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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO regolamentazione TRIBUNALE DI MATERA
esercizio Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno responsabilità 2 aprile 2025, nelle persone dei magistrati: genitoriale dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 12/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] A CREMANO Parte_1
(NA) il 07/12/1960 (C.F. ), con l'avvocato C.F._1
CAPRIGLIONE TIZIANA, nei confronti di
, nata a [...] il Controparte_1
16/08/1976 (C.F. ), con l'avvocato VINCI C.F._2
LUCIANO NATALE, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 04/01/2024, ricorreva a questo Parte_1
Tribunale per ottenere un provvedimento diretto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
generati dalla sua unione con . Per_2 Controparte_1
Esponeva il ricorrente che le relazioni genitoriali erano state disciplinate da precedenti giudicati, il primo dei quali, reso in sua contumacia, aveva previsto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ma con il secondo aveva egli ottenuto una modifica relativa all'esercizio dei suoi diritti di incontro.
Aggiungeva, però, che nel frattempo erano mutate le condizioni di fatto e, in una situazione di continua precarietà dell'accudimento da parte della madre, si era determinato un rapporto conflittuale fra lei e il minore
, tanto che quest'ultimo, all'esito di un forte litigio, si era trasferito Per_1
con il padre. Chiedeva perciò la modifica del precedente regime di affidamento, rimettendo a lui quello di e anche quello di Per_1 Per_2
ove, all'esito del suo ascolto, se ne fossero evidenziati i presupposti.
Chiedeva, infine, una diversa previsione delle obbligazioni economiche conseguenti alle modifiche sull'affidamento.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva la resistente con apposita comparsa, con la quale rigettava ogni deduzione relativa alla sua inadeguata gestione dei figli, e attribuiva ai condizionamenti del padre la scelta di di spostarsi a vivere con lui. Diceva peraltro che il Per_1 Pt_1
era inadatto a prendersi cura della prole, poichè versava in condizioni di salute precarie, e, anche in ragione di mantenere unita la famiglia e favorire il rapporto di fratria, chiedeva che si disponesse il rientro di presso Per_1
di lei, con ogni conseguenza dei contributi economici.
Nel corso della trattazione le parti escludevano la possibilità di una soluzione concordata e l'istruttore procedeva all'ascolto dei minori, ravvisando una situazione di relativa serenità della prole;
tuttavia, le relazioni genitoriali della degeneravano in episodio di CP_1
presunta violenza, che dava luogo, all'intervento dei Carabinieri di Policoro nella notte fra l'1 e il 2 settembre 2024, con l'attivazione di un procedimento per c.d. “codice rosso”. Faceva seguito l'affidamento d'urgenza di a una zia materna e il rientro di in Modena Per_2 Per_1
presso il padre. Il caso era fatto oggetto di nuova attività istruttoria con un secondo ascolto della minore e chiariti i fatti, anche alla luce dei desiderata Per_2
espressi dalla ragazza, veniva reso il provvedimento provvisorio dell'11 novembre 2024, che ripristinava l'affidamento della predetta alla madre e il collocamento di presso il padre, con una disciplina dei rapporti Per_1
economici correlata alla permanenza separata dei minori e alle disponibilità dei genitori. Alla era pure prescritto di proseguire il percorso CP_1
di sostegno alla genitorialità che lei aveva spontaneamente avviato presso l'unità operativa specialistica della ASL di Matera.
Rimessa la causa all'udienza di decisione, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473bis n. 28 c.p.c..
Il P.M. ha concluso come da nota del 24 marzo 2025.
Osserva il collegio che gli eventi occorsi nel corso del giudizio e gli elementi istruttori concentrati nell'ascolto dei minori e nella documentazione allegata dalle parti, consentono di confermare l'assetto di fatto delle relazioni genitoriali nei termini in cui sono venuti a conformarsi in base alle dinamiche successive all'episodio conflittuale del 1 settembre
2024 e al provvedimento provvisorio dell'11 novembre successivo, con alcuni adattamenti necessitati dalle conclusioni delle stesse parti.
In effetti, allo stato attuale non sembra consentita una collocazione di in luogo diverso dalla sua attuale presso il padre: già all'atto del Per_1
suo ascolto egli ebbe a dichiarare di preferire come luogo stabile di vita la città di Modena, dove attraverso la frequentazione scolastica e i rapporti amicali, ha intessuto una rete di relazioni che rassicurano sul fatto che egli conduce una vita serena e disciplinata;
dopo l'episodio di settembre, è venuta meno qualsiasi alternativa, risultando conclamata una contrapposizione di lui rispetto alla madre, che abbisogna di un lungo periodo di osservazione e di sostegno per essere superata. D'altra parte, la stessa , nelle sue conclusioni di causa, non CP_1
solo non ha fatto istanza di modifica del provvedimento provvisorio sul punto, ma ha pure ravvisato fondata la sospensione degli incontri, astenendosi dal richiederne il ripristino.
Si profila perciò una situazione di perdurante distanza della madre dalle fasi di crescita del ragazzo, all'insegna di un'assenza di rapporti che non possono che radicalizzare la frattura, impedendo una corretta gestione delle scelte educative anche ordinarie.
A ragione di ciò, si reputa opportuno conformare anche il regime di affidamento a tale conclamata indifferenza, stabilendolo in via esclusiva in capo al padre.
