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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2180 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
EL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata
Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI CP_1 P.IVA_1
9 presso lo studio dell'Avv. MONORITI Controparte_2
NE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il sig. ha Parte_1 chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione del T.F.R. a carico del Fondo di
Garanzia , deducendo: (I) l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile CP_1 risultante da decreto ingiuntivo n. 88/2019 (R.G. 407/2019 Trib. Patti – Sez.
Lavoro); (II) l'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare presso terzi (n.r.g.
586/2019); (III) la presentazione della domanda amministrativa al Fondo in data
17/01/2022 e il successivo esito negativo del procedimento amministrativo, con conseguente domanda di condanna dell'Istituto al pagamento di € 25.263,16 oltre accessori di legge. Si è costituito l' eccependo, in sintesi, CP_1
l'improponibilità/inammissibilità e l'infondatezza della domanda, assumendo la non integrale produzione documentale richiesta in sede amministrativa (con richieste istruttorie del 24/03/2022 e del 28/04/2022) e prospettando, altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. 639/1970 (come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità), anche con riferimento alla soglia massima di
“un anno e 300 giorni”.
L'eccezione di improponibilità non merita accoglimento, risultando in atti l'avvenuta proposizione della domanda amministrativa e il seguito procedimentale
(ivi incluso ricorso amministrativo), elementi sufficienti a ritenere esperito l'iter amministrativo richiesto per l'accesso alla tutela giudiziaria in materia di prestazioni a carico del Fondo.
Quanto alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, va ribadito che essa opera (ed è rilevabile d'ufficio) a presidio dell'esigenza pubblicistica di certezza delle determinazioni di spesa, secondo il consolidato indirizzo richiamato anche dalla stessa difesa dell' . CP_3
Tuttavia, nel caso in esame, la domanda amministrativa risulta proposta in data 17/01/2022 e il ricorso giudiziario risulta depositato in data 16/06/2022, dunque a distanza di circa cinque mesi;
ne consegue che, anche a voler assumere la scansione massima (invocata dall' ) di “un anno e 300 giorni”, il termine CP_1 non risulta maturato al momento dell'introduzione del giudizio.
Nel merito, l'articolazione normativa di riferimento (L. 297/1982 e D.Lgs.
80/1992) richiede, nei casi in cui il datore non sia utilmente assoggettato a procedura concorsuale, che il lavoratore dimostri l'esistenza del credito e l'insufficienza delle garanzie patrimoniali emersa a seguito di esperimento dell'esecuzione forzata.
Nel caso concreto, il ricorrente ha fornito prova documentale del credito
(titolo giudiziale) e dell'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa;
inoltre, è allegata la circostanza del decesso del datore di lavoro nelle more e la rinuncia all'eredità da parte dei chiamati, prospettata come elemento ostativo a ulteriori iniziative ragionevolmente fruttuose. La difesa ha ritenuto la fattispecie riconducibile alla casistica CP_1 dell'“eredità giacente” secondo prassi amministrative interne, richiedendo documenti correlati alla liquidazione dei cespiti (art. 499 c.c.) e ulteriori dichiarazioni sostitutive.
Orbene, va qui valorizzato l'orientamento di legittimità secondo cui il lavoratore, ai fini dell'accesso al Fondo, non è gravato da un onere indiscriminato di esperire tutte le possibili forme di aggressione, essendo sufficiente un'attivazione seria, concreta e proporzionata, dovendosi imporre ulteriori ricerche solo quando si prospetti, sulla base degli atti, una nuova esecuzione
“fruttuosa e ragionevole” (Cass. civ., Sez. VI, 07/07/2020, n. 14020).
In tale prospettiva, la richiesta dell' di documentazione ulteriore – CP_3 ove riferita a procedure che, in concreto, non risultano avviate né necessarie alla luce delle risultanze del fascicolo e della vicenda successoria rappresentata – non può tradursi in un aggravamento formalistico dell'onere probatorio, tale da svuotare la tutela sostitutiva del Fondo. In senso conforme, peraltro, questo
Tribunale si è già pronunciato in fattispecie sovrapponibile (sent. n. 1293/2025,
R.G. 2181/2022), ritenendo illegittimo il diniego fondato sulla pretesa incompletezza documentale a fronte della prova del credito e dell'infruttuosità dell'esecuzione, con richiamo ai principi di Cass. 14020/2020.
Ne consegue che, alla luce delle risultanze documentali e dei richiamati principi, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione del T.F.R. a carico del
Fondo di Garanzia ai sensi della L. 297/1982 e del D.Lgs. 80/1992; CP_1
3. Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
25.263,16, ovvero dell'importo dovuto nei limiti di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
4. Condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 2.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Patti 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo