda di avvalersi del principio del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al periodo antecedente alla sua pubblicazione.
Le “gravi ripercussioni”, comprensive del danno economico rilevante, non possono infatti essere valutate in via generale ed astratta, dovendo i rischi essere individuati e contestualizzati sulla base di specifici dati che giustifichino l'eccezionalità della limitazione: non è infatti sufficiente che il soggetto colpito dall'interpretazione sfavorevole subisca delle conseguenze finanziarie (C - 209/03, 15.3.2005, punto 68).
Nel caso di specie, la mancanza di allegazioni specifiche sul punto, con riferimento ai dati (anche in termini percentuali e in rapporto ai complessivi volumi aziendali, nonché in relazione all'oggettiva incertezza causata da comportamenti contrastanti dei diversi Stati Me.) relativi al periodo antecedente la pubblicazione della sentenza Williams, impedisce nel presente giudizio di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia circa la limitabilità degli effetti della citata sentenza Williams del
2011 al periodo successivo.
4.6- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che:
“34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle pagina 17 di 20 fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di crediti rivendicati in epoca successiva al luglio 2007 (quinquennio che ha preceduto l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012).
4.7- Infondata è anche la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e
2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1972 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della Costituzione, posto che la diversa decorrenza della prescrizione, per crediti di lavoro e crediti di altra natura o tra crediti di lavoro a seconda che siano o meno estinti alla data di entrata in vigore della L. 92/2012 o tra crediti di lavoro inerenti ai rapporti privati o di pubblico impiego o ancora rispetto ai crediti sorti sotto il vigore del d.lgs. 23/2015, è legata alla sussistenza o meno, per i crediti di lavoro maturati nel contesto del lavoro subordinato, del regime di stabilità reale, che rende effettiva o meno la possibilità di esercitare tali diritti. Nessuna violazione costituzionale risulta pertanto apprezzabile.
4.8- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga) dettagliati per ogni lavoratore, in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili sopra esaminati, individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi.
pagina 18 di 20 5.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali che escludono le indennità esaminate dalla retribuzione feriale e vanno riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi:
eredi € 13.042,24 (come da conteggio del 12.9.25, per il periodo sino al 31.10.2019, Per_3 avendo il de cuius successivamente svolto mansioni di specialista tecnico commerciale) per la quota di
1/3 ciascuno
€ 3.262,40 Persona_4
€ 30.047,69 Persona_5
€ 14.482,49 Parte_2
€ 13.272,61 Parte_3
€ 14.458,30 (come da conteggio del 12.9.2025, con esclusione del periodo dal Parte_4
15.11.2009 al 1.5.2010, in cui è stato dipendente di altra società)
€ 5.688,64 Controparte_1 oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
6.- La convenuta deve essere altresì condannata a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i CP_4 contributivi previdenziali e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dei ricorrenti, mentre le spese di lite con CP_ l' il quale ha aderito alla domanda di parte ricorrente, possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
- € 13.042,24 per la quota di 1/3 ciascuno Parte_5
- € 3.262,40 Persona_4
- € 30.047,69 Persona_5
- € 14.482,49 Parte_2
- € 13.272,61 Parte_3
- € 14.458,30 Parte_4
- € 5.688,64 Controparte_1
pagina 19 di 20 oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la società convenuta a ricalcolare le quote di tfr e a versare all' i contributivi CP_4 previdenziali e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse prescritto, al versamento della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62.
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in CP_
€ 4700,00, oltre accessori. Compensa le spese di lite con l'
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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