Circa gli incontri, se appare prematuro superare immediatamente la sospensione disposta in via provvisoria con il provvedimento monocratico dell'11 novembre 2024, non può che ravvisarsi necessaria la continuità degli interventi di sostegno, e, oggi, anche di recupero, che sono stati già avviati con la struttura complessa di psicologia di Matera, e che in questa sede vanno estesi alla supervisione e controllo dei servizi sociali di Modena
e di Policoro, i quali, attraverso un'azione sinergica, diretta a conoscere la condizione di vita del minore nella sua collocazione presso il padre, e l'evoluzione degli interventi di sostegno alla genitorialità somministrati alla dagli operatori della Asl, possono stabilire tempi e modalità di CP_1
ripresa delle relazioni madre-figlio, anche tenendo conto della età di lui che si avvicina al diciottesimo anno e si avvia a conseguire l'autodeterminazione delle sue scelte.
In questo senso, la domanda del di accedere a una sentenza Pt_1
parziale con remissione della causa in istruttoria, non appare funzionale ai bisogni della prole, che richiedono un lavoro degli operatori socio-sanitari specialistico e durevole, da realizzarsi con interventi approfonditi nel tempo con l'esercizio di competenze esterne alla funzione giurisdizionale e incompatibili con le fasi del processo. In ogni caso gli operatori daranno conto dei risultati al termine delle loro attività, ovvero prima di questo in caso di situazioni imprevedibili che necessitino una immediata soluzione, mediante informativa all'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti necessari.
Quanto alla minore l'affidamento alla madre, che ha mantenuto Per_2
continuità fin dall'originario provvedimento del Tribunale di Bergamo, (a parte il periodo oggetto degli interventi di urgenza nell'ambito del c.d. codice rosso) può essere confermato in ragione degli esiti istruttori che hanno evidenziato, sia prima che dopo il settembre 2024, il legame della ragazza con la , qualificando costei come genitore di CP_1
riferimento. Non di meno, l'affidamento va confermato in via esclusiva, perché rispondente alla condizione di lontananza geografica che limita le possibilità di una valutazione efficace, anche da parte del , dei Pt_1
bisogni accuditivi adeguati alle esigenze di crescita della ragazza.
Similmente, la disciplina degli incontri fra la minore e il padre può essere conformata ai provvedimenti già adottati dal Tribunale di Matera con il decreto del 22 giugno 2022, anche se, ugualmente per l'incertezza Per_2
circa un effettivo esercizio delle relazioni genitoriali del , fa ritenere Pt_1
che l'intervento dei servizi sociali (in questo caso di Policoro) deve riguardare anche la convenienza e l'adeguatezza dei rapporti padre-figlia.
Quanto agli aspetti economici, le misure previste dal provvedimento monocratico dell'11 novembre 2024, si sono atteggiate in modo corrispondente alle risultanze documentali circa le disponibilità economiche delle parti, che, integrate anche dalla produzione degli estratti conto, danno evidenza alla disparità economica dei due genitori a vantaggio della , risultando comprovata la percezione da parte del CP_1 Pt_1
di una pensione di importo mensile di euro 1.134,00. Tenuto anche conto delle diverse esigenze della prole, sia per età, sia per condizioni di vita rispetto ai due contesti in cui essi si ritrovano, va data conferma ai provvedimenti provvisori.
Quanto alle spese del giudizio, il vede accolta in buona parte la Pt_1
sua domanda, ed evidenziandosi non di meno una causalità nel comportamento della nell'episodio dell'1 settembre 2024, CP_1
questa va condannata al pagamento dei 2/3, dichiarando compensato il residuo. La liquidazione segue come da dispositivo, in ragione delle due posizioni differenti dei minori e della importanza delle questioni dedotte, e il pagamento va disposto a favore dell'erario per l'ammissione del Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 04/01/2024 da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre RS
; Parte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla Persona_4
madre ; Parte_2
3) conferma la disciplina di visita e di incontri del Parte_1
con la figlia come disposta dal Tribunale di Matera con il Per_2
decreto del 22 giugno 2022;
4) incarica i servizi sociali di Modena e di Policoro, in raccordo fra loro, delle iniziative di cui in parte motiva dirette ad assicurare la ripresa delle relazioni fra il minore e la madre, prevedendo, Per_3
quando ravvisato possibile, in relazione al superamento delle condizioni di conflitto, e sempre che siano rispondenti alla serenità del minore, i tempi e i modi di contatti fra loro, dapprima a distanza e successivamente in presenza;
5) incarica il servizio sociale di Policoro delle iniziative di cui in parte motiva dirette ad assicurare l'effettività delle relazioni fra la minore e il padre, se ravvisate rispondenti alla serenità della Per_2
minore;
6) Rimette ai servizi sociali incaricati di relazionare al T.M. di
Potenza circa i risultati raggiunti in base alle rispettive attività al termine di queste, ovvero immediatamente se dovessero ravvisarsi necessari provvedimenti d'urgenza;
7) Conferma la prescrizione impartita alla con il CP_1
provvedimento monocratico dell'11 novembre 2024, di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso la
Struttura complessa di psicologia della sede di Policoro della Asl di Matera;
8) Conferma gli obblighi di contribuzione a carico di entrambi i genitori sia ordinari, che straordinari e relativi all'attribuzione dell'Assegno unico universale, come stabiliti con il provvedimento provvisorio monocratico dell'11 novembre 2024;
9) Condanna , alla refusione delle spese del Controparte_1
giudizio in ragione di 2/3 in favore di , con Parte_1
pagamento all'Erario stante l'ammissione del al gratuito Pt_1
patrocinio, liquidando le stesse, nell'intero, in euro 4.495,50, oltre accessori di legge e dichiarando compensato il residuo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 2 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco