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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabrizio Chioini del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio alla Via Tunisia numero 3 interno 10; RICORRENTE Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Agostini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San Giorgio (FM), 63822, Via Giotto n.44;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice: “1) - ordinare al signor , nato il [...] in [...]_1
San Giorgio e residente in (63822) Porto San Giorgio (FM) alla Via Nazario Sauro numero 147 (C.F.:
) la presentazione di un conto analitico che dovrà essere da lui sottoscritto CodiceFiscale_3 personalmente, relativo alla società “MARAF SRL” già con sede in Torino ed alla società “
[...]
già con sede in Porto Sant'Elpidio, entrambe cancellate dal Registro Controparte_2 delle Imprese rispettivamente il 26 agosto 2014 ed il 21 gennaio 2015, disponendone il deposito in
Cancelleria con i documenti giustificativi delle somme ricavate e l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione, con particolare riferimento, per l'appunto, ai beni immobili di proprietà del fiduciante in quanto incorporati nelle quote societarie di quest'ultimo entro un termine prefiggendo e, comunque, almeno cinque giorni giorni prima dell'udienza fissata per la discussione;
pagina 1 di 9 2) - condannare tramite ordinanza non impugnabile costituente titolo esecutivo il signor
[...]
, come sopra generalizzato, al pagamento delle somme che risulteranno dovute in Controparte_1 caso di accettazione del conto ovvero, in caso di mancato accordo, di quelle somme non contestate ovvero costituenti sopravanzo risultante dal conto;
3) - Vittoria nelle spese e competenze del presente procedimento.”
Il resistente come da ricorso introduttivo “con il presente atto, si costituisce in giudizio il resistente
, il quale impugna e contesta l'avversa domanda in quanto infondata”. Controparte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ordinare a quest'ultimo il rendiconto delle società relativo alla Controparte_1 società “MARAF SRL” e “ e ordinare il pagamento Controparte_2
delle somme che risulteranno dovute in caso di accettazione del conto ovvero, di quelle somme non contestate, ovvero costituenti sopravanzo risultante dal conto.
A fondamento delle domande il ricorrente deduceva che:
-egli è cugino da parte di padre ed unico erede legittimo del sig. nato il Persona_1
21 gennaio 1938 in Sant'Elpidio a Mare e deceduto il giorno 11 giugno 2011 in Civitanova
Marche;
-di aver rinvenuto sul finire del 2020 tra le carte del de cuius, un documento datato 15 gennaio
1993, intitolato “DICHIARAZIONE IRREVOCABILE” firmato dagli interessati, tramite il quale riconosceva che la cessione effettuata in pari data in suo favore Controparte_1
dal suddetto signor di tutte le quote della società “MARAF Srl” con sede in Persona_1
Torino e di 880 quote della società “ con sede in Porto Controparte_2
Sant'Elpidio all'epoca a lui appartenenti, era stata eseguita solo fiduciariamente;
-nella dichiarazione irrevocabile inoltre le parti precisavano che “ogni atto di disponibilità connesso, sia della cessione delle quote intestate al Sig. , sia della cessione dei beni a Controparte_1 terzi, di proprietà delle richiamate società Maraf Srl e dovranno essere Controparte_2 esplicitamente autorizzate in forma scritta dal Sig. restando a favore dello stesso le Persona_1 decisioni, che dovranno essere formulate in forma scritta, della utilizzazione delle somme ricavate, sia della cessione delle quote di Capitale Sociale sia della cessione dei beni facenti parte del patrimonio di ambedue le Società.”;
pagina 2 di 9 -entrambe le società risultano cancellate dal registro delle imprese, la società “MARAF SRL” il
26 agosto 2014 e la società “ il 21 gennaio 2015, previa Controparte_2
alienazione a terzi dei beni immobili di proprietà del fiduciante in quanto incorporati nelle quote spettanti allo stesso, senza, a quanto consta, la necessaria autorizzazione preventiva scritta di quest'ultimo ed, in ogni caso, omettendo di fornire all'odierno istante il rendiconto richiesto con la diffida legale del 12 marzo 2021;
-il procedimento di mediazione obbligatorio promosso presso l'“O.C.F.F.” di Fermo aveva esito negativo;
-a quanto è stato possibile verificare, il valore dei beni immobili incorporati nelle quote societarie del fiduciante e da questi affidati alla gestione fiduciaria del signor , CP_1
risultava essere di complessivi Euro 1.750.000,00, di cui Euro 750.000,00 riferiti all'immobile di
Porto Sant'Elpidio intestato alla società “ (valore Controparte_2
corrispondente all'importo realizzato dalla vendita in favore della società “IRIS
IMMOBILIARE SRL” nel Maggio del 2004 ed utilizzato per la concessione di un finanziamento fruttifero in favore della società “ Controparte_3
) ed Euro 1.000.000,00 a quello della società “MARAF SRL”, proprietaria della area dell'ex
[...]
Grand Hotel di Porto San Giorgio;
- nel Novembre del medesimo anno 2004, interveniva la dichiarazione di fallimento di
[...]
di e, il credito originato dal predetto finanziamento venne CP_3 Persona_1 insinuato nel passivo del Fallimento da parte del liquidatore della società “
[...]
; Parte_2
-il signor , una volta apertasi la procedura di Concordato fallimentare, in Controparte_1 sede di esecuzione dello stesso, ebbe a ricevere in tale veste, da parte della società “
[...]
, Assuntrice del Concordato, per il tramite del Curatore Fallimentare Dott. CP_4 [...]
la complessiva somma di Euro 540.259,99, pari alla percentuale riconosciuta del Per_2
72% del credito chirografario insinuato, mediante numero 3 assegni circolari intestati alla stessa società “ in sostituzione Parte_2 dell'unico assegno bancario n.t. recante il medesimo importo che era stato precedentemente rilasciato in favore della società;
pagina 3 di 9 -per quanto riguarda la società “MARAF SRL”, con atto autenticato nelle sottoscrizioni il 20 ottobre 2004, il bene costituito dall'area dell'ex Grand Hotel di Porto SanGiorgio è stato venduto al prezzo di Euro 1.000.000,00 + IVA alla società “ Controparte_5
con sede in Ozzano in persona, all'epoca, dell'Amministratore pro tempore,
[...]
signor (nella cui carica è poi subentrato il dottor , CP_6 Controparte_7
commercialista e fratello dell'Amministratore della società venditrice);
-tale operazione presenta alcune curiose singolarità ossia:
1) il prezzo non venne mai corrisposto dall'acquirente, né al momento della stipula e neppure alla scadenza dei reiterati rinvii concordati tra le parti per il pagamento, senza che la venditrice società “MARAF SRL”, amministrata e rappresentata dal signor CP_1
, si cautelasse con iscrizione dell'ipoteca legale sul bene che, com'è noto, garantisce
[...]
l'alienante per tale eventualità ai sensi dell'articolo 2817 Codice Civile;
2) l'immobile in questione, successivamente alla sua acquisizione (di fatto gratuita) da parte della società “ , venne assoggettato a procedura Controparte_5 espropriativa da parte del Comune di Porto San Giorgio che, all'esito, ebbe a corrispondere alla società, a mani del neo Amministratore, Dott. , la relativa indennità Controparte_7 definitiva di esproprio nella complessiva misura di Euro 801.295,80;
3) nelle more della predetta procedura espropriativa, il signor rimase del Controparte_1
tutto passivo, omettendo di tutelare, com'era suo preciso obbligo per i motivi sopra spiegati, le ragioni creditorie della società “MARAF SRL” nei confronti della società “
[...]
, passata in mano al fratello;
Controparte_5
Tanto premesso in fatto, esposte le argomentazioni in diritto, il ricorrente concludeva come in epigrafe riportato chiedendo il rendimento dei conti e il risarcimento dei danni subiti nella sua qualità di erede del in virtù della violazione del pactum fiduciae. Persona_1
Si costituiva in giudizio che si opponevano alle pretese avversarie Controparte_1
eccependo:
-la prescrizione decennale, considerato che la diffida legale di rendiconto è del 12.3.2021, quando invece: a) la scrittura invocata è datata 15.1.1993, b) gli atti dispositivi contestati a inadempimento della suddetta sono del maggio 2004 e dell'ottobre 2004; c) con atto di citazione notificato 11.8.2005 l'amministratore del fallimento della di CP_3
pagina 4 di 9 e del socio illimitatamente responsabile – Controparte_3 Persona_1
dichiarato con sentenza depositata il 27.11.2004 – conveniva in giudizio , Controparte_1
per sentire dichiarare nei propri confronti l'inopponibilità o l'inefficacia dell'atto di cessione di quote di partecipazione nelle società Maraf srl e Cinema Teatro Moderno srl in liquidazione, annotate nei libri dei soci in data 21.10.2004; e il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda con provvedimento reso in data 10.07.2006; il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene;
-il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo egli dimostrato la qualità di erede di a) il certificato di stato di famiglia di - che con il Persona_1 Parte_3
figli del de cuius rinunciano il 26.9.2011 all'eredità del Controparte_8 Persona_1
de cuius prova che alla data della morte di del 26.6.2011 era Persona_1 Persona_1
in vita la figlia di , , nata il [...]; b) inoltre l'esame Parte_3 Persona_3 dei documenti non permette di verificare che il ricorrente sia “cugino da parte di padre” del e se vi siano altri chiamati precedenti all'eredità; c) non si comprende in che Persona_1 forma il ricorrente abbia accettato l'eredità (espressa/tacita e con/ senza beneficio di inventario);
- l'Inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente mediante sottrazione fraudolenta: il difensore di nel procedimento volto a dichiarare Controparte_1
l'inopponibilità della cessione delle quote;
Tanto premesso concludeva come in epigrafe riportato.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025 il Giudice con ordinanza del 21.10.2024 rilevava che in assenza di specifiche disposizioni di legge il giudizio di rendimento dei conti, qualora proposto in via principale, debba seguire le forme ordinarie di un giudizio di merito e pertanto disponeva procedersi con il rito ex art 281 decies e ss c.p.c. assegnando alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. di 20 giorni per quanto riguarda il primo termine e di 10 giorni per quanto riguarda il secondo termine.
All'udienza del 16.01.2025 veniva fissata udienza per la discussione orale.
pagina 5 di 9 All'udienza del 27.3.2025 a seguito di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281-sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che in assenza di specifiche disposizioni di legge il giudizio di rendimento dei conti, qualora proposto in via principale, debba seguire le forme ordinarie di un giudizio di merito e ciò trova conferma nel fatto che ove vi sia contestazione del conto o, ancor prima, controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio tramite sentenza all'esito di un giudizio di cognizione ordinario ed invero “il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 ss. cod.proc.civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o
negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività
in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria;
come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito
di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale, e si sviluppa come un giudizio di
cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del
giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza a (se del caso
parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire
efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò
o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si
ricollega l'obbligo di rendiconto (Cass. 17283/2010, 12463/1999)(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26222 del
06/09/2022
Nel caso di specie il ricorrente ha domandato il rendimento dei conti relativo alle due società fiduciariamente intestate al sig. , MA srl” e “ , CP_1 Controparte_2 facendo valere la dichiarazione fiduciaria sottoscritta in data 15.01.1993 dallo stesso
[...]
, con cui dichiarava che la scrittura di compravendita delle quote del Capitale sociale CP_1
intestate al (fiduciante) deve considerarsi posta in essere in modo formale in quanto Per_1 il sig. (fiduciario) rappresentava fiduciariamente, in tale intestazione il sig. Controparte_1
Persona_1
La domanda di rendiconto è posta in via principale e strumentale ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del pactum fiduciae da parte del sig. . CP_1
pagina 6 di 9 Il resistente dalla sua parte ha contestato l'esistenza di un obbligo di rendiconto e di risarcimento nei confronti di e ha chiesto il rigetto della domanda eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione decennale, il difetto della legittimazione attiva del ricorrente e l'inutilizzabilità a livello probatorio del documento (dichiarazione fiduciaria) da cui deriverebbe l'obbligo di rendiconto.
Deve essere esaminata in via preliminare la questione relativa alla legittimazione attiva di che propone le domande in qualità di erede del fiduciante Parte_1 Persona_1
Sotto il profilo probatorio, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica), nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile (Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730).
Nel caso di specie il ricorrente ha depositato gli atti nascita (v. doc. 1) da cui risulta che da e sono nati i fratelli e , da Parte_4 Parte_5 Persona_4 Persona_5
è nato attuale ricorrente mentre dalla sorella di Persona_4 Parte_1 [...]
, ossia , è nato (cugino del ricorrente). Per_4 Persona_5 Persona_6
Il grado di parentela di quarto grado del ricorrente rispetto a è dunque stato Persona_1 ricostruito tramite la documentazione in atti.
Tuttavia ai fini della prova della qualità di erede, qualora il soggetto, come nel caso di specie, appartiene a un ordine di successibili inferiore (in questo caso ex art 572 c.p.c.) deve altresì fornire prova che non via siano stati successibili di ordine antecedente (o soggetti che succedono in loro rappresentanza) che abbiano accettato l'eredità o che abbiano diritto ad accettare l'eredità in via prioritaria.
In caso di pluralità di chiamati in ordine successivo, si realizza infatti una delazione simultanea a favore sia dei primi chiamati che dei chiamati ulteriori, e i chiamati ulteriori pagina 7 di 9 possono accettare validamente l'eredità, ma l'efficacia della loro accettazione è subordinata al venir meno, per rinunzia o prescrizione, del diritto di accettare dei primi chiamati.
Spettava dunque al ricorrente produrre certificato storico di famiglia del de cuius Per_1 al fine di provare che non vi fossero altri successibili di ordine anteriore (coniuge,
[...]
fratelli, sorelle, altri figli oltre ai rinuncianti e o di Controparte_9 Controparte_10
soggetti che potessero accettare per rappresentanza) al fine di accertare la qualità di erede.
Prova che non è stata fornita.
Non spettava al resistente la prova dell'esistenza di altri chiamati all'eredità, ed invero il principio dettato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II 04.07.2024) citata dal ricorrente secondo cui “la prova dell'esistenza di altri eredi, …, deve essere data non da chi si presenta come unico erede ma da chi sostiene la presenza di altri eredi” riguarda l'ipotesi in cui il processo è stato interrotto per morte di una delle parti e solo uno degli eredi si sia costituito volontariamente e la prova da parte del convenuto riguarda la presenza di “altri eredi” a cui estendere il contradittorio necessario (poichè originaria parte processuale era il loro dante causa). Nel caso di specie invece il ricorrente agisce in qualità di erede dichiarando di essere chiamato all'eredità e aver acquisito la qualità di erede del de cuius in virtù, come Persona_1 precisato nelle memoria ex 281 duodecies comma 4 c.p.c., di accettazione tacita (avvenuta con l'invio della diffida legale del 12 marzo 2021, dall'espletamento del tentativo di mediazione e dalla proposizione dalla presente azione), ma non fornisce gli elementi costitutivi per poter accertare la propria legittimazione attiva, ossia che -egli stesso- sia erede stante l'assenza di altri chiamati precedenti che abbiano ancora diritto di accettare.
Non può andare a favore del ricorrente la circostanza che per quanto concerne la figlia del sig. , (della quale il ricorrente non ha contestato Parte_3 Persona_3
l'esistenza dopo l'eccezione di parte resistente) e gli “altri possibili” chiamati, sia decorso il termine di prescrizione per accettare l'eredità. Ed invero la prescrizione deve essere formulata e accertata nel contraddittorio della parte interessata: la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c. non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in pagina 8 di 9 caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal de cuius (Cassazione civile sez. II,
10/12/2021, n.39340).
Il ricorrente non ha formulato azione di accertamento negativo del diritto ad accettare l'eredità da parte di cosicchè non risulta possibile estendere il Persona_3 contraddittorio nei confronti di quest'ultima, estensione che peraltro non è stata richiesta neppure dal ricorrente.
Stante l'assenza della prova da parte di della qualità di erede del de cuius Parte_1
la domanda deve essere rigettata non sussistendo in capo al ricorrente la Persona_1
legittimazione attiva a richiedere il rendiconto e neppure il risarcimento del danno iure hereditatis.
Le spese di lite in virtù del principio di soccombenza vanno poste a carico di quest'ultimo liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 considerata l'attività effettivamente svolta e l'effettivo grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 566/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA il ricorso per le causali di cui in parte motiva;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 3.809,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabrizio Chioini del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio alla Via Tunisia numero 3 interno 10; RICORRENTE Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Andrea Agostini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San Giorgio (FM), 63822, Via Giotto n.44;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice: “1) - ordinare al signor , nato il [...] in [...]_1
San Giorgio e residente in (63822) Porto San Giorgio (FM) alla Via Nazario Sauro numero 147 (C.F.:
) la presentazione di un conto analitico che dovrà essere da lui sottoscritto CodiceFiscale_3 personalmente, relativo alla società “MARAF SRL” già con sede in Torino ed alla società “
[...]
già con sede in Porto Sant'Elpidio, entrambe cancellate dal Registro Controparte_2 delle Imprese rispettivamente il 26 agosto 2014 ed il 21 gennaio 2015, disponendone il deposito in
Cancelleria con i documenti giustificativi delle somme ricavate e l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione, con particolare riferimento, per l'appunto, ai beni immobili di proprietà del fiduciante in quanto incorporati nelle quote societarie di quest'ultimo entro un termine prefiggendo e, comunque, almeno cinque giorni giorni prima dell'udienza fissata per la discussione;
pagina 1 di 9 2) - condannare tramite ordinanza non impugnabile costituente titolo esecutivo il signor
[...]
, come sopra generalizzato, al pagamento delle somme che risulteranno dovute in Controparte_1 caso di accettazione del conto ovvero, in caso di mancato accordo, di quelle somme non contestate ovvero costituenti sopravanzo risultante dal conto;
3) - Vittoria nelle spese e competenze del presente procedimento.”
Il resistente come da ricorso introduttivo “con il presente atto, si costituisce in giudizio il resistente
, il quale impugna e contesta l'avversa domanda in quanto infondata”. Controparte_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ordinare a quest'ultimo il rendiconto delle società relativo alla Controparte_1 società “MARAF SRL” e “ e ordinare il pagamento Controparte_2
delle somme che risulteranno dovute in caso di accettazione del conto ovvero, di quelle somme non contestate, ovvero costituenti sopravanzo risultante dal conto.
A fondamento delle domande il ricorrente deduceva che:
-egli è cugino da parte di padre ed unico erede legittimo del sig. nato il Persona_1
21 gennaio 1938 in Sant'Elpidio a Mare e deceduto il giorno 11 giugno 2011 in Civitanova
Marche;
-di aver rinvenuto sul finire del 2020 tra le carte del de cuius, un documento datato 15 gennaio
1993, intitolato “DICHIARAZIONE IRREVOCABILE” firmato dagli interessati, tramite il quale riconosceva che la cessione effettuata in pari data in suo favore Controparte_1
dal suddetto signor di tutte le quote della società “MARAF Srl” con sede in Persona_1
Torino e di 880 quote della società “ con sede in Porto Controparte_2
Sant'Elpidio all'epoca a lui appartenenti, era stata eseguita solo fiduciariamente;
-nella dichiarazione irrevocabile inoltre le parti precisavano che “ogni atto di disponibilità connesso, sia della cessione delle quote intestate al Sig. , sia della cessione dei beni a Controparte_1 terzi, di proprietà delle richiamate società Maraf Srl e dovranno essere Controparte_2 esplicitamente autorizzate in forma scritta dal Sig. restando a favore dello stesso le Persona_1 decisioni, che dovranno essere formulate in forma scritta, della utilizzazione delle somme ricavate, sia della cessione delle quote di Capitale Sociale sia della cessione dei beni facenti parte del patrimonio di ambedue le Società.”;
pagina 2 di 9 -entrambe le società risultano cancellate dal registro delle imprese, la società “MARAF SRL” il
26 agosto 2014 e la società “ il 21 gennaio 2015, previa Controparte_2
alienazione a terzi dei beni immobili di proprietà del fiduciante in quanto incorporati nelle quote spettanti allo stesso, senza, a quanto consta, la necessaria autorizzazione preventiva scritta di quest'ultimo ed, in ogni caso, omettendo di fornire all'odierno istante il rendiconto richiesto con la diffida legale del 12 marzo 2021;
-il procedimento di mediazione obbligatorio promosso presso l'“O.C.F.F.” di Fermo aveva esito negativo;
-a quanto è stato possibile verificare, il valore dei beni immobili incorporati nelle quote societarie del fiduciante e da questi affidati alla gestione fiduciaria del signor , CP_1
risultava essere di complessivi Euro 1.750.000,00, di cui Euro 750.000,00 riferiti all'immobile di
Porto Sant'Elpidio intestato alla società “ (valore Controparte_2
corrispondente all'importo realizzato dalla vendita in favore della società “IRIS
IMMOBILIARE SRL” nel Maggio del 2004 ed utilizzato per la concessione di un finanziamento fruttifero in favore della società “ Controparte_3
) ed Euro 1.000.000,00 a quello della società “MARAF SRL”, proprietaria della area dell'ex
[...]
Grand Hotel di Porto San Giorgio;
- nel Novembre del medesimo anno 2004, interveniva la dichiarazione di fallimento di
[...]
di e, il credito originato dal predetto finanziamento venne CP_3 Persona_1 insinuato nel passivo del Fallimento da parte del liquidatore della società “
[...]
; Parte_2
-il signor , una volta apertasi la procedura di Concordato fallimentare, in Controparte_1 sede di esecuzione dello stesso, ebbe a ricevere in tale veste, da parte della società “
[...]
, Assuntrice del Concordato, per il tramite del Curatore Fallimentare Dott. CP_4 [...]
la complessiva somma di Euro 540.259,99, pari alla percentuale riconosciuta del Per_2
72% del credito chirografario insinuato, mediante numero 3 assegni circolari intestati alla stessa società “ in sostituzione Parte_2 dell'unico assegno bancario n.t. recante il medesimo importo che era stato precedentemente rilasciato in favore della società;
pagina 3 di 9 -per quanto riguarda la società “MARAF SRL”, con atto autenticato nelle sottoscrizioni il 20 ottobre 2004, il bene costituito dall'area dell'ex Grand Hotel di Porto SanGiorgio è stato venduto al prezzo di Euro 1.000.000,00 + IVA alla società “ Controparte_5
con sede in Ozzano in persona, all'epoca, dell'Amministratore pro tempore,
[...]
signor (nella cui carica è poi subentrato il dottor , CP_6 Controparte_7
commercialista e fratello dell'Amministratore della società venditrice);
-tale operazione presenta alcune curiose singolarità ossia:
1) il prezzo non venne mai corrisposto dall'acquirente, né al momento della stipula e neppure alla scadenza dei reiterati rinvii concordati tra le parti per il pagamento, senza che la venditrice società “MARAF SRL”, amministrata e rappresentata dal signor CP_1
, si cautelasse con iscrizione dell'ipoteca legale sul bene che, com'è noto, garantisce
[...]
l'alienante per tale eventualità ai sensi dell'articolo 2817 Codice Civile;
2) l'immobile in questione, successivamente alla sua acquisizione (di fatto gratuita) da parte della società “ , venne assoggettato a procedura Controparte_5 espropriativa da parte del Comune di Porto San Giorgio che, all'esito, ebbe a corrispondere alla società, a mani del neo Amministratore, Dott. , la relativa indennità Controparte_7 definitiva di esproprio nella complessiva misura di Euro 801.295,80;
3) nelle more della predetta procedura espropriativa, il signor rimase del Controparte_1
tutto passivo, omettendo di tutelare, com'era suo preciso obbligo per i motivi sopra spiegati, le ragioni creditorie della società “MARAF SRL” nei confronti della società “
[...]
, passata in mano al fratello;
Controparte_5
Tanto premesso in fatto, esposte le argomentazioni in diritto, il ricorrente concludeva come in epigrafe riportato chiedendo il rendimento dei conti e il risarcimento dei danni subiti nella sua qualità di erede del in virtù della violazione del pactum fiduciae. Persona_1
Si costituiva in giudizio che si opponevano alle pretese avversarie Controparte_1
eccependo:
-la prescrizione decennale, considerato che la diffida legale di rendiconto è del 12.3.2021, quando invece: a) la scrittura invocata è datata 15.1.1993, b) gli atti dispositivi contestati a inadempimento della suddetta sono del maggio 2004 e dell'ottobre 2004; c) con atto di citazione notificato 11.8.2005 l'amministratore del fallimento della di CP_3
pagina 4 di 9 e del socio illimitatamente responsabile – Controparte_3 Persona_1
dichiarato con sentenza depositata il 27.11.2004 – conveniva in giudizio , Controparte_1
per sentire dichiarare nei propri confronti l'inopponibilità o l'inefficacia dell'atto di cessione di quote di partecipazione nelle società Maraf srl e Cinema Teatro Moderno srl in liquidazione, annotate nei libri dei soci in data 21.10.2004; e il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda con provvedimento reso in data 10.07.2006; il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene;
-il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo egli dimostrato la qualità di erede di a) il certificato di stato di famiglia di - che con il Persona_1 Parte_3
figli del de cuius rinunciano il 26.9.2011 all'eredità del Controparte_8 Persona_1
de cuius prova che alla data della morte di del 26.6.2011 era Persona_1 Persona_1
in vita la figlia di , , nata il [...]; b) inoltre l'esame Parte_3 Persona_3 dei documenti non permette di verificare che il ricorrente sia “cugino da parte di padre” del e se vi siano altri chiamati precedenti all'eredità; c) non si comprende in che Persona_1 forma il ricorrente abbia accettato l'eredità (espressa/tacita e con/ senza beneficio di inventario);
- l'Inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente mediante sottrazione fraudolenta: il difensore di nel procedimento volto a dichiarare Controparte_1
l'inopponibilità della cessione delle quote;
Tanto premesso concludeva come in epigrafe riportato.
All'esito dell'udienza del 16.10.2025 il Giudice con ordinanza del 21.10.2024 rilevava che in assenza di specifiche disposizioni di legge il giudizio di rendimento dei conti, qualora proposto in via principale, debba seguire le forme ordinarie di un giudizio di merito e pertanto disponeva procedersi con il rito ex art 281 decies e ss c.p.c. assegnando alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. di 20 giorni per quanto riguarda il primo termine e di 10 giorni per quanto riguarda il secondo termine.
All'udienza del 16.01.2025 veniva fissata udienza per la discussione orale.
pagina 5 di 9 All'udienza del 27.3.2025 a seguito di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281-sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che in assenza di specifiche disposizioni di legge il giudizio di rendimento dei conti, qualora proposto in via principale, debba seguire le forme ordinarie di un giudizio di merito e ciò trova conferma nel fatto che ove vi sia contestazione del conto o, ancor prima, controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio tramite sentenza all'esito di un giudizio di cognizione ordinario ed invero “il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 ss. cod.proc.civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o
negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività
in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria;
come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito
di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale, e si sviluppa come un giudizio di
cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del
giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza a (se del caso
parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire
efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò
o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si
ricollega l'obbligo di rendiconto (Cass. 17283/2010, 12463/1999)(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26222 del
06/09/2022
Nel caso di specie il ricorrente ha domandato il rendimento dei conti relativo alle due società fiduciariamente intestate al sig. , MA srl” e “ , CP_1 Controparte_2 facendo valere la dichiarazione fiduciaria sottoscritta in data 15.01.1993 dallo stesso
[...]
, con cui dichiarava che la scrittura di compravendita delle quote del Capitale sociale CP_1
intestate al (fiduciante) deve considerarsi posta in essere in modo formale in quanto Per_1 il sig. (fiduciario) rappresentava fiduciariamente, in tale intestazione il sig. Controparte_1
Persona_1
La domanda di rendiconto è posta in via principale e strumentale ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del pactum fiduciae da parte del sig. . CP_1
pagina 6 di 9 Il resistente dalla sua parte ha contestato l'esistenza di un obbligo di rendiconto e di risarcimento nei confronti di e ha chiesto il rigetto della domanda eccependo Parte_1
l'intervenuta prescrizione decennale, il difetto della legittimazione attiva del ricorrente e l'inutilizzabilità a livello probatorio del documento (dichiarazione fiduciaria) da cui deriverebbe l'obbligo di rendiconto.
Deve essere esaminata in via preliminare la questione relativa alla legittimazione attiva di che propone le domande in qualità di erede del fiduciante Parte_1 Persona_1
Sotto il profilo probatorio, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica), nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile (Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730).
Nel caso di specie il ricorrente ha depositato gli atti nascita (v. doc. 1) da cui risulta che da e sono nati i fratelli e , da Parte_4 Parte_5 Persona_4 Persona_5
è nato attuale ricorrente mentre dalla sorella di Persona_4 Parte_1 [...]
, ossia , è nato (cugino del ricorrente). Per_4 Persona_5 Persona_6
Il grado di parentela di quarto grado del ricorrente rispetto a è dunque stato Persona_1 ricostruito tramite la documentazione in atti.
Tuttavia ai fini della prova della qualità di erede, qualora il soggetto, come nel caso di specie, appartiene a un ordine di successibili inferiore (in questo caso ex art 572 c.p.c.) deve altresì fornire prova che non via siano stati successibili di ordine antecedente (o soggetti che succedono in loro rappresentanza) che abbiano accettato l'eredità o che abbiano diritto ad accettare l'eredità in via prioritaria.
In caso di pluralità di chiamati in ordine successivo, si realizza infatti una delazione simultanea a favore sia dei primi chiamati che dei chiamati ulteriori, e i chiamati ulteriori pagina 7 di 9 possono accettare validamente l'eredità, ma l'efficacia della loro accettazione è subordinata al venir meno, per rinunzia o prescrizione, del diritto di accettare dei primi chiamati.
Spettava dunque al ricorrente produrre certificato storico di famiglia del de cuius Per_1 al fine di provare che non vi fossero altri successibili di ordine anteriore (coniuge,
[...]
fratelli, sorelle, altri figli oltre ai rinuncianti e o di Controparte_9 Controparte_10
soggetti che potessero accettare per rappresentanza) al fine di accertare la qualità di erede.
Prova che non è stata fornita.
Non spettava al resistente la prova dell'esistenza di altri chiamati all'eredità, ed invero il principio dettato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II 04.07.2024) citata dal ricorrente secondo cui “la prova dell'esistenza di altri eredi, …, deve essere data non da chi si presenta come unico erede ma da chi sostiene la presenza di altri eredi” riguarda l'ipotesi in cui il processo è stato interrotto per morte di una delle parti e solo uno degli eredi si sia costituito volontariamente e la prova da parte del convenuto riguarda la presenza di “altri eredi” a cui estendere il contradittorio necessario (poichè originaria parte processuale era il loro dante causa). Nel caso di specie invece il ricorrente agisce in qualità di erede dichiarando di essere chiamato all'eredità e aver acquisito la qualità di erede del de cuius in virtù, come Persona_1 precisato nelle memoria ex 281 duodecies comma 4 c.p.c., di accettazione tacita (avvenuta con l'invio della diffida legale del 12 marzo 2021, dall'espletamento del tentativo di mediazione e dalla proposizione dalla presente azione), ma non fornisce gli elementi costitutivi per poter accertare la propria legittimazione attiva, ossia che -egli stesso- sia erede stante l'assenza di altri chiamati precedenti che abbiano ancora diritto di accettare.
Non può andare a favore del ricorrente la circostanza che per quanto concerne la figlia del sig. , (della quale il ricorrente non ha contestato Parte_3 Persona_3
l'esistenza dopo l'eccezione di parte resistente) e gli “altri possibili” chiamati, sia decorso il termine di prescrizione per accettare l'eredità. Ed invero la prescrizione deve essere formulata e accertata nel contraddittorio della parte interessata: la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c. non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in pagina 8 di 9 caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal de cuius (Cassazione civile sez. II,
10/12/2021, n.39340).
Il ricorrente non ha formulato azione di accertamento negativo del diritto ad accettare l'eredità da parte di cosicchè non risulta possibile estendere il Persona_3 contraddittorio nei confronti di quest'ultima, estensione che peraltro non è stata richiesta neppure dal ricorrente.
Stante l'assenza della prova da parte di della qualità di erede del de cuius Parte_1
la domanda deve essere rigettata non sussistendo in capo al ricorrente la Persona_1
legittimazione attiva a richiedere il rendiconto e neppure il risarcimento del danno iure hereditatis.
Le spese di lite in virtù del principio di soccombenza vanno poste a carico di quest'ultimo liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 considerata l'attività effettivamente svolta e l'effettivo grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 566/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA il ricorso per le causali di cui in parte motiva;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in € 3.809,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso Controparte_1
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Fermo, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
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