TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6094 /2018 R.G.
Sono comparsi, per parte opponente, l'avv. Caterina Cavaliere e l'avv. Vincenza Maccora, per delega dell'avv. Antonino Comunale, le quali precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6094/2018 R.G., promossa da:
(c.f. e p.iva ), in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale e dall'avv.
Cristina Maria Bruno, opponente contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Conti;
opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2018, l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1551/2018 emesso in data 25 settembre 2018, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 72.697,84, oltre spese e compensi della fase monitoria, in favore di in forza delle fatture Controparte_1
prodotte in sede monitoria (fattura n. 477 del 10 maggio 2017 per € 60.658,43 e fattura n. 845 del
23 agosto 2017 per € 12.039,41) emesse a titolo di interessi di mora maturati per tardivi pagamenti relativi a diversi crediti dalla medesima acquisiti quale cessionaria di crediti vantati a titolo di fornitura di prodotti medicinali e di vari servizi da parte di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Elettronica Enel Iba Molecular Italy s.r.l., Mylan s.p.a.,
[...] Controparte_5 CP_6
MSD Italia s.r.l., Roche s.p.a.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'errato calcolo dell'importo richiesto a titolo di interessi moratori, deducendo di essere debitrice relativamente alla fattura n. 477 del 10 maggio 2017 del minor importo di € 29.881,25 (e solo per le prestazioni rese da Elettronico Bio Medicale, Mylan
s.p.a., MSD Italia s.r.l., avendo invece tempestivamente pagato le fatture emesse da Controparte_2
e IBA Molecular) e relativamente alla fattura n. 845 del 23 agosto 2017 del minor Controparte_3 importo di € 3.928,82 (e solo per le prestazioni rese da MSD Italia s.r.l., Controparte_3 CP_4
Roche s.p.a., IBA Molecular, avendo tempestivamente pagato le fatture emesse da
[...] CP_2
e nulla dovendo relativamente alla posizione di Enel Energia s.p.a. essendo il relativo importo
[...]
calcolato su una nota di credito e non su una fattura).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile 2019 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della opposizione avversaria;
l'opposta ha Controparte_1
successivamente, con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., dato atto della fondatezza dell'eccezione avversaria relativamente alla fattura emessa da Enel Energia s.p.a. e chiedendo condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo di € 67.375,90.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione svolta dall' va accolta nei limiti che seguono. Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, preliminarmente, osservato che la società opposta non ha fornito prova del diritto di credito preteso nei confronti della opponente.
Va, infatti, rilevato che la prova del credito non può trarsi delle fatture prodotte dalla società opposta (emesse per soli interessi moratori), essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383)” (ex pluris Cassazione civile sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato il diritto di credito avversario azionato sulla base delle sole fatture e sulla base di meri elenchi (contestando sia il dies a quo della decorrenza degli interessi sia l'importo di talune fatture), negando che il medesimo fosse quantificabile nell'importo ingiunto, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opposta fornire prova dell'esistenza del proprio diritto di credito, depositando le fatture emesse dalle società che hanno svolto le forniture e i servizi nell'interesse dell' e l'invio Parte_1 delle medesime alla debitrice al fine di permettere l'individuazione della data di scadenza dell'obbligazione di pagamento per ogni singola prestazione svolta e dei relativi giorni di ritardo e, conseguentemente, quantificare gli eventuali interessi moratori dovuti.
Ebbene, ritiene il presente Giudice che tale onere non è stato soddisfatto nel caso di specie dalla opposta, non avendo la medesima prodotto le fatture emesse dalle singole società cedenti (ad esclusione di sole due fatture emesse da e da ed essendo le sue Controparte_2 CP_4
allegazioni generiche e non attendibili, essendo svolte le relative deduzioni su meri elenchi espressamente contestati dall'opponente (cfr. in una causa analoga Corte d'Appello Milano,
09/09/2020, n. 2222, confermata sul punto da Cassazione civile, 04/01/2024, n. 235, la quale ha così motivato: “va precisato che, con riguardo al credito azionato (costituito esclusivamente da interessi moratori maturati su risalenti fatture per forniture che sarebbero state tardivamente pagate), le sole note di debito su cui è basata la pretesa di (…), in assenza dei relativi tabulati di dettaglio, sono assolutamente inutili non solo per dimostrare l'esistenza del credito, ma anche per indicare la natura del credito azionato. Invero, le note di debito emesse dall'odierna appellante TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(…) per lo più, si limitano a riportare un importo senza alcuna indicazione della causale o sua chiara descrizione, sì che solo esaminando il tabulato di dettaglio di ogni singola nota di debito è possibile capire che l'importo addebitato con la fattura/nota di debito si riferisce ad un vantato credito per interessi maturati per ritardato pagamento di alcune fatture, che, pagate in ritardo, avrebbero generato il credito per interessi. (…) È poi certamente condivisibile il rilievo svolto dal
Tribunale secondo cui la parte opposta odierna appellante non abbia assolto all'onere di prova su di essa incombente, ove si consideri che l'opponente ha sempre lamentato in causa la mancata indicazione della data in cui le fatture sarebbero state ricevute da essa opponente (quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi moratori); che non sono state prodotte le fatture che avrebbero generato il credito per interessi e che avrebbero potuto colmare le lacune dei dettagli poste a base delle svariate note di debito;
(…) che nulla ha replicato in proposito l'odierna appellante che, non avendo in alcun modo dimostrato di aver trasmesso le note di debito corredate dal necessario documento di dettaglio, nelle proprie istanze istruttorie si è limitata a dedurre genericamente a prova che (…) avrebbe regolarmente ricevuto le note di debito da essa prodotte sub doc. 3”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto e della carenza di prova in ordine all'effettiva quantificazione del credito preteso dall'odierna opposta, deve darsi atto che l' ha Parte_1
espressamente riconosciuto di essere debitrice dell'importo di € 33.810,07, affermando che tale importo è stato dalla medesima registrato con riguardo alle fatture per interessi emesse dalle società farmaceutiche e cedute a con dichiarazione da qualificarsi come riconoscimento di Controparte_1
debito (cfr. la citata Corte d'Appello Milano, 09/09/2020, n. 2222), avendo la stessa opponente prodotto i tabulati della propria contabilità e indicato gli effettivi giorni di ritardo dei pagamenti.
Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1551/2018 emesso in data 25 settembre
2018 e condannarsi l' a pagare nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 33.810,07, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa e la natura della decisione, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' in favore di Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 6094/2018 R.G. promossa dall' Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta dall' Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1551/2018 emesso dal Tribunale di Messina
[...]
in data 25 settembre 2018;
2. condanna l' a pagare, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 33.810,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna l' al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 03 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6094 /2018 R.G.
Sono comparsi, per parte opponente, l'avv. Caterina Cavaliere e l'avv. Vincenza Maccora, per delega dell'avv. Antonino Comunale, le quali precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6094/2018 R.G., promossa da:
(c.f. e p.iva ), in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale e dall'avv.
Cristina Maria Bruno, opponente contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Conti;
opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2018, l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1551/2018 emesso in data 25 settembre 2018, con il quale il Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 72.697,84, oltre spese e compensi della fase monitoria, in favore di in forza delle fatture Controparte_1
prodotte in sede monitoria (fattura n. 477 del 10 maggio 2017 per € 60.658,43 e fattura n. 845 del
23 agosto 2017 per € 12.039,41) emesse a titolo di interessi di mora maturati per tardivi pagamenti relativi a diversi crediti dalla medesima acquisiti quale cessionaria di crediti vantati a titolo di fornitura di prodotti medicinali e di vari servizi da parte di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Elettronica Enel Iba Molecular Italy s.r.l., Mylan s.p.a.,
[...] Controparte_5 CP_6
MSD Italia s.r.l., Roche s.p.a.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'errato calcolo dell'importo richiesto a titolo di interessi moratori, deducendo di essere debitrice relativamente alla fattura n. 477 del 10 maggio 2017 del minor importo di € 29.881,25 (e solo per le prestazioni rese da Elettronico Bio Medicale, Mylan
s.p.a., MSD Italia s.r.l., avendo invece tempestivamente pagato le fatture emesse da Controparte_2
e IBA Molecular) e relativamente alla fattura n. 845 del 23 agosto 2017 del minor Controparte_3 importo di € 3.928,82 (e solo per le prestazioni rese da MSD Italia s.r.l., Controparte_3 CP_4
Roche s.p.a., IBA Molecular, avendo tempestivamente pagato le fatture emesse da
[...] CP_2
e nulla dovendo relativamente alla posizione di Enel Energia s.p.a. essendo il relativo importo
[...]
calcolato su una nota di credito e non su una fattura).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile 2019 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto della opposizione avversaria;
l'opposta ha Controparte_1
successivamente, con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., dato atto della fondatezza dell'eccezione avversaria relativamente alla fattura emessa da Enel Energia s.p.a. e chiedendo condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo di € 67.375,90.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione svolta dall' va accolta nei limiti che seguono. Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, preliminarmente, osservato che la società opposta non ha fornito prova del diritto di credito preteso nei confronti della opponente.
Va, infatti, rilevato che la prova del credito non può trarsi delle fatture prodotte dalla società opposta (emesse per soli interessi moratori), essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383)” (ex pluris Cassazione civile sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299).
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato il diritto di credito avversario azionato sulla base delle sole fatture e sulla base di meri elenchi (contestando sia il dies a quo della decorrenza degli interessi sia l'importo di talune fatture), negando che il medesimo fosse quantificabile nell'importo ingiunto, con la conseguenza che sarebbe stato onere dell'opposta fornire prova dell'esistenza del proprio diritto di credito, depositando le fatture emesse dalle società che hanno svolto le forniture e i servizi nell'interesse dell' e l'invio Parte_1 delle medesime alla debitrice al fine di permettere l'individuazione della data di scadenza dell'obbligazione di pagamento per ogni singola prestazione svolta e dei relativi giorni di ritardo e, conseguentemente, quantificare gli eventuali interessi moratori dovuti.
Ebbene, ritiene il presente Giudice che tale onere non è stato soddisfatto nel caso di specie dalla opposta, non avendo la medesima prodotto le fatture emesse dalle singole società cedenti (ad esclusione di sole due fatture emesse da e da ed essendo le sue Controparte_2 CP_4
allegazioni generiche e non attendibili, essendo svolte le relative deduzioni su meri elenchi espressamente contestati dall'opponente (cfr. in una causa analoga Corte d'Appello Milano,
09/09/2020, n. 2222, confermata sul punto da Cassazione civile, 04/01/2024, n. 235, la quale ha così motivato: “va precisato che, con riguardo al credito azionato (costituito esclusivamente da interessi moratori maturati su risalenti fatture per forniture che sarebbero state tardivamente pagate), le sole note di debito su cui è basata la pretesa di (…), in assenza dei relativi tabulati di dettaglio, sono assolutamente inutili non solo per dimostrare l'esistenza del credito, ma anche per indicare la natura del credito azionato. Invero, le note di debito emesse dall'odierna appellante TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(…) per lo più, si limitano a riportare un importo senza alcuna indicazione della causale o sua chiara descrizione, sì che solo esaminando il tabulato di dettaglio di ogni singola nota di debito è possibile capire che l'importo addebitato con la fattura/nota di debito si riferisce ad un vantato credito per interessi maturati per ritardato pagamento di alcune fatture, che, pagate in ritardo, avrebbero generato il credito per interessi. (…) È poi certamente condivisibile il rilievo svolto dal
Tribunale secondo cui la parte opposta odierna appellante non abbia assolto all'onere di prova su di essa incombente, ove si consideri che l'opponente ha sempre lamentato in causa la mancata indicazione della data in cui le fatture sarebbero state ricevute da essa opponente (quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi moratori); che non sono state prodotte le fatture che avrebbero generato il credito per interessi e che avrebbero potuto colmare le lacune dei dettagli poste a base delle svariate note di debito;
(…) che nulla ha replicato in proposito l'odierna appellante che, non avendo in alcun modo dimostrato di aver trasmesso le note di debito corredate dal necessario documento di dettaglio, nelle proprie istanze istruttorie si è limitata a dedurre genericamente a prova che (…) avrebbe regolarmente ricevuto le note di debito da essa prodotte sub doc. 3”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto e della carenza di prova in ordine all'effettiva quantificazione del credito preteso dall'odierna opposta, deve darsi atto che l' ha Parte_1
espressamente riconosciuto di essere debitrice dell'importo di € 33.810,07, affermando che tale importo è stato dalla medesima registrato con riguardo alle fatture per interessi emesse dalle società farmaceutiche e cedute a con dichiarazione da qualificarsi come riconoscimento di Controparte_1
debito (cfr. la citata Corte d'Appello Milano, 09/09/2020, n. 2222), avendo la stessa opponente prodotto i tabulati della propria contabilità e indicato gli effettivi giorni di ritardo dei pagamenti.
Deve, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1551/2018 emesso in data 25 settembre
2018 e condannarsi l' a pagare nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 33.810,07, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa e la natura della decisione, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' in favore di Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
pronunciando nella causa iscritta al n. 6094/2018 R.G. promossa dall' Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione svolta dall' Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1551/2018 emesso dal Tribunale di Messina
[...]
in data 25 settembre 2018;
2. condanna l' a pagare, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 33.810,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna l' al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli