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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1768/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 19/02/2025 da
IS PE nato a [...] il [...] con l'avv. Daniela Barbieri
e
RI HE nata a [...] il [...] con l'avv. Alessandra Nalon ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale disciplinare i rapporti tra le parti e il figlio AN alle seguenti concordate condizioni:
1. Il figlio AN è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma disgiunta la responsabilità genitoriale, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di presenza, adottando decisioni congiunte in ordine alle questioni di maggiore importanza afferenti l'educazione, la salute, l'istruzione del minore oltre a quelle di straordinaria amministrazione afferenti la vita del minore.
2. La collocazione prevalente di AN sarà presso la madre nell'abitazione dei di lei genitori
(nonni materni di AN) sita a Saonara (PD), via Grolli n. 29.
3. Le parti stabiliscono concordemente che il padre potrà trascorrere con il figlio i seguenti tempi di presenza:
3.1 due pomeriggi alla settimana (di regola il lunedì e il giovedì) dalle ore 17:30 quando il padre lo verrà a prendere presso la residenza materna con riaccompagnamento a casa dalla madre alle ore 21:00, nelle settimane che si concludono con weekend paterno, salvo che nel periodo estivo quando, finita la scuola, sarà la madre il giovedì sera ad andare a prendere
AN a casa del padre;
3.2 due pomeriggi alla settimana, di regola il lunedì dalle ore 17:30 con riaccompagnamento a casa dalla madre alle ore 21:00 e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 8:15 del venerdì, comprensivo di pernottamento e con riaccompagnamento a scuola, nelle settimane che si concludono con weekend materno;
3.3 a weekend alterni, con pernotto dal venerdì dalle ore 17:30 alla domenica sera alle ore
21:00, quando la madre andrà a prendere AN a casa del padre. Resta inteso che nei pomeriggi in cui il sig. EZ non lavora – nei giorni di competenza di quest'ultimo - potrà andare a prendere il figlio, durante l'anno scolastico, direttamente a scuola occupandosi conseguentemente di fare eseguire al minore tutti i compiti assegnati previa comunicazione alla sig.ra RC e, d'estate, nei giorni di competenza paterni dal mattino - limitatamente ad un numero massimo di dieci mattine - previa comunicazione alla sig.ra RC da inviare con congruo anticipo;
3.4 metà delle vacanze natalizie suddivise in due periodi, ad anni alterni: il primo periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre ore 11:00 ed il secondo dal 31 dicembre ore 11:00 al
6 gennaio ore 21:00. Il genitore che non ha con sè il figlio il giorno di Natale potrà festeggiare la sera della vigilia con lo stesso prendendolo con sè nel pomeriggio del 24 dicembre e riaccompagnandolo dall'altro genitore la mattina del 25 dicembre entro le 11:00.
Sono sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori;
3.5 metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo: le vacanze saranno ripartite dalla fine della scuola alla sera di Pasqua, ore 21:00,
e dalla sera di Pasqua, ore 21:00, alla ripresa della scuola;
3.6 durante l'estate almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare una entro il 30 aprile e l'altra entro il 31 maggio di ogni anno;
3.7 le vacanze di carnevale, ad anni alterni.
3.8 Nei giorni di competenza della madre il Sig. EZ potrà telefonare al figlio dalle ore
20:30 alle 21:00 e, egual diritto, avrà la madre nei giorni di competenza paterni.
3.9 Ciascuno dei genitori si impegna ad astenersi dal presenziare fisicamente durante i tempi di presenza dell'altro genitore.
4. Ogni genitore trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno, anche se cadente nel giorno di competenza dell'altro genitore.
Per il compleanno del minore, se i genitori non lo trascorreranno insieme con quest'ultimo, sarà garantita l'alternanza anno per anno e utilizzeranno il weekend successivo al compleanno di AN come neutro, in modo da consentire al figlio di festeggiare il sabato con un genitore e la domenica con l'altro, ad anni alterni.
5. È facoltà delle parti di concordare tempi di visita maggiori nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore.
6. Il sig. EZ verserà direttamente alla sig.ra RC l'importo mensile di € 300,00 oltre rivalutazione Istat annuale ex lege a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore finché la sig.ra RC vivrà col figlio presso l'abitazione dei genitori (nonni materni del figlio); l'importo sarà corrisposto in forma anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Nel caso in cui la sig.ra RC si spostasse in un'abitazione autonoma dai genitori e dovesse quindi farsi carico delle relative spese, l'assegno di mantenimento del figlio verrà quantificato in € 400,00 oltre rivalutazione Istat ex lege. L'aumento di € 100,00 si intende a copertura delle spese per il canone di locazione o per la rata di un mutuo.
7. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, da intendersi per tali quelle indicate nel Protocollo d'intesa per le spese straordinarie siglato dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017 e con le modalità ivi previste (doc. 11).
8. L'assegno unico sarà goduto integralmente dalla sig.ra RC impegnandosi il sig.
EZ a fare quanto di sua competenza ai fini della corresponsione dello stesso.
9. Le detrazioni fiscali per il minore saranno equamente divise al 50% tra i genitori.
10. Le parti si obbligano reciprocamente a rimettere a loro spese eventuali denunce querele sporte nei confronti dell'altro entro la data di deposito del presente ricorso e si obbligano ad accettare ed a formalizzare l'accettazione alla remissione delle querele.
11. Le parti dichiarano di aver condiviso le clausole del piano genitoriale (modello CNF) e i principi generali della genitorialità allegati, che si obbligano reciprocamente a rispettare nell'interesse del minore (doc. 12). 12. Integrale compensazione di spese e competenze di lite.
13. Le parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza totale alla predetta emenanda sentenza confermativa delle conclusioni congiunte rassegnate dai ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 19.02.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio AN (nato il [...]) nato fuori dal matrimonio;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse del figlio AN, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 8., 9. e 10. delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1768/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 19/02/2025 da
IS PE nato a [...] il [...] con l'avv. Daniela Barbieri
e
RI HE nata a [...] il [...] con l'avv. Alessandra Nalon ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “Voglia il Tribunale disciplinare i rapporti tra le parti e il figlio AN alle seguenti concordate condizioni:
1. Il figlio AN è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma disgiunta la responsabilità genitoriale, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di presenza, adottando decisioni congiunte in ordine alle questioni di maggiore importanza afferenti l'educazione, la salute, l'istruzione del minore oltre a quelle di straordinaria amministrazione afferenti la vita del minore.
2. La collocazione prevalente di AN sarà presso la madre nell'abitazione dei di lei genitori
(nonni materni di AN) sita a Saonara (PD), via Grolli n. 29.
3. Le parti stabiliscono concordemente che il padre potrà trascorrere con il figlio i seguenti tempi di presenza:
3.1 due pomeriggi alla settimana (di regola il lunedì e il giovedì) dalle ore 17:30 quando il padre lo verrà a prendere presso la residenza materna con riaccompagnamento a casa dalla madre alle ore 21:00, nelle settimane che si concludono con weekend paterno, salvo che nel periodo estivo quando, finita la scuola, sarà la madre il giovedì sera ad andare a prendere
AN a casa del padre;
3.2 due pomeriggi alla settimana, di regola il lunedì dalle ore 17:30 con riaccompagnamento a casa dalla madre alle ore 21:00 e il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 8:15 del venerdì, comprensivo di pernottamento e con riaccompagnamento a scuola, nelle settimane che si concludono con weekend materno;
3.3 a weekend alterni, con pernotto dal venerdì dalle ore 17:30 alla domenica sera alle ore
21:00, quando la madre andrà a prendere AN a casa del padre. Resta inteso che nei pomeriggi in cui il sig. EZ non lavora – nei giorni di competenza di quest'ultimo - potrà andare a prendere il figlio, durante l'anno scolastico, direttamente a scuola occupandosi conseguentemente di fare eseguire al minore tutti i compiti assegnati previa comunicazione alla sig.ra RC e, d'estate, nei giorni di competenza paterni dal mattino - limitatamente ad un numero massimo di dieci mattine - previa comunicazione alla sig.ra RC da inviare con congruo anticipo;
3.4 metà delle vacanze natalizie suddivise in due periodi, ad anni alterni: il primo periodo dalla fine della scuola al 31 dicembre ore 11:00 ed il secondo dal 31 dicembre ore 11:00 al
6 gennaio ore 21:00. Il genitore che non ha con sè il figlio il giorno di Natale potrà festeggiare la sera della vigilia con lo stesso prendendolo con sè nel pomeriggio del 24 dicembre e riaccompagnandolo dall'altro genitore la mattina del 25 dicembre entro le 11:00.
Sono sempre fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori;
3.5 metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo: le vacanze saranno ripartite dalla fine della scuola alla sera di Pasqua, ore 21:00,
e dalla sera di Pasqua, ore 21:00, alla ripresa della scuola;
3.6 durante l'estate almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare una entro il 30 aprile e l'altra entro il 31 maggio di ogni anno;
3.7 le vacanze di carnevale, ad anni alterni.
3.8 Nei giorni di competenza della madre il Sig. EZ potrà telefonare al figlio dalle ore
20:30 alle 21:00 e, egual diritto, avrà la madre nei giorni di competenza paterni.
3.9 Ciascuno dei genitori si impegna ad astenersi dal presenziare fisicamente durante i tempi di presenza dell'altro genitore.
4. Ogni genitore trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno, anche se cadente nel giorno di competenza dell'altro genitore.
Per il compleanno del minore, se i genitori non lo trascorreranno insieme con quest'ultimo, sarà garantita l'alternanza anno per anno e utilizzeranno il weekend successivo al compleanno di AN come neutro, in modo da consentire al figlio di festeggiare il sabato con un genitore e la domenica con l'altro, ad anni alterni.
5. È facoltà delle parti di concordare tempi di visita maggiori nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore.
6. Il sig. EZ verserà direttamente alla sig.ra RC l'importo mensile di € 300,00 oltre rivalutazione Istat annuale ex lege a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio minore finché la sig.ra RC vivrà col figlio presso l'abitazione dei genitori (nonni materni del figlio); l'importo sarà corrisposto in forma anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Nel caso in cui la sig.ra RC si spostasse in un'abitazione autonoma dai genitori e dovesse quindi farsi carico delle relative spese, l'assegno di mantenimento del figlio verrà quantificato in € 400,00 oltre rivalutazione Istat ex lege. L'aumento di € 100,00 si intende a copertura delle spese per il canone di locazione o per la rata di un mutuo.
7. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti, da intendersi per tali quelle indicate nel Protocollo d'intesa per le spese straordinarie siglato dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 17 gennaio 2017 e con le modalità ivi previste (doc. 11).
8. L'assegno unico sarà goduto integralmente dalla sig.ra RC impegnandosi il sig.
EZ a fare quanto di sua competenza ai fini della corresponsione dello stesso.
9. Le detrazioni fiscali per il minore saranno equamente divise al 50% tra i genitori.
10. Le parti si obbligano reciprocamente a rimettere a loro spese eventuali denunce querele sporte nei confronti dell'altro entro la data di deposito del presente ricorso e si obbligano ad accettare ed a formalizzare l'accettazione alla remissione delle querele.
11. Le parti dichiarano di aver condiviso le clausole del piano genitoriale (modello CNF) e i principi generali della genitorialità allegati, che si obbligano reciprocamente a rispettare nell'interesse del minore (doc. 12). 12. Integrale compensazione di spese e competenze di lite.
13. Le parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza totale alla predetta emenanda sentenza confermativa delle conclusioni congiunte rassegnate dai ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 19.02.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio AN (nato il [...]) nato fuori dal matrimonio;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse del figlio AN, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 8., 9. e 10. delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari