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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 828/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO VASARRI P.IVA_1
e dell'avv. MICHELE SUSINI (C.F. ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento di (CF ) Controparte_2 P.IVA_3
Controparte_3
E PER ESSA LA MANDATARIA con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. RAFFAELE SAN C.F._3
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 321/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/03/2023
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n.321/23 reg. sent. del Tribunale di Pisa impugnata, in via istruttoria preliminarmente ammettere l'ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa al rapporto intercorso con la appellata avente la numerazione NDC 41251094, poi migrata, a seguito della fusione della nella CP_4
, nel numero NDC FG/000004268557, e conseguentemente ammettere CP_5
CTU tecnico contabile sull'andamento del conto corrente come richiesto nella narrativa dell'atto di appello.
Nel merito:
a) accertare e dichiarare la nullità del conto corrente oggetto di causa e relativo affidamento per violazione della normativa di cui all'art 117 TUB, nonché per violazione dell'art. 118 TUB (illegittima applicazione dello Jus variandi) così come meglio esposto nella narrativa del presente atto, e per l'effetto accertare e dichiarare tenuta e condannare la convenuta al ricalcolo del saldo dare- CP_1 avere nella somma che risulterà di giustizia;
b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c, delle annotazioni in conto corrente effettuate dalla Banca convenuta, per la Commissione di Massimo Scoperto nonché per la Commissione Disponibilità Fondi, per Indennità di sconfinamento e/o Istruttoria Veloce per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
c) accertare e dichiarare la nullità della clausola anatocistica, per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla rettifica del saldo dare/avere per la somma CP_1 che risulterà da espletanda consulenza tecnica;
d) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, per il superamento del tasso soglia di usura oggettiva per effetto della capitalizzazione del TEG nonché per la mancanza di trasparenza bancaria sui tassi effettivi applicati, per l'importo che risulterà di Giustizia;
pagina 2 di 20 e) Per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra, condannare la convenuta, alla rettifica del saldo contabile per la somma CP_1 che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a seguito dell'accoglimento anche parziale dei motivi analiticamente esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
f) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in CP_1 relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., che si quantificano, richiamando la giurisprudenza meglio esposta in narrativa della citazione, in € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa."
g) accertare per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle domande analiticamente esposte, l'esatto rapporto dare-avere esistente tra le parti, con compensazione diretta delle rispettive partite attive-passive;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti;
sempre con vittoria di spese e competenze legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 321/2023 pubblicata il 02/03/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso: rigetta la domanda.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite della convenuta, che vengono liquidate in € 5.424,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
pagina 3 di 20 Tale sentenza è stata emessa sulle domande della
[...]
volte ad ottenere la condanna della convenuta Parte_1
alla rettifica del saldo finale del conto Controparte_1 corrente n. 631656.49 ed al risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice aveva dedotto di aver intrattenuto, sin dal 2007, con la predetta banca, un rapporto di conto corrente bancario, in relazione al quale era stata concessa un'apertura di credito ed un rapporto di conto corrente, collegato a quello principale, per la presentazione di effetti salvo buon fine e che con lettera del 12/12/2018, la convenuta le aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso da ogni rapporto giuridico con essa intrattenuto e il passaggio a sofferenza della sua posizione, con invito al rientro immediato.
Aveva, altresì, allegato l'attrice di aver rilevato, a seguito di esame della documentazione contabile in proprio possesso, molteplici anomalie contabili, finanziarie e di trasparenza bancaria e segnatamente l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie (finalizzate a remunerare anche il capitale) e spese - la cui applicazione avrebbe richiesto necessariamente una valida pattuizione scritta ex art. 117, comma 4, TUB - nonché l'illegittimo esercizio dello jus variandi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto - in quanto priva di causa poiché applicata sulla punta massima dello scoperto - l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, anche a far data dal 1.01.2014, la mancata indicazione del TAE ed infine,
l'illegittima applicazione di tassi superiori al tasso soglia usura.
L'attrice aveva, altresì, allegato di aver richiesto invano alla stessa banca, tutta la documentazione inerente al precitato rapporto di conto corrente.
Si era costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione (o comunque all'accertamento pagina 4 di 20 negativo) di tutte le rimesse effettuate dalla correntista fino al 05/02/2009, attesa la loro natura solutoria e contestando, nel merito, le domande, deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della , in Parte_1 mancanza di produzione dei contratti originari con essa conclusi nonché delle variazioni avvenute nel corso degli anni, negando che alcuna valida richiesta di documentazione ex art. 119, comma 4, TUB fosse ad essa pervenuta.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito solo o anche Parte_1 Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o o anche Controparte_1 CP_1 CP_6
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sulla richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione;
2. Sulla produzione delle comunicazioni ex art. 118, comma 2, TUB;
3. Sulla applicazione di capitalizzazione composta.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la non si è costituita, malgrado la sua rituale CP_1 evocazione in giudizio.
Intervenuta in giudizio (di seguito Controparte_2 solo o ), quale società beneficiaria del compendio scisso a CP_2 CP_7 seguito di scissione parziale da , per il CP_1 Controparte_1 tramite della mandataria (di seguito solo Parte_2
) nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure Pt_2
pagina 5 di 20 mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 15.05.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di in quanto ritualmente CP_6 citata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame la si duole della mancata Parte_1 ammissione dell'ordine di esibizione da essa richiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per avere il Tribunale rigettato la propria domanda, proprio per la ritenuta inammissibilità dell'istanza di tale ordine di esibizione, così come da essa formulata nel proprio atto di citazione (e non già nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., siccome depositata tardivamente) e ciò, non in quanto non preceduta dalla richiesta ex art. 119, comma 4, TUB, ma perché formulata in modo generico, avendo avuto ad oggetto l'ordine di esibizione “di tutta la Contr documentazione inerente al rapporto intercorso tra e , Parte_1 seppure subordinata al mancato riscontro dell'istanza ex art. 119, comma 4, TUB, già inoltrata all'istituto di credito in via stragiudiziale.
pagina 6 di 20 In particolare, a detta dell'APPELLANTE, poiché dalla lettura dell'atto di citazione sarebbe stato chiaramente espresso che l' istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. verteva sulla documentazione relativa al rapporto avente numerazione NDC
41251094, poi cambiata, a seguito della fusione della nella CP_4 CP_5
nel numero NDC FG/000004268557, tale indicazione sarebbe stata
[...] sufficientemente esaustiva ed univoca ed il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che entrambe le suddette disposizioni normative di cui agli artt. 119 TUB e 210
c.p.c. non ammetterebbero richieste di esibizioni documentali generalizzate, non circoscritte a determinati documenti (art. 94, disp. att. c.p.c.) ovvero a singole operazioni (art. 119, comma 4, TUB).
replica sostenendo la correttezza della pronuncia impugnata, a fronte Pt_2 dell'assoluta genericità della istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in citazione, coniugata alla tardività del deposito della seconda memoria di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. con la quale era stata formulata analoga richiesta istruttoria.
Ciò posto, rileva il Collegio che l'unica istanza ex art. 210 c.p.c. per cui è doglianza è quella contenuta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, in cui l'attrice aveva fatto, per l'appunto, richiesta di ordine di esibizione “di tutta la Contr documentazione inerente il rapporto intercorso tra e Parte_1 qualora la Banca non ottemperi alla richiesta stragiudizialmente rivolta ai sensi dell'art.119 T.U.B.”.
Non vi è impugnazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della istanza - formulata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata tardivamente - di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “relativamente ai documenti tutti già richiesti con propria istanza ex art.119 TUB notificata in data 17.02.2019 ed alla quale non è stato dato seguito”.
Tornando, quindi, alla prima istanza ex art. 210 c.p.c., rileva la Corte che nella narrativa dell'atto di citazione, la aveva allegato di aver Parte_1
pagina 7 di 20 intrattenuto, dal Febbraio 2007, un rapporto di conto corrente bancario con la allora e che la posizione così aperta aveva assunto “la Controparte_8 numerazione NDC 41251094, poi migrata, a seguito della fusione della
[...]
nella , nel numero NDC FG/000004268557” ed inoltre, da un CP_4 CP_5 lato, che, sul predetto c/c, era stata concessa una apertura di credito e dall'altro, che contestualmente, era stato aperto un altro conto (anticipi), collegato al Parte primo, per la presentazione di effetti
E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che “l'art. 119 comma 4 TUB prevede il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale norma va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018).
Ebbene, anche a voler ritenere, in applicazione di tale principio, che la suddetta richiesta ex art. 210 c.p.c. fosse sufficientemente specifica, resta il fatto che, come adeguatamente motivato dal G.I. con ordinanza in data 1.12.2021, data la mancata prova dell'avvenuta (precedente) richiesta alla banca ex art. 119 TUB, non ricorrevano le condizioni per l'emissione del richiesto ordine di esibizione.
pagina 8 di 20 Infatti, la stessa Corte di legittimità con Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e con conforme Ordinanza n. 9082 del 31/03/2023, ha avuto modo di statuire che “tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”.
La Corte regolatrice ha poi precisato che “in tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art.
210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante
l'istituto della rimessione in termini” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 12993 del
12/05/2023).
Nella fattispecie, l'unica istanza ex art. 119 TUB prodotta dalla è Parte_1 stata formulata in data 17.02.2019 e, quindi, poco dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, ma ne è stata data prova con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con la quale la stessa APPELLANTE ha altresì riproposto istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “relativamente ai documenti tutti già
pagina 9 di 20 richiesti con propria istanza ex art.119 TUB notificata in data 17.02.2019 ed alla quale non è stato dato seguito”.
Ne discende che, pur essendo stata la suddetta richiesta ex art. 119 TUB formulata in atto di citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. - essendo stati detti termini richiesti e concessi dal G.I. all'udienza del 17/11/2020
- tale memoria, come già detto, è stata tardivamente depositata, di talché i documenti ad essa allegati devono ritenersi inammissibili.
Pertanto, il fatto che in atto di citazione l'attrice avesse formulato richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “di tutta la documentazione Contr inerente il rapporto intercorso tra e qualora la Parte_1 CP_1 non ottemperi alla richiesta stragiudizialmente rivolta ai sensi dell'art.119 T.U.B.” risulta comunque irrilevante, non essendo stato provato che prima di tale istanza fosse stata formulata la richiesta ex art. 119 TUB, essendo tardiva quella documentata, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 183 c.p.c. previsto per il deposito della seconda memoria, ove si consideri che il G.I. aveva concesso i termini per memorie previsti dall'art. 183 c.p.c., a decorrere dal 01.09.2021, mentre invece, la suddetta memoria era stata depositata in data 03.11.2021 e, quindi, oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza di quello per il deposito della prima memoria avente scadenza il giorno 30.09.2021.
Sul punto, la Corte regolatrice è chiara nell'affermare che “nei rapporti fra banca
e cliente il diritto di questi di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, del t.u. delle leggi in materia bancaria, può essere esercitato in sede giudiziale mediante istanza volta a provocare l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che tali documenti siano stati precedentemente richiesti alla banca e questa non abbia
pagina 10 di 20 ottemperato senza giustificazione” (in questo senso, cfr. Cass. n. 24641 del
2021)” (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022).
A ciò si aggiunga - con specifico riguardo al contratto di conto corrente
FG/000004268557, che sarebbe stato concluso nel 2007 (se non prima) per espressa allegazione dell'attrice – che in caso come nella fattispecie di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, neppure con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
Dal canto proprio, dunque, la avrebbe dovuto tenere un Parte_1 comportamento diligente conforme agli obblighi di buona fede e correttezza che le imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata, con la sopra estesa diversa motivazione.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in argomento, la deduce l'errata valutazione dell' Parte_1 onere della prova in ordine alle comunicazioni ex art. 118 comma 2 TUB,
pagina 11 di 20 deducendo, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sarebbe stato proprio onere di fornire le comunicazioni inviate dalla CP_1 nell'esercizio dello jus variandi, in quanto il proprio onere sarebbe stato, invece, solo quello di indicare il fatto che le condizioni contrattuali erano state variate nel corso del rapporto, variazione che sarebbe dimostrata dalla produzione degli estratti conto scalari, dove sarebbe riportato il diverso tasso applicato, tempo per tempo, da mentre sarebbe stato onere di quest'ultima provare, mediante CP_6 la produzione delle relative comunicazioni e della relativa ricezione, che tali variazioni fossero ritualmente avvenute.
replica deducendo che l'azione di ripetizione di indebito della Pt_2
sarebbe soggetta alle regole probatorie specificate dalla Corte di Parte_1
Cassazione con pronuncia n. 24948/2017, oltre che dal conforme arresto giurisprudenziale, fatto proprio dal giudice di primo grado, con espresso richiamo a Cass. 37800/2022 e a Cass. 33009/2019.
Il Tribunale sul punto ha ritenuto che le doglianze dell'attrice “non sono meritevoli di accoglimento, mancando il parametro fondamentale di riscontro rappresentato dal contratto di apertura di credito e dalle comunicazioni ex art. 118, comma 2,
d.lgs. 385/1993 inviate dall'istituto di credito al correntista ai fini dell'esercizio dello ius variandi. Invero, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. civile,
Sez. VI-1, ordinanza n. 33009/2019; vedi, da ultimo, anche Cass. civile, Sez. I,
pagina 12 di 20 ordinanza n. 37800/2022), principio applicabile anche laddove il correntista agisca, come nel caso di specie, al solo fine di ottenere la rettifica del saldo finale del conto corrente, sul presupposto dell'illegittimità degli addebiti effettuati dall'istituto di credito.
Rileva questa Corte, in primo luogo, che sul rigetto della domanda della di nullità del conto corrente oggetto di causa e del relativo Parte_1 affidamento, per mancanza di una valida pattuizione scritta inter partes, ai sensi dell'art. 117 TUB, in difetto di specifica impugnazione si è formato il giudicato interno.
Quanto alla lamentata violazione delle regole sull'onere della prova per quanto concerne l'esercizio dello jus variandi da parte della BANCA, si osserva che la citata pronuncia di legittimità n. 33009/2019 - di cui ha fatto applicazione il giudice di prime cure - prevede che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
La Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di statuire che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti
pagina 13 di 20 all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022).
La stessa Corte regolatrice ha precisato che:
• “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022);
• “il principio secondo cui chi intende far valere in giudizio un diritto deve darne prova, così come quello secondo cui chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato deve dare prova del contrario, risultanti ambedue dall'art. 2697 cod. civ., non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non
pagina 14 di 20 essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., Sez. III, 13/06/2013, n. 14854; Cass., Sez. III, 11/01/2007, n.
384; Cass., Sez., IV, 13/12/2004, n. 23229)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15176 del 30/05/2024).
Nella fattispecie essendo coperto dal giudicato interno il vizio di nullità ex art. 117
TUB dei contratti di conto corrente NDC FG/000004268557 (n. 631656.49 e precedente numerazione 1413.77) e di apertura di credito per mancata pattuizione per iscritto, l'onere della prova dell'esistenza di poste illegittimamente applicate da sarebbe dovuto gravare sulla correntista, avendo la stessa CP_6 tenuto una condotta processuale contraddittoria, ove si consideri altresì che, oltre ad avere allegato di aver fatto alla vana richiesta stragiudiziale, ex art. CP_1
119 TUB di consegna del contratto di conto corrente, di quello di apertura di credito e del conto anticipi sbf (senza alcuna loro specifica individuazione) e di aver effettuato l'analisi degli estratti conto e dei relativi scalari trimestrali “sul presupposto che vi sia l'esistenza di un valido contratto di apertura di credito”, ha poi asserito che la rilevazione dell'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni a vario titolo e spese la cui applicazione sarebbe incompatibile con la mancanza di un valida pattuizione scritta inter partes ai sensi dell'art. 117 TUB.
In ragione del giudicato interno e comunque, di tale contraddittoria condotta processuale della (che mentre in citazione non aveva allegato Parte_1 specificamente i contratti di apertura di credito e di anticipazione bancaria, conclusi con la nella richiesta ex art. 119 TUB tardiva li aveva CP_1 compiutamente individuati con apposita numerazione), reputa la Corte che la stessa non abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa gravante ex art.
pagina 15 di 20 2697 c.c. neppure per quanto concerne le comunicazioni bancarie ex art. 118
TUB.
L'esercizio dello jus variandi da parte della in modo illegittimo è stato CP_1 peraltro genericamente allegato dalla che sul punto nulla ha Parte_1 precisato in ordine al tempo ed alle condizioni contrattuali che sarebbero state unilateralmente modificate dalla CP_1
Ad ogni buon conto, avendo l'originaria attrice, odierna APPELLANTE, lamentato l'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie (finalizzate a remunerare anche il capitale) e di spese, era suo onere dare la prova dell'entità dei tassi praticati e dell'epoca in cui erano stato pattuiti, pur se a seguito dell'unilaterale determinazione a cui avrebbe proceduto esercitando lo ius CP_6 variandi (In tal senso, con riguardo alla prova del tasso usurario, Cass. Sez. 1
Ordinanza n. 13733 del 16/05/2024).
Peraltro, come già evidenziato, la correntista non ha neppure dato prova di aver avanzato idonea richiesta ex art. 119 TUB, essendosi limitata a produrre soltanto la copia dell'estratto finale del c/c per cui è lite e degli estratti conto scalari dal
2010, che non possono supplire alla mancata prova di tale contratto e delle sue clausole asseritamente nulle.
Inoltre, come osservato in relazione al precedente motivo di gravame,
l'APPELLANTE originaria parte attrice non ha neppure formulato una rituale istanza ex art. 210 c.p.c. proprio perché non preceduta dalla tempestiva istanza ex art. 119 TUB nel senso sopra indicato.
Pertanto, anche con riguardo al preteso illegittimo esercizio da parte di di CP_6 uno jus variandi, riscontrato sulla sola base degli estratti conto prodotti in giudizio, la avrebbe dovuto fornire prova del contratto contenente Parte_1 la clausola di determinazione del tasso degli interessi passivi, onde rilevare la pagina 16 di 20 illegittima applicazione di interessi ultralegali. In questo caso, infatti, come correttamente sostenuto dal giudice di prime recependo l'orientamento espresso da Cass. n. 33009/2019, la prova negativa avrebbe potuto essere fornita con la produzione quantomeno dell'originario contratto di conto corrente.
Solo in tal caso, la avrebbe dovuto allegare l'avvenuto legittimo esercizio CP_1 dello jus variandi, dando prova ex art. 118 TUB, dell'avvenuta comunicazione, alla correntista, della variazione delle originarie condizioni contrattuali.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere, in applicazione dei principi sanciti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che la prova dello jus variandi possa evincersi dagli estratti conto in via presuntiva, resta il fatto che la Parte_1 non ha specificamente allegato – come già evidenziato - quando ciò sarebbe accaduto e rispetto a quali precedenti poste, essendosi limitata ad affermare genericamente che le condizioni contrattuali sarebbero state variate nel corso del rapporto, come dimostrato dagli estratti conto scalari prodotti, dove sarebbe riportato il diverso tasso applicato tempo per tempo da senza avere, sul CP_6 punto, neppure prodotto una consulenza di parte, di talché tale lacuna assertiva non è colmabile neppure con l'espletamento di una CTU contabile.
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col terzo motivo la si duole della ritenuta legittimità della Parte_1 applicazione della capitalizzazione composta, nonostante da un lato, sarebbe risultato documentalmente che nell'anno 2011 essa avrebbe avuto uno scoperto di poco più di € 14.000,00 e che, senza che fosse stata effettuata alcuna operazione, né utilizzata alcuna provvista, detto saldo passivo sarebbe lievitato sino ad oltre € 74.000,00, in poco più di otto anni e dall'altro, non sarebbe stato accertato se tale autorizzazione vi fosse stata.
pagina 17 di 20 Inoltre, sarebbe stata la a dover provare che essa avrebbe autorizzato la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (che era dimostrata tramite la produzione degli estratti conto) e non viceversa.
In particolare, quindi, l'APPELLANTE deduce che dagli estratti conto prodotti in giudizio si sarebbe rilevata l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi e che non sarebbe stata dimostrata la pari periodicità di tale capitalizzazione anche con riguardo gli interessi attivi, nonché l'illegittima applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo al 1.01.2014.
Dal canto proprio, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva CP_6 dichiarato - e nel presente grado di appello, ha ribadito - di aver operato nel rispetto delle regole vigenti tempo per tempo, contestando quindi la generica deduzione della in punto di anatocismo e rilevando di aver Parte_1 applicato l'anatocismo in maniera legittima anche dopo il 1.01.2014, in difetto di emanazione della prescritta delibera CICR.
Questa Corte ritiene che il correntista che agisca in ripetizione dell'indebito o per ottenere – come nella fattispecie - la rideterminazione del saldo bancario, facendo valere l'illegittima applicazione dell'anatocismo debba dimostrare la sua mancata legittima applicazione, fornendo la prova negativa dell'inesistenza di validi accordi
(Cass. 1550/2022).
Dal momento che dopo la delibera CICR del 9.02.2000 l'anatocismo bancario può ritenersi legittimo purché sia pattuita la pari periodicità degli interessi attivi e passivi e che il rapporto di conto corrente viene fatto decorrere dalla stessa
APPELLANTE, dal 2007, era la stessa a dover produrre tale contratto, onde rilevare la mancanza di tale pattuizione.
Per contro, con riguardo all'anatocismo post 2014, avendo la stessa CP_1 ammesso di aver continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli pagina 18 di 20 interessi passivi, seppure a condizioni di reciprocità, siffatta condotta deve ritenersi illegittima.
La Corte di legittimità infatti, ha avuto modo di statuire che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n.
147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
La causa quindi sul punto va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di CTU contabile volta ad accertare l'ammontare degli interessi passivi illegittimamente applicati dopo il 1.01.2014 ed a rideterminare quindi il saldo del conto corrente per cui è lite alla data della domanda o dell'ultimo estratto conto disponibile, tenuto conto della eccepita prescrizione, posto che, come ha avuto occasione di precisare la Corte di legittimità, “in tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9756 del 11/04/2024).
IV. La Corte riserva la pronuncia sulle spese di lite in sede di definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1
pagina 19 di 20 confronti di , con l'intervento di Controparte_1 Pt_2 quale mandataria di
[...] CP_2 Controparte_2 società beneficiaria del compendio scisso a seguito di scissione
[...] parziale da , avverso la sentenza n. Controparte_1
321/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/03/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sul conto corrente conto corrente n. 631656.49 (con precedente numerazione 1413.77) NDC FG/000004268557, per il periodo successivo al 1.01.2014;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile nei termini di cui in parte motiva come da separata ordinanza;
4. SI RISERVA di provvedere sulle spese di lite in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 828/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. MARCO VASARRI P.IVA_1
e dell'avv. MICHELE SUSINI (C.F. ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento di (CF ) Controparte_2 P.IVA_3
Controparte_3
E PER ESSA LA MANDATARIA con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. RAFFAELE SAN C.F._3
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 321/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/03/2023
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n.321/23 reg. sent. del Tribunale di Pisa impugnata, in via istruttoria preliminarmente ammettere l'ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa al rapporto intercorso con la appellata avente la numerazione NDC 41251094, poi migrata, a seguito della fusione della nella CP_4
, nel numero NDC FG/000004268557, e conseguentemente ammettere CP_5
CTU tecnico contabile sull'andamento del conto corrente come richiesto nella narrativa dell'atto di appello.
Nel merito:
a) accertare e dichiarare la nullità del conto corrente oggetto di causa e relativo affidamento per violazione della normativa di cui all'art 117 TUB, nonché per violazione dell'art. 118 TUB (illegittima applicazione dello Jus variandi) così come meglio esposto nella narrativa del presente atto, e per l'effetto accertare e dichiarare tenuta e condannare la convenuta al ricalcolo del saldo dare- CP_1 avere nella somma che risulterà di giustizia;
b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c, delle annotazioni in conto corrente effettuate dalla Banca convenuta, per la Commissione di Massimo Scoperto nonché per la Commissione Disponibilità Fondi, per Indennità di sconfinamento e/o Istruttoria Veloce per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
c) accertare e dichiarare la nullità della clausola anatocistica, per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla rettifica del saldo dare/avere per la somma CP_1 che risulterà da espletanda consulenza tecnica;
d) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, per il superamento del tasso soglia di usura oggettiva per effetto della capitalizzazione del TEG nonché per la mancanza di trasparenza bancaria sui tassi effettivi applicati, per l'importo che risulterà di Giustizia;
pagina 2 di 20 e) Per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle istanze di cui sopra, condannare la convenuta, alla rettifica del saldo contabile per la somma CP_1 che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, a seguito dell'accoglimento anche parziale dei motivi analiticamente esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
f) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in CP_1 relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., che si quantificano, richiamando la giurisprudenza meglio esposta in narrativa della citazione, in € 20.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa."
g) accertare per l'effetto dell'accoglimento anche parziale delle domande analiticamente esposte, l'esatto rapporto dare-avere esistente tra le parti, con compensazione diretta delle rispettive partite attive-passive;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti;
sempre con vittoria di spese e competenze legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 321/2023 pubblicata il 02/03/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso: rigetta la domanda.
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite della convenuta, che vengono liquidate in € 5.424,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
pagina 3 di 20 Tale sentenza è stata emessa sulle domande della
[...]
volte ad ottenere la condanna della convenuta Parte_1
alla rettifica del saldo finale del conto Controparte_1 corrente n. 631656.49 ed al risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice aveva dedotto di aver intrattenuto, sin dal 2007, con la predetta banca, un rapporto di conto corrente bancario, in relazione al quale era stata concessa un'apertura di credito ed un rapporto di conto corrente, collegato a quello principale, per la presentazione di effetti salvo buon fine e che con lettera del 12/12/2018, la convenuta le aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso da ogni rapporto giuridico con essa intrattenuto e il passaggio a sofferenza della sua posizione, con invito al rientro immediato.
Aveva, altresì, allegato l'attrice di aver rilevato, a seguito di esame della documentazione contabile in proprio possesso, molteplici anomalie contabili, finanziarie e di trasparenza bancaria e segnatamente l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie (finalizzate a remunerare anche il capitale) e spese - la cui applicazione avrebbe richiesto necessariamente una valida pattuizione scritta ex art. 117, comma 4, TUB - nonché l'illegittimo esercizio dello jus variandi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto - in quanto priva di causa poiché applicata sulla punta massima dello scoperto - l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, anche a far data dal 1.01.2014, la mancata indicazione del TAE ed infine,
l'illegittima applicazione di tassi superiori al tasso soglia usura.
L'attrice aveva, altresì, allegato di aver richiesto invano alla stessa banca, tutta la documentazione inerente al precitato rapporto di conto corrente.
Si era costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione (o comunque all'accertamento pagina 4 di 20 negativo) di tutte le rimesse effettuate dalla correntista fino al 05/02/2009, attesa la loro natura solutoria e contestando, nel merito, le domande, deducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della , in Parte_1 mancanza di produzione dei contratti originari con essa conclusi nonché delle variazioni avvenute nel corso degli anni, negando che alcuna valida richiesta di documentazione ex art. 119, comma 4, TUB fosse ad essa pervenuta.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
(di seguito solo o anche Parte_1 Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o o anche Controparte_1 CP_1 CP_6
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sulla richiesta di ammissione dell'ordine di esibizione;
2. Sulla produzione delle comunicazioni ex art. 118, comma 2, TUB;
3. Sulla applicazione di capitalizzazione composta.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la non si è costituita, malgrado la sua rituale CP_1 evocazione in giudizio.
Intervenuta in giudizio (di seguito Controparte_2 solo o ), quale società beneficiaria del compendio scisso a CP_2 CP_7 seguito di scissione parziale da , per il CP_1 Controparte_1 tramite della mandataria (di seguito solo Parte_2
) nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure Pt_2
pagina 5 di 20 mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 15.05.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di in quanto ritualmente CP_6 citata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame la si duole della mancata Parte_1 ammissione dell'ordine di esibizione da essa richiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per avere il Tribunale rigettato la propria domanda, proprio per la ritenuta inammissibilità dell'istanza di tale ordine di esibizione, così come da essa formulata nel proprio atto di citazione (e non già nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., siccome depositata tardivamente) e ciò, non in quanto non preceduta dalla richiesta ex art. 119, comma 4, TUB, ma perché formulata in modo generico, avendo avuto ad oggetto l'ordine di esibizione “di tutta la Contr documentazione inerente al rapporto intercorso tra e , Parte_1 seppure subordinata al mancato riscontro dell'istanza ex art. 119, comma 4, TUB, già inoltrata all'istituto di credito in via stragiudiziale.
pagina 6 di 20 In particolare, a detta dell'APPELLANTE, poiché dalla lettura dell'atto di citazione sarebbe stato chiaramente espresso che l' istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. verteva sulla documentazione relativa al rapporto avente numerazione NDC
41251094, poi cambiata, a seguito della fusione della nella CP_4 CP_5
nel numero NDC FG/000004268557, tale indicazione sarebbe stata
[...] sufficientemente esaustiva ed univoca ed il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che entrambe le suddette disposizioni normative di cui agli artt. 119 TUB e 210
c.p.c. non ammetterebbero richieste di esibizioni documentali generalizzate, non circoscritte a determinati documenti (art. 94, disp. att. c.p.c.) ovvero a singole operazioni (art. 119, comma 4, TUB).
replica sostenendo la correttezza della pronuncia impugnata, a fronte Pt_2 dell'assoluta genericità della istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in citazione, coniugata alla tardività del deposito della seconda memoria di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. con la quale era stata formulata analoga richiesta istruttoria.
Ciò posto, rileva il Collegio che l'unica istanza ex art. 210 c.p.c. per cui è doglianza è quella contenuta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, in cui l'attrice aveva fatto, per l'appunto, richiesta di ordine di esibizione “di tutta la Contr documentazione inerente il rapporto intercorso tra e Parte_1 qualora la Banca non ottemperi alla richiesta stragiudizialmente rivolta ai sensi dell'art.119 T.U.B.”.
Non vi è impugnazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della istanza - formulata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., depositata tardivamente - di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “relativamente ai documenti tutti già richiesti con propria istanza ex art.119 TUB notificata in data 17.02.2019 ed alla quale non è stato dato seguito”.
Tornando, quindi, alla prima istanza ex art. 210 c.p.c., rileva la Corte che nella narrativa dell'atto di citazione, la aveva allegato di aver Parte_1
pagina 7 di 20 intrattenuto, dal Febbraio 2007, un rapporto di conto corrente bancario con la allora e che la posizione così aperta aveva assunto “la Controparte_8 numerazione NDC 41251094, poi migrata, a seguito della fusione della
[...]
nella , nel numero NDC FG/000004268557” ed inoltre, da un CP_4 CP_5 lato, che, sul predetto c/c, era stata concessa una apertura di credito e dall'altro, che contestualmente, era stato aperto un altro conto (anticipi), collegato al Parte primo, per la presentazione di effetti
E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che “l'art. 119 comma 4 TUB prevede il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale norma va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018).
Ebbene, anche a voler ritenere, in applicazione di tale principio, che la suddetta richiesta ex art. 210 c.p.c. fosse sufficientemente specifica, resta il fatto che, come adeguatamente motivato dal G.I. con ordinanza in data 1.12.2021, data la mancata prova dell'avvenuta (precedente) richiesta alla banca ex art. 119 TUB, non ricorrevano le condizioni per l'emissione del richiesto ordine di esibizione.
pagina 8 di 20 Infatti, la stessa Corte di legittimità con Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e con conforme Ordinanza n. 9082 del 31/03/2023, ha avuto modo di statuire che “tale diritto può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo
210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”.
La Corte regolatrice ha poi precisato che “in tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art.
210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante
l'istituto della rimessione in termini” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 12993 del
12/05/2023).
Nella fattispecie, l'unica istanza ex art. 119 TUB prodotta dalla è Parte_1 stata formulata in data 17.02.2019 e, quindi, poco dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, ma ne è stata data prova con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con la quale la stessa APPELLANTE ha altresì riproposto istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “relativamente ai documenti tutti già
pagina 9 di 20 richiesti con propria istanza ex art.119 TUB notificata in data 17.02.2019 ed alla quale non è stato dato seguito”.
Ne discende che, pur essendo stata la suddetta richiesta ex art. 119 TUB formulata in atto di citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. - essendo stati detti termini richiesti e concessi dal G.I. all'udienza del 17/11/2020
- tale memoria, come già detto, è stata tardivamente depositata, di talché i documenti ad essa allegati devono ritenersi inammissibili.
Pertanto, il fatto che in atto di citazione l'attrice avesse formulato richiesta di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “di tutta la documentazione Contr inerente il rapporto intercorso tra e qualora la Parte_1 CP_1 non ottemperi alla richiesta stragiudizialmente rivolta ai sensi dell'art.119 T.U.B.” risulta comunque irrilevante, non essendo stato provato che prima di tale istanza fosse stata formulata la richiesta ex art. 119 TUB, essendo tardiva quella documentata, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 183 c.p.c. previsto per il deposito della seconda memoria, ove si consideri che il G.I. aveva concesso i termini per memorie previsti dall'art. 183 c.p.c., a decorrere dal 01.09.2021, mentre invece, la suddetta memoria era stata depositata in data 03.11.2021 e, quindi, oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla scadenza di quello per il deposito della prima memoria avente scadenza il giorno 30.09.2021.
Sul punto, la Corte regolatrice è chiara nell'affermare che “nei rapporti fra banca
e cliente il diritto di questi di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, del t.u. delle leggi in materia bancaria, può essere esercitato in sede giudiziale mediante istanza volta a provocare l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che tali documenti siano stati precedentemente richiesti alla banca e questa non abbia
pagina 10 di 20 ottemperato senza giustificazione” (in questo senso, cfr. Cass. n. 24641 del
2021)” (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022).
A ciò si aggiunga - con specifico riguardo al contratto di conto corrente
FG/000004268557, che sarebbe stato concluso nel 2007 (se non prima) per espressa allegazione dell'attrice – che in caso come nella fattispecie di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, neppure con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
Dal canto proprio, dunque, la avrebbe dovuto tenere un Parte_1 comportamento diligente conforme agli obblighi di buona fede e correttezza che le imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata, con la sopra estesa diversa motivazione.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col motivo in argomento, la deduce l'errata valutazione dell' Parte_1 onere della prova in ordine alle comunicazioni ex art. 118 comma 2 TUB,
pagina 11 di 20 deducendo, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sarebbe stato proprio onere di fornire le comunicazioni inviate dalla CP_1 nell'esercizio dello jus variandi, in quanto il proprio onere sarebbe stato, invece, solo quello di indicare il fatto che le condizioni contrattuali erano state variate nel corso del rapporto, variazione che sarebbe dimostrata dalla produzione degli estratti conto scalari, dove sarebbe riportato il diverso tasso applicato, tempo per tempo, da mentre sarebbe stato onere di quest'ultima provare, mediante CP_6 la produzione delle relative comunicazioni e della relativa ricezione, che tali variazioni fossero ritualmente avvenute.
replica deducendo che l'azione di ripetizione di indebito della Pt_2
sarebbe soggetta alle regole probatorie specificate dalla Corte di Parte_1
Cassazione con pronuncia n. 24948/2017, oltre che dal conforme arresto giurisprudenziale, fatto proprio dal giudice di primo grado, con espresso richiamo a Cass. 37800/2022 e a Cass. 33009/2019.
Il Tribunale sul punto ha ritenuto che le doglianze dell'attrice “non sono meritevoli di accoglimento, mancando il parametro fondamentale di riscontro rappresentato dal contratto di apertura di credito e dalle comunicazioni ex art. 118, comma 2,
d.lgs. 385/1993 inviate dall'istituto di credito al correntista ai fini dell'esercizio dello ius variandi. Invero, “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. civile,
Sez. VI-1, ordinanza n. 33009/2019; vedi, da ultimo, anche Cass. civile, Sez. I,
pagina 12 di 20 ordinanza n. 37800/2022), principio applicabile anche laddove il correntista agisca, come nel caso di specie, al solo fine di ottenere la rettifica del saldo finale del conto corrente, sul presupposto dell'illegittimità degli addebiti effettuati dall'istituto di credito.
Rileva questa Corte, in primo luogo, che sul rigetto della domanda della di nullità del conto corrente oggetto di causa e del relativo Parte_1 affidamento, per mancanza di una valida pattuizione scritta inter partes, ai sensi dell'art. 117 TUB, in difetto di specifica impugnazione si è formato il giudicato interno.
Quanto alla lamentata violazione delle regole sull'onere della prova per quanto concerne l'esercizio dello jus variandi da parte della BANCA, si osserva che la citata pronuncia di legittimità n. 33009/2019 - di cui ha fatto applicazione il giudice di prime cure - prevede che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
La Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di statuire che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti
pagina 13 di 20 all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022).
La stessa Corte regolatrice ha precisato che:
• “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022);
• “il principio secondo cui chi intende far valere in giudizio un diritto deve darne prova, così come quello secondo cui chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato deve dare prova del contrario, risultanti ambedue dall'art. 2697 cod. civ., non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non
pagina 14 di 20 essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., Sez. III, 13/06/2013, n. 14854; Cass., Sez. III, 11/01/2007, n.
384; Cass., Sez., IV, 13/12/2004, n. 23229)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15176 del 30/05/2024).
Nella fattispecie essendo coperto dal giudicato interno il vizio di nullità ex art. 117
TUB dei contratti di conto corrente NDC FG/000004268557 (n. 631656.49 e precedente numerazione 1413.77) e di apertura di credito per mancata pattuizione per iscritto, l'onere della prova dell'esistenza di poste illegittimamente applicate da sarebbe dovuto gravare sulla correntista, avendo la stessa CP_6 tenuto una condotta processuale contraddittoria, ove si consideri altresì che, oltre ad avere allegato di aver fatto alla vana richiesta stragiudiziale, ex art. CP_1
119 TUB di consegna del contratto di conto corrente, di quello di apertura di credito e del conto anticipi sbf (senza alcuna loro specifica individuazione) e di aver effettuato l'analisi degli estratti conto e dei relativi scalari trimestrali “sul presupposto che vi sia l'esistenza di un valido contratto di apertura di credito”, ha poi asserito che la rilevazione dell'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni a vario titolo e spese la cui applicazione sarebbe incompatibile con la mancanza di un valida pattuizione scritta inter partes ai sensi dell'art. 117 TUB.
In ragione del giudicato interno e comunque, di tale contraddittoria condotta processuale della (che mentre in citazione non aveva allegato Parte_1 specificamente i contratti di apertura di credito e di anticipazione bancaria, conclusi con la nella richiesta ex art. 119 TUB tardiva li aveva CP_1 compiutamente individuati con apposita numerazione), reputa la Corte che la stessa non abbia ottemperato all'onere probatorio su di essa gravante ex art.
pagina 15 di 20 2697 c.c. neppure per quanto concerne le comunicazioni bancarie ex art. 118
TUB.
L'esercizio dello jus variandi da parte della in modo illegittimo è stato CP_1 peraltro genericamente allegato dalla che sul punto nulla ha Parte_1 precisato in ordine al tempo ed alle condizioni contrattuali che sarebbero state unilateralmente modificate dalla CP_1
Ad ogni buon conto, avendo l'originaria attrice, odierna APPELLANTE, lamentato l'applicazione di interessi ultralegali, di commissioni varie (finalizzate a remunerare anche il capitale) e di spese, era suo onere dare la prova dell'entità dei tassi praticati e dell'epoca in cui erano stato pattuiti, pur se a seguito dell'unilaterale determinazione a cui avrebbe proceduto esercitando lo ius CP_6 variandi (In tal senso, con riguardo alla prova del tasso usurario, Cass. Sez. 1
Ordinanza n. 13733 del 16/05/2024).
Peraltro, come già evidenziato, la correntista non ha neppure dato prova di aver avanzato idonea richiesta ex art. 119 TUB, essendosi limitata a produrre soltanto la copia dell'estratto finale del c/c per cui è lite e degli estratti conto scalari dal
2010, che non possono supplire alla mancata prova di tale contratto e delle sue clausole asseritamente nulle.
Inoltre, come osservato in relazione al precedente motivo di gravame,
l'APPELLANTE originaria parte attrice non ha neppure formulato una rituale istanza ex art. 210 c.p.c. proprio perché non preceduta dalla tempestiva istanza ex art. 119 TUB nel senso sopra indicato.
Pertanto, anche con riguardo al preteso illegittimo esercizio da parte di di CP_6 uno jus variandi, riscontrato sulla sola base degli estratti conto prodotti in giudizio, la avrebbe dovuto fornire prova del contratto contenente Parte_1 la clausola di determinazione del tasso degli interessi passivi, onde rilevare la pagina 16 di 20 illegittima applicazione di interessi ultralegali. In questo caso, infatti, come correttamente sostenuto dal giudice di prime recependo l'orientamento espresso da Cass. n. 33009/2019, la prova negativa avrebbe potuto essere fornita con la produzione quantomeno dell'originario contratto di conto corrente.
Solo in tal caso, la avrebbe dovuto allegare l'avvenuto legittimo esercizio CP_1 dello jus variandi, dando prova ex art. 118 TUB, dell'avvenuta comunicazione, alla correntista, della variazione delle originarie condizioni contrattuali.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere, in applicazione dei principi sanciti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che la prova dello jus variandi possa evincersi dagli estratti conto in via presuntiva, resta il fatto che la Parte_1 non ha specificamente allegato – come già evidenziato - quando ciò sarebbe accaduto e rispetto a quali precedenti poste, essendosi limitata ad affermare genericamente che le condizioni contrattuali sarebbero state variate nel corso del rapporto, come dimostrato dagli estratti conto scalari prodotti, dove sarebbe riportato il diverso tasso applicato tempo per tempo da senza avere, sul CP_6 punto, neppure prodotto una consulenza di parte, di talché tale lacuna assertiva non è colmabile neppure con l'espletamento di una CTU contabile.
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col terzo motivo la si duole della ritenuta legittimità della Parte_1 applicazione della capitalizzazione composta, nonostante da un lato, sarebbe risultato documentalmente che nell'anno 2011 essa avrebbe avuto uno scoperto di poco più di € 14.000,00 e che, senza che fosse stata effettuata alcuna operazione, né utilizzata alcuna provvista, detto saldo passivo sarebbe lievitato sino ad oltre € 74.000,00, in poco più di otto anni e dall'altro, non sarebbe stato accertato se tale autorizzazione vi fosse stata.
pagina 17 di 20 Inoltre, sarebbe stata la a dover provare che essa avrebbe autorizzato la CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (che era dimostrata tramite la produzione degli estratti conto) e non viceversa.
In particolare, quindi, l'APPELLANTE deduce che dagli estratti conto prodotti in giudizio si sarebbe rilevata l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi e che non sarebbe stata dimostrata la pari periodicità di tale capitalizzazione anche con riguardo gli interessi attivi, nonché l'illegittima applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo al 1.01.2014.
Dal canto proprio, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva CP_6 dichiarato - e nel presente grado di appello, ha ribadito - di aver operato nel rispetto delle regole vigenti tempo per tempo, contestando quindi la generica deduzione della in punto di anatocismo e rilevando di aver Parte_1 applicato l'anatocismo in maniera legittima anche dopo il 1.01.2014, in difetto di emanazione della prescritta delibera CICR.
Questa Corte ritiene che il correntista che agisca in ripetizione dell'indebito o per ottenere – come nella fattispecie - la rideterminazione del saldo bancario, facendo valere l'illegittima applicazione dell'anatocismo debba dimostrare la sua mancata legittima applicazione, fornendo la prova negativa dell'inesistenza di validi accordi
(Cass. 1550/2022).
Dal momento che dopo la delibera CICR del 9.02.2000 l'anatocismo bancario può ritenersi legittimo purché sia pattuita la pari periodicità degli interessi attivi e passivi e che il rapporto di conto corrente viene fatto decorrere dalla stessa
APPELLANTE, dal 2007, era la stessa a dover produrre tale contratto, onde rilevare la mancanza di tale pattuizione.
Per contro, con riguardo all'anatocismo post 2014, avendo la stessa CP_1 ammesso di aver continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli pagina 18 di 20 interessi passivi, seppure a condizioni di reciprocità, siffatta condotta deve ritenersi illegittima.
La Corte di legittimità infatti, ha avuto modo di statuire che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del
d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n.
147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
La causa quindi sul punto va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di CTU contabile volta ad accertare l'ammontare degli interessi passivi illegittimamente applicati dopo il 1.01.2014 ed a rideterminare quindi il saldo del conto corrente per cui è lite alla data della domanda o dell'ultimo estratto conto disponibile, tenuto conto della eccepita prescrizione, posto che, come ha avuto occasione di precisare la Corte di legittimità, “in tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9756 del 11/04/2024).
IV. La Corte riserva la pronuncia sulle spese di lite in sede di definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1
pagina 19 di 20 confronti di , con l'intervento di Controparte_1 Pt_2 quale mandataria di
[...] CP_2 Controparte_2 società beneficiaria del compendio scisso a seguito di scissione
[...] parziale da , avverso la sentenza n. Controparte_1
321/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 02/03/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sul conto corrente conto corrente n. 631656.49 (con precedente numerazione 1413.77) NDC FG/000004268557, per il periodo successivo al 1.01.2014;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile nei termini di cui in parte motiva come da separata ordinanza;
4. SI RISERVA di provvedere sulle spese di lite in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